Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12197 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12197 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti dal COGNOME NOME, nato a Lamezia Terme, il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Lamezia Terme, il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Lamezia Terme, il DATA_NASCITA avverso la sentenza COGNOMEa Corte di assise di appello di Catanzaro in data
23/06/2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso riportandosi COGNOME memoria già rassegnata per iscritto e chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori:
AVV_NOTAIO, del foro di Catanzaro, in difesa di NOME COGNOME e NOME COGNOME, ha concluso chiedendo l’accoglimento dei corrispondenti motivi di ricorso;
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AVV_NOTAIO, del foro di Lamezia Terme, in difesa di NOME COGNOME e COGNOME, ha concluso chiedendo l’annullamento COGNOMEa sentenza impugnata;
lAVV_NOTAIO, del foro di Lamezia Terme, in difesa di NOME COGNOME, ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
AVV_NOTAIO, del foro di Roma, in difesa di NOME COGNOME, ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa il 30 settembre 2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva giudicato, con rito abbreviato, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, imputati:
tutti, del delitto di cui agli artt. 81, secondo comma, 110, 575, 577, nn. 3 e cod. pen., 7 d.l. n. 152 del 1991, perché, in concorso tra loro e con NOME COGNOME e NOME COGNOME, cagionavano la morte di NOME COGNOME, NOME COGNOME quale ideatore, organizzatore ed esecutore, NOME COGNOME quale partecipe e NOME COGNOME quale autore (insieme a COGNOME e COGNOME) COGNOMEa decisione omicidiaria, morte causata dall’esplosione verso COGNOME di numerosi colpi di arma da fuoco, di cui alcuni di fucile automatico BeCOGNOMEi cal. 12 e uno d pistola cal. 9×21, che avevano attinto la vittima mentre era a bordo del veicolo Land Rover, con le aggravanti COGNOMEa premeditazione e dei motivi abietti, nonché avvalendosi COGNOMEe condizioni previste dall’art. 416-bis cod. pen. e al fine d agevolare l’attività COGNOMEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Lamezia Terme (capo A);
NOME COGNOME e NOME COGNOME, dei delitti di cui agli artt. 61, n. 2, 81, seco comma, 110 cod. pen., 10, 12, 14 legge n. 497 del 1974, 7 d.l. n. 152 del 1991, inerenti COGNOME detenzione e al porto illegali aggravati COGNOMEe armi di cui al ca precedente (capo B), e di cui agli artt. 110, 112, 81, secondo comma, 648 cod. pen., 7 d.l. n. 152 del 1991, inerenti COGNOME ricettazione COGNOMEe armi suddette, sicura provenienza delittuosa, e COGNOME‘autovettura Fiat Croma, tg. TARGA_VEICOLO, provento di furto, avvenuto il 19.07.2005 (capo C);
fatti avvenuti e accertati in Martirano Lombardo, il 20.07.2005.
Il Giudice per le indagini preliminari aveva dichiarato i tre imputat responsabili dei delitti loro rispettivamente ascritti in rubrica e, computata diminuente per il rito, aveva condannato COGNOME COGNOME pena di anni trenta di reclusione e NOME COGNOME e NOME COGNOME COGNOME pena COGNOME‘ergastolo, dichiarando gli imputati interdetti dai pubblici uffici e interdetti legalmente (il primo dura l’esecuzione COGNOMEa pena) e ordinando la pubblicazione COGNOMEa sentenza, e li aveva condannati in solido al risarcimento dei danni in favore COGNOMEe costituite parti civ NOME COGNOME, COGNOME misura di euro 200.000,00, e NOME COGNOME e NOME COGNOME, COGNOME misura di euro 130.000,00 ciascuno.
1.1. Appellata la sentenza dagli imputati, la Corte di assise di appello di Catanzaro, con la sentenza in epigrafe, emessa il 23 giugno 2022, ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, rideterminando la pena inflitta a NOME COGNOME e NOME COGNOME in quella di anni trenta di reclusione, co la corrispondente rimodulazione COGNOMEa pena accessoria COGNOME‘interdizione legale, confermando nel resto, con il favore COGNOMEe ulteriori spese per le parti civili.
1.2. La vicenda ha riguardato l’omicidio di NOME COGNOME, avvenuto nel corso COGNOMEa notte del 20 luglio 2005, in Martirano Lombardo, mentre NOME stava rientrando a casa a bordo COGNOMEa sua autovettura dopo una serata passata, in compagnia di amici e del fratello NOME, COGNOME‘abitazione di NOME, allorquando era stato attinto da numerosi colpi di arma da fuoco, esplosi alcuni da un fucile automatico BeCOGNOMEi calibro TARGA_VEICOLO e uno da una pistola TARGA_VEICOLO, quest’ultima con matricola abrasa, che ne avevano provocato la morte, avvenuta pochi attimi dopo il suo ricovero COGNOME‘ambulanza chiamata per il soccorso.
Le due suddette armi utilizzate per il delitto erano state ritrovate poche ore dopo all’interno di una Fiat Croma incendiata rinvenuta sul monte Reventino, che era risultata essere di provenienza furtiva, sottratta al suo legittimo proprietar il giorno precedente l’omicidio.
All’iniziale stasi COGNOMEe indagini, dopo che le dichiarazioni di alcuni d collaboratori di giustizia non erano state considerate adeguate a sostenere l’ipotesi di accusa, con conseguente archiviazione, era seguita l’acquisizione di altri contributi dichiarativi che aveva condotto gli inquirenti COGNOME riapertura de indagini stesse.
Le affermazioni relative ai fatti provenienti, a vario titolo e per diver ambito, da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, nonché da NOME COGNOME e NOME COGNOME avevano determinato l’elevazione a COGNOME dei NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME COGNOME‘accusa di omicidio aggravato nei sensi indicati al capo A) e per i due COGNOME anche dei reati ancillari in materia di armi, come rubricati ai cap B) e C).
La valutazione COGNOMEe prove emerse nel corso COGNOMEe indagini preliminari e utilizzabili in relazione all’accesso degli imputati al rito a prova contratta condotto i giudici dei due gradi di merito COGNOME conclusione che sia COGNOME, sia COGNOME e sia NOME COGNOME sono responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti in rubrica.
In particolare, i giudici di appello, esclusa la necessità di implementare i quadro istruttorio con l’accertamento richiesto dalle difese in merito all’acquisizione COGNOMEa denuncia di detenzione del fucila cal. 12 rinvenuto COGNOME‘auto bruciata, hanno ripercorso tutti i passaggi cruciali inerenti COGNOME ricostruzione del dinamica del crimine omicidiario.
Poi, in relazione alle questioni poste dalle difese, hanno ripercorso le dichiarazioni di NOME COGNOME, hanno lumeggiato il contesto criminale in cui era maturato l’omicidio, ivi inclusi i precedenti dei tre imputati in merito COGNOME partecipazione COGNOME locale RAGIONE_SOCIALE di ‘RAGIONE_SOCIALE denominata RAGIONE_SOCIALE, e hanno analizzato le dichiarazioni direttamente accusatorie di NOME COGNOME e di
NOME COGNOME, inquadrate come altrettante chiamate in correità, nonché, per determinati aspetti, quelle di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME.
Sulla scorta del corrispondente portato dichiarativo, inserito nel quadro degli elementi di generica, la Corte territoriale ha progressivamente ribadito l’accertamento – maturato all’esito del giudizio di primo grado – COGNOMEa penale responsabilità di NOME COGNOME, di NOME COGNOME e infine di NOME COGNOME, differenziando il percorso sanzionatorio limitatamente alle posizioni di questi ultimi due imputati, ossia rimodulando gli aumenti dei reati satellite posti i continuazione con quello, più grave, di omicidio volontario aggravato in misura complessiva tale (anni quattro di reclusione) da determinare la pena finale, prima COGNOMEa riduzione per il rito abbreviato, in quella COGNOME‘ergastolo, diminuita, art. 442 cod. proc. pen. (COGNOME versione riferita al tempo di commissione dei reati), a quella di anni trenta di reclusione.
Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso, per gli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME, i loro difensori con RAGIONE_SOCIALE atto d impugnazione articolato in cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo si prospettano la mancata assunzione di una prova decisiva e l’apparenza COGNOMEa motivazione insita COGNOME‘ordinanza COGNOMEa Corte territoriale, riservata il 4.11.2021 ed emessa il 24.01.2022, con cui si era rigettata l’istanza difensiva di accertamenti per identificare la provenienza del fucile avente matricola n. NUMERO_DOCUMENTO trovato all’interno COGNOMEa Fiat Croma, autovettura considerata utilizzata per la commissione COGNOME‘omicidio.
La difesa, analizzata la ragione del rigetto, consistente COGNOME‘affermata adeguatezza dimostrativa del convergente narrato di NOME COGNOME e NOME COGNOME, ritenuto riscontrato dai dati di generica, ritiene apparente la motivazione offerta dai giudici del merito, giacché lo scopo COGNOME‘istanza non era quello di accertare se, COGNOME‘esecuzione COGNOME‘omicidio, fosse stato impiegato un fucile, bensì quello di ricostruire la gestione COGNOME‘arma da parte del soggetto che ne aveva denunciato la detenzione all’Autorità di pubblica sicurezza individuando il legittimo proprietario e soprattutto l’epoca COGNOMEa perdita del possesso COGNOME stessa, così da verificare le dichiarazioni di COGNOME (il quale aveva affermato di averne avuto la disponibilità un paio di mesi prima COGNOME‘omicidio), in contrasto sul punto con quelle di COGNOME (che aveva detto di avere acquistato il fucile quindici giorni prima COGNOME‘omicidio consegnandolo a COGNOME).
Nella prospettiva dei ricorrenti, l’accertamento COGNOME stato, non soltanto utile, ma indispensabile per stabilire l’effettività del collegamento fra NOME e i delitto, per gli effetti conseguenti in punto di scrutinio preliminare COGNOMEa s
attendibilità.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione COGNOME‘art. 194, comma 3, cod. proc. pen. con riferimento COGNOME valutazione COGNOMEe dichiarazioni di NOME COGNOME.
Quanto aveva affermato il suddetto NOME COGNOME, fratello COGNOMEa vittima, COGNOMEe varie sessioni dichiarative (del 20.07.2005, del 25.07.2005 e COGNOME‘11.06.2013), per ascrivere l’uccisione del congiunto all’azione di NOME e NOME COGNOME – descritti come persone invidiose per avere NOME COGNOME trovato lavoro presso la RAGIONE_SOCIALE, alle quali egli aveva anche attribuito un precedente attentato perpetrato, con colpi di arma da fuoco, ai danni COGNOMEo stesso NOME COGNOME – ineriva a contributo narrativo di matrice esclusivamente deduttiva, afferiva a sospetti e derivava il corrispondente contenuto “da quanto si diceva in giro”; per tale ragione il fatto che i giudici del merito hanno considerato ta complessivo contributo inserendolo nel quadro probatorio costituisce violazione del divieto di cui all’art. 194, comma 3, cod. proc. pen., con conseguente inutilizzabilità COGNOMEe relative affermazioni.
2.3. Con il terzo motivo si prospetta il vizio di motivazione in punto d valutazione COGNOMEe dichiarazioni dei propalanti.
Quanto allo scrutinio di attendibilità di NOME COGNOME, inteso quale chiamante in correità, la Corte di merito, secondo la difesa, ha mancato di rilevare la carenza di costanza del suo narrato, giacché questi, prima, non aveva riferito alcunché sull’omicidio di COGNOME, poi, in un interrogatorio successivo, s era proposto come latore di notizie per averle apprese dai coimputati e, in un terzo interrogatorio, aveva detto di aver prestato il consenso all’omicidio, al par del cognato COGNOME, aggiungendo di aver fornito agli esecutori un fucile da lui detenuto per conto di NOME COGNOME, il quale pure aveva condiviso il progetto criminoso: questa chiara incostanza dichiarativa non avrebbe dovuto essere svalutata, in quanto essa era dimostrativa COGNOMEa radicale inaffidabilità de collaboratore.
Per i ricorrenti, quindi, non avendo i giudici di secondo grado, nonostante la proposizione di uno specifico motivo di appello, operato un vaglio COGNOME‘attendibilità di COGNOME conforme ai principi, le sue dichiarazioni accusatori non avrebbero potuto essere poste a loro COGNOME, dal momento che l’attendibilità non corrisponde a uno status del dichiarante tale da prescindere dal processo, bensì costituisce una qualità da accertarsi in ogni singolo processo.
2.4. Con il quarto motivo si deduce un ulteriore vizio COGNOMEa motivazione in tema di verifica COGNOMEa causale, rispetto COGNOME quale la valutazione COGNOMEa Corte d merito viene prospettata come frutto di travisamento.
2.4.1. Premesso che, a differenza del movente, la causale si apprezza per
una valutazione esterna rispetto all’agente, tale da assumere una specifica correlazione con il delitto di cui si configura come la ragione storica, sicché essa rientra, sia pure con portata residuale e con limitata funzione di raccordo, tra gl elementi indiziari valutabili, la difesa evidenzia che tale portata avrebbe potut annettersi COGNOME causale ove essa fosse stata certa, esclusiva ed escludente: nel caso in esame, tali connotati non si erano verificati.
Si citano, al riguardo, le dichiarazioni di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che, riscontrate dal contenuto COGNOME‘annotazione di polizia giudiziaria n. 607/26-2, avevano consolidato come altra causale, emersa in modo strutturato, quella riferita COGNOME famiglia COGNOME ciò, oltre, con specifico riguardo alle indicazioni di NOME COGNOME, al riferimento alle discussioni insorte tra la vittima e la famiglia COGNOME.
Su tali elementi – desumono i ricorrenti – la Corte di assise di appello non ha inteso confrontarsi con l’insieme COGNOMEe dichiarazioni acquisite e da tale errore di metodo è derivato il vizio percettivo consistito COGNOME‘elevare a causale un mero movente inespresso, riferibile in modo indifferenziato al contesto associativo RAGIONE_SOCIALE, corrispondente al generico interesse all’eliminazione di possibili contendenti, come si arguisce dalle dichiarazioni di NOME COGNOME inerenti COGNOME descrizione del colloquio affermato come intercorso con taluno degli imputati, espressivo di un interesse personale, non associativo, al delitto: la stessa dichiarazione relativa all’addotto consenso di COGNOME e poi di COGNOME, con la cessione COGNOME‘arma, si risolveva COGNOME manifestazione del contributo morale e materiale all’omicidio, senza definire una causale comune in merito ad esso.
Secondo la difesa, pertanto, l’avere ritenuto la causale ora indicata come collettiva e comune a tutti gli imputati e l’avere annesso COGNOME stessa i requisi necessari per il suo apprezzamento indiziario integrano il vizio di illogicità del motivazione.
2.4.2. Per quanto concerne specificamente la posizione di COGNOME, i giudici del merito hanno individuato una causale personale concorrente rispetto a quella collettiva, riconnessa a una lite in carcere risalente a tredici anni prima. riguardo – lamenta la difesa – l’errore percettivo è stato determinato dal non avere considerato che, nel corso COGNOMEa non breve detenzione comune, COGNOME e COGNOME avevano osservato comportamenti cordiali, proseguiti anche dopo la loro scarcerazione: situazione che mal si prestava a rappresentare quell’intensa animosità idonea ad assumere la veste di movente e poi di causale del delitto.
Sempre su tale versante si sottolinea la lettura travisante data alle dichiarazioni di NOME COGNOME sulla posizione del medesimo COGNOME, COGNOME‘esternazione riferita al quale (“gli ho detto che per me, se lo vuole uccidere Io uccide”) non avrebbe potuto cogliersi altro che un’esternazione di disinteresse,
e non la manifestazione di “acconsenso” recepita dai giudici di appello, esito raggiunto non avvedendosi che per il primo attentato non era stata chiesta autorizzazione alcuna: in questa prospettiva si censura come illogica la valutazione compiuta al riguardo dCOGNOME Corte territoriale, la quale è così giunta a leggere la reazione di COGNOME COGNOME proposta omicidiaria come accadimento scatenante il desiderio di vendetta in soggetto che avrebbe agito con comportamento mafioso per non apparire pavido agli occhi dei sodali, considerazione, quest’ultima, riferita a massima di esperienza contrastante con tutti i dati scaturenti dal comportamento processuale COGNOMEo stesso COGNOME, che aveva denunciato la pregressa lite carceraria e aveva chiesto un confronto, non ammesso, con NOME COGNOME.
2.5. Con il quinto motivo si denunciano la violazione COGNOME‘art. 110 cod. pen. e il vizio di illogicità COGNOMEa motivazione COGNOME valutazione COGNOMEe chiamate in reità.
2.5.1. In ordine COGNOME posizione di COGNOMECOGNOME circoscritto il contesto dichiarat ai contributi di NOME COGNOME e NOME COGNOME, la difesa censura la conclusione di efficace sovrapponibilità COGNOMEe due accuse, così da ritenere raggiunta la prova COGNOMEa responsabilità COGNOME‘imputato.
In tal senso, quanto al narrato di NOME COGNOME, si ribadisce che le sue affermazioni null’altro avevano riferito se non la manifestazione di un disinteresse e di una indifferenza rispetto COGNOME prospettazione COGNOME‘altrui volont omicidiaria: né il riferimento COGNOME somma di 5.000,00 euro che il coimputato COGNOME avrebbe preteso da COGNOME come manifestazione di gratitudine costituiva elemento idoneo a mutare la suddetta valutazione, poiché su tale tema la voce di COGNOME costituiva unica fonte, mancante di riscontro, peraltro in ordine a circostanza non riferibile al colloquio antecedente al delitto, giacché, se l promessa di denaro fosse avvenuta in quella occasione, tutti e due gli interlocutori avrebbero dovuto farne menzione a COGNOME; sicché il riferimento a un comportamento successivo al fatto non poteva afferire a elemento incidente sulla configurabilità del concorso di persone nel reato già compiuto.
La difesa critica anche la valenza attribuita dai giudici del merito all chiamata di NOME COGNOME, da essa essendosi tratto l’indizio COGNOMEa partecipazione al delitto traendo, però, gli elementi da un colloquio con COGNOME risalente al 2002, ossia a diversi anni prima di quello a cui aveva alluso COGNOME e che avrebbe segnato l’adesione al delitto da parte COGNOME‘imputato: si contesta che possa qualificarsi come riscontro COGNOME chiamata di COGNOME un colloquio di COGNOME con COGNOME risalente a tre anni prima, quando il delitto non era stato ancora ideato; se la chiamata avesse fatto riferimento a epoca successiva a quella di adesione al delitto annessa COGNOME dichiarazione di COGNOME, avrebbe potuto ritenersi giustificato desumere da essa la continuità logica con la prima
manifestazione adesiva, ma non poteva valere l’inverso, ricollegando due fatti distanti tra loro alcuni anni.
2.5.2. Per ciò che concerne la posizione di NOME COGNOME, premessa la correttezza COGNOMEa valutazione limitativa COGNOMEe chiamate utilizzabili compiuta dai giudici di appello, tali essendo state ritenute soltanto quelle di NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME, e richiamato il contenuto COGNOMEe loro propalazioni, la difesa censura come illogica la motivazione COGNOMEa sentenza impugnata COGNOME parte in cui ha percepito i contenuti COGNOMEa chiamata fatta da NOME COGNOME come univocamente descrittiva del coinvolgimento COGNOME‘imputato COGNOME‘omicidio per il fatto che egli COGNOME restato silente quando era stato indicato da COGNOME come esecutore del delitto in questione.
Si sottolinea, in contrario, che, mentre tale lettura postula che fosse effettivamente intercorso il colloquio e che esso fosse avvenuto COGNOME presenza di NOME COGNOME, la verifica COGNOME‘atto processuale faceva emergere che il colloquio era avvenuto in maniera riservata tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, per cui l’aver considerato il silenzio di COGNOME come conferma COGNOMEa sua partecipazione al delitto risultava circostanza non riscontrata COGNOME dichiarazione, con conseguente illogicità COGNOME‘argomentazione svolta dCOGNOME Corte territoriale utilizzando quel dato: in effetti, NOME aveva riferito quanto aveva appreso da NOME COGNOME, il quale, a sua volta, aveva indicato il padre NOME quale fonte del suo racconto, sicché si trattava di fonte non autonoma, laddove al tempo NOME nemmeno conosceva NOME COGNOME tanto da chiederne le referenze a NOME COGNOME.
Continuando la verifica COGNOMEe fonti di prova, la difesa censura la parte COGNOMEa motivazione che individua in NOME COGNOME il “fratello” indicato da NOME COGNOME quale esecutore COGNOME‘omicidio, sulla scorta di argomenti del tutto congetturali, nessur?fra tali argomenti essendo preclusivo COGNOMEa possibilità che si trattasse COGNOME‘altro fratello, NOMENOME posto che era stato proprio quest’ultimo indicare al fratello COGNOMEa vittima la matrice del delitto riferita agli COGNOME sempre NOME COGNOME aveva comunicato a NOME COGNOME il carattere finto del pregresso attentato lamentato da NOME COGNOME, addebitato a NOME COGNOME.
Ha proposto ricorso avverso la sentenza di appello anche il difensore di NOME COGNOME chiedendone l’annullamento sulla base di due motivi.
3.1. Con il primo motivo si denuncia l’omesso esame dei motivi di appello e di quelli nuovi introdotti con la memoria depositata il 20.09.2021, con conseguente vizio di motivazione.
Anzitutto, la motivazione resa dai giudici di secondo grado si è risolta,
secondo la difesa, COGNOME riproduzione acritica di quella caratterizzante la sentenza di primo grado, senza dare conto di aver esaminato le censure con cui l’atto di appello aveva aggredito quella sentenza, la quale, come si era segnalato con i motivi nuovi, aveva palesato gravi lacune espositive.
In primo luogo, si era censurato il modo in cui il primo giudice aveva esaminato le dichiarazioni rese da NOME COGNOME, fratello COGNOMEa vittima, giacché – se questi COGNOMEe dichiarazioni iniziali aveva annoverato gli COGNOME fra soggetti che desideravano la morte del fratello e aveva riferito il racconto fattogl dal fratello in ordine all’attentato addotto come subìto quattro mesi prima e da quest’ultimo attribuito agli COGNOME, oltre che del racconto fattogli dal frat circa la simulazione di un agguato dovuta COGNOME messa in scena degli COGNOME COGNOMEe successive dichiarazioni lo stesso NOME COGNOME aveva ridimensionato i suddetti sospetti e aveva riferito i contrasti del fratello con gli appartenenti famiglia COGNOME, da lui sorpresi a rubare gasolio sul cantiere COGNOMEa RAGIONE_SOCIALE e da lui bloccati nel tentativo di acquisire lavori, aggiungendo che NOME e NOME COGNOME si erano recati a casa sua per escludere ogni loro partecipazione al tentato omicidio in danno di NOME COGNOME ed evidenziare, per contro, la responsabilità di COGNOME e dei COGNOME con riferimento a quell’episodio, sicché appariva inverosimile che, poi, essi si fossero resi protagonisti COGNOME‘agguato omicidiario.
Ebbene, secondo il ricorrente, i giudici di appello, pur essendo stata sottolineata la rilevanza di queste ulteriori dichiarazioni nei motivi nuovi, si so limitati a reiterare le medesime considerazioni fatte dal primo giudice circa la conflittualità fra gli COGNOME e NOME COGNOME, obliterando la forza dimostrati COGNOME‘assenza da parte loro di propositi omicidiari in danno di NOME posseduta dalle ulteriori affermazioni fatte dal congiunto COGNOMEa vittima.
Poi, con riferimento COGNOME simulazione da parte di NOME COGNOME COGNOME‘attentato patito ad opera di NOME COGNOME, messa in essere per l’ottenimento COGNOME‘autorizzazione da parte di NOME COGNOME a ucciderlo, autorizzazione altrimenti difficile da ottenere a causa dei notori, pregressi dissidi fra lo ste COGNOME e NOME COGNOME, per le conseguenze pregiudizievoli che lo stesso COGNOME avrebbe potuto subire dall’omicidio di COGNOME, la difesa COGNOME‘imputato, con l’appello, aveva evidenziato come non fosse vero che NOME COGNOME aveva dichiarato che NOME COGNOME gli aveva riferito di aver subìto quell’attentato, i quanto COGNOME aveva detto che era stato lui a domandare a NOME COGNOME se sapeva chi fosse il responsabile COGNOME‘agguato, ricevendone risposta negativa, e che poi NOME COGNOME aveva riferito a lui, preoccupato che potesse essere il diretto obiettivo COGNOME‘agguato, COGNOMEa simulazione messa in atto dal fratello NOME COGNOME, così tranquillizzandolo, sicché COGNOME non aveva mai dichiarato che NOME COGNOME aveva motivato a lui la sua COGNOME di uccidere NOME COGNOME
con la scusa che quest’ultimo aveva attentato, in precedenza, COGNOME sua vita.
Ancora, per quanto concerne la valutazione di attendibilità dei due chiamanti in correità NOME COGNOME e NOME COGNOME, l’appello e i motivi nuovi avevano enucleato i limiti COGNOMEa valutazione compiuta COGNOME prima sentenza, siccome era stata circoscritta COGNOME credibilità soggettiva. Si era dedotta l contraddittoria progressione dichiarativa che aveva caratterizzato il contributo di NOME COGNOME nel corso degli interrogatori del 20.03.2012, del 9.05.2012, del 5.02.2013 e del 13.09.2018: il propalante, inizialmente, aveva affermato di nulla sapere del fatto e COGNOMEe sessioni successive aveva riferito COGNOMEa sua indicazione a NOME COGNOME, che gli aveva manifestato l’COGNOME di uccidere NOME COGNOME, di mettersi in contatto con suo cognato NOME COGNOME, con quello che ne era seguito; egli aveva, prima, affermato di non aver fornito armi e mezzi per l’omicidio e, successivamente, aveva detto di aver dato un fucile a NOME COGNOME, fucile di NOME COGNOME, da lui detenuto e dato a COGNOME dopo avere chiesto il permesso a COGNOME; era mutata anche l’allocazione del colloquio con COGNOME; le progressive dichiarazioni di COGNOME erano, quindi, contraddittorie su circostanze molto rilevanti, non superate da malcerti tentativi di giustificazione in guisa tale da minare la sua attendibilità, trattandosi, del resto, di chiamat non dettagliata, né precisa.
Alla diversa conclusione esposta sull’argomento COGNOME prima sentenza l’atto di appello aveva contrapposto specifiche censure, relative anche al carattere sospetto COGNOMEa progressione dichiarativa messa in atto dal collaboratore verso un precostituito allineamento narrativo: le contraddizioni del complessivo racconto fatto da COGNOME avevano investito il nucleo essenziale COGNOMEe sue propalazioni accusatorie a COGNOME COGNOME‘imputato, nucleo costituito dCOGNOME comunicazione ricevuta da NOME COGNOME COGNOME‘COGNOME di uccidere NOME COGNOME e dal comportamento da COGNOME posto in essere in relazione a quanto dettogli da COGNOME.
Sotto concorrente profilo, la critica che aveva investito, con l’appello e motivi nuovi, la sentenza di primo grado aveva riguardato anche il contributo di NOME COGNOME, nel senso che esso non possedeva un contenuto narrativo tale da farlo considerare quale idoneo riscontro individualizzante per la posizione di NOME COGNOME, non avendo, il collaboratore, nei due interrogatori del 13.09.2012 e del 16.01.2013, fatto il nome COGNOME‘imputato.
In effetti – ribadisce la difesa – COGNOME, quando aveva ricordato del fucile chiestogli da COGNOME da usare per l’omicidio di NOME COGNOME, aveva dichiarato che COGNOME gli aveva detto che esso serviva agli COGNOME, chiamandoli anche con il soprannome di “NOME“, ma non aveva precisato a quale degli Strangís esso fosse destinato, essendo restata un’opinione soggettiva del dichiarante quella secondo cui il riferimento era stato inteso in direzione di NOME e NOME
COGNOME, laddove esistevano altri NOME di questi ultimi; d’altronde collaboratore di giustizia NOME COGNOME aveva ricollegato all’appellativo di “NOME” anche un altro ramo COGNOMEa famiglia COGNOME, afferente al fratello d padre COGNOME‘imputato. In tal senso si era pure evidenziata la dichiarazione di COGNOME di essere venuto a conoscenza COGNOMEa responsabilità di NOME COGNOME COGNOME‘omicidio COGNOME soltanto in occasione del tentato omicidio in danno di NOME COGNOME, a conferma del fatto che, al momento COGNOMEa richiesta di assenso inerente al fucile, non aveva avuto comunicazione sull’individuazione dei “NOME” destinatari COGNOME‘arma.
Pure con riferimento al narrato di NOME COGNOME, la sentenza di primo grado era stata censurata per la sua intrinseca inadeguatezza a corroborare le dichiarazioni di NOME COGNOME circa la presunta COGNOME di vendicarsi COGNOME‘agguato subìto espressa da NOME e NOME COGNOME a NOME COGNOME, circostanza che lo stesso NOME COGNOME non aveva riferita così come si era evidenziato il carattere soltanto intuitivo e non specificamente descrittivo COGNOME stesse dichiarazioni di NOME COGNOME in merito all’indicazione in NOME e NOME COGNOME quali autori COGNOME‘omicidio di NOME.
A queste specifiche critiche – osserva la difesa – la Corte territoriale non ha contrapposto nulla, giacché si è limitata a riscrivere le medesime argomentazioni svolte COGNOME sentenza di primo grado, riportando le dichiarazioni accusatorie, ma non confrontandosi con alcuno dei rilievi oggetto dei motivi di impugnazione, afferenti ai temi già richiamati in precedenza.
La Corte di assise di appello è incorsa, secondo il ricorrente, in un’ulteriore carenza di motivazione per non aver preso in esame le doglianze inerenti COGNOME mancata considerazione COGNOMEe prove a disCOGNOME già mosse avverso la sentenza di primo grado:
non era stata considerata la sua sottoposizione al regime COGNOMEa sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in Lamezìa Terme, operante il giorno del fatto, sicché dalle ore 21:00 alle ore 07:00 egli era obbligato a restare in casa, mentre l’omicidio era stato perpetrato in orario notturno e con un’attesa prolungata COGNOMEa vittima: scenario incompatibile con quella prescrizione, presidiata dal controllo di polizia, tanto che, verificatosi l’omicidio, i Carabinieri si erano immediatamente recati presso l’abitazione di NOME COGNOME, rinvenendovi l’imputato;
era stato praticato l’accertamento Stub all’imputato, con esito negativo, in forza di prelievo avvenuto alle ore 05:30 del 20.07.2005, non a molte ore dal fatto, come aveva erroneamente opinato il primo giudice;
non si era tenuto conto del fatto che l’autovettura adoperata dagli autori COGNOME‘omicidio era stata trovata ancora avvolta dalle fiamme alle ore 07:00 del 20.07.2005 nel comune di Decollatura, località Monte Reventino, comune diverso
da quello in cui l’imputato aveva l’obbligo di soggiornare e in orario collocato a stretto ridosso con l’abbandono del veicolo, quando ormai NOME COGNOME già si trovava sottoposto agli accertamenti degli inquirenti.
Inoltre, mentre NOME COGNOME aveva riferito di aver saputo da NOME COGNOME che l’auto usata per l’omicidio era stata rubata COGNOME frazione S.Eufemia di Lamezia Terme, era risultato che il furto COGNOMEa stessa era avvenuto in Pedevigliano, comune diverso da quello in cui l’imputato aveva l’obbligo di soggiorno; e, appena dopo il fatto, all’esito COGNOMEa perquisizione effettuata nei suo confronti il 20.07.2005, NOME COGNOME era stato destinatario COGNOMEa misura cautelare degli arresti domiciliari, a cui era restato sottoposto fino al 22.09.2005 di tale dato né NOME COGNOME, né altri collaboratori avevano fatto menzione.
Pure sul rilievo di tali circostanze la Corte di assise di appello, chiamata a pronunciarsi, ha, secondo la difesa, reso una sentenza viziata da mancanza di motivazione, senza l’enunciazione di alcuna ragione per la quale l’impugnazione non avrebbe dovuto essere accolta.
3.2. Con il secondo motivo si prospetta la manifesta illogicità COGNOMEa motivazione con cui i giudici di appello hanno – in virtù COGNOME‘ordinanza già citata confermata in sentenza – rigettato l’istanza di rinnovazione COGNOME‘istruttori formulata con il secondo motivo di appello.
Posto che COGNOME‘autovettura Fiat Croma, rubata il giorno precedente, utilizzata per l’omicidio di NOME COGNOME, erano stati rinvenuti un fucile automatico BeCOGNOMEi cal. 12, tipo TARGA_VEICOLO, matricola NUMERO_DOCUMENTO, e una pistola semiautomatica TARGA_VEICOLO. TARGA_VEICOLO, con matricola abrasa, completa di caricatore, con alcuni colpi esplosi a causa del calore, e che i COGNOME e COGNOME avevano riferito del fucile TARGA_VEICOLO. TARGA_VEICOLO di pertinenza COGNOMEa RAGIONE_SOCIALE fornito agli COGNOME, la difesa aveva chiesto di svolgere i necessari accertamenti sulla proprietà e sul possesso di tale fucile, accertamenti praticabili essendo noto il numero di matricola: il dato avrebbe assunto rilievo centrale, dal momento che COGNOME aveva dichiarato che si trattava di un’arma di sua proprietà, laddove per tale arma non risultavano denunzie di furto o di smarrimento, tali da provocare una soluzione di continuità fra la titolarità formale e il possesso di fatto COGNOME‘arma rivendicato da COGNOME, di guisa che la verifica presso l’Autorità di pubblica sicurezza del soggetto che aveva denunciato la detenzione del fucile avrebbe consentito di identificare la persona che, al momento COGNOME‘omicidio, aveva la legale disponibilità COGNOME‘arma per valutare il narrato dei collaboratori.
La spiegazione data dCOGNOME Corte territoriale – secondo cui l’attività istruttor proposta non era necessaria ai fini del decidere, essendo comunque emerso che NOME aveva la concreta disponibilità del fucile e ne aveva consentito l’illecita utilizzazione, chiunque fosse il legittimo proprietario COGNOME‘arma – vien
considerata illogica, perché l’accertamento aveva la funzione di verificare l’attendibilità di COGNOME e di NOME COGNOME sulla disponibilità del fucile d parte loro: solo l’accertamento, inerente a circostanza essenziale, COGNOMEa persona che legittimamente aveva denunziato la detenzione COGNOME‘arma avrebbe fornito la base conoscitiva per appurare se e in quali termini quel fucile fosse poi entrato COGNOME sfera di disponibilità di COGNOME e COGNOME, con le conseguenti ricadute sull’attendibilità COGNOMEe loro propalazioni.
Il Procuratore generale, in vista COGNOMEa requisitoria da svolgersi COGNOME discussione orale, ha depositato memoria con cui ha preannunciato la richiesta COGNOMEa declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, con l’adozione COGNOMEe statuizio consequenziali, osservando, fra l’altro, che: le doglianze relative COGNOME mancata assunzione COGNOMEa prova finalizzata a stabilire a chi facesse capo al legale denuncia del fucile impiegato COGNOME‘agguato non riescono a scalfire la conclusione inerente COGNOME sostanziale irrilevanza COGNOMEa richiesta istruttoria; erronea è la prospettazio di inutilizzabilità COGNOMEe dichiarazioni di NOME COGNOME; le censure inerenti al valutazione di attendibilità COGNOMEe dichiarazioni dei due chiamanti in correit NOME COGNOME e NOME COGNOME appaiono prive di fondamento, in relazione COGNOME completa ed esaustiva analisi COGNOMEe relative propalazioni e COGNOME logic spiegazione COGNOMEa stessa progressione dichiarativa connotante il contributo dei collaboratori di giustizia; del pari, si ritiene incongrua la svalutazione del ver proprio movente emerso COGNOME base COGNOME‘azione delittuosa, da ricollegarsi anzitutto ai contrasti esistenti per lo sfruttamento del territorio, in termini di riscoss COGNOMEe mazzette dalle imprese in esso operanti.
Nel corso COGNOMEa discussione, il Procuratore generale si è riportato alle prospettazioni anticipate COGNOME memoria richiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi degli imputati, oltre a esporre alcune censure inidonee a superare il vaglio di ammissibilità, si rivelano per il resto privi di fondamento: pertan devono essere rigettati.
Muovendo, per la verifica COGNOMEe doglianze inerenti COGNOME valutazione COGNOMEe fonti dichiarative, dCOGNOME critica mossa dCOGNOME difesa di COGNOME e NOME COGNOME n secondo motivo del corrispondente atto di impugnazione, nonché dalle parallele censure mosse dCOGNOME difesa di NOME COGNOME COGNOME corrispondente parte del primo motivo del suo ricorso, in ordine al contributo di NOME COGNOME, fratello COGNOMEa
vittima, la Corte osserva che tale contributo è stato analizzato e valutato dai giudici del merito per la sua valenza al fine del preciso inquadramento COGNOMEa posizione COGNOMEa vittima stessa, NOME COGNOME, nel reticolo dei rapporti fr soggetti malavitosi aventi influenza COGNOME zona di interesse.
In tal senso – hanno rimarcato i giudici di appello – NOME COGNOME, non solo si era detto subito certo del fatto che gli autori COGNOME‘omicidio erano ricercarsi COGNOME cerchia di soggetti che avevano desiderato la morte del fratello, inserendovi, oltre a NOME COGNOME e NOME COGNOME, anche NOME e NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, conosciuti come capifamiglia COGNOMEa zona montana di Lamezia Terme, ma aveva anche riferito il fatto preciso accaduto pochi mesi prima COGNOME‘omicidio, ossia nel marzo COGNOMEo stesso anno 2005, quando il fratello NOME gli aveva raccontato di avere subìto un attentato con arma da fuoco, in relazione al quale non aveva sporto denuncia, riferendogli però di essere sicuro che l’attentato in suo danno era stato perpetrato da NOME e NOME COGNOME, detti i NOME; di cui conosceva i sentimenti di invidia perché NOME COGNOME era stato assunto come guardiano dCOGNOME RAGIONE_SOCIALE nel cantiere instCOGNOMEto fra Lamezia Terme e Martirano per la realizzazione del metanodotto.
Il primo giudice aveva anche ricordato la precisa affermazione di NOME COGNOME quando questi aveva sottolineato che, in merito all’attentato del marzo 2005 ai danni del fratello NOME, egli aveva personalmente contestato a NOME COGNOME la perpetrazione di questo atto aggressivo e la reazione di quest’ultimo si era risolta in un balbettio privo di una plausibile giustificazione.
Altra informazione specifica che NOME COGNOME aveva ricordato di aver ricevuto da NOME COGNOME era quella secondo cui i suddetti COGNOME, dopo l’attentato non riuscito COGNOME sua persona, si erano risolti a simularsi vittime di agguato allo scopo di addossarne la responsabilità allo stesso NOME COGNOME e poter, quindi, spendere quel precedente per perpetrare la loro vendetta.
Ulteriore fatto considerato dai giudici di appello rilevante fra quello oggett COGNOMEe dichiarazioni rese da NOME COGNOME è stato il riferimento COGNOME minaccia che, in occasione di un litigio avvenuto nel periodo in cui i rapporti fra loro eran cattivi, il fratello gli aveva rivolta facendogli presente che egli era amico di alc mafiosi di Sambiase, del RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME.
Appare chiaro che il nucleo degli elementi riferiti da NOME COGNOME, depurato dai sospetti da lui esternati, ha riguardato notizie ricevute da NOME COGNOME e dati di fatto di sua diretta conoscenza, elementi valutati dai giudici del merito senza indebite valorizzazioni del “sentito dire” che il dichiarante abbia riportato COGNOMEe diverse sessioni dichiarative citate dai ricorrenti.
I giudici del merito hanno valutato, annettendovi in modo congruo un apprezzabile rilievo, le informazioni riportate dal dichiarante per quanto esse
sono risultate afferenti COGNOME sua conoscenza e a quelle riferitegli dal fratello: questa precisa direzione, il contributo offerto da NOME COGNOME, pur non contenendo elementi indiziari direttamente ricollegabili all’azione tipica, non è stato reputato ininfluente COGNOME‘economia del discorso giustificativo espresso COGNOME sentenza impugnata, siccome esso è stato considerato, in modo non illogico, idoneo a contribuire COGNOME ricostruzione dei rapporti fra la vittima e quella precis cerchia di soggetti dotati di caratura criminale, compresi anzitutto i tre attu imputati, oltre a NOME COGNOMECOGNOME del concorso COGNOME‘omicidio, senza che indicazioni generiche di segno contrario siano state reputate tali da infirmare lo spaccato riferito da quel dichiarante, con riferimento ai seri att sussistenti tra NOME COGNOME, da un lato, e gli COGNOME, COGNOME e COGNOME dall’altro: elementi, del resto, rilevanti per la valutazione COGNOMEa credibil COGNOME‘attendibilità dei soggetti che, con il loro narrato, avevano fornito notizie prima mano sull’organizzazione e l’esecuzione COGNOME‘omicidio e dei reati ancillari.
Nei limiti definiti, nessuna violazione COGNOME‘art. 194, comma 3, cod. proc. pen. è dato riscontrare.
Né risulta alcuna illogica ponderazione di questo – così circoscritto – portato dichiarativo, in relazione alle altre indicazioni del narrato progressivamente reso dal testimone.
Per la delibazione COGNOME‘apprezzamento di questa testimonianza – e anche, per quanto di ragione, degli ulteriori contributi dichiarativi – è conseguent invero, ribadire che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo su congruità e logicità COGNOMEa motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità COGNOMEe fonti di prova, circa cont testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623 – 01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362 – 01).
In ordine, poi, alle critiche formulate nel terzo motivo COGNOME‘atto impugnazione di COGNOME e NOME COGNOME, per il mancato approfondimento COGNOME‘attendibilità di NOME COGNOME da parte COGNOMEa Corte territoriale, a cui van affiancate le censure mosse da NOME COGNOME COGNOME corrispondente parte del primo motivo del suo ricorso, esse nemmeno paiono fondate.
I giudici di appello hanno evidenziato, sia con riguardo COGNOME posizione di NOME COGNOME, sia anche con riferimento COGNOME posizione di NOME COGNOME, che la valutazione COGNOMEa loro attendibilità è stata effettuata considerando anche la loro rispettiva posizione di stretta prossimità alle vicende oggetto di giudizio.
Per entrambi, nel ponderare la loro accusa nei confronti degli imputati di partecipazione all’omicidio di NOME, i giudici del merito hanno osservato che
tale accusa si è associata COGNOME loro autoaccusa in merito COGNOME commissione di quell’atroce delitto accettandone le gravi conseguenze, di ordine giuridico e morale, che sono derivate per il loro personale destino. Non poteva, d’altronde, trascurarsi – e la Corte territoriale non lo ha fatto – di tener conto d particolare posizione che entrambi rivestivano COGNOME‘ambiente criminale in cui era maturata la vicenda criminale, ossia una posizione di vertice, con funzioni di comando. Tale rilievo, coniugato con l’insussistenza di indici evidenti di segno contrario, ha condotto i giudici del merito a escludere che le dichiarazioni accusatorie di NOME COGNOME, al pari di quelle di NOME COGNOME, potessero essere state originate dal desiderio di protagonismo ovvero da un intento diffamatorio o calunniatorio.
Proprio il ruolo apicale che sia NOME COGNOME, sia NOME COGNOME rivestivano COGNOME‘organigramma COGNOMEa ‘RAGIONE_SOCIALE COGNOMEa zona a monte di Lamezia Terme ha fatto ritenere, in modo logico, che era del tutto naturale la loro precisa conoscenza dei fatti e COGNOMEe vicende in cui, d’altronde, essi erano stati coinvolti prima persona, partecipandovi direttamente, in coerenza con la loro preminente posizione sul territorio.
Quanto COGNOME qualità COGNOMEe loro dichiarazioni, esse sono state considerate – in modo argomentato – precise e circostanziate, oltre che dotate di coerenza logica. Esse, poi, come selezionate in modo attento dai giudici di secondo grado, sono risultate provenienti da fonti di conoscenza autonome, così da integrare un’adeguata convergenza del molteplice, costituendo la parte essenziale del più vasto quadro probatorio esaminato e ritenuto concludente nel senso COGNOME‘accertamento COGNOMEa corresponsabilità di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
In particolare, NOME COGNOMECOGNOME quale vertice COGNOMEa ‘ndrina RAGIONE_SOCIALE, considerato in modo congruo e lineare titolare di una posizione di primario rilievo, è stato ritenuto dichiarante soggettivamente credibile e latore d un contributo dichiarativo intrinsecamente attendibile, con specifico riferimento alle puntualizzazioni rese nel corso COGNOME‘interrogatorio del 9.05.2012. In quella sessione dichiarativa COGNOME aveva precisato il ruolo di suo cognato NOME COGNOME COGNOME decisione di procedere all’omicidio di COGNOME, facendo emergere sia quella che i giudici di appello hanno considerato l’autorizzazione a NOME COGNOME a perpetrare il delitto, sia la condotta successiva COGNOMEo stesso COGNOME che quando NOME COGNOME, dopo avere informato COGNOME che egli e il fratello avevano realizzato l’omicidio, ne aveva sollecitato l’adempimento per il tramite COGNOMEo stesso COGNOME – aveva versato a COGNOME l’importo di euro 5.000,00 promessogli.
I giudici del merito hanno sottolineato che NOME COGNOME ha optato per la
collaborazione con la giustizia in data 16.12.2011 e lo ha fatto quando era un uomo libero, a seguito del colloquio avuto in carcere con il figlio NOME, gi divenuto collaboratore di giustizia. Fino a quel momento era stato capo COGNOMEa suddetta ‘ndrina condividendone il comando proprio con NOME COGNOME. È stato chiarito che tale ruolo, oltre a essere stato ribadito dagli altri collaborator giustizia, ha avuto la conferma di decisioni giudiziarie irrevocabili.
La progressione dichiarativa stigmatizzata dai ricorrenti e prospettata come fattore incrinante la credibilità del dichiarante è stata, invece, spiegata co argomentazioni non illogiche COGNOMEe sentenze di merito: NOME COGNOME, una volta determinatosi COGNOME scelta collaborativa, aveva negato in un primo momento di conoscere l’autore COGNOME‘omicidio di NOME COGNOME, ma pochissimo tempo dopo, ossia un mese e poco più, aveva raccontato l’intera vicenda, fin nei dettagli, così da essere imputato del concorso COGNOME‘omicidio per il ruolo svolto, anche mediante l’acquisizione del fucile TARGA_VEICOLO. TARGA_VEICOLO, ricevuto da COGNOME e consegnato s COGNOME.
Si è sottolineato che già COGNOME‘interrogatorio cruciale del 9.05.2012 NOME COGNOME aveva riferito tutti i dati rilevanti COGNOMEa vicenda delittuosa, anche quanto concerneva il suo personale coinvolgimento: contributo rispetto al quale le aggiunte emerse COGNOMEe dichiarazioni del 2018 hanno concretato semplici specificazioni di quanto già era stato narrato.
La modificazione COGNOME‘oggetto COGNOMEe dichiarazioni di NOME COGNOME denunciata su tale specifico fatto si è dunque risolta, secondo il congruo vaglio dei giudici del merito, nel superamento COGNOME‘iniziale travaglio che il capoRAGIONE_SOCIALE, una volta imboccata la strada COGNOMEa collaborazione da persona libera, ha attraversato per mettere a fuoco e riferire in merito alle vicende COGNOMEe qual avrebbe dovuto – come ha poi immediatamente fatto – autoaccusarsi con riferimento a un delitto gravissimo. E, una volta perfezionata la chiamata in correità, il suddetto collaboratore di giustizia non ha manifestato incoerenze o incostanze idonee a far dubitare COGNOMEa genuinità COGNOME‘apporto dichiarativo reso.
In questa prospettiva, poi, la natura autonoma, oltre che dotata di obiettivo spessore, per ruolo e conoscenze specifiche, di questa fonte dichiarativa ha ricevuto – COGNOME stregua del motivato vaglio ribadito dCOGNOME Corte territoriale adeguato supporto, fra l’altro, dalle convergenti dichiarazioni degli altri soda che pure avevano fatto la scelta collaborativa, in primis NOME COGNOME, nonché, per specifici dati di fatto, NOME COGNOME e NOME COGNOME, e dalle stesse dichiarazioni di NOME COGNOME, oltre che dalle verifiche di polizia circa la riferita precostituzione del falso attentato compiuto da NOME COGNOME ai suoi danni da parte di COGNOME.
La difesa di NOME COGNOME su quest’ultimo punto ha lamentato che la Corte
territoriale non abbia annesso importanza al fatto che, non NOME COGNOMECOGNOME ma NOME COGNOME aveva riferito a NOME COGNOME, su sua domanda, che l’attentato a NOME COGNOME era frutto COGNOMEa simulazione di quest’ultimo, attribuendo ai giudici di appello di avere, invece, ascritto a COGNOME l’enunciazione COGNOMEa natura pretestuosa COGNOMEa simulazione di COGNOME per poi ottenere l’autorizzazione a vendicarsi: in effetti, il punto importante evidenziat dCOGNOME Corte di merito ha riguardato l’avvenuta presa d’atto da parte di COGNOME di tale simulazione messa in scena da COGNOME, a cui poi in via effettuale si è collegata la richiesta di autorizzazione a uccidere NOME che COGNOME, secondo il narrato di COGNOME, aveva realmente richiesto al capo COGNOMEa `ndrina.
In definitiva, COGNOME complessiva analisi effettuata, i giudici del merito hann fatto buon governo del cardine logico-giuridico costituito dal principio di diritt da condividere e riaffermare, secondo cui, COGNOME valutazione COGNOMEa chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l’esistenza di riscon esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibi oggettiva COGNOMEe sue dichiarazioni, con la specificazione che tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva del s racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145 – 01; fra le successive, Sez. 4, n. 34413 del 18/06/2019, Khess, Rv. 276676 – 01).
Medesima conclusione si raggiunge con riferimento COGNOME critica mossa dCOGNOME difesa di NOME COGNOME in ordine COGNOME credibilità e attendibilità COGNOMEe dichiarazi di NOME COGNOME, motivatamente ritenute affidabili, prima, dal Giudice per le indagini preliminari e, poi, dCOGNOME Corte di assise di appello.
Costui, prima di iniziare il percorso collaborativo, era stato, da moltissimo tempo, ossia dal 2002/2003 fino COGNOME sua determinazione di collaborare con la giustizia maturata nel settembre 2012, al vertice COGNOMEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, da cui dipendeva la stessa ‘ndrina COGNOME. I giudici del merito hanno ripercorso, al riguardo, i momenti salienti del suo iter nel mondo del crimine organizzato ricordando come NOME COGNOME fosse stato, prima del 2012, partecipe del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – NOME, consorteria che aveva poi subìto una scissione, con le complicazioni e le conseguenze che essa aveva comportate; il suo ruolo di primaria importanza gli era derivato anche dCOGNOME provenienza familiare, essendo figlio COGNOMEo storico boss NOME COGNOME (detto “il professore”).
I giudici del merito, oltre COGNOME già sperimentata serietà del contribut collaborativo dato da COGNOME in altri processi (ne sono stati analizzati, in
particolare, tre, già approdati COGNOME decisione irrevocabile), sempre caratterizzato da credibilità e attendibilità indiscusse, hanno specificamente valutato in modo positivo l’apporto reso in questa vicenda processuale osservando che tale contributo si è inverato in una descrizione accurata, precisa e attendibile COGNOMEa struttura e degli interessi COGNOME‘ambiente criminale a cui egli era appartenuto, nonché COGNOMEe alleanze e COGNOMEe contrapposizioni via via emerse al suo interno.
In tal senso particolarmente significative sono state ritenute le sue dichiarazioni confermative COGNOMEa contrapposizione sussistente fra NOME COGNOME e i “NOME” – che la Corte di merito ha, con argomentazioni congrue e logiche, individuato, quanto COGNOME vicenda in esame, nei due NOME NOME e NOME COGNOME e COGNOMEa ragione COGNOMEe corrispondenti frizioni, sfociate COGNOME volontà degli Strangi di sopprimere NOME, con la conseguente richiesta di autorizzazione, preceduta dal falso attentato.
I giudici di appello hanno, con riferimenti specifici al suo narrato, confermato che anche per l’individuazione del movente il contributo di NOME COGNOME è stato preciso e attendibile, avendo fra l’altro il collaboratore posto in evidenz che il suddetto contrasto interpersonale si era inscritto in una questione avente rilievo associativo: i lavori di realizzazione del metanodotto avevano contemplato un cantiere che ricadeva COGNOME zona di competenza criminale COGNOMEa RAGIONE_SOCIALE, ma per gestire l’estorsione in quella occasione si era attivato un altro esponente, NOME COGNOME, che aveva, fra l’altro, imposto COGNOME ditta appaltatrice l’assunzione nel cantiere di NOME COGNOME, senza però corrispondere COGNOME RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la convenuta parte dei proventi, con l’innesco del conseguente contrasto fra gruppi di ‘RAGIONE_SOCIALE, COGNOME‘alveo del quale si era verificato l’omicidio COGNOMEo stesso NOME COGNOME.
Le argomentazioni spese anche dCOGNOME Corte di assise di appello per valutare, con giudizio alfine positivo, la credibilità e l’attendibilità di NOME COGNOME risultano, quindi, adeguate e non illogiche, così da resistere senz’altro all critiche dei ricorrenti, in particolare di NOME COGNOME.
Ancora più generiche risultano, poi, le censure svolte dCOGNOME difesa di quest’ultimo in merito al rilievo COGNOMEe dichiarazioni di NOME COGNOME, co riferimento alle quali, del resto, la critica difensiva è stata indirizza contestarne la portata e l’intrinseca valenza di riscontro COGNOMEe affermazioni fatt dal padre, NOMENOME senza l’evidenziazione di alcun concreto fattore idoneo a porre seriamente in contestazione la genuinità e l’attendibilità COGNOME corrispondente fonte.
Conclusivamente sull’argomento, la sentenza impugnata, come integrata dal più esteso tessuto descrittivo del contenuto emergente dai contributi narrativi considerati esposto COGNOME sentenza di primo grado, ha, contrariamente a quanto
hanno prospettato i ricorrenti COGNOMEe richiamate doglianze, dato congruo e coerente conto COGNOMEe ragioni giuridiche e logiche, anche per il corretto impiego COGNOMEe massime di esperienza, in virtù COGNOMEe quali gli apporti – anzitutto NOME COGNOME e NOME COGNOME e, poi, di NOME COGNOME e degli ulteriori propalanti sono risultati essere il frutto di dichiarazioni provenienti da fo credibili e intrinsecamente attendibili, oltre che estrinsecamente corroborate da idonei riscontri esterni.
L’evenienza di queste salde basi di prova dichiarativa ha fornito ai giudici del merito una notevole serie di elementi che, coniugata con il restante novero di dati egualmente significativi sotto il profilo dimostrativo, li ha condott valutarne gli esiti nel senso indicato, con un’analisi completa ed esente da vizi logici.
Si ricorda, al riguardo, che nemmeno allorquando sia denunziata la violazione COGNOME‘art. 192, comma 3, cod. proc. pen., è consentito, in sede di legittimità, delibare una verità processuale diversa da quella risultante dCOGNOME sentenza impugnata, se la struttura razionale del discorso giustificativo COGNOMEa decisione risulti caratterizzata da una chiara e puntuale coerenza argomentativa e si profili ancorata in modo adeguato – oltre che osservante COGNOMEe regole COGNOMEa logica, COGNOMEe massime di comune esperienza e dei principi posti a presidio COGNOMEa valutazione COGNOMEa chiamata in correità – alle risultanze emergenti dal quadro probatorio.
4. Una volta raggiunto questo approdo, si coglie appieno la ragione per la quale i giudici di appello, esercitando il relativo potere-dovere, hanno ritenuto d non dare corso COGNOME rinnovazione COGNOME‘istruttoria dibattimentale in secondo grado al fine di promuovere ulteriori accertamenti per identificare la provenienza del fucile avente matricola n. NUMERO_DOCUMENTO trovato all’interno COGNOMEa Fiat Croma, utilizzata per la commissione COGNOME‘omicidio, opzione che la difesa di COGNOME e NOME COGNOME ha criticata nel primo motivo del relativo atto di impugnazione, adducendo che in tal modo si è omessa l’assunzione di una prova decisiva senza fornire una motivazione più che apparente, opzione che anche la difesa di NOME COGNOME ha censurata nel secondo motivo del suo ricorso, contestando che l’approfondimento istruttorio non fosse necessario ai fini del decidere.
Invero, tutte le critiche dei ricorrenti sull’argomento sono tese a evidenziare che l’accertamento avrebbe dovuto svolgersi per verificare l’effettiva attendibilità di NOME COGNOME e anche di NOME COGNOME.
Tali posizioni enfatizzano come contrasto dichiarativo, soprattutto con riguardo all’indicazione dei tempi di consegna COGNOME‘arma, fra il narrato dei due suddetti collaboratori di giustizia il tempo in qualche misura (reputata dai giudic
di merito poco rilevante) diverso rispetto al momento del delitto omicidiario COGNOMEa messa a disposizione e COGNOME consegna ai killer del fucile TARGA_VEICOLO poi rinvenuto dopo il delitto COGNOME Fiat Croma utilizzata dai sicari.
In effetti, la Corte di assise di appello, assodata aliunde la credibilità soggettiva e l’attendibilità dei suddetti dichiaranti, non ha riscontrato, quan all’essenza del fatto riferito, la denunciata discrasia narrativa, posto che COGNOME COGNOMECOGNOME‘interrogatorio del 13.09.2012) aveva riferito di essere stato avvisato da COGNOME COGNOMECOGNOMECOGNOME di uccidere NOME COGNOME e, COGNOME‘occasione, aveva dato l’autorizzazione a NOME COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME aveva fatto richiesta, di utilizzare un fucile che aveva COGNOME sua disponibilità e che NOME COGNOME (COGNOME‘interrogatorio del 5.02.2013) aveva pienamente confermato la circostanza COGNOME‘acquisizione del fucile da parte sua come ricevuto da NOME COGNOME per darlo in uso agli COGNOME. Entrambi avevano precisato che si trattava di un fucile “automatico”: e COGNOME Fiat Croma incendiata, individuata poche ore dopo l’omicidio, la polizia giudiziaria aveva trovato, oltre a una pistola semiautomatic TARGA_VEICOLO. TARGA_VEICOLO, anche il fucile automatico TARGA_VEICOLO. TARGA_VEICOLO.
La sostanziale convergenza COGNOMEe dichiarazioni dei due collaboratori, ritenuta riscontrata, sul punto, anche dall’accertamento di generica, non è stata dai giudici del merito ritenuta infirmata da addotte difformità circa i tempi acquisizione e consegna di quel fucile.
Quindi, in tale contesto, essendo stata già adeguatamente vagliata, con esito positivo, la complessiva affidabilità, sia per credibilità che per attendibil COGNOMEe dichiarazioni di COGNOME COGNOME, la valutazione COGNOMEa non necessarietà degli accertamenti per stabilire la provenienza del fucile COGNOME disponibilità NOME COGNOME di quell’arma si profila logica e incensurabile, non potendo essa apportare alcun determinante contributo COGNOME compiutezza del quadro probatorio rispetto al thema decidendum di questo processo, impregiudicati gli effetti che un siffatto accertamento avrebbe potuto – e potrebbe – avere allo scopo di acclarare la circolazione legale del fucile prima che lo stesso COGNOME ne venisse in possesso.
La valutazione, esternata dai giudici di appello, COGNOMEa ritenuta non necessarietà COGNOME‘ingresso COGNOMEa chiesta prova nuova – congruamente ritenuta non decisiva COGNOME sentenza impugnata – non si presta, dunque, a fondata censura.
In tale direzione, dunque, la Corte territoriale non ha decampato dal principio di diritto, da riaffermarsi in questa sede, secondo il quale rinnovazione COGNOME‘istruttoria nel giudizio di appello, muovendosi dCOGNOME presunzione di completezza COGNOME‘istruttoria espletata in primo grado, costituisce un istituto carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice
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ritenga, COGNOME sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Se U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 – 01).
A questo determinante rilievo va, d’altronde, limitata la verifica: per vero, sindacato che il giudice di legittimità può esercitare in relazione COGNOME correttezz COGNOMEa motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice di appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento non può ampliarsi sino a ponderare la concreta rilevanza COGNOME‘atto o COGNOMEa testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi COGNOME‘ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, COGNOME, Rv. 283522 – 01).
5. Trascorrendo all’esame del quarto motivo del ricorso articolato dCOGNOME difesa di COGNOME COGNOME NOME COGNOME, volto a censurare, quale frutto di travisamento, l’individuazione del movente COGNOME‘omicidio – addotto come confuso con una insussistente causale del gruppo COGNOME COGNOME, laddove le dichiarazioni di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in uno alle indicazioni inserite COGNOME‘annotazione di polizia giudiziaria n. 607/26avrebbero dovuto indirizzare verso la causale da riferirsi all’iniziativa aggressiv degli COGNOME, nonché, per ciò che concerne il contributo di NOME COGNOME, alle discussioni insorte tra NOME COGNOME e la famiglia COGNOME – si esclude che si sia verificato il lamentato travisamento COGNOMEa prova.
I giudici del merito non si profilano aver obliterato totalmente determinate fonti di prova così incorrendo in un travisamento per omissione COGNOME‘individuare la genesi del delitto in esame.
Anche nel tessuto argomentativo COGNOMEa sentenza impugnata, la valutazione COGNOMEe principali fonti di prova dichiarativa – NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, ma anche gli stessi NOME COGNOME e NOME COGNOME, volte a rendere chiaro lo scenario in cui era maturato l’omicidio nel contesto criminale operante nel territorio lametino – dimostra che la Corte territoriale ha ponderato le diverse situazioni di contrasto emerse in relazione COGNOME sfera di NOME COGNOME e ha, all’esito, confermato le indicazioni già espresse dal primo giudice.
Alla base del fatto di sangue, secondo l’avviso dei giudici del merito, adeguatamente radicato COGNOMEe indicazioni fornite dalle richiamate fonti di prova, era maturata una causale di gruppo, che era stata determinata dal comportamento esorbitante di NOME COGNOME, del tutto inosservante degli interessi COGNOMEa RAGIONE_SOCIALE avente la preminenza COGNOME zona RAGIONE_SOCIALE situata “in montagna”, riservata all’influenza del RAGIONE_SOCIALE.
È stato efficacemente spiegato che il pericolo rappresentato dCOGNOME condotta di NOME COGNOME non si esauriva in una mancanza di rispetto di portata individuale, dal momento che NOME COGNOME, facendosi forte del legame da lui
stretto con alcuni esponenti COGNOMEa RAGIONE_SOCIALE COGNOME, che pure aveva rapporti di non belligeranza con il RAGIONE_SOCIALE COGNOME, stava cercando di soppiantare il dominio del sodalizio tradizionalmente prevalente in quella zona.
È stata annessa motivata rilevanza, COGNOMEe indicazioni analizzate, a quelle fornite dall’importante collaboratore di giustizia NOME COGNOME, di sperimentata attendibilità, il quale (specificamente COGNOME‘interrogatorio del 21 luglio 2015) avev confermato che l’attivismo di NOME COGNOME, divenuto titolare di guardianie per conto di NOME COGNOME e dedicatosi a riscuotere il provento COGNOMEe estorsioni per conto COGNOMEa RAGIONE_SOCIALE, stava determinando un tangibile pregiudizio al RAGIONE_SOCIALE COGNOME – COGNOME: e COGNOME aveva conosciuto direttamente tale situazione in quanto egli era esponente COGNOMEa stessa RAGIONE_SOCIALE COGNOME – COGNOME – COGNOME.
Di tale situazione – hanno osservato i giudici del merito – avevano risentito in modo particolare NOME e NOME COGNOME, i NOME, che avevano interesse diretto in merito allo sfruttamento di quella porzione di territorio: e – COGNOME stregua de concordanti rivelazioni fatte da NOME COGNOME – NOME COGNOME, utilizzando a suo favore anche la motivazione colta con l’attentato subìto, in modo peraltro simulato, aveva chiesto allo stesso COGNOME l’autorizzazione a perpetrare l’omicidio ricevendo da COGNOME l’invito a chiedere a NOME COGNOME tale autorizzazione, in ragione del precedente contrasto avvenuto alcuni anni addietro nel carcere di Cosenza fra COGNOME e NOME COGNOME, sicché ogni azione ai danni di quest’ultimo avrebbe visto COGNOME come il primo sospettato.
A questo riguardo, nel concorso di spinte al compimento COGNOME‘omicidio, la Corte di assise di appello ha confermato l’inserimento anche del perdurante rancore di COGNOME nei confronti COGNOMEa vittima, emerso con nettezza da alcune COGNOMEe dichiarazioni raccolte, prima fra tutte quella di NOME COGNOME.
Contrariamente all’assunto del ricorrente, i giudici di appello hanno esaminato l’obiezione difensiva secondo cui, COGNOME sostanza, con riferimento COGNOME fase autorizzativa COGNOME‘omicidio, COGNOME si era limitato a rispondere a COGNOME ch con riguardo a NOME poteva fare quello che voleva e che illogica si prefigurava l’affermazione del versamento postumo da parte di questo imputato di 5.000,00 a NOME COGNOME, oggetto di promessa per l’incoraggiamento a uccidere COGNOME; essi hanno, però, replicato, con argomentazione congrua e aderente alle risultanze richiamate, che dal quadro probatorio era emerso il deciso proposito di COGNOME di eliminare NOME COGNOME, giacché all’antico rancore, restato quale spinta rafforzativa, si era affiancata la constatazione che COGNOME era divenuto un serio ostacolo al controllo del territorio di interesse COGNOMEa RAGIONE_SOCIALE capeggiata anche dal suddetto imputato, come aveva ricordato anche NOME COGNOME, che aveva invitato COGNOME a desistere dalle intenzioni aggressive, però con l’effett
che aveva ricevuto una recisa risposta negativa da COGNOME.
Tali convergenti spinte al compimento COGNOME‘omicidio di NOME COGNOME sono state tratte dai giudici di appello, in sostanziale adesione COGNOME tesi già sviluppa dal primo giudice, dall’analisi critica COGNOMEe risultanze istruttorie, mediante selezione argomentata di quelle ritenute di determinante rilievo probatorio, senza alcun dimostrato travisamento.
Su questo versante, essendo conformi le decisioni di merito sotto il profilo COGNOME‘accertamento COGNOMEa responsabilità penale degli imputati e, in specie, di COGNOME, occorre tener conto del principio di diritto secondo cui, COGNOME‘ipotesi sentenza di condanna conforme nei due gradi di merito, il vizio del travisamento COGNOMEa prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi COGNOME‘art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. soltanto nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione COGNOME motivazione del provvedimento di secondo grado, poiché altrimenti il travisamento che venga prospettato come già compiuto COGNOME sentenza di primo grado, senza essere stato denunciato, verrebbe sottratto COGNOME cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti d devolutum e improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 – 01; Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665 – 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217 – 01).
Già sotto questo profilo la deduzione difensiva in esame risulta carente.
In ogni caso, mette conto ribadire, in via ancor più generale, che il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento COGNOMEa prova non può limitarsi, incorrendo altrimenti COGNOME sanzione di inammissibilità, ad addurre l’esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione COGNOME motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l’atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che d tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta COGNOME sentenza; c) dare la prova COGNOMEa verità COGNOME‘elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché COGNOMEa effettiva esistenza COGNOME‘atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza COGNOMEa motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all’interno COGNOME‘impian argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021,
E., Rv. 281085 – 01; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, NOME, Rv. 249035 01).
Orbene, con particolare riferimento COGNOME posizione di COGNOMECOGNOME COGNOME la specificazione svolta dai giudici del merito circa il motivo di risentiment personale, non sopito, relativo all’umiliazione patita da NOME COGNOME, nel corso COGNOMEa pur risalente comune detenzione, potrebbe dirsi aver formato oggetto di un qualche travisamento, in quanto la valutazione giudiziale è stata espressa dando anche atto COGNOMEa temporizzazione COGNOME‘evento carcerario, ma poi essa è stata collegata a quanto aveva riferito NOME COGNOME, traendone, con argomentazione congrua e non illogica, l’emersione del rancore nutrito da COGNOME nei confronti di quella antagonista, non soltanto non superato, ma poi saldatosi con la causale associativa, determinata dCOGNOME condotta eccedente di NOME COGNOME rispetto a quelli che venivano reputati i corretti rapporti di ripartizion COGNOMEe zone di influenza fra i gruppi di ‘RAGIONE_SOCIALE operanti nel territorio lametino
Inoltre, va fin d’ora precisato che anche la censura svolta dCOGNOME difesa di COGNOME circa il carattere travisante COGNOMEa lettura fatta dCOGNOME Corte territoriale dichiarazioni accusatorie di NOME COGNOME nei confronti di questo imputato finisce per investire l’interpretazione del contributo narrativo reso da collaboratore di giustizia, il cui riferimento avrebbe dovuto intendersi, secondo il ricorrente, come una mera manifestazione di disinteresse COGNOME‘imputato, esponente apicale del RAGIONE_SOCIALE, in merito COGNOME condotta omicidiaria che era stata prospettata da COGNOME, interpretazione che si è posta in netto contrasto con quanto hanno, con argomentazione congrua, ritenuto i giudici del merito.
Si è chiarito anche sull’argomento specifico che, COGNOME valutazione COGNOMEe dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, il giudice di merito, se certo non p integrare con proprie congetture eventuali vuoti COGNOMEe propalazioni di accusa, può interpretare quelle dichiarazioni, coordinandole in ragione COGNOMEa particolare prospettiva del dichiarante che attribuisce a quel narrato un significato particolare. Di conseguenza, COGNOME verifica di contrasti rilevabili COGNOMEe diver rappresentazioni dei fatti, la valutazione non può essere asettica e passiva, impegnando, invece, necessariamente, coscienza, sensibilità e cultura del giudice, le cui argomentazioni, in sede di legittimità, possono essere sottoposte soltanto al controllo – esteriore e non sostitutivo – di mera ragionevolezza e plausibilità (Sez. 6, n. 35034 del 18/05/2005, COGNOME, Rv. 232573 – 01; Sez. 5, n. 47739 del 12/11/2003, COGNOME, Rv. 227778 – 01).
Non meritano censura, pertanto, le considerazioni e le conclusioni espresse dCOGNOME Corte di appello in tema di causale associativa del crimine in esame, sovrapposta al movente complesso radicato in capo agli autori COGNOME‘omicidio nei sensi chiariti; ciò, ferma restando la definita valenza che, in primo luogo nel
processo indiziario, riveste l’individuazione COGNOMEa corrispondente componente eziologica, nel senso che la causale in tanto può fungere da elemento catalizzatore e rafforzativo COGNOMEa valenza degli indizi posti a fondamento di un giudizio di responsabilità in quanto essi, all’esito COGNOME‘apprezzamento analitico e nel quadro di una globale valutazione di insieme, si presentino, anche in virtù COGNOMEa chiave di lettura offerta dal movente, chiari, precisi e convergenti per l loro univoca significazione.
In questa prospettiva, si specifica, in modo condivisibile, che il movente non potrebbe costituire, ex se, elemento idoneo a consentire di superare le discrasie di un quadro probatorio ritenuto, con motivazione immune da censure, di per sé non convincente (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, COGNOME, Rv. 226094 – 01; Sez. 1, n. 813 del 19/10/2016, dep. 2017, Lin, Rv. 269287 – 01; Sez. 1, n. 17548 del 20/04/2012, COGNOME, Rv. 252889 – 01).
I richiamati principi non sono stati violati dCOGNOME Corte territoriale, la quale recepito l’inquadramento in ordine COGNOME causale associativa e dei moventi succitati, senza annettere agli stessi una valenza eccedente quella ora puntualizzata, ma facendo emergere la coincidenza fra le esigenze individuali e quelle, preminenti, di perseguimento COGNOME‘interesse dCOGNOME consorteria, esigenze alfine tutelate dagli imputati in modo convergente, con la deliberazione e l’esecuzione COGNOMEa loro condotta antigiuridica di segno omicidiario.
Pertanto, pur tenendo certamente conto di questa definita e, nel senso indicato, circoscritta valenza COGNOMEe spinte specifiche al compimento COGNOME‘omicidio, vanno comunque disattese le critiche svolte con il suindicato motivo articolato dCOGNOME difesa di COGNOME e NOME COGNOME e, per quanto di corrispondente rilievo, nel primo motivo COGNOME‘atto di impugnazione di NOME COGNOME.
Passando all’esame COGNOMEa prima parte del quinto motivo COGNOME‘impugnazione proposta COGNOME‘interesse, in particolare, di NOME COGNOME, il Collegio ritiene n fondata la sua censura volta a ritenere violata la disciplina del concorso di persone nel reato e a evidenziare il vizio COGNOMEa corrispondente motivazione.
Tale imputato, anche secondo i giudici di secondo grado, risulta essere stato raggiunto dCOGNOME precisa, credibile e attendibile chiamata in correità di NOME COGNOME, capoRAGIONE_SOCIALE a lui vicinissimo anche per ragioni familiari, il quale, COGNOME sessione dichiarativa del 9.05.2012, aveva individuato in sé stesso, in NOME COGNOME e in NOME COGNOME i mandanti COGNOME‘omicidio di NOME COGNOME, per avere essi concorso a determinare o comunque a rafforzare il proposito delittuoso concepito inizialmente da NOME e NOME COGNOME.
Si è dettagliato in ordine COGNOME condotta di COGNOME, come riferita da COGNOME sin dCOGNOME fase ideativa e organizzativa: era stato COGNOME a richiedere a COGNOME
di interpellare specificamente COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME stato il primo sospettato in caso di uccisione di NOME COGNOME, e sempre NOME COGNOME ha dato atto che NOME COGNOME aveva chiesto ad COGNOME COGNOME poter procedere all’omicidio del rivale, ottenendolo; in tal senso, la Corte di merito ha ritenuto rilevante il fatto c NOME COGNOME ha ricordato – oltre al già determinante colloquio con suo cognato, NOME COGNOMECOGNOME in tempo antecedente all’omicidio – anche il dato di fatto successivo, con l’emersione COGNOMEa promessa COGNOMEa corresponsione fatta da COGNOME a COGNOME COGNOMEa somma di 5.000,00 euro per l’uccisione di NOME, promessa che COGNOME non aveva mancato di azionare nel post factum, ottenendone l’adempimento: sicché non è censurabile sotto il profilo logico la conferma trattane dai giudici del merito in ordine al dato di fatto che l’adempimento successivo si era collegato all’impegno assunto da COGNOME in precedenza, all’atto del suo assenso all’omicidio.
I comportamenti riferiti dal chiamante sono stati considerati, in modo congruo e non illogico, chiaramente dimostrativi del concorso di COGNOME COGNOME decisione di procedere all’omicidio e nel rafforzamento COGNOMEa determinazione a procedevi da parte del primo esecutore, individuato in NOME COGNOME.
La Corte di assise di appello COGNOME chiamata di NOME COGNOME ha associato (COGNOME pag. 24) la chiamata di NOME COGNOME, nel senso che entrambi i capiRAGIONE_SOCIALE avevano attratto al vertice COGNOMEa consorteria la decisione COGNOME‘atroce delitto, autoaccusandosi direttamente e coinvolgendo poi nel descrivere i protagonisti del perfezionamento del relativo disegno anche COGNOME e i due COGNOME.
Ma, al di là di questo generale richiamo COGNOME responsabilità dei dirigenti concordemente affermata dai due indicati collaboratori, COGNOME specifica chiamata in correità di NOME COGNOME nei confronti di COGNOME i giudici del merito hanno coniugato quale altrettanto preciso riscontro le dichiarazioni – raccolte i 19.04.2016, appena dopo l’inizio COGNOMEa collaborazione avvenuto il 5.04.2016 – di NOME COGNOME, individuato come uno dei vertici COGNOMEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE omonima, con il grado di “NOME“, che identifica il grado massimo COGNOME gerarchia COGNOME‘organigramma COGNOMEa RAGIONE_SOCIALE.
In considerazione di questo suo eminente ruolo, egli – hanno argomentato i giudici del merito – è risultato in grado di riferire circostanze e situazioni a diretta conoscenza per averle vissute personalmente, anche con riguardo alle vicende COGNOMEe cosche operanti COGNOME zona, COGNOMEe quali questo collaboratore era sempre informato quale massimo esponente COGNOMEa RAGIONE_SOCIALE dominante, così che ha poi potuto fornire, sugli argomenti di interesse investigativo a lui sottoposti, un descrizione accurata, precisa e attendibile in ordine COGNOME struttura COGNOMEa consorteria e agli interessi COGNOME‘ambiente criminale di appartenenza.
E, con riferimento COGNOME vicenda in esame, NOME COGNOME, fonte autonoma, oltre che molto autorevole, ha fatto emergere la persistente COGNOME di NOME COGNOME di vendicarsi COGNOME‘affronto subito da NOME COGNOME nel carcere di Cosenza, tanto che lo stesso COGNOME aveva prudentemente consigliato più volte a NOME COGNOME di allontanarsi da Lamezia Terme, fino a quando l’omicidio di questi era stato “organizzato dCOGNOME montagna”, espressione da lui esplicitamente adottata per indicare NOME COGNOME e NOME COGNOME.
In relazione a tale preciso riscontro, la Corte territoriale ha evidenziat particolarmente il carattere fermo del proposito di vendetta di COGNOME, in quanto NOME COGNOME aveva direttamente esortato, con l’autorevolezza COGNOMEa sua posizione, COGNOME a desistere da tale proposito, ricevendone però un netto rifiuto.
La Corte di assise di appello ha precisato che, a parte quanto aveva saputo da NOME COGNOME, a sua volta tributario di NOME COGNOME, circa il ruolo di esecutori COGNOME‘omicidio ascritto a NOME e NOME COGNOME, NOME COGNOME ha direttamente appreso da COGNOME il proposito di vendicarsi di NOME, con accentuazione del movente personale che non ha indebolito la complessiva ricostruzione COGNOMEe spinte che avevano determinato la decisione di eliminare il suddetto NOME COGNOME.
Quest’ultima specificazione era stata fatta dallo stesso NOME COGNOME COGNOME sessione dichiarativa del 26.07.2016, allorquando egli aveva riferito quanto aveva appreso dagli altri componenti COGNOMEa RAGIONE_SOCIALE, COGNOME‘ordine NOME COGNOME e NOME COGNOME, quest’ultimo de relato da NOME COGNOMECOGNOME circa le già evidenziate motivazioni associative, per i contrasti emersi COGNOME zona di montagna, poste COGNOME base COGNOME‘omicidio su iniziativa di NOME e NOME COGNOME.
Né si profila dirimente l’obiezione svolta dCOGNOME difesa di COGNOME laddove prospetta che i riferimenti fatti da NOME COGNOME al proposito vendicativo esternato dall’imputato contro NOME COGNOME avrebbero dovuto essere circoscritti al colloquio avuto da COGNOME con COGNOME nel 2002, ossia tre anni prima COGNOME‘omicidio, tale temporizzazione essendo stata ricollegata dal propalante, in qualche modo, all’acquisto di una nuova autovettura.
I giudici del merito hanno tratto, dandone adeguato conto in motivazione, dal complesso COGNOMEe dichiarazioni di NOME COGNOME, vertice COGNOMEa RAGIONE_SOCIALE, la conferma che COGNOME aveva continuato a covare il proposito COGNOMEa vendetta, al di là del riferimento al suindicato colloquio, tanto da indurre COGNOME a sollecitare addirittura l’allontanamento di NOME COGNOME dCOGNOME zona di Lamezia Terme.
Sul tema, il verbale COGNOME‘interrogatorio reso da NOME COGNOME il 19.04.2016, allegato dCOGNOME difesa di RAGIONE_SOCIALE per l’autosufficienza, non smentisce, ad avviso del Collegio, la lettura COGNOMEe dichiarazioni del collaboratore in senso più accentuatamente diacronico, nel segno di un rancore inesausto, avendo COGNOME,
fra l’altro, precisato espressamente: “Non gliel’ha mai perdonata ‘sta cosa qua”.
E che sia stato attribuito all’imputato tale persistente proposito con congrua adesione al complesso COGNOMEe risultanze processuali è confermato dCOGNOME corrispondente condotta di NOME COGNOME, il quale, investito COGNOMEa richiesta di autorizzazione al compimento del delitto da parte di NOME COGNOME, aveva rimesso la richiesta al vaglio di NOME COGNOME, siccome era assodato COGNOME‘ambiente criminale che qualsivoglia azione aggressiva contro NOME COGNOME avrebbe visto COGNOME come il primo fra i sospettati: in modo coerente, pertanto, si è ritenuto da parte dei giudici del merito ancora vivo al momento del fatto il proposito vendicativo nutrito da COGNOME; proposito – e non semplice movente – in modo preciso riferito da NOME COGNOME, il quale non ha esitato, poi, a individuare in NOME COGNOME e NOME COGNOME gli appartenenti COGNOME zona montana COGNOMEa RAGIONE_SOCIALE che erano stati i mandanti COGNOME‘omicidio.
Annettendo la natura di adeguato e concludente riscontro alle dichiarazioni di NOME COGNOME la Corte territoriale non ha violato l’art. 192 cod. proc. pen., né risulta incorsa in vizi logici.
Sulla premessa che l’affermazione di penale responsabilità può basarsi su plurime dichiarazioni accusatorie, provenienti da soggetti rientranti COGNOMEe categorie di cui all’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., purché queste rivestano i caratteri di attendibilità, soggettiva credibilità, reciproca autonomia adeguata convergenza individualizzante, che è compito del giudice di merito riscontrare, quanto più specificamente all’individuazione COGNOME‘elemento di riscontro, è da ritenere che i riscontri esterni COGNOME chiamata di correità richie dall’art. 192 cod. proc. pen., possano consistere in elementi di qualsivoglia natura, anche di carattere logico, ma che, oltre a essere individualizzanti, e quindi avere direttamente ad oggetto la persona COGNOME‘incolpato in relazione allo specifico fatto a questi attribuito, debbano essere esterni alle dichiarazioni accusatorie, al precipuo scopo di evitare che la verifica sia circolare e autoreferente, così da rispettare il precetto di cui al comma 3 COGNOMEa disposizione ora citata (Sez. 6, n. 1249 del 26/09/2013, dep. 2014, Ceroni, Rv. 258759 – 01; fra le altre, Sez. 1, n. 34564 del 18/05/2023, COGNOME, non mass.).
Tali considerazioni impongono, pertanto, di disattendere la parte del quinto motivo COGNOME‘atto di impugnazione riferita al ricorrente COGNOME.
Quanto, poi, COGNOME parte COGNOMEo stesso motivo riferita a NOME COGNOME, si deve prendere atto che per la posizione di questo imputato, quale esecutore materiale COGNOME‘omicidio unitamente al fratello NOME COGNOME, la Corte di assise di appello ha considerato essenzialmente i convergenti contributi dichiarativi di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
NOME COGNOME, dopo aver dato l’autorizzazione all’omicidio e aver fornito a NOME COGNOME il fucile messogli a disposizione da NOME COGNOME, aveva affrontato la questione con lo stesso NOME COGNOME dopo l’esecuzione del delitto e aveva ricevuto da quest’ultimo la conferma che l’omicidio era stato perpetrato da lui e dal fratello, dettagliando anche in merito COGNOME distruzione mediante incendio COGNOME‘automobile impiegata; ciò, COGNOME‘occasione precedente a quella COGNOME quale, ribadendo la commissione del delitto, NOME COGNOME aveva chiesto a COGNOME di ricordare ad COGNOME l’adempimento COGNOMEa promessa di pagamento da lui fatta.
NOME COGNOME pure è stato ritenuto dai giudici di appello concorrente fonte di prova a COGNOME di entrambi i NOME COGNOME – non soltanto de relato dal padre NOME, di cui pure aveva confermato la versione ricevuta, in tutto concordante con quella COGNOMEa fonte diretta, in ordine all’esecuzione COGNOME‘omicidio da parte di NOME e NOME COGNOME e al mandato a costoro conferito dallo stesso NOME COGNOME e da NOME COGNOME, ma anche – in riferimento ad alcuni episodi da lui percepiti direttamente e riferiti COGNOME‘interrogatorio del 6.02.2013.
È stato evidenziato che NOME COGNOME aveva riferito COGNOMEa volta, in tempo antecedente all’omicidio, in cui NOME e NOME COGNOME si erano presentati a casa dei COGNOME per parlare con suo padre NOME NOME, in particolare, per lamentarsi, anche COGNOME sua presenza, del comportamento di NOME, avevano specificato di aver subìto un attentato da parte COGNOMEo stesso NOME e, pertanto, volevano ucciderlo: la Corte territoriale ha ribadito il valore di riscontro individualizzant tale circostanza, autonomamente percepita da NOME COGNOME e fatta confluire nel materiale probatorio, circostanza che ha confortato pienamente la versione di NOME COGNOME, il quale aveva dato atto COGNOMEa presenza del figlio in quella occasione.
Poi, i giudici di secondo grado hanno confermato che un’ulteriore chiamata in correità a COGNOME di NOME COGNOME va individuata COGNOMEe dichiarazioni di NOME COGNOME che aveva indicato, COGNOME‘interrogatorio del 13.09.2012, NOME COGNOME quale esecutore COGNOME‘omicidio e che, nel successivo interrogatorio del 16.01.2013, aveva aggiunto che, quando si stava organizzando l’omicidio di NOME COGNOME, proprio NOME COGNOME – diradando le perplessità da lui manifestate in merito COGNOME capacità di NOME COGNOME, portato al suo cospetto, di svolgere il ruolo di kill – gli aveva riferito che NOME COGNOME aveva partecipato all’agguato che aveva prodotto l’omicidio di NOME COGNOME.
È vero che la Corte di assise di appello ha valorizzato anche il silenzio di NOME COGNOME rispetto all’affermazione di NOME COGNOME che egli era stato esecutore COGNOME‘omicidio di NOME COGNOME, laddove il contenuto del verbale richiamato dai giudici di appello e riportato COGNOME prima decisione lascia intendere che COGNOME aveva chiesto le informazioni sull’idoneità di NOME COGNOME a far parte del gruppo
di fuoco per il nuovo fatto di sangue mentre era “un po’ in disparte” rispetto allo stesso COGNOME.
L’obiezione, però, non elide l’essenza COGNOME‘elemento di riscontro, giacché è restato assodato che NOME COGNOME si era presentato con NOME COGNOME a COGNOME per essere reclutato per la realizzazione COGNOME‘omicidio di COGNOME: e NOME COGNOME, avesse comunicato o meno a NOME COGNOME in precedenza quanto aveva poi detto all’autorevole capoRAGIONE_SOCIALE, certamente non avrebbe riferito un dato di tale decisivo rilievo all’autorevolissimo COGNOME senza renderne edotto il soggetto interessato e, prima ancora, senza avere piena contezza COGNOMEa serietà COGNOME‘informazione che riferiva.
In ordine, poi, COGNOME censura rivolta dCOGNOME difesa di NOME COGNOME ai giudici appello – per avere individuato in NOME COGNOME il fratello di NOME COGNOME a cui s era riferito NOME COGNOME quando aveva riportato COGNOMEe sue dichiarazioni l’affermazione resa a lui da NOME per dare atto di avere ucciso NOME con suo fratello, senza farne il nome – deve osservarsi che la critica non merita condivisione, giacché la Corte territoriale ha spiegato nel dettaglio, con argomenti congrui e non illogici, le ragioni per le quali NOME COGNOME si era riferito certamente al fratello NOME come suo complice COGNOME‘esecuzione COGNOME‘omicidio: NOME COGNOME era fra i soggetti che, come aveva riferito NOME COGNOME, avevano motivi di rancore contro NOME COGNOME; NOME COGNOME era risultato coinvolto in diversi episodi delittuosi legali al controllo mafioso proprio territorio venendo indicato come il soggetto che sparava in quella zona; in tale prospettiva, NOME COGNOME aveva fatto parte del gruppo di fuoco COGNOMEa RAGIONE_SOCIALE che aveva effettivamente compiuto il tentato omicidio in danno di NOME COGNOME, riportando condanna per tale fatto; ancora, NOME COGNOME era l’unico fratello di NOME COGNOME a essere stato coinvolto, insieme a NOME, nel procedimento per il reato di associazione mafiosa con riguardo COGNOME loro appartenenza COGNOME RAGIONE_SOCIALE,.per questo reato, era stato condannato, al pari del fratello NOME; ulteriormente, tutti i collaboratori che avevano, anche de relato, fornito elementi in merito all’omicidio di NOME COGNOME, avevano fatto sempre e soltanto riferimento a NOME e NOME COGNOME, senza mai menzionare altri NOME, in particolare NOME COGNOME, con riferimento al quale non era stato individuato alcun concreto legame con l’omicidio oggetto di processo; infine, ultimo ma non meno importante, dato è stato individuato COGNOME concorde affermazione di NOME e di NOME COGNOME, ciascuno per propria cognizione diretta, secondo i quali a casa COGNOME si erano presentati, insieme, NOME e NOME COGNOME per chiedere e ottenere l’autorizzazione a uccidere NOME COGNOME. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La spiegazione fornita dCOGNOME Corte territoriale in merito alle chiamate in correità che hanno attinto la persona di NOME COGNOME e ai corrispondenti riscontri
risulta, in definitiva, adeguata e non si espone a censure di ordine logico.
Sugli snodi che si sono richiamati la difesa, per il resto, ha fornito anche prospettazioni interpretative di segno alternativo che, tuttavia, stante l’adeguatezza del discorso giustificativo offerto dai giudici di appello, non possono trovare ingresso in questa sede, nemmeno per evocare l’evenienza del ragionevole dubbio, ai sensi COGNOME‘art. 533 cod. proc. pen.
Sul punto, è opportuno ribadire che, nel giudizio di legittimità, l’introduzione nel testo COGNOME‘art. 533 cod. proc. pen. del principio COGNOME‘oltre ogni ragionevo dubbio, in virtù COGNOMEa legge 20 febbraio 2006, n. 46, non ha modificato la natura del sindacato COGNOMEa Corte di cassazione sulla motivazione COGNOMEa sentenza, sicché esso non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dCOGNOME difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di adeguata disamina da parte del giudice COGNOME‘appello: invero, la Corte di legittimità è chiamata a un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, restando assodato che la sua valutazione non può sconfinare COGNOME delibazione di merito (Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519 – 01).
Anche la doglianza riferita COGNOME posizione di NOME COGNOME espressa nel quinto motivo del corrispondente atto di impugnazione va, pertanto, rigettata.
Trascorrendo, infine, all’esame COGNOMEa doglianza diffusamente articolata dCOGNOME difesa di NOME COGNOME COGNOME corrispondente parte del primo motivo del suo atto di impugnazione, non è dato ravvisare alcuna effettiva obliterazione da parte dei giudici di secondo grado COGNOMEe doglianze veicolate dall’imputato con l’atto di appello e illustrate successivamente anche con la memoria del 20.09.2021.
La Corte territoriale ha preso in esame le censure mosse dCOGNOME difesa COGNOME sentenza di primo grado, ma – dopo avere nuovamente analizzato gli snodi valutativi su cui NOME COGNOME aveva espressamente dissentito – ha confermato in modo argomentato la fondatezza del giudizio di penale responsabilità di questo imputato al di là di ogni ragionevole dubbio, siccome i cardini probatori che aveva già enucleati il primo giudice sono stati ritenuti impermeabili alle critiche difensive e dimostrativi di tale responsabilità.
Si è ribadito da parte COGNOMEa Corte di assise di appello che particolarmente per la posizione di NOME COGNOME tutte le risultanze processuali si sono rivelate convergenti in senso confermativo COGNOME‘imputazione formulata a suo COGNOME.
Le dichiarazioni di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, quest’ultimo,
I
come si è già rilevato, soprattutto per la parte narrativa scaturente dCOGNOME sua percezione diretta, hanno descritto l’innesco al fatto omicidiario determinato in prima persona da NOME COGNOME, il quale si era costituito anche il falso movente COGNOME‘attentato messo in essere da NOME COGNOME ai suoi danni per rendere più forte al cospetto dei maggiorenti COGNOMEa RAGIONE_SOCIALE l’esigenza di eliminare il rivale, gi inviso a costoro – con particolare riferimento al gruppo RAGIONE_SOCIALE, che curava le attività criminali COGNOMEa consorteria COGNOME zona montana – per le sue condotte illecite, in primo luogo estorsive, contrastanti con i loro interessi.
I giudici di secondo grado hanno sottolineato che la chiamata in correità di NOME COGNOME COGNOME COGNOME di NOME COGNOME è risultata tanto dettagliata quanto dotata attendibilità intrinseca, oltre che di credibilità. Il collaboratore di gius ha descritto con precisione l’attività di NOME COGNOME, dCOGNOME fase in cui avev richiesto e poi ottenuto l’autorizzazione a compere l’omicidio anzitutto dallo stesso NOME COGNOMECOGNOME definito efficacemente come suo dante causa diretto COGNOMEe attività criminali, COGNOME fase di organizzazione dei mezzi, ivi incluso il fu cal. 12 fornito dallo stesso NOME COGNOME e messo a disposizione da NOME COGNOME, e poi COGNOME fase di realizzazione COGNOME‘omicidio, risultata compiuta da non meno di due persone, data la duplicità di armi che avevano esploso i proiettili diretti contro la vittima, fra cui il fucile marca BeCOGNOMEi, a cinque colpi, di cui a discorso NOME COGNOME, COGNOME fase ancora successiva, quando era stato sempre NOME COGNOME a riferire al capoRAGIONE_SOCIALE le modalità di esecuzione del fatto di sangue e, poi, a sollecitare, per suo tramite, l’adempimento da parte di NOME COGNOME COGNOMEa promessa di ricompensa che costui gli aveva fatta.
I dettagli riferiti da NOME COGNOME erano stati, secondo il motivato avviso COGNOMEa Corte territoriale, così completi e coerenti (anche l’automobile, la Fia Croma, impiegata per la realizzazione COGNOME‘omicidio essendo stata citata dal collaboratore di giustizia) che la descrizione COGNOMEa progressiva condotta di NOME COGNOME riportata dal dichiarante si è configurata come una vera e propria confessione COGNOMEo stesso COGNOME al suo capo.
Alla rilevante chiamata in correità di NOME COGNOME i giudici del merito hanno associato, quali adeguati riscontri individualizzanti, le dichiarazioni degli altri collaboratori di giustizia, fra cui la Corte di assise di appello ha consider in primo luogo NOME COGNOME, per la parte di racconto da lui fatto e scaturente dCOGNOME sua diretta percezione, già in precedenza richiamata, di per sé ritenuta costitutiva di un riscontro importante per l’univoca e determinata volontà omicidiaria manifestata dall’imputato in un contesto qualificato sotto il profil criminale, circostanza dal collaboratore di giustizia direttamente percepita.
Sostanzialmente rivalutativa è, poi, la critica mossa anche dCOGNOME difesa di NOME COGNOME per contestare la rilevanza attribuita COGNOME sentenza che si esamina
alle dichiarazioni di NOME COGNOME, di cui viene proposta la dequotazione per il solo fatto COGNOME‘addotta non perfetta corrispondenza al racconto del di lui padre NOME COGNOME circa l’COGNOME manifestata da NOME e NOME COGNOME di vendicarsi COGNOME‘agguato addotto come subìto ad opera di NOME COGNOME: l’analisi compiuta in modo diffuso anche dCOGNOME Corte di assise di appello ha evidenziato il dato essenziale: alfine, NOME COGNOME aveva colto il carattere strumentale e non veritiero COGNOME‘addotto agguato proveniente da COGNOME.
Appare egualmente ardua la prospettazione del carattere soltanto intuitivo COGNOME‘indicazione da parte di NOME COGNOME riferita a NOME e NOME COGNOME come esecutori COGNOME‘omicidio se lo stesso COGNOME si era determinato finanche a condurre uno dei due NOME, NOME COGNOME, al cospetto di NOME COGNOME per accreditarlo quale già sperimentato killer.
Va ricordato, inoltre, che i giudici del merito hanno riportato il riferimento a NOME COGNOME quali promotori COGNOME‘azione delittuosa – operato dal collaboratore di giustizia NOME COGNOME, il quale al riguardo, COGNOME‘interrogatorio del 13.09.2012, si era riferito ai “NOME“, che avevano avuto gli screzi con NOME COGNOME; situazione a cui era seguito l’avallo da lui dato anche con la disponibilità del fucile consegnato affinché lo si usasse COGNOME‘azione omicidiaria; con l’aggiunto che le informazioni relative all’incontro con NOME COGNOME erano state specificate da COGNOME COGNOME‘interrogatorio del 16.01.2013.
Su tale tema il ricorrente ha reiterato la censura relativa al dedotto carattere indifferenziato del riferimento ai NOME fatto anche da COGNOME, che avrebbe dovuto essere svalutato per le stesse ragioni che avevano indotto la Corte di secondo grado a depurare il quadro degli elementi di accusa rilevanti dalle dichiarazioni di COGNOME: l’obiezione non può essere recepita, in quanto la corrispondente prospettazione non considera che – mentre COGNOME, con il riferimento all’altro ramo dei NOME operato citando i figli o i generi “Manuzza” (di cui invece NOME e NOME COGNOME erano soltanto nipoti), aveva introdotto un dato obiettivamente confusivo, tale da imporre la corretta esclusione di quel contributo da quelli convergenti per la verifica dei riscontri NOME COGNOME aveva, invece, discorso dei NOME proprio con riferimento ai NOME COGNOME, come conferma l’analisi del suo susseguente incontro con NOME COGNOME, alfine da lui ritenuto talmente idoneo alle azioni violente da essere inserito nel gruppo di fuoco che aveva poi attentato COGNOME vita di NOME COGNOME.
La difesa ha prodotto per l’autosufficienza il verbale di interrogatorio di NOME COGNOME del 16.01.2013 intendendo sottolineare la modalità del colloquio del capoRAGIONE_SOCIALE con NOME COGNOME e NOME COGNOME: in particolare, si segnala che lo scambio di battute impostato da NOME COGNOME, per rendere edotto NOME COGNOME COGNOMEa pregressa esperienza di sparo letale vissuta da
COGNOME, si era svolto in modo un po’ appartato rispetto allo stesso NOME.
Tuttavia, l’esame COGNOME‘atto prodotto dal ricorrente, oltre a corroborare nel complesso l’interpretazione data dCOGNOME Corte territoriale al contributo di NOME AVV_NOTAIO in relazione al colloquio da lui avuto con COGNOME, fa emergere che correttamente è stato considerato dai giudici del merito come dato di fatto pienamente conosciuto da COGNOME quello relativo COGNOME perpetrazione COGNOME‘omicidio da parte dei NOME COGNOME (“sennò che erano stati diciamo gli COGNOME lo sapevamo che gli ho dato l’automatico là tramite NOME“).
Per questa come per le altre posizioni, quindi, la segnalazione da parte COGNOMEe difese di dedotte e, in ogni caso, secondarie aporie non vulnera il discorso giustificativo, solidamente imperniato sulla valutazione congiunta dei contributi dichiarativi direttamente riferiti ai reati oggetto di accertamento.
Per il resto, le circostanze fattuali ulteriormente evidenziate dCOGNOME difesa di NOME COGNOME – COGNOME stregua di elementi sintomatici COGNOMEa concreta impossibilità di individuare COGNOME‘imputato l’esecutore materiale del crimine a lui ascritto dalle convergenti fonti succitate – non sono state trascurate dCOGNOME Corte di merito, ma sono state dCOGNOME stessa disattese.
L’esito negativo COGNOMEo Stub eseguito in persona di NOME COGNOME, comunque avvenuto COGNOME prima mattinata successiva al fatto di sangue, è stato congruamente valutato come effettuato dopo che era trascorso dallo sparo un numero di ore idoneo a rendere il risultato in ogni caso non significativo.
Non illogicamente, poi, i giudici del merito hanno escluso di poter conferire apprezzabile spessore COGNOME dedotta condizione di COGNOME quale persona assoggettata COGNOME misura di prevenzione COGNOMEa sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e con divieto di uscire di casa dalle ore 21:00 alle ore 07:00: tale condizione non costituiva per l’imputato – una volta accertata, nei sensi che precedono, la sua ferma volontà di eliminare NOME COGNOME – una remora determinante per il rischio che egli correva di essere sorpreso dalle Forze COGNOME‘ordine deputate al controllo COGNOME‘atto di compiere una condotta violativa COGNOMEa prescrizioni.
Infine, si rivela non più che suggestiva la sottolineatura che la Fiat Croma ancora bruciava COGNOME località del Monte Reventino quando NOME COGNOME era stato già cercato dagli inquirenti, dal momento che la Corte di merito non ha attribuito a lui, COGNOME‘ambito COGNOMEa dinamica esecutiva, l’espletamento COGNOMEo specifico compito di dare fuoco all’autovettura in questione.
Gli ulteriori elementi indicativi, secondo il ricorrente, di una qualche dissonanza appartengono alle connotazioni secondarie del fatto (quale, ad esempio, il luogo preciso di perpetrazione del furto COGNOMEa Fiat Croma, in territorio diverso da Lamezia Terme, ossia Pedevigliano), siccome tali elementi non hanno
riguardato l’articolazione specifica COGNOMEa dinamica omicidiaria, né implicano possibilità concreta COGNOME‘esclusione COGNOME‘imputato dal teatro del fatto di sangue.
In sostanza, gli interrogativi sollevati dal ricorrente, secondo il ponderato vaglio compiuto dai giudici del merito, afferiscono a punti particolari, i quali non si pongono in antitesi con il nucleo essenziale COGNOMEe propalazioni che hanno fatto emergere la ricostruzione COGNOMEa perpetrazione del delitto e l’individuazione COGNOMEe corrispondenti responsabijità, anche in capo a NOME COGNOME: ricostruzione che i giudici dei gradi di merito hanno compiuto sceverando e valutando, con motivazione congrua e indenne da cesure logiche, il complessivo -compendio probatorio.
L’esame critico COGNOMEe prove dichiarative effettuato dCOGNOME Corte di assise di appello non si è, in definitiva, discostato dal principio di diritto – che il Colle condivide e riafferma – secondo cui, ai fini COGNOMEa valutazione COGNOMEa convergenza COGNOMEe chiamate in correità, il nucleo essenziale COGNOMEa propalazione deve essere individuato, non in termini astratti dal contesto COGNOMEe rappresentazioni, con esclusivo e limitato riferimento all’azione tipizzata dCOGNOME norma incriminatrice, ma in funzione del rilievo che l’evento, la condotta o la circostanza assumono intrinsecamente COGNOME‘ambito COGNOMEa propalazione, COGNOME stregua del rilievo loro assegnato dal dichiarante COGNOME‘economia del racconto, senza che i profili essenziali del narrato così individuati possano essere ulteriormente scomposti (Sez. 1, n. 34102 del 14/07/2015, COGNOME, Rv. 264368 – 01; Sez. 1, n. 28221 del 14/02/2014, COGNOME, Rv. 260936 – 01).
Pertanto, anche la complessiva doglianza articolata COGNOME‘interesse di NOME COGNOME nel primo motivo del suo ricorso non può non essere disattesa.
Alla stregua COGNOMEe considerazioni che precedono, tutti i ricorsi devono essere rigettati, con condanna, ai sensi COGNOME‘art. 616 cod. proc. pen., dei ricorrenti al pagamento COGNOMEe spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna gli imputati ricorrenti al pagamento COGNOMEe spese processuali.
Così deciso il 6 dicembre 2023
Il Consigl re estensore
‘\ Il Presidente