Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34352 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34352 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BIANCAVILLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; che ha concluso chiedendo
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
Il PG conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
udito il difensore
L’AVV_NOTAIO COGNOME NOME conclude chiedendo l’annullamento della sentenza.
AVV_NOTAIO conclude chiedendo l’accoglimento del ricorsof ACet,c , r4i- n COGNOME
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RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di assise di appello di Catania ha confermato la condanna, resa dalla Corte di assise in sede, in data 8 luglio 2021, nei confronti di NOME COGNOME, alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per la durata di sei mesi, in relazione al delitto di omicidio volontari pluriaggravato contestato al capo A della rubrica, perché, in concorso con persona non identificata, esplodeva più colpi di fucile calibro TARGA_VEICOLO e di pistola nei confronti di NOME COGNOME, attingendolo in parti vitali (tronco e testa), co cagionandone la morte, reato aggravato per aver commesso il fatto con premeditazione ed al fine di agevolare le attività illecite dell’associazione di ti mafioso, operante in RAGIONE_SOCIALE, clan COGNOME, al fine di affermare e ribadire il proprio ruolo egemone all’interno del sodalizio, al quale apparteneva lo stesso COGNOME.
L’imputato è stato, altresì, dichiarato colpevole del delitto di porto detenzione abusiva di pistola e di fucile, con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguire il delitto di cui al capo A ed al fine di agevolare le att illecite dell’associazione citata.
Entrambi i reati recano la contestazione della circostanza aggravante della recidiva specifica reiterata.
Alla condanna all’ergastolo è seguita quella alle pene accessorie di legge e alla libertà vigilata per un periodo non inferiore ad anni tre.
1.1.La sentenza di primo grado fonda sulla deposizione testimoniale di personale di polizia giudiziaria, nonché sugli atti irripetibili acquisiti al fasci del dibattimento che davano conto del reperimento del cadavere di COGNOME, in data 28 ottobre 2013, all’interno di un’autovettura di cilindrata 50 parcheggiata nel garage della sua abitazione.
Il provvedimento dà atto dell’esame dei reperti balistici, dal quale era emerso che il corpo era stato attinto da diversi colpi di arma da RAGIONE_SOCIALE, provenienti da revolver cal. 38 e da un fucile TARGA_VEICOLO. 12, con fori ben visibili sul parabrezza dell’auto.
Attraverso l’esame dell’hard disk dell’impianto di videosorveglianza di proprietà della vittima veniva riscontrato che NOME era sopraggiunto al garage a bordo di un’auto, accompagnato da NOME COGNOME e che, dopo pochi secondi, erano giunti due soggetti travisati, uno dei quali armato con fucile e pistola, che faceva ingresso nel garage, mentre il secondo fungeva da palo.
Dal filmato emergeva, poi, secondo la sentenza della Corte di assise, che i due si davano alla fuga dopo che quello armato era uscito dal garage e che a questo soggetto cadeva un oggetto, probabilmente la pistola, che si fermava a raccogliere dopo essersi arrestato, voltandosi e guardando verso la telecamera.
Quanto al movente dell’omicidio la sentenza di primo grado rende conto che le indagini avevano evidenziato l’esistenza di rapporti di contrasto, tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, per l’acquisizione della leadership all’interno del gruppo mafioso denominato RAGIONE_SOCIALE operante in RAGIONE_SOCIALE, facente capo alla famiglia mafiosa RAGIONE_SOCIALE.
Le indagini, di cui rende conto la sentenza di primo grado, avevano altresì fatto emergere che dopo l’omicidio esponenti della famiglia COGNOME si erano organizzati per uccidere NOME COGNOME, tanto che era stato organizzato un viaggio a Reggio Emilia per effettuare tale omicidio senza riuscire a realizzare il proposito criminoso.
Di tale faida dava conto una sentenza definitiva, acquisita al dibattimento, resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, in data 12 luglio 2016, secondo la quale era evidente la faida interna al clan di RAGIONE_SOCIALE e che dal 2014, i componenti della famiglia COGNOME si stavano organizzando per commettere l’omicidio di COGNOME, ritenuto responsabile della morte di NOME COGNOME.
Si evidenziava, in quel procedimento, che l’omicidio di COGNOME era avvenuto per vendetta perché questi aveva incaricato NOME COGNOME di bruciare la casa di COGNOME e aveva picchiato, in pubblico, il figlio di COGNOME, NOME.
Si riportano anche le dichiarazioni del collaboratore NOME COGNOME, acquisite all’udienza del 25 gennaio 2021 con il consenso delle parti, il quale aveva dichiarato di aver personalmente bruciato la casa di COGNOME, su incarico dello stesso COGNOME, con dichiarazioni ritenute convergenti con quelle rese dal collaboratore NOME COGNOME.
Si richiamano, altresì, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, ritenute dalla Corte di assise intrinsecamente e estrinsecamente attendibili, corroborate da riscontri individualizzanti.
Si tratta dichiaranti indicati dai giudici di merito come soggetti che hanno ammesso le loro responsabilità per i delitti di cui non erano accusati e che hanno, altresì, spiegato le ragioni della loro conoscenza specifica dell’omicidio di COGNOME e della sua esecuzione ad opera di COGNOME.
Da tutti i collaboratori, secondo il primo giudice, il movente dell’omicidio è stato ricondotto a una faida interna allo stesso gruppo mafioso di cui esecutore e vittima facevano parte.
Il primo giudice, dunque, ha riconosciuto la circostanza aggravante della premeditazione perché l’omicidio è stato ritenuto frutto di un preciso programma, attraverso lo studio di tempistiche, modalità e la predisposizione di un piano di azione elaborato nei minimi dettagli, anche in ragione della specifica conoscenza delle abitudini della vittima, con apprestamento di mezzi di offesa
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plurimi, onde effettuare un’azione veloce per la riduzione di ogni possibile rischio.
La circostanza aggravante di cui all’art. 7 legge n. 203 del 1991, ora art. 416-bis.1 cod. pen., è stata ritenuta sulla base del preciso interesse di COGNOME di eliminare un concorrente interno per la leadership del gruppo mafioso di cui faceva parte.
Si è acclarato, poi, l’utilizzo di un fucile TARGA_VEICOLO di una pistola calibro per eseguire l’omicidio, come hanno confermato plurime fonti probatorie nonché gli esiti dell’autopsia sul corpo della vittima (per essere state utilizzate un’arma canna lunga e un’arma a canna corta con le ogive di 38 mm).
1.2. La Corte di appello ha respinto i motivi di impugnazione (cfr. p. 19 e ss.) specificamente indicando, a pagina 21 e SS. della sentenza, i criteri generali utilizzati nella valutazione del materiale probatorio acquisito al dibattimento, esaminando, altresì, le testimonianze e gli accertamenti, svolti anche in sede di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, espletata su richiesta della difesa, all’udienza del 3 maggio 2022, nei limiti delle prove ammesse ex art. 603 cod. proc. pen., con ordinanza del 31 maggio 2022 (cfr. p. 37 e ss), dunque attraverso l’esame dei testi della difesa NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e di alcune acquisizioni documentali.
