Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12629 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 12629 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/02/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME n. a La Spezia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze in data 17/5/2022
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
letta la memoria a firma del difensore, AVV_NOTAIO;
udita la NOME svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udita la requisitoria del AVV_NOTAIONOME AVV_NOTAIO,che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha illustrato i motivi, chiedendone l’accogl
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Firenze riformava limitatamente al trattamento sanzionatorio la decisione del Gup del Tribunale di Pisa che, in esito a giudi
abbreviato, aveva riconosciuto NOME COGNOME colpevole di più episodi di rapina aggravata furto pluriaggravato commessi in concorso, rideterminando la pena, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, nella misura di anni sette, mesi due di reclusion euro tremila di multa.
Ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO quale ha dedotto:
2.1 il vizio di motivazione in NOME alla valutazione RAGIONE_SOCIALE chiamate in correità imputati in procedimento connesso, COGNOME NOME e COGNOME NOMENOME sotto il profilo credibilità intrinseca del chiamante e della sussistenza di riscontri esterni individualiz sensi dell’art. 192, commi 3 e 4, cod.proc.pen. Con riguardo alla rapina commessa in danno del Palabingo di Navacchio in data 19/12/2012 il difensore lamenta che la Corte d’appello si è limitata ad indicare genericamen quali elementi di riscontro alla chiamata del COGNOME COGNOME risultanze dei tabulati telefonici, tra l’imputato ed altri componenti del gruppo e il noleggio da parte del prevenuto di fu dello stesso tipo di quelli utilizzati nelle rapine, senza alcun approfondimento argomentat Con riferimento agli ulteriori sette episodi di rapina ascritti al ricorrente, dopo aver ri gli asseriti elementi di riscontro del tutto genericamente, la Corte di merito non ha ri alle doglianze difensive e ha trascurato di considerare che, sebbene il COGNOME abbia dimostr di conoscere i mezzi di volta in volta nella disponibilità del ricorrente, la presenza di ta non è mai stata accertata nei luoghi RAGIONE_SOCIALE rapine, con la sola eccezione del Fiat Ducato bian avvistato in occasione della rapina alla Banca Popolare di Lajatico, e che in talune occasio mezzi noleggiati non risultano utilizzati. Inoltre, non constano contatti telefonici tra i chiamanti in correità ma solo tra il ricorrente e l’ex moglie ovvero la cugina mentre che l’utenza del prevenuto abbia attivato celle in aree limitrofe alla zona di residenz lavoro è emergenza priva di capacità indiziante. Secondo il difensore gli elementi di risco utilizzati dalla Corte di merito hanno un valore soltanto identificativo e non individuali Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Quanto alle fattispecie di furto aggravato, il difensore sostiene che i giudici ter hanno confermato la responsabilità del prevenuto argomentando circa la strumentalità dei furti rispetto alle rapine pianificate in maniera tautologica mentre con riguardo alla cred intrinseca del COGNOME e del COGNOME hanno del tutto trascurato la valutazione RAGIONE_SOCIALE sen prodotte con l’atto d’appello, in particolare quella del GUP del Tribunale di Livorno in 11/10/2016 che assolveva l’odierno ricorrente da alcuni episodi di rapina ritenendo chiamate in correità di COGNOME e COGNOME prive di riscontri esterni e la sentenza del Tribunale di La Spezia che assolveva l’imputato da rapine contestate in concorso con il COGNOME per difetto di credibilità intrinseca ed assenza di riscontri;
2.2 il vizio di motivazione con riguardo alla valutazione dei tabulati telefonici come p alla stregua della regola legale di valutazione introdotta dall’art. 1 C1.1. n. 132/2021 conv nella L. 178/2021. Il difensore sottolinea che ill principale e spesso unico riscontr chiamate in correità nei confronti dell’imputato è costituito dalle risultanze dei t telefonici che attesterebbero la sua presenza in luoghi compatibili con quelli di consumazio degli episodi delittuosi a giudizio. A detto riguardo precisa che le indicazioni provenien tabulati telefonici possono fornire dati fuorvianti avuto riguardo alla conformazione territ della cella e al posizionamento dell’antenna. Inoltre, alla luce della disposizione transito cui alla legge 178/2021, i dati emergenti dai tabulati regolarmente acquisiti secondo normativa previgente possono essere utilizzati a carico dell’imputata solo “unitamente ad alt elementi di prova” allorché si proceda per taluno dei reati indicati nella stessa norma. Secon il ricorrente deve escludersi la possibilità di ritenere riscontrata la chiamata in correità dei tabulati, i quali -a loro volta- per assurgere al rango di prova necessitano di eleme conforto.
In data 25 Gennaio il difensore ha confutato le conclusioni rassegnate dal P.g. con l memoria versata in atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Le censure formulate in quanto strettamente connesse e complementari rispetto alla denunzia dell’erronea valutazione della prova e del vizio di motivazione in ordine alle doglia difensive sul punto possono essere congiuntamente delibate e attingono esiti di manifesta infondatezza. La Corte territoriale ha, infatti, debitamente scrutinato e disatteso i difensivi con corretti argomenti giuridici e motivazione priva di aporie e frizioni logiche riguardo alla attendibilità dei chiamanti in correità COGNOME e COGNOME che con rifer all’esistenza di riscontri esterni individualizzanti. Invero, la motivazione rassegnata dai d’appello con riguardo al giudizio di penale responsabilità del prevenuto è del tutto confor a quella di primo grado, di cui ha condiviso i criteri di valutazione della prova e gli esi sicché le trame giustificative dei due giudici di merito si integrano a vicenda secondo i pri costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
1.1 Sono del tutto infondate le doglianze che lamentano il vizio di motivazione in relazio alla valutazione RAGIONE_SOCIALE chiamate in correità dei coimputati COGNOME COGNOME sia con rigu all’attendibilità intrinseca che all’esistenza di riscontri individualizzanti. Come ben chia primo giudice, che ha analizzato ciascuno degli episodi delittuosi a giudizio (pag. 17) credibilità intrinseca del COGNOME poggia sul rilievo che le dichiarazioni auto ed etero accusa dal medesimo rese risultano precise, circostanziate e rese in una fase precocissima RAGIONE_SOCIALE indagini tale da escludere sia la conoscenza dei già acquisiti risultati investigativi che a con i correi, pressioni di terzi o intenti calunniatori. Inoltre, il Gup ha evidenziat
ricostruzione dei singoli episodi delittuosi ha trovato riscontro nelle riprese RAGIONE_SOCIALE tele di videosorveglianza poste nelle banche rapinate dalle quali il COGNOME, che agiva sen travisamento, risulta facilmente identificabile. Il dichiarante ( pag. 12 e segg.) ha ric in dettaglio le singole azioni delittuose, indicando i ruoli di ciascuno dei chiam particolare descrivendo l’odierno prevenuto come colui il quale era incaricato di reperi furgoni usati per accompagnare il COGNOME in prossimità RAGIONE_SOCIALE banche da rapinare, recuperandolo successivamente in posti convenuti, mentre insieme al COGNOME COGNOME occupava anche della sottrazione di veicoli e ciclomotori usati per il trasporto degli altri rapinatori e la s fuga.
1.2 II difensore sostiene che i giudici di merito abbiano erroneamente valutato le fon carico del ricorrente in NOME alla rapina in danno del Palabingo di Navacchio, ritene del tutto generici e lacunosi gli argomenti posti a fondamento della reiezione del grava difensivo. La Corte di merito alle pagg. 10/11 ha confermato l’attendibilità del COGNOME che, specie, ha riferito di confidenze ricevute dal COGNOME circa la sua diretta partecipazion commissione dell’illecito ed ha richiamato gli elementi di riscontro (ampiamente illustrat primo giudice pagg. 18/19),costituiti dall’intenso traffico telefonico registrato il 19/1 tra le ore 10,30 e le ore 11,20 ( arco temporale dii consumazione dei reato) tra il preve e COGNOME NOME NOME apparecchi che agganciavano entrambi le celle ubicate in Navacchio e quelle limitrofe. I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del pri costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui i riscontri est consistono in ulteriori, specifiche circostanze, strettamente e concretamente ricollegant modo diretto il chiamato al fatto di cui deve rispondere, garantendo, nelle ipotesi di cara indiretto dell’accusa, la puntuale verifica del contenuto narrativo della stessa e del efficacia dimostrativa.
1.3 Nella specