Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17799 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17799 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME ‘
, nato a Isola di Capo Rizzuto il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 31/10/2023 dal Tribunale del riesame di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che
ha chiesto il rigetto del ricorso.
Sentite, nell’interesse dell’indagato le conclusioni dell’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 31 ottobre 2023 il Tribunale del riesame di Catanzaro confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di NOME COGNOME dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro il 3 ottobre 2023, relativa all’omicidio aggravato di NOME COGNOME, eseguito a Crotone il 23 febbraio 1991.
Secondo il Tribunale del riesame di Catanzaro, l’omicidio di NOME COGNOME veniva eseguito all’esito di un agguato di matrice ‘ndranghetistica, commesso da NOME COGNOME, in concorso con il defunto NOME COGNOME e con altri soggetti non ancora identificati, nel contesto operativo della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Isola di Capo Rizzuto, che era una ‘ndrina facente parte di un più vasto raggruppamento criminale operante nell’area RAGIONE_SOCIALE.
In occasione dell’attentato mortale, avvenuto intorno alle ore 21 del 23 febbraio 1991, i due sicari, fingendosi appartenenti alle Forze dell’ordine, inscenavano un falso controllo di polizia, eseguito nella INDIRIZZO Crotone. Gli attentatori, in questo modo, facevano fermare l’autovettura condotta da NOME COGNOME e, dopo l’arresto del veicolo e l’uscita della persona offesa, esplodevano al suo indirizzo numerosi colpi di arma da fuoco, che ne provocavano l’immediato decesso.
Nell’immediatezza dei fatti, pur ipotizzandosi che l’attentato mortale era maturato nell’ambiente ‘ndranghetistico nel quale, da diversa tempo, NOME COGNOME gravitava, le attività d’indagine non consentivano di individuare gli autori dell’omicidio, con la conseguenza che il procedimento penale veniva archiviato, essendo rimasti ignoti i mandanti e gli esecutori materiali dell’agguato.
A distanza di diversi anni, le indagini subivano un nuovo impulso investigativo grazie all’apertura alla collaborazione con la giustizia di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che provenivano da contesti contigui all’ambiente ‘ndranghetistico nel quale era maturata la decisione di uccidere la vittima. L’omicidio di NOME COGNOME, quindi, veniva accertato, grazie alle propalazioni dei collaboranti COGNOME, COGNOME e COGNOME, che, sebbene intervenute a distanza di oltre venti anni dagli accadimenti criminosi, convergevano nei confronti di NOME COGNOME, che veniva indicato quale esecutore materiale dell’attentato mortale verificatosi a Crotone la sera del 23 febbraio 1991.
Occorre, in proposito, precisare che dell’omicidio di NOME COGNOME il collaborante NOME COGNOME era venuto a conoscenza attraverso le confidenze ricevute da NOME COGNOME, che è l’odierno indagato ed era stato uno dei due
esecutori materiali; il collaborante NOME COGNOME, invece, era venuto a conoscenza delle dinamiche dell’assassinio grazie alle confidenze di NOME COGNOME, che aveva chiesto ai vertici della RAGIONE_SOCIALE di vendicare il figlio, NOME COGNOME, nell’assassinio del quale riteneva coinvolta la vittima; il collaborante NOME COGNOME, infine, era venuto a conoscenza dell’agguato nella quale aveva perso la vita NOME COGNOME attraverso le confidenze ricevute da NOME COGNOME e dal defunto NOME COGNOME, i due esecutori materiali dell’attentato.
Le propalazioni dei collaboranti COGNOME, COGNOME e COGNOME, che venivano ritenute dal Tribunale del riesame di Catanzaro attendibili e, tra loro, pienamente convergenti, permettevano di ricostruire il contesto ‘ndranghestistico nel quale maturava la decisione di uccidere NOME COGNOME e le modalità con cui veniva organizzato l’assassinio in esame, che, come detto, veniva ricondotto alla sfera di operatività della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
In questo modo, veniva individuato il ruolo di esecutore materiale dell’omicidio svolto dal ricorrente, in concorso con il defunto NOME COGNOME; entrambi i sicari, a loro volta, avevano fornito a NOME COGNOME e NOME COGNOME, con le modalità che si sono richiamate, le notizie relative alla dinamica dell’agguato mortale oggetto di vaglio cautelare.
In questa, convergente, cornice, si riteneva di individuare, quale causale dell’omicidio di NOME COGNOME, la decisione di vendicare la morte di NOME COGNOME, che era il figlio di NOME COGNOME, che aveva chiesto ai vertici dell’epoca della RAGIONE_SOCIALE l’uccisione della vittima per ritorsione, ritenendo che il proprio congiunto fosse stato ucciso dalla persona offesa, unitamente a NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nell’ambito di un regolamento di conti interno alla criminalità organizzata RAGIONE_SOCIALE, attiva nell’area di Isola di Capo Rizzuto.
Il Tribunale del riesame di Catanzaro, infine, riteneva sussistenti le esigenze cautelari indispensabili al mantenimento della misura restrittiva genetica, rilevanti ai sensi dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., per effetto dello scenario ‘ndranghestistico nel quale i fatti di reato erano maturati e delle modalità con cui l’omicidio in esame si era concretizzato. Tali connotazioni rendevano elevato il pericolo di reiterazione delle condotte illecite, anche alla luce della situazione di conflittualità criminale in cui era maturata la decisione di uccidere NOME COGNOME, comprovata dagli elementi indiziari acquisiti nel corso delle indagini preliminari, rispetto alla quale non assumeva un rilievo decisivo il lasso di tempo, pur significativo, trascorso dall’attentato mortale in esame.
Sulla scorta di questo compendio indiziario, il Tribunale del riesame di Catanzaro confermava il provvedimento cautelare genetico emesso nei confronti di NOME COGNOME dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro il 3 ottobre 2023.
Avverso questa ordinanza NOME COGNOMECOGNOME a me2:zo degli avvocati NOME NOME COGNOME e NOME COGNOME, ricorreva per cassazione, articolando un’unica censura difensiva.
Con questa doglianza si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, per non avere la decisione in esame dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano di formulare un giudizio di attendibilità, intrinseca ed estrinseca, delle dichiarazioni accusatorie rese nei confronti del ricorrente dai collaboratori di giustizia NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, le cui propalazioni dovevano ritenersi intrinsecamente contraddittorie e smentite dalle emergenze indiziarie, che non consentivano di affermare il coinvolgimento del ricorrente nell’organizzazione dell’omicidio di NOME COGNOME, anche alla luce dell’alibi fornito dall’indagato nell’interrogatorio di garanzia reso davanti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro.
Si deduceva, in proposito, che non si era tenuto conto della necessità di individualizzare il narrato di ciascuno dei colliaboratori di giustizia in relazione alla posizione di NOME COGNOME, anche alla luce del fatto che le propalazioni censurate erano state acquisite a una notevole distanza di tempo dagli accadimenti criminosi – che si erano verificati a Crotone il 23 febbraio 1991 – e risultavano sprovviste di riscontri probatori estrinseci idonei a corroborarne il narrato.
Si deduceva, inoltre, che, nel procedimento penale denominato “Eclisse”, l’omicidio di NOME COGNOME era stato attribuito a due diversi soggetti, NOME COGNOME ed NOME COGNOME, sullia base di una ricostruzione degli accadimenti criminosi incompatibile con quella posta a fondamento del provvedimento cautelare genetico.
Né le richiamate emergenze processuali potevano essere trascurate, derivando dagli esiti delle attività d’indagine – coordinate dalla stessa Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, che procedeva in questa sede trasfusi nell’ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro il 6 luglio 1996, nella quale NOME COGNOME ed NOME COGNOME venivano indicati quali mandanti dell’omicidio di NOME COGNOME, attraverso una ricostruzione degli accadimenti criminosi palesemente
contrastante con quella incentrata sulle propalazioni dei collaboranti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Si deduceva, infine, che il Tribunale del riesame di Catanzaro, nel respingere la richiesta di riesame presentata dall’indagato, non aveva tenuto conto delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che avevano ricondotto l’omicidio di NOME COGNOME a un diverso contesto ‘ndranghetistico, rappresentato dalla famiglia COGNOME, egemonizzata da NOME COGNOME e NOME COGNOME. Tali dichiarazioni, ancora una volta, smentivano l’assunto accusatorio, incentrato sulle propalazioni di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che individuava, quale autore dell’omicidio in esame, NOME COGNOME.
2.1. Nell’interesse di NOME COGNOME, gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME depositavano nuovi motivi datati 28 febbraio 2024, con cui si ribadivano le ragioni, esposte nell’atto introduttivo del presente procedimento, che imponevano l’annullamento dell’ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Catanzaro.
In tale contesto censorio, si evidenziava che il Tribunale del riesame di Catanzaro non si era confrontato con l’alibi fornito da NOME COGNOME, che, nell’interrogatorio di garanzia reso davanti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, aveva riferito che nell’arco temporale in cui si era verificato l’omicidio, eseguito a Crotone la sera del 23 febbraio 1991, aveva partecipato a una cena svoltasi a margine delle esequie celebrate in occasione della morte del suocero. L’elusione di tale decisivo profilo censorio, peraltro, assumeva un rilievo sintomatico ancora maggiore, alla luce del fatto che l’alibi fornito dal ricorrente risultava confermato da tre testimoni oculari, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che avevano partecipato alla cena richiamata dall’indagato, confermando la sua presenza in quella occasione conviviale.
Si ribadiva, pertanto, che l’incongruità del percorso argomentativo esposto dal Tribunale del riesame di Catanzaro e l’inattendibilità delle propalazioni dei collaboranti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da NOME COGNOME, così come integrato dai nuovi motivi datati 28 febbraio 2024, è infondato.
2. Osserva il Collegio che il Tribunale del riesame di Catanzaro riteneva dimostrati i fatti di reato in contestazione, allo stato delle indagini, sulla scorta delle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, i quali effettuavano delle chiamate in reità nei confronti di NOME COGNOME intrinsecamiente attendibili ed estrinsecamente riscontrate, convergendo nell’individuazione del ricorrente quale esecutore materiale dell’omicidio di NOME COGNOME.
Quanto, in particolare, alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME COGNOME, costituenti una chiamata in reità diretta nei confronti del ricorrente, a pagina 4 dell’ordinanza impugnata, si evidenziava che il propalante era venuto a conoscenza delle dinamiche dell’omicidio da NOME COGNOME, che è l’odierno indagato ed era uno degli esecutori materialé dell’omicidio di NOME COGNOME. Dallo stesso ricorrente, inoltre, NOME COGNOME aveva appreso che la causale dell’assassinio doveva essere individuata nel precedente omicidio di NOME COGNOME, che era il figlio di NOME COGNOME, che attribuiva alla vittima e ad altri esponenti dell’ambiente ‘ndranghetistico RAGIONE_SOCIALE la decisione di uccidere il congiunto.
Quanto, invece, alle dichiarazioni dei collaboratore di giustizia NOME COGNOME, costituenti una chiamata in reità indiretta nei confronti dell’indagato, nelle pagine 4 e pagina 5 del provvedimento impugnato, si evidenziava che il propalante era venuto a conoscenza dell’assassinio di NOME COGNOME attraverso le confidenze ricevute da NOME COGNOME, che gli aveva riferito di avere chiesto di vendicare il figlio, NOME COGNOME, ai vertici della RAGIONE_SOCIALE nella quale gravitavano gli esecutori materiali dell’attentato.
Quanto, infine, alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME COGNOME, costituenti una chiamata in reità diretta nei confronti di NOME COGNOME, si evidenziava, a pagina 5 del provvedimento impugnato, che il propalante aveva appreso delle dinamiche che avevano determinato l’uccisione di NOME COGNOME dallo stesso indagato e da NOME COGNOME, i due esecutori materiali dell’attentato. Il propalante, inoltre, forniva una ricostruzione degli scenari ‘ndranghetístici nei quali maturava l’omicidio in esame perfettamente sovrapponibile a quelle fornite dai collaboranti NOME COGNOME e NOME COGNOME, con le quali le sue accuse nei confronti del ricorrente risultavano convergenti.
Si evidenziava, al contempo, che le accuse di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, oltre a risultare tra loro convergenti, trovavano un riscontro di elevato rilievo probatorio nelle dichiarazioni rese nell’immediatezza dei fatti dalla moglie di NOME COGNOME, che si trovava a bordo dell’autovettura
in compagnia della vittima nel momento in cui i due sicari, fingendosi esponenti delle Forze dell’ordine, fermavano il veicolo condotto dal coniuge per poterlo uccidere.
In questo contesto, la donna descriveva le modalità con cui si era verificato l’attentato in cui veniva ucciso il marito, precisando che, uditi i colpi, si era rannicchiata all’interno dell’autovettura e di avere visto, subito dopo, i due sicari allontanarsi dal luogo del delitto. La moglie della persona offesa precisava anche di non avere visto in volto i due sicari, pur aggiungendo che uno dei due attentatori, dopo avere esploso alcuni colpi di pistola, era tornato indietro per sparare ancora al coniuge, temendo che potesse essere sopravvissuto alla prima scarica.
Appaiono, pertanto, sorrette da un percorso argomentativo congruo, quantomeno allo stato delle indagini, le conclusioni del Tribunale del riesame di Catanzaro, che, a pagina 5 del provvedimento impugnata, evidenziava che doveva ritenersi «condivisibile quanto affermato dal GIP circa la valenza probatoria della chiamata in reità operata dai collaboratori di giustizia, in quanto le dichiarazioni rese dai diversi collaboratori, anche in tempi differenti, sono apparse convergenti e credibili e rispondenti ai criteri imposti dalla giurisprudenza di legittimità».
2.1. In questa cornice indiziaria, deve rilevarsi che le modalità con cui il Tribunale del riesame di Catanzaro valutava le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nel corso delle indagini preliminari appaiono esenti da discrasie motivazionali e rispettose della giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «Nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l’esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale» (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 255145 – 01).
Questo orientamento ermeneutico, com’è noto, si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto: «In tema di chiamata in reità, poiché la valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante e quella della attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni non si muovono lungo linee separate, posto che l’uno aspetto influenza necessariamente l’altro, al giudice è imposta una considerazione unitaria dei due aspetti, pur logicamente scomponibili; sicché, in
presenza di elementi incerti in ordine all’attendibilità del racconto, egli non può esimersi dal vagliarne la tenuta probatoria alla luce delle complessive emergenze processuali, in quanto – salvo il caso estremo di una sicura inattendibilità del dichiarato – il suo convincimento deve formarsi sulla base di un vaglio globale di tutti gli elementi di informazione legittimamente raccolti nel processo» (Sez. 6, n. 11599 del 13/03/2007, Pelaggi, Rv. 236151 – 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 34413 del 18/06/2019, Khess, Rv. 276676 – 01; Sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014, COGNOME, Rv. 262348 – 01; Sez. 2, n. 21599 del 16/02/1999, Emmanuello, Rv. 244541 – 01).
Deve, tuttavia, evidenziarsi, in linea con quanto opportunamente precisato dalla successiva giurisprudenza di legittimità, che tale sequenza trifasica non deve svilupparsi rigidamente – essendo espressione di un giudizio unitario, omogeneo e non frazionabile sulle propalazioni di volta in volta esaminate – nel senso che il percorso valutativo dei vari passaggi non deve muoversi lungo linee separate, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva del suo racconto, influenzandosi reciprocamente, al pari di quanto accade per ogni altra fonte di prova di natura dichiarativa, deve essere valutata unitariamente, conformemente ai criteri epistemologici generali e non prevedendo, per converso, la disposizione dell’art. 192, cornma 3, cod. proc. pen., alcuna specifica deroga a tale vaglio unitario (tra le altre, Sez. 1, n. 13844 del 02/12/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 270367-01; Sez. 6, n. 47304 del 12/11/2015, Messina, Rv. 265355-01; Sez. 6, n. 41352 del 24/09/2010, COGNOME, Rv. 248713-01; Sez. 6, n. 1472 del 02111/1998, dep. 1999, Archesso, Rv. 213446-01; Sez. 6, n. 231 del 24/01/1991, Poli, Rv. 187035 – 01).
Quanto, infine, alla tipologia e all’oggetto dei riscontri probatori, la genericità del riferimento agli elementi di prova da parte dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. legittima l’interpretazione secondo cui, in questo ambito, vige il principio della libertà degli elementi di riscontro estrinseco, nel senso che questi, non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, possono essere di qualsiasi tipo e natura, ricomprendendo non soltanto le prove storiche dirette, ma ogni altro elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al processo penale e idoneo, sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare, nell’ambito di una valutazione probatoria necessariamente unitaria, il mezzo di prova ritenuto bisognoso di conferma (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, COGNOME, cit.).
Ne discende che il riscontro estrinseco alla chiamata in correità o in reità di un propalante può essere offerto anche dalle dichiarazioni di analoga natura rese da uno o più degli altri soggetti indicati nella richiamata disposizione. Infatti, qualunque elemento probatorio, diretto o indiretto che sia, purché estraneo alle
dichiarazioni che devono essere riscontrate, può essere legittimamente utilizzato a conferma della loro attendibilità, che dovrà essere vagliata rigorosamente dal giudice, verificando l’attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione e la sua attitudine a fungere da riscontro estrinseco di quella – o di quelle – che lo stesso giudice ritenga di porre a fondamento, con valenza primaria o paritaria rispetto alle prime, della propria decisione (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, COGNOME, cit.).
2.2. Analoghe considerazioni valgono per la correlata censura difensiva, con cui si evidenziava che il Tribunale del riesame di Catanzaro, nel respingere la richiesta di riesame presentata dalla difesa di NOME COGNOME, non aveva tenuto conto delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che non avevano individuato, quale autore dell’attentato mortale oggetto di vaglio cautelare, NOME COGNOME, al contrario di quanto riferito contraddittoriamente nel presente procedimento da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Secondo la difesa del ricorrente, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME imponevano di ricondurre l’omicidio di NOME COGNOME alla famiglia COGNOME, inducendo a escludere che la decisione di uccidere la vittima fosse ascrivibile alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nella quale gravitavano i due esecutori materiali dell’assassinio in esame, NOME COGNOME e NOME COGNOME. Le dichiarazioni di COGNOME, COGNOME e COGNOME, dunque, imponevano di individuare un’altra matrice causale, essendo evidente che l’assassinio in esame doveva essere ricondotto alla sfera cli operatività della famiglia COGNOME, egemonizzata da NOME COGNOME e NOME COGNOME, in un contesto radicalmente differente da quello della RAGIONE_SOCIALE COGNOME di Isola di Capo Rizzuto.
Osserva, in proposito, il Collegio che non corrisponde al vero che il Tribunale del riesame di Catanzaro non si confrontava con le dichiarazioni, che venivano rese in un altro procedimento penale, dei collaboratori di giustizia NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME, NOME, che non avevano individuato, quali autori dell’attentato mortale oggetto di vaglio cautelare, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, invero, si faceva espressamente riferimento a pagina 9 del provvedimento impugnato, evidenziandosi che tali propalazioni non inficiavano il nucleo essenziale delle accuse dei collaboranti COGNOME, COGNOME e COGNOME, risultando – relativamente al coinvolgimerto del ricorrente nell’omicidio in esame – caratterizzate da genericità e possedendo connotazioni sostanzialmente congetturali. Si trattava, pertanto, come evidenziato a pagina 4
dell’ordinanza impugnata, di dichiarazioni che non potevano essere ritenute «idonee a sconfessare la portata probatoria delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia vagliate dagli inquirenti e dal GIP».
Non assumono, per altro verso, un rilievo decisivo le deduzioni difensive, pur obiettivamente suggestive, relative agli esiti del processo penale “Eclisse”, trasfusi nell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro il 6 luglio 1996, atteso che, in tale provvedimento venivano individuati, quali mandanti dell’omicidio di NOME COGNOME, gli indagati NOME COGNOME ed NOME COGNOME; mentre, nel presente procedimento, a NOME COGNOME, in concorso con il defunto NOME COGNOME, veniva attribuito un ruolo concorsuale differente, essendo il ricorrente ritenuto l’esecutore materiale dell’attentato mortale oggetto di vaglio, che non appare astrattamente incompatibile con la ricostruzione effettuata nel processo “Eclisse”.
Non è, in ogni caso, dubitabile che risponda a canoni logici la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da una pluralità di soggetti, per cui la loro attendibilità, anche se negata per una parte del racconto, non ne coinvolge necessariamente le altre, che reggano alla verifica del riscontro probatorio, per essere avvalorata da elementi di natura estrinseca al resoconto, che consentano di eseguire un frazionamento valutativo delle propalazioni acquisite.
Su questi profili valutativi, a ben vedere, il Tribunale del riesame di Catanzaro si soffermava correttamente, effettuando un vaglio ineccepibile delle propalazioni dei collaboratori di giustizia NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, le cui accuse, convergenti nei confronti di NOME COGNOME, venivano esaminate nel rispetto della giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «In tema di chiamata di correo, è legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie relative ad una parte del racconto, soprattutto quando i fatti narrati siano per lo più lontani nel tempo e si riferiscano ad una serie di episodi talora appresi non direttamente, ma solo in conseguenza delle rivelazioni degli autori materiali dei singoli reati» (Sez. 1, n. 41585 del 20/06/2017, COGNOME, Rv. 271253 – 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 6425 del 18/12/2009, dep. 2010, COGNOME, Rv. 246527 – 01; Sez. 6, n. 17248 del 02/02/2004, COGNOME, Rv. 228660 – 01; Sez. 1, n. 4495 del 21/04/1997, COGNOME, Rv. 207590 – 01).
Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce in un filone giurisprudenziale risalente nel tempo e definitivamente consolidatosi, in tema di “frazionabilità” delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto: «In tema di chiamata in
correità è sempre ammissibile la cosiddetta “frazionabilità”, nel senso che la attendibilità della dichiarazione accusatoria anche se denegata per una parte del racconto, non ne coinvolge necessariamente tutte le altre che reggano alla verifica giudiziale del riscontro; così come, per altro verso, la credibilità ammessa per una parte dell’accusa non può significare atteridibilità per l’intera narrazione in modo automatico» (Sez. 6, n. 4162 del 02/11/1994, dep. 1995, Aveta, Rv. 200904 – 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 1525 del 08/04/1997, Pappalardo, Rv. 209105 – 01; Sez. 4, n. 1956 del 01/08/1996, COGNOME, Rv. 205937 – 01; Sez. 6, n. 9090 del 06/04/1995, COGNOME, Rv. 202311 – 01).
Non si può, pertanto, non ribadire, anche sotto tale ulteriore profilo censorio, che le dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME devono ritenersi attendibili e pienamente convergenti nei confronti dell’indagato NOME COGNOME, la cui posizione processuale risulta vagliata dal Tribunale del riesame di Catanzaro nel rispetto della giurisprudenza di legittimità consolidata in tema di valutazione frazionata, come sopra richiamata.
2.3. In questa cornice indiziaria, prive di rilievo decisivo appaiono le censure difensive, prospettate con il ricorso introduttivo del presente procedimento e ribadite con i motivi nuovi del 28 febbraio 2024, secondo cui il Tribunale del riesame di Catanzaro non aveva tenuto conto dell’alibi fornito da NOME COGNOME, a proposito della sua partecipazione a una cena svoltasi a margine delle esequie celebrate in occasione della morte del suocero, che aveva luogo, in un orario incompatibile con il suo coinvolgimento nell’attentato mortale di cui si controverte, eseguito intorno alle ore 21 del 23 febbraio 1991.
Osserva il Collegio che, quale che fosse la ricostruzione fornita dal ricorrente nell’interrogatorio di garanzia, in ordine alla sua assenza dal luogo del delitto nell’orario in cui veniva eseguito l’omicidio di NOME COGNOME, la stessa, in questa fase processuale, appare oggettivamente incompatibile con gli esiti delle verifiche indiziarie compiute nel corso delle indagini preliminari, cui ci si è riferit nei paragrafi 2, 2.1 e 2.2.
Si è già detto, infatti, che gli elementi indiziari acquisiti imponevano di ritenere il ricorrente personalmente coinvolto nell’agguato in esame, nel quale, secondo quanto affermato nell’ordinanza impugnata, aveva ricoperto il ruolo di esecutore materiale, componendo, unitamente a NOME COGNOME, il gruppo di fuoco incaricato di uccidere la vittima.
Si trattava, quindi, di prendere in considerazione l’ipotesi alternativa, prospettata in termini, pur pregevoli, dalla difesa di NOME COGNOME e contrapporla a quella vagliata dal Tribunale del riesame di Catanzaro, in
presenza di elementi indiziari che, quantomeno nella fase cautelare in cui pende il procedimento, si orientavano univocamente in senso sfavorevole all’indagato, alla luce delle accuse convergenti dei collaboranti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME. Nel caso in esame, dunque, non era ragionevole attribuire alcun valore processuale alla ricostruzione prospettata dalla difesa del ricorrente, in presenza di elementi indiziari, pienamente convergenti, che imponevano di escludere non solo la verosimiglianza, ma addirittura la plausibilità di ogni ricostruzione alternativa della vicenda criminosa oggetto di vaglio.
In ogni caso, un tale percorso valutativo, finalizzato a escludere il coinvolgimento concorsuale di NOME COGNOME nell’attentato commesso in danno di NOME COGNOME, oltre che illogico e processualmente incongruo, si sarebbe posto in contrasto con la giurisprudenza consolidata di legittimità, che si attaglia perfettamente al caso di specie, secondo cui: «In tema di valutazione della prova, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d’esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l’ipotesi all’apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252066 – 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 22790 del 13/0412018, COGNOME, Rv. 272995 – 01; Sez. 6, n. 36430 del 28/05/2014, COGNOME, Rv. 260813 – 01; Sez. 2, n. 44048 del 13/10/2009, COGNOME, Rv. 245627 – 01).
Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai definitivamente consolidato, in tema di ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime di esperienza, che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto: «Nella valutazione probatoria giudiziaria – così come, secondo la più moderna epistemologia, in ogni procedimento di accertamento (scientifico, storico, etc.) – è corretto e legittimo fare ricorso alla verosimiglianza ed alle massime di esperienza, ma, affinché il giudizio di verosimiglianza conferisca al dato preso in esame valore di prova, è necessario che si possa escludere plausibilmente ogni alternativa spiegazione che invalidi l’ipotesi all’apparenza più verosimile. Ove così non sia, il suddetto dato si pone semplicemente come indizio da valutare insieme a tutti gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 1, n. 4652 del 21/10/2004, dep. 2005, Sala, Rv. 230873 – 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 49029 del 22/10/2014, Leone, Rv. 261220 – 01; Sez. 6, n. 31706 del 07/03/2003, Abbate, Rv. 228401 – 01; Sez. 1, n. 329 del 22/10/1990, dep. 1991, COGNOME, Rv. 186149 – 01).
Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di rigettare il ricorso proposto da NOME COGNOME, così come integrato dai nuovi motivi datati 28 febbraio 2024, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Consegue, infine, a tali statuizioni processuali, la trasmissione, a cura de cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell’istit penitenziario dove il ricorrente si trova ristretto, a norma dell’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 15 marzo 2024.