A p. 43 e ss. poi, la Corte territoriale riporta il contenuto delle deposizion dei collaboratori NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, specificando a p. 71 e ss., i riscontri esterni individualizzanti rinvenuti rispetto al narrato dei collaboratori di giustizia, quali i provvedimenti giudizia acquisiti al dibattimento circa la faida, interna al gruppo mafioso di RAGIONE_SOCIALE di cui erano partecipi NOME COGNOME e COGNOMECOGNOME nonché in merito al ruolo, sempre più rilevante, assunto da NOME COGNOME all’interno del clan, a partire dal 2014, dopo l’eliminazione di COGNOME.
Proprio nella ricerca dell’acquisizione di un ruolo di vertice nel gruppo viene ritenuta la ragione dei dissidi avuti con COGNOME dall’imputato e la decisione della sua eliminazione, in quanto questi si opponeva alla scalata al vertice del sodalizio di COGNOME.
Si tratta di provvedimenti che sono stati ritenuti elementi di conferma alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia escussi circa il movente dell’omicidio.
Infine, a pagina 112 e ss. la Corte di assise di appello rende conto, complessivamente, della valutazione svolta a fronte delle deduzioni dell’appellante, circa il materiale probatorio acquisito, nonché circa l’insussistenza dell’alibi prospettato dall’imputato.
Secondo la difesa, dall’agenda di lavoro e dai relativi buoni e fatture oggetto di produzione documentale, il giorno in cui era avvenuto l’omicidio, r-COGNOME
sarebbe stato impegnato quale trasportatore, fuori dalla Sicilia, nello svolgimento di attività lavorativa per conto della ditta RAGIONE_SOCIALE, come si evincerebbe dal buono consegna n. NUMERO_DOCUMENTO, del 28 ottobre 2013, relativo alla restituzione di pedane afferenti a forniture effettuate quel giorno. L’alibi prospettato dalla difesa, però, è stato considerato fallito dalla Corte di assise di appello.
Quanto al trattamento sanzionatorio si negano le circostanze attenuanti generiche con motivazione resa a p. 130 e ss. e viene confermata la pena dell’ergastolo con isolamento diurno, per la durata indicata dal primo giudice.
2.Propone tempestivo ricorso per cassazione l’imputato, a firma dell’AVV_NOTAIO, affidando le proprie doglianze ad un unico, articolato motivo, con il quale si deduce omessa motivazione, violazione di legge, illogicità della motivazione, travisamento, erronea interpretazione e applicazione della legge.
2.1. Secondo la difesa, la Corte territoriale:
non avrebbe tenuto conto dei contenuti probatori acquisiti in sede di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale;
avrebbe fondato la conferma della condanna su fonti accusatorie indirette, peraltro smentite dai documenti acquisiti e reciprocamente contraddittorie;
avrebbe reputato l’alibi offerto dalla difesa come fallito, senza considerare il valore dei riscontri offerti alle dichiarazioni dei testi a difesa con produzio documentale;
avrebbe usato, per controdedurre agli argomenti difensivi, un metodo congetturale;
avrebbe trascurato l’esame di dati probatori essenziali alla ricostruzione dei fatti e il giudizio di attendibilità dei collaboratori;
non avrebbe indicato elementi di riscontro esterno alle dichiarazioni dei collaboratori, peraltro smentite dalla prova introdotta dalla difesa, né avrebbe correttamente valutato le dichiarazioni dell’imputato considerate dai giudici di merito quale confessione extragiudiziale;
non avrebbe tenuto conto che il teste di polizia giudiziaria, COGNOME, aveva escluso di aver identificato l’imputato tra i soggetti ripresi attraverso il sistema videosorveglianza installato in casa del COGNOME.
2.2. La difesa deduce, con riferimento alla prova rappresentata dalle dichiarazioni dei collaboratori, che non è stato tenuto presente, dai giudici di secondo grado, che si tratta di fonti indirette, smentite da documenti, provenienti, per la maggior parte, dalle dichiarazioni di COGNOME e tra loro non convergenti.
Si sostiene che la relazione tecnica dei RAGIONE_SOCIALE (che la difesa allega per l’autosufficienza del ricorso) intervenuti presso l’abitazione di COGNOME
attesta che l’incendio che si era ivi verificato, non era stato doloso ma cagionato da mero incidente domestico, in assenza di effrazioni o ritrovamento di taniche o liquidi infiammabili.
Le dichiarazioni accusatorie resterebbero, sul punto, prive di riscontro esterno nella parte in cui rendono conto di un incendio doloso e in questo le dichiarazioni sarebbero smentite dai testi a difesa, escussi in sede di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale (COGNOME e COGNOME), nonché dalla citata relazione, dati sui quali la Corte territoriale non avrebbe motivato.
Anzi, la Corte di assise di appello avrebbe utilizzato il dato dell’incendio doloso quale movente del delitto, unitamente al pestaggio del figlio di COGNOME, da parte di COGNOME, così travisando l’elemento probatorio.
2.3. La Corte di assise di appello ha qualificato le dichiarazioni dei collaboratori, che riportano quanto loro raccontato da COGNOME, come inerenti a confessione stragiudiziale dell’imputato.
Rispetto a tali dichiarazioni, si sostiene che la giurisprudenza di legittimità reputa che non è sufficiente la verifica circa la comune detenzione o conoscenza tra i soggetti, dovendosi reperire altro (si richiama Sez. 1, n. 11067 del 2017).
Invece, la Corte territoriale non avrebbe indicato alcun dato di conferma, per tempi, causale, rapporto confidenziale tra il dichiarante e l’imputato onde giustificare la confidenza ricevuta e, poi, riferita dai collaboratori.
Quanto alla validazione delle dichiarazioni del collaboratore COGNOME, la difesa sostiene che questa, resa dalla Corte territoriale a p. 49 e ss. della sentenza di secondo grado, è apodittica.
Non si sarebbe considerato:
-che COGNOME ha parlato del complice del COGNOME, indicando tale NOME da Fondi, mai identificato e mai indicato dal teste di polizia giudiziaria (COGNOME), che aveva visionato il filmato;
-che il narrato del collaboratore non è confermato quanto all’occasione di colloquio con COGNOME, nel corso del quale sarebbe avvenuta la confessione da parte dell’imputato circa la sua preoccupazione di essere individuato quale autore del delitto perché ripreso in video;
-che COGNOME è smentito, quanto al mezzo con il quale i killer sarebbero arrivati sul posto, circa il pestaggio del figlio di COGNOME, da parte di COGNOME sull’indicazione del cognato di COGNOME in tale NOME, sulle minacce rivolte alla coniuge di COGNOME, dalla relazione dei RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE circa la natura dolosa dell’incendio a casa di COGNOME, sulla permanenza dell’imputato per mesi fuori dalla Romagna per pianificare l’omicidio COGNOME– (si sostiene che, dall’agenda prodotta dalla difesa, emergerebbe che COGNOME seguiva, personalmente, i lavori dell’azienda intestata alla moglie, fuori dalla Sicilia e nessuna fonte d
accusa a carico confermerebbe la presenza di COGNOME in Sicilia prima dell’omicidio);
-che COGNOME era soggetto interessato ad ottenere la restituzione di attività economiche sequestrategli e quindi, a rendere dichiarazioni compiacenti;
-che l’indicata contemporanea detenzione tra COGNOME e COGNOME risalirebbe a molti anni prima del delitto (anni 2001-2002), sicché è dato che sarebbe irrilevante ai fini della credibilità del racconto del collaboratore.
Nel complesso, si contesta anche il travisamento del contenuto dello stesso compact disc e, comunque, la ricostruzione riguardante la presenza di soggetti e mezzi sulla scena del delitto, terzi che, ove effettivamente presenti, ben avrebbero potuto riferire sulla dinamica del fatto.
2.4. Quanto alle dichiarazioni di COGNOME, NOME e COGNOME, si deduce che si tratta di dichiaranti che non hanno preso parte all’omicidio.
Con riferimento a COGNOME, si osserva che il racconto proviene da NOME COGNOME e non risulta confortato da alcun elemento, trattandosi, peraltro, di fonte indiretta che non ha partecipato al delitto.
Né verrebbe confermata da COGNOME la presenza di tale NOME “di Fondi” riferita da COGNOME, nella veste di secondo killer, pur essendo stato ritenuto il primo collaboratore, attendibile.
La motivazione, su tale punto, sarebbe contraddittoria perché la stessa Corte territoriale indica l’appoggio del secondo killer come consistito in attività prodromica o successiva all’azione materiale del delitto, della quale COGNOME aveva avuto conoscenza da COGNOME; ma a p. 47 e ss., la stessa Corte territoriale indica tale COGNOME “di Fondi”, invece, come soggetto che non abitava a RAGIONE_SOCIALE e che era stato coesecutore materiale di COGNOME.
La Corte territoriale definisce de relato le dichiarazioni di COGNOME (perché apprese da COGNOME e dai due COGNOME) nonché, in parte, derivanti da scienza diretta, quanto all’incendio e al pestaggio di COGNOME, effettuato dallo stesso COGNOME, assieme a COGNOME, fatto, secondo il ricorrente, mai confermato da altra fonte probatoria.
2.5. Circa le dichiarazioni di COGNOME, la difesa deduce che, secondo la Corte territoriale, questi narra circostanze riferite dallo stesso COGNOME.
La comune detenzione, per la difesa, però, non costituisce conferma del contenuto del narrato.
La Corte territoriale, con motivazione apparente, assume che si tratta di dichiarazioni prive di contraddizione e collegate tra loro (cfr. p. 67).
Invece, si pongono a confronto le dichiarazioni di COGNOME, acquisite con il consento delle parti e quelle rese al dibattimento, per rilevarne la contraddittorietà (cfr. p. 13 del ricorso) perché solo al dibattimento i
collaboratore avrebbe narrato della confessione ricevuta da COGNOME apertamente.
COGNOME sarebbe smentito: -quanto alla causale del delitto, raccontando di un incendio doloso in realtà mai verificatosi; -quanto al contenuto delle confidenze ricevute dall’imputato, riportate senza alcuna specificazione sul correo; -circa il pestaggio di COGNOME, episodio non riscontrato aliunde.
Peraltro, lo stesso COGNOME avrebbe affermato che non gli era stato detto, espressamente, da COGNOME, che COGNOME era stato ucciso dal suo gruppo ma che glielo aveva fatto capire, così introducendo un dato, solo dedotto dal collaboratore, non potendo assumere la confidenza ricevuta natura di confessione stragiudiziale perché filtrata attraverso la descritta deduzione dello stesso COGNOME.
Quanto al richiamo del fratello ucciso, mancherebbe ogni riscontro.
2.6. Sulle dichiarazioni di COGNOME si osserva che (p. 69 – 71 della sentenza di secondo grado) la Corte territoriale valorizza la confessione del dichiarante rispetto all’incendio della casa di COGNOME, eseguito insieme a NOME COGNOME.
Si contesta violazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e si ribadisce che, invece, non vi è stato alcun incendio doloso, che il collaboratore riferisce che NOME aveva detto di incendiare la casa di un tale NOME, che faceva il camionista (e che però si deduce la accertata inesistenza di un camionista di nome NOME, in relazione allo stabile indicato) che, quanto alle modalità dell’incendio, questo sarebbe stato appiccato, secondo il narrato del collaboratore, entrando in casa dal balcone. Tale ultimo dato, sarebbe sconfessato dalla relazione dei vigili del RAGIONE_SOCIALE, la quale attesta l’esistenza di un corto circuito per surriscaldamento di una ciabatta, dunque per autocombustione, la cui fonte coinciderebbe con il locale cucina, dunque in assenza di effrazione presso la porta principale d’ingresso della casa di COGNOME.
Si richiama, inoltre, il contenuto della ricognizione fotografica (all. 9), e s ne rimarca il contenuto in contrasto con l’affermazione del dichiarante, sottolineando che, peraltro, nemmeno il NOME COGNOME risulta essere stato indagato per l’episodio.
Corte, come confessione stragiudiziale e che, invece, in alcune parti motivazione si indica come millanteria. della Si rileva, infine, che, a p. 71 e ss, la Corte territoriale risponde al osservazioni difensive con contraddittorietà interna e con carenza motivazionale, nella parte in cui ammette che COGNOME ha potuto millantare nelle confidenze rese ai collaboratori, incentrando il racconto sulla sua persona e non indicando il complice. Si tratta dello stesso racconto che viene valutato, dalla medesima
2.7. Sulle dichiarazioni dei testi a discarico, COGNOME e COGNOME, i cui verbali sono allegati al ricorso, si contesta che la Corte territoriale ha giudicato compiacenti dette deposizioni, contestando tale conclusione.
La difesa, invece, sottolinea che COGNOME ha riferito ciò che risulta dal rapporto dei vigili del RAGIONE_SOCIALE, limitandosi ad affermare che aveva riverniciato con tinture. (h’ bianca gli effetti affumicatura e che non si tratta di parente del COGNOME.
Si sottolinea, poi, che la moglie del ricorrente ha ribadito gli stessi contenuti del verbale dei vigili del RAGIONE_SOCIALE. Del resto, la stessa sentenza riporta che la teste aveva riferito di non aver trovato alcun serio danno, aderendo alla tesi dell’avvertimento che, invece, in altre parti della motivazione, non è indicato come tale.
2.8. Quanto al movente, si osserva che i contrasti, effettivamente esistenti tra COGNOME e COGNOME, non costituiscono prova della partecipazione del ricorrente.
La Corte territoriale ha asserito che il movente sarebbe da individuarsi in tre circostanze rimaste indimostrate all’esito dell’istruttoria:
-l’incendio dell’abitazione;
-il pestaggio sulla pubblica piazza del figlio di COGNOME;
-le minacce alla moglie.
Sulla causale, peraltro, la Corte territoriale ha ripreso le deduzioni del primo giudice, riferendosi a procedimenti penali diversi, laddove il fatto non era neppure contestato al ricorrente.
Con riferimento alle ipotesi di collegamento con il delitto COGNOME, con la ritorsione in danno di COGNOME, pur a fronte del materiale probatorio utilizzato, compresa l’intercettazione richiamata a p. 88 e ss. della sentenza, queste, per la difesa, restano mere ipotesi congetturali.
Né la condanna per fatti associativi di COGNOME si tradurrebbe in una conferma indiretta della sua ascesa dopo l’eliminazione di COGNOME.
Del resto, quando la Corte territoriale indica come ipotetico l’interesse di COGNOME a subentrare a COGNOME, non considera che gli atti indicati si riferiscono a diversi anni dopo il delitto in contestazione risalente al 2013 e, dunque, tale argomentare è illogico perché resta privo di conducenza.
Si richiamano le memorie difensive allegate ai motivi di ricorso, con le quali erano state devolute le smentite alle dichiarazioni dei collaboratori, i contrasti interni a tali dichiarazioni e l’assenza di conferma rispetto alle deduzioni difensive devolute, tutti argomenti ripresi nei motivi di ricorso.
2.9. Sull’alibi considerato fallito la difesa osserva che è stato appurato che COGNOME non si trovava in Sicilia il giorno del delitto.
Le dichiarazioni provengono da soggetti, estranei all’imputato, per nessuno dei quali è stata sospettata la falsa testimonianza.
.
Secondo la difesa, la Corte territoriale non considera che tutti i documenti prodotti dalla difesa (fatture, buono consegna delle pedane, agenda 2013) sono assolutamente autentici.
Si evidenzia che il teste COGNOME riconosce il buono e le fatture della ditta RAGIONE_SOCIALE, pagate in relazione al percorso effettuato in Romagna dal camion condotto, secondo la tesi difensiva, da COGNOME il giorno del delitto.
AVV_NOTAIO, poi, escusso come teste a discarico, ha rammentato che, anni dopo il fatto, i congiunti dell’imputato gli richiesero la restituzio dell’agenda di lavoro del 2013 che risulta originale, autentica e riconosciuta come tale.
Inoltre, si rileva che il teste COGNOME ha riconosciuto come propria la sottoscrizione sul buono dell’ottobre 2013.
Si tratta di teste che aveva potuto deporre solo al termine del giudizio di primo grado, ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., perché era stato possibile conoscerne le generalità dopo la messa in liquidazione della società di cui era dipendente.
La Corte territoriale, nel valutare la documentazione prodotta, avrebbe trascurato che, sui buoni, viene indicato il nominativo NOME, a differenza di altri che, tra questi buoni, vi è quello del 28 ottobre 2013.
Incorrerebbe, infine, in errore di fatto la Corte territoriale nel reputare diversità grafica tra il buono con la dicitura NOME e la firma dell’imputato, apposta sul decreto di citazione per l’appello del giudizio odierno (l’indicazione del nominativo NOME, secondo la tesi difensiva, proviene da COGNOME che accerta il nominativo di chi si presentava per riconsegnare le pedane e nulla ha a che vedere con la grafia del COGNOME). L’agenda fu rintracciata dopo l’accertamento della sua esistenza, in altro processo curato dall’AVV_NOTAIO, restituita dal professionista ai familiari dell’imputato per mera casualità: il che rafforza la genuinità della prova documentale. Del resto, il documento è autentico e acquisito in forza di un’ordinanza della Corte territoriale, pertanto, ogni speculazione sul punto non è conducente.
In definitiva, la difesa assume che, attraverso la prova, introdotta ex art. 603 cod. proc. pen., sono stati acquisiti elementi che, in relazione all’alibi minano la conclusione cui è giunta la Corte territoriale, quanto al superamento dell’oltre ogni ragionevole dubbio. La regola di giudizio esprime l’esigenza che la colpevolezza dell’imputato venga dimostrata con un grado altissimo di conferma, equivalente a quello della certezza.
2.10. I difensori hanno depositato tempestivi motivi nuovi, in data 18 aprile 2024, con allegata documentazione.
Si argomenta, ulteriormente, rispetto alla valenza probatoria delle dichiarazioni di COGNOME, anche circa l’appostamento, da questi narrato, per
studiare le modalità di esecuzione dell’omicidio, nonché circa il riferimento, che opera la Corte territoriale, a p. 72 della sentenza, all’inverosimiglianza del fatt che il collaboratore abbia potuto memorizzare, tramite la stampa locale, i dettagli della vicenda, poi riferita anni dopo agli inquirenti, rimarcando che COGNOME, in definitiva, aveva raccontato solo fatti ricavabili dalle video riprese.
Ancora si contesta:
-il travisamento della prova documentale rappresentata dal filmato delle video riprese quanto alla presenza sul posto, al momento del delitto, di mezzi con fari accesi (la difesa assume che dal video si vedrebbe un soggetto che guarda tutta la scena e che si tratta dello stesso soggetto che, minuti prima, è ripreso mentre è intento ad eseguire lavori di saldatura e smerigliatura), nonché circa l’assenza di fotogrammi che farebbero vedere uno dei killer che, nel raccogliere qualcosa da terra, si volta verso la telecamera (cfr. p. 7 della memoria con motivi aggiunti);
-il travisamento della prova, quanto all’agenda acquisita e alla deposizione dei testi COGNOME e COGNOME;
-il contrasto tra le dichiarazioni di COGNOME e NOME che, dunque, non si confermano reciprocamente quanto all’episodio dell’incendio della casa della moglie di COGNOME;
-che la dichiarazione di COGNOME smentirebbe i collaboratori quanto alla circostanza che questi ha dichiarato di essere stato lui a eseguire i lavori di ripristino in casa COGNOME, dopo l’incendio, e che a pagarlo era stato NOME COGNOME, nonché che la relazione dei vigili del RAGIONE_SOCIALE smentirebbe COGNOME sulla mancanza di segni di effrazione per l’accesso all’appartamento;
-che le indagini svolte, nelle immediatezze, non avevano fatto emergere, anche attraverso intercettazioni a carico delle persone più legate a COGNOME, che queste avessero fatto cenno al ricorrente come responsabile dell’omicidio;
che il dato riferito da COGNOME, circa la presenza, per tre mesi, di COGNOME in Sicilia per preparare l’agguato era smentito dall’agenda di COGNOME e dalle dichiarazioni di soggetti che, quotidianamente, si interfacciavano con lui in Emilia;
che vi era anomalia del narrato di COGNOME, circa il contenuto delle dichiarazioni rese de relato su quanto raccontatogli da NOME COGNOME;
che, non essendo provato il movente dell’omicidio, non sussiste la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. e che, comunque, la condanna per reato associativo di COGNOME riguarda fatti successivi all’omicidio, non avendo l’imputato mai occupato posizione di leader nel sodalizio per effetto della morte di COGNOME – essendo ciò avvenuto, ma solo a causa dell’arresto di COGNOME, nel mese di settembre 2016, non risultando mai, dal 2013 e fino al
2016, operazioni di polizia o indagini che vedono COGNOME aver commesso reati sul territorio;
il travisamento della prova rappresentata dalle video riprese laddove la Corte territoriale indica che, dal video, si vede giungere COGNOME con La COGNOME, scena che non è ritratta nel compact disc;
che COGNOME, quanto al movente, aveva dato due diverse versioni, legandolo, da una parte, all’accusa da parte del clan mossa a COGNOME di voler abbandonare il sodalizio, dall’altra, all’incendio e al pestaggio ai danni del figlio;
che COGNOME, circa l’incendio della casa della moglie di COGNOME, rende deposizione riportata dalla Corte territoriale in modo contraddittorio;
che COGNOME, comunque, ha affermato di aver compreso che la morte di COGNOME, era riferibile, secondo le confidenze di COGNOME, al suo gruppo, non a quest’ultimo;
che la presunta estorsione COGNOME che viene utilizzata dalla Corte territoriale per confortare le dichiarazioni di COGNOME, è contestata a COGNOME nel dicembre 2016 o meglio dopo l’arresto di COGNOME, avvenuto nel settembre 2016;
che se l’alibi fosse stato costruito ad arte, questo sarebbe stato addotto immediatamente, mentre questo è diventato fruibile solo dopo la scoperta del materiale fatto pervenire dall’AVV_NOTAIO ai familiari dell’imputato, circostanza che ne dimostra la genuinità;
che l’affermazione della Corte territoriale, secondo la quale l’agenda è venuta in possesso del ricorrente prima della sua cattura, è inconsistente essendo il documento pervenuto dopo l’applicazione della misura cautelare.
3.1 difensori hanno fatto pervenire tempestive richieste di trattazione orale, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come prorogato.
Le parti presenti all’odierna udienza, hanno concluso nel senso riportato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.II ricorso è infondato.
Va premesso, in via generale, che il ricorso principale presenta, a tratti, profili di inammissibilità.
Lo scritto si dipana attraverso la deduzione di plurimi vizi suscettibili, in vi astratta, di valutazione in sede di legittimità, ma indicati in maniera cumulativa, senza estrapolare, espressamente, per ciascuna delle deduzioni svolte, il vizio di cui all’art. 606 cod. proc. pen. specificamente dedotto, né sono indicate le norme che si assumono violate, laddove si contesta il vizio di violazione di legge.
Inoltre, si osserva che il ricorso, e la memoria successivamente depositata, spezzettano la motivazione del provvedimento impugnato, in plurimi segmenti argomentativi, che si confrontano, ripetutamente, con le prove, documentali o dichiarative, riportate per estratto o stralcio (allegando i richiamati verbali prova testimoniale), documenti e anche il compact disc del video registrato in casa della vittima al momento dell’omicidio, in ossequio all’autosufficienza, atti che vengono, di volta in volta, richiamati in alcuni punti.
In plurime parti del ricorso principale e della memoria con motivi aggiunti, in definitiva, la dedotta illogicità della motivazione finisce per essere motivata attraverso il confronto con le prove, di cui si sollecita l’inammissibile (ri) esame nella presente sede di legittimità.
Inoltre, detta modalità di redazione del ricorso, rende difficoltosa l’individuazione degli specifici argomenti devoluti, perché alla critica, pur ove questa si palesi specifica, si accompagna un continuo fluire di considerazioni, in alcuni punti versate in fatto e che si confrontano con stralci di dichiarazioni o segmenti di prova documentale, non anche con la motivazione censurata, introducendo, comunque, taluni argomenti inammissibili perché apertamente reiterativi dell’appello.
2.1.Ciò premesso, si osserva quanto alla deduzione relativa all’erroneo giudizio di credibilità/attendibilità dei chiamanti in reità, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e in ordine alla mancanza di riscontri idonei ex art. 192 comma 3 cod. proc. pen., che entrambe le sentenze di merito valutano, con approfondimento e ragionamento privo di illogicità manifesta, la credibilità e l’attendibilità delle deposizioni utilizzate per la motivazione (cfr. p. 43 e ss. del sentenza di appello).
Tanto, in linea con i principi elaborati, sul punto, dalla giurisprudenza di questa Corte, che si richiamano in quanto condivisibili (tra le altre, Sez. 1, n. 34712 del 02/02/2016, COGNOME, Rv. 267528; Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Campo, Rv. 276744).
Invero, il Collegio osserva che, in tema di chiamata in correità, gli altri elementi di prova da valutare, ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., unitamente alle dichiarazioni del chiamante, non devono avere necessariamente i requisiti richiesti per gli indizi a norma dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., essendo sufficiente che essi siano precisi, nella loro oggettiva consistenza, nonché idonei a confermare, in un apprezzamento unitario, la prova dichiarativa dotata di propria autonomia rispetto a quella indiziaria.
Detti riscontri possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, e a condizione
che abbia valenza individualizzante, dovendo, cioè, riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all’imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova “autosufficiente” perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 255143 – 01; conf. n. 45733 del 2018, Rv. 274151).
Nell’interpretare la locuzione “altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità” contenuta nell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., va precisato, poi, che la conferma imposta dalla norma non è direzionata alla persona del dichiarante (soggetto la cui attendibilità è da valutarsi, previamente, in rapporto all’esistenza di indicatori tali da asseverare la sua partecipazione al fatto narrato o comunque da rappresentare le modalità della sua conoscenza) ma alle specifiche dichiarazioni.
Va, anche, precisato che l’espressione “elementi di prova” per descrivere gli elementi convalida, non può fare riferimento a meri sospetti, ma detti elementi devono possedere un’autonoma consistenza e una, sia pur limitata, capacità rappresentativa.
Vi deve essere, peraltro, una correlazione di pertinenza tra i riscontri e l’imputazione contestata.
Il riscontro non può limitarsi, dunque, ad accrescere l’attendibilità intrinseca del dichiarante, ma deve proiettarsi verso i fatti delittuosi attribuiti.
Ovviamente, tale idoneità probatoria non può essere intesa in termini di autosufficienza dovendo, comunque, il riscontro fungere da completamento della narrazione oggetto di verifica.
Si tratta, quindi, di elementi in posizione subordinata e accessoria rispetto alla prova derivante dalla chiamata in correità, avendo essi idoneità probatoria rispetto al thema decidendum non da soli, ma in riferimento alla chiamata. Altrimenti, in presenza di elementi dimostrativi della responsabilità dell’imputato non varrebbe la regola di giudizio di cui all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., ma quella generale di pluralità di prove e di libera valutazione di queste.
In ogni caso, il giudice, ancora prima di accertare l’esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibili oggettiva delle sue dichiarazioni, attraverso un percorso valutativo che non deve muoversi con passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale (tra le altre, Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. cit.; Sez. 1, n. 41238 del 26/06/2019, COGNOME, Rv. 277134 – 01; Sez. 6, n. 40899 del 14/06/2018, C., Rv 74149).
Si osserva, dunque, che, in base ai criteri giurisprudenziali codificati nei commi 3 e 4 dell’art. 192 cod. proc. pen., le dichiarazioni accusatorie provenienti da taluno dei soggetti ivi indicati devono essere sottoposte, con riguardo ad ogni singola chiamata in reità o correità e a ogni singolo episodio, a un duplice controllo volto ad accertare, tanto l’attendibilità intrinseca del dichiarant quanto l’affidabilità ab extrinseco delle accuse formulate, mediante l’individuazione e la valutazione di elementi processuali esterni di verifica, tra quali possono annoverarsi anche le dichiarazioni accusatorie che provengano da altri soggetti, della stessa qualità del dichiarante da confermare, sempre che sia possibile escludere ipotesi di collusione o di reciproco condizionamento (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. cit.; Sez. 1, n. 41238 del 26/06/2019, COGNOME, Rv. 277134 – 01).
Dunque, la censura mossa, relativamente alla circostanza che si tratta di fonti accusatorie indirette, è infondata, posto che il ricorrente trascura che i riscontro di dichiarazioni de relato può essere anche reciproco e può derivare anche soltanto da due dichiarazioni che, tra loro, convergono reciprocamente.
Si trascura, inoltre, l’illustrata natura che devono avere i riscontri ex art 192, comma 3, cod. proc. pen. e la critica non si confronta con il dato centrale, segnalato dalla Corte territoriale, secondo il quale tutti i dichiaranti convergono su un dato decisivo, quello cioè della partecipazione materiale, all’azione, da parte di COGNOME (con l’ausilio di altro soggetto, punto sul quale si concentrano plurimi argomenti di censura di cui si dirà nel prosieguo).
Dunque, alle decisive dichiarazioni di COGNOME, si aggiungono quelle degli ulteriori collaboratori, la quali risultano convergenti sul movente che si può definire prioritario dell’agguato (contrasti tra COGNOME e COGNOME, relativi anche alle vicende della frangia del clan COGNOME operante in RAGIONE_SOCIALE), confortato anche dalla sentenza irrevocabile, richiamata dai giudici di merito, che attesta l’accertata sussistenza della faida interna al clan di RAGIONE_SOCIALE denominato COGNOME–COGNOME (cfr. p. 82 della sentenza di appello dove si chiarisce che la sentenza n. 2711/2016 divenuta definitiva il 23 ottobre 2018, ha accertato l’organizzazione, da parte dei COGNOME, condannati per il reato di cui all’art. 416bis cod. pen., dell’omicidio di COGNOME, all’epoca domiciliato in Emilia, come risposta a quello subito di NOME COGNOME).
2.2.Circa il denunciato mancato riscontro su uno dei motivi che i giudici di merito indicano come movente del delitto – l’incendio doloso in casa COGNOME narrato dai collaboratori, con particolare riferimento a NOME che assume essere l’esecutore dell’incendio appiccato, assieme a un complice, nonché circa il dedotto contrasto con i contenuti della relazione dei vigili del RAGIONE_SOCIALE che si vuole travisata, perché attesterebbe che l’incendio, effettivamente veri,catosi, era
dovuto a fenomeno di autocombustione, si rileva che l’argomento è trattato dalla Corte territoriale a p. 77.
I giudici di merito, in primo luogo, descrivono l’azione, in sostanza, come avvertimento senza effrazione, quindi, non si assume si sia trattato di incendio distruttivo. Nello svolgersi della motivazione, effettivamente, la Corte territorial usa il termine “plausibilmente”, ma, nel complesso, la motivazione appare immune da illogicità manifesta e completa, né presenta profili congetturali o ipotetici.
Il contenuto dell’atto che si assume travisato consente di rilevare – come già spiegato dalla Corte territoriale – che i vigili del RAGIONE_SOCIALE non hanno concluso per cause certe circa l’origine dell’incendio. Anzi, il rapporto dei vigili del fuoc allegato dalla difesa, ha espresso un giudizio non in termini di certezza, indicando come probabili, cause elettriche dovute al televisore o alla prolunga di alimentazione dello stesso (cfr. relazione di intervento nell’abitazione di proprietà della COGNOME, moglie dell’imputato, in data 5 settembre 2013).
La Corte territoriale si esprime in termini di plausibilità circa il fatto che l’incendio, proprio per i modesti danni procurati (questo all’arrivo dei vigili de RAGIONE_SOCIALE era indicato come quasi spento), sia stato un avvertimento minaccioso (e non un incendio distruttivo), così giungendo a una conclusione, nel complesso, assolutamente logica e immune da vizi di ogni tipo, rilevabili nella presente sede.
In secondo luogo, osserva la Corte territoriale, con ragionamento lineare e completo, che lo stesso collaboratore NOME non ha fatto alcun cenno all’utilizzo di carburante per appiccare l’incendio né all’effrazione, avendo, questi, riferito di essersi introdotto nell’abitazione, attraverso il balcone.
Né segni di effrazione trza sono stati rinvenuti dai vigili del RAGIONE_SOCIALE nella porta d’ingresso. Tanto, secondo la Corte territoriale, proprio a conferma del narrato del collaboratore che riferisce che i due incaricati dell’azione, erano entrati dal balcone dell’abitazione della COGNOME.
Sicché, come descritto dai giudici di merito, l’atto è stato considerato un avvertimento, in linea con le dichiarazioni del collaboratore COGNOME, senza alcuna smentita da trarre dall’atto indicato, della medesima natura delle percosse in pubblico al figlio di COGNOME da parte di NOME COGNOME e delle minacce, indirizzate alla moglie di COGNOME, condotte riferite da tutti i collaboranti escuss sul punto.
2.3. In ordine alla dedotta erronea qualificazione delle confidenze ricevute dai collaboratori dallo stesso COGNOME, come confessione stragiudiziale, perché, in alcuni casi, frutto di deduzioni dello stesso collaboratore, il Collegio osserva che la deduzione riguarderebbe, secondo la stessa difesa, solo per uno dei collaboratori (COGNOME).
Invece, gli altri dichiaranti, secondo il narrato riportato nelle sentenze di merito, riferiscono di confidenze ricevute direttamente da COGNOME. Sicché non si ravvisa la decisività della censura e della circostanza dedotta, secondo la quale, quelle di COGNOME sarebbero state accuse “filtrate” attraverso una mera deduzione cui era giunto il collaboratore.
Sul punto, si osserva che questa Corte di legittimità ha ribadito il principio secondo il quale le confidenze autoaccusatorie dell’imputato ad un collaboratore di giustizia, che ne abbia, successivamente, riferito nelle proprie dichiarazioni, hanno natura confessoria.
Di tal ché, una volta positivamente vagliata l’attendibilità del collaboratore ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., dispiegano piena efficacia probatoria alla sola condizione che se ne apprezzi la sincerità e la spontaneità, in modo da potersene escludere la riconducibilità a costrizioni esterne o a possibili intenti auto calunniatori (Sez. 5, n. 27918 del 25/05/2021, Grande Aracri, Rv. 281603; Sez. 1, n. 9891 del 04/06/2019, dep. 2020, Campana, Rv. 278503).
Peraltro, la conclusione ineccepibile, cui giunge la Corte territoriale, in linea con la riportata giurisprudenza di legittimità, è immune da illogicità manifesta e non può essere rivista, nella presente sede, a fronte, peraltro, della riscontrata mancanza di decisività della censura.
Circa la validazione delle dichiarazioni del collaboratore COGNOME, si osserva che la motivazione della Corte territoriale è immune da vizi di ogni tipo (cfr. p. 44 e ss.), puntuale e completa, nonché in linea con la riportata giurisprudenza di legittimità, quanto alla qualità dei riscontri individualizzanti ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Le questioni prospettate sul punto, anche nei motivi aggiunti, sono, in parte, versate in fatto, in parte reiterative dei motivi di appello e richiederebbero i riesame di fonti di prova (esame del teste COGNOME che ha visionato il filmato registrato in casa della vittima, esito dell’accertamento circa il periodo comune di detenzione con COGNOME, contenuto del compact disc) inibito nella presente sede di legittimità.
Peraltro, il dedotto travisamento del contenuto del compact disc appare , ke genericamente illustrato e non se specifica la decisività, tenuto conto che, dalla motivazione della Corte territoriale, emerge, in plurimi punti, che quella registrata è solo una porzione della complessiva condotta, come ricostruita sulla base del complesso delle prove, anche dichiarative, acquisite.
Peraltro, la rilevanza del comune periodo di detenzione, in parte avvenuto nella stessa cella, viene specificata dalla Corte territoriale (cfr. p. 51 e ss.) no per affermare che quella era stata l’unica occasione di incontro tra COGNOME e l’imputato, ma per illustrare le circostanze in cui vi era stata la conoscenza tra i due, spiegando, ulteriormente, che, dopo il periodo di detenzione, questi si erano
ritrovati in Cesena, nel 2014 o 2015, quindi dopo l’omicidio, avviando una stretta frequentazione (tanto che nel 2015, COGNOME era stato presente al matrimonio della figlia di COGNOME nel 2015, a RAGIONE_SOCIALE, fatto indicato, dai giudici merito, come dimostrato da rilievi fotografici).
Si tratta di dati significativi, illustrati dai giudici di merito, con i ricorso non di confronta puntualmente, risultando su tale punto, aspecifico.
L’esistenza di un sistema di videoripresa delle fasi dell’accaduto, secondo la motivazione ineccepibile della Corte territoriale, poi, al di là dell’identificazio dei soggetti ripresi, in definitiva, è circostanza, in sé, tale da rappresentar idoneo riscontro al narrato di COGNOME. Questi, infatti, ha riferito che COGNOME gli aveva narrato delle sue preoccupazioni di essere identificato, proprio per la presenza, sul posto, di telecamera.
Del pari, immune da illogicità manifesta appare la motivazione offerta a corrispondente motivo di appello (cfr. p. 58 e ss.) circa la presenza sul posto, oltre al COGNOME, di altro soggetto, circostanza avversata dal ricorrente con argomenti in fatto e che pretenderebbero il riesame di fonti istruttorie non consentito nella presente sede di legittimità.
La Corte territoriale, poi, non si sottrae alla critica relativa alla indicazio del mezzo con il quale i killer sarebbero giunti sul posto e, comunque, ai plurimi argomenti, già spesi con il gravame, circa i punti delle dichiarazioni di COGNOME, asseritamente contrastati dagli esiti della prova a discarico. Sicché le censure riportate nel motivo di ricorso sul punto, appaiono reiterative dell’appello e, per . tale ragione, inammissibili nella presente sede NUMERO_DOCUMENTO NUMERO_DOCUMENTO. CiJgOLQJ au,t«22
2.4. Con riferimento alle deduzioni relative ai dichiaranti La osa, NOME si richiama quanto osservato, in diritto, al § 2.1., sottolineando la decisiva convergenza delle dichiarazioni eteroaccusatorie, quanto alla partecipazione materiale di COGNOME all’azione di RAGIONE_SOCIALE, nonché alla circostanza che plurime, convergenti, dichiarazioni de relato, non devono trovare, necessariamente, conferma aliunde, in fonti probatorie di diversa natura, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, potendo, invece, rappresentare reciproco, idoneo riscontro ove aventi le caratteristiche di quelle descritte, dai giudici di merito, n caso al vaglio.
Non COGNOME va COGNOME trascurato, COGNOME poi, COGNOME il COGNOME riscontro COGNOME reperito COGNOME alle COGNOME dichiarazioni eteroaccusatorie nei provvedimenti di merito resi in altri procedimenti, con particolare riferimento alla sentenza definitiva, già richiamata, che ha confermato l’esistenza della faida interna al clan di RAGIONE_SOCIALE, punto della motivazione non attaccato ) , specificamente.
2.5. Circa la dichiarazione di COGNOME, tardiva a parere della difesa, per avere questi riferito solo al dibattimento, del racconto ricevuto da COGNOME e, comunque, indicata come contraddetta da elementi di prova introdotti dalla
difesa (incendio non doloso, pestaggio di COGNOME, mancata specificazione del correo nel delitto) si osserva che sull’ipotetica smentita al suo narrato, si richiamano le osservazioni svolte, quanto alla matrice dell’incendio al § 2.1.
Immune da vizi di ogni tipo, comunque, appare la motivazione offerta dalla Corte territoriale (cfr. p. 63 e ss.) ove i giudici di secondo grado valorizzano la convergenza tra il nucleo essenziale delle dichiarazioni rese nel corso dell’interrogatorio del 25 settembre 2019 e quelle rese in data 26 gennaio 2021, nel corso del dibattimento. Né è possibile, nella presente sede, riesaminare, come sollecita la difesa, le due dichiarazioni e porle a confronto trattandosi di operazione versata in fatto che pretenderebbe la rilettura delle fonti di prova dichiarativa, peraltro riportata, testualmente, seppure per estratto, nella senteza impugnata.
In ogni caso, la Corte territoriale richiama, quali elementi di solido riscontro al narrato de relato di COGNOME, le dichiarazioni di COGNOME e quelle di COGNOME, oltre a provvedimenti irrevocabili resi in altri procedimenti che la sentenza di secondo grado descrive, compiutamente, in più punti della motivazione. Comunque, non si illustra, specificamente, l’incidenza della tempistica con la quale COGNOME avrebbe introdotto il dato, in ogni caso indicato come acquisito all’esito delle confidenze ricevute da COGNOME, della riferibilità dell’omicidio gruppo di cui l’imputato faceva parte.
2.6. Sulle dichiarazioni di NOME relative all’incendio in casa dell COGNOME, del quale si è dichiarato esecutore materiale, si richiama, preliminarmente, tutto quanto già esposto al § 2.2.
Va precisato, quanto alla ricognizione fotografica, nonché alla mancata azione penale attivata nei confronti del complice (NOME COGNOME) che le censure contenute nel ricorso sono reiterative dell’appello, cui la Corte territoriale ha risposto con ragionamento completo, immune da illogicità manifesta e da vizi di ogni tipo. Sicché, la reiterazione delle stesse è inammissibile nella presente sede (tra le altre, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, COGNOME, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, COGNOME, Rv. 230634 nel senso che la sostanziale riproposizione dei motivi di appello conduce all’aspecificità del ricorso: tale situazione va valutata e ritenuta non solo per l sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel succitato vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591, comma 1 lett. c) cod. pro. pen., alla inammissibilità).
2.7.Con riferimento all’alibi fallito e alla dedotta erronea valutazione delle prove testimoniali a discarico (COGNOME e COGNOME, moglie dell’imputato) e della documentazione acquisita ai sensi degli artt. 507 e 603 cod. proc. pen. (§ 2.7. e 2.8. del “ritenuto in fatto”) si osserva che gli argomenti di censura sono, in parte, versati in fatto e, in parte, tendenti a una nuova valutazione di attendibilità delle testimonianze, rispetto a quella svolta dai giudici di merito, fronte di una motivazione della Corte territoriale completa e immune da illogicità manifesta (cfr. p. 125 e ss.), scevra da vizi di ogni tipo, operazione, dunque non consentita nella presente sede.
La difesa sostiene che, nel giorno dell’omicidio, COGNOME si trovava fuori dalla Sicilia, nello svolgimento dell’attività lavorativa, per conto della RAGIONE_SOCIALE, come si evincerebbe dal buono di consegna n. NUMERO_DOCUMENTO del 28 ottobre 2013, relativo alla restituzione di pedane, afferenti a forniture effettuate quel giorno.
Il teste a discarico, NOME COGNOME, ha confermato che sul buono di consegna la firma NOME era a lui riferibile, precisando che l’annotazione sul buono “autista NOME” si riferiva al nome dell’autista, constatando che mancava l’indicazione del cognome e specificando che, normalmente, annotava sul buono per le pedane il vettore, indicando nome e cognome, ma precisando che, nella specie, non aveva proceduto ad alcuna forma di identificazione dell’autista ma aveva scritto ciò che gli era stato detto (autista NOME).
La Corte territoriale ha, però, spiegato, con ragionamento immune da illogicità manifesta e scevro da travisamenti, dunque non rivedibile nella presente sede, che la documentazione prodotta dalla difesa e le testimonianze dei soggetti escussi non erano idonei a dimostrare la presenza di COGNOME in Emilia, nel giorno dell’omicidio.
Si chiarisce che, dal buono di consegna del 28 ottobre 2013 della ditta RAGIONE_SOCIALE, rilasciato in quella data dal magazziniere NOME COGNOME ad un autista della ditta RAGIONE_SOCIALE, a fronte della restituzione di pedane utilizzate per autotrasporto di merce, risulta il nominativo del vettore (ditta RAGIONE_SOCIALE) e viene indicato come autista della ditta, il nome NOME, ma senza indicazione del cognome. Peraltro, lo stesso COGNOME ha escluso di aver precisamente identificato l’autista con un documento.
Dunque, il dato introdotto a discarico non appare decisivo, come ritenuto, con ragionamento ineccepibile, dalla Corte territoriale.
Il documento, poi, reca una sigla sul buono, priva dell’indicazione, come iniziale, di lettera corrispondente al cognome o nome dell’imputato.
Inoltre, la Corte territoriale rimarca la differenza tra la firma sul buono e la firma del mandato, apposta da COGNOME, sul decreto di citazione.
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La Corte territoriale sottolinea, poi, che la difesa non ha chiesto alcuna perizia grafica e si sottolinea che la tesi prospettata dalla difesa tecnica, non è mai stata avanzata dall’imputato, nel corso dell’interrogatorio di garanzia o in dibattimento prima delle richieste istruttorie, avanzate ai sensi dell’ad 507 cod. proc. pen. pur avendo dichiarato l’AVV_NOTAIO di aver consegnato ai familiari di COGNOME ry-l’agenda alla fine del 2017 e l’inizio del 2018, quindi senz’altro prima delle richieste istruttorie formulate ex art. 507 cod. proc. pen. solo al termine del dibattimento (e, indipendentemente, quindi, dall’emissione o meno della ordinanza custodiale).
L’unico dato di fatto confutato specificamente, da parte della difesa, resta quello dell’irrilevanza dell’ascrivibilità o meno della descritta sigla all’imputat perché la tesi difensiva è che sarebbe stato COGNOME a firmare il buono.
In ogni caso, la questione appare non decisiva, né tale da superare il complessivo ragionamento sopra riportato, lineare e logico, svolto dai giudici di merito che concludono in modo convincente, circa la carenza di prova certa della presenza, di COGNOME, in Emilia nel giorno dell’agguato.
2.8. Sulla dedotta erronea ricostruzione del movente, anche nella parte collegata all’ascesa di COGNOME nel clan che, per la difesa, come illustrato anche nei motivi nuovi, è evenienza che si sarebbe materializzata molto tempo dopo l’omicidio COGNOME, nel 2016 a seguito dell’arresto di COGNOME, la Corte territoriale offre una motivazione non manifestamente illogica e quanto dedotto con il ricorso (nonché con le memorie difensive depositate alla Corte territoriale circa i contrasti interni alle dichiarazioni dei collaboratori, sul punto) non scardina i ragionamento (cfr. p. 80 e ss.) svolto dai giudici di merito.
Peraltro, si osserva che il mero richiamo, operato con il motivo di ricorso, ad argomentazioni contenute nelle memorie depositate alla Corte territoriale, senza l’illustrazione, puntuale, delle ragioni sulle quali le censure, in quella sede devolute, fondavano, rende la relativa deduzione inammissibile per aspecificità.
Va ribadito che il movente principale dell’omicidio, individuato dai collaboratori, resta quello della faida interna al clan e ai contrasti tra COGNOME e COGNOME.
Si tratta di movente che ha trovato conforto in plurimi provvedimenti di altre autorità giudiziarie che hanno condotto, non solo alla condanna di COGNOME (quale capo ed organizzatore nel 2016: cfr. p. 103 della sentenza di secondo grado) e dei COGNOME per reato associativo, ma soprattutto, all’accertamento, con sentenza irrevocabile, dell’esistenza di un evidente progetto di vendetta dei fratelli COGNOME, da attuare contro COGNOME, in epoca successiva all’omicidio per cui si procede (mese di febbraio 2014), perché ritenuto autore di detta azione.
Peraltro, la Corte territoriale sottolinea che anche il teste COGNOME ha confermato la ricostruzione accusatoria, quanto al movente, riferendo sulle
indagini successive agli omicidi di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, fatti per i quali i componenti della famiglia COGNOME ritenevano COGNOME responsabile, avendo questi agito per vendetta, anche in relazione alla vicenda dell’incendio presso l’abitazione data alle fiamme.
Del resto, gli stessi giudici di merito, riferendosi alle vicende del clan, successive all’omicidio in parola, descrivono COGNOME come figura che, gradualmente, stava acquisendo peso nella fazione di COGNOME, nella quale, proprio dopo la morte di NOME COGNOME, questi aveva assunto posizione di rilievo (cfr. p. 104, dove si richiama ordinanza del Giudice per le indagini preliminari emessa in data 29 febbraio 2019 relativa alla contestazione provvisoria dell’appartenenza di COGNOME al sodalizio in posizione apicale dal 2016 al 2017).
2.9. Da ultimo, si osserva che i motivi nuovi sono infondati.
Sono stati denunciati, con i motivi nuovi , travisamenti della prova per i quali <' omun uet non viene indicato il grado di decisività, comunque, svolgendo censure inammissibili trattandosi di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217; Sez. 2, n. 47035 del 3710/2013, COGNOME, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438).
Si fa riferimento al travisamento della prova documentale rappresentata dal filmato delle video riprese, tenuto conto che la Corte territoriale rende conto, in più punti, che le telecamere hanno potuto riprendere solo parte della scena. Né viene illustrata, specificamente, la decisività del dedotto travisamento quanto alla registrazione della presenza di un killer che raccoglie qualcosa da terra, rispetto al complesso degli elementi a carico tratti aliunde.
Peraltro, uno di questi (mancata prova della permanenza di COGNOME in Sicilia, per tre mesi, onde programmare il delitto) inciderebbe solo sulla circostanza aggravante della premeditazione, non sulla responsabilità del COGNOME per l'omicidio e, comunque, si tratta di censura non specifica.
Inoltre, si osserva che le doglianze proposte con i motivi aggiunti sono, in parte, reiterative di quelle contenute nel ricorso principale e non superano le osservazioni già svolte dal Collegio, in parte, inammissibili, perché investono punti della decisione impugnata non attinti dal ricorso principale.
Tale considerazione riguarda il denunciato travisamento della prova quanto all'agenda acquisita e alla deposizione dei testi COGNOME e COGNOME, nonché all'invocata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., non essendo reputato provato il movente interno al clan di appartenenza, trattandosi di motivi non contenuti in quelli principali.
Come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, i "motivi nuovi" a sostegno dell'impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., quanto 14 -àle norme
concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare e il procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimità (art. 611, comma 1, cod. proc. pen.), devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a cod. proc. pen. (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259).
Infine, si osserva che le ulteriori argomentazioni svolte con i motivi aggiunti, relativamente alla valenza probatoria delle dichiarazioni di COGNOME, circa l'appostamento preliminare all'omicidio per studiare le modalità di esecuzione dell'azione, circa il contenuto delle deposizioni di COGNOME, COGNOME, l'estorsione COGNOME, l'alibi fallito, richiamano gli argomenti già svolti con il ricorso principale dunque, sono reiterative o, comunque, non in grado di superare le osservazioni già svolte dal Collegio. In ogni caso, in alcuni punti, dette censure sono soltanto indicate e non illustrate, compiutamente, tanto da risultare inammissibili.
Segue il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 9 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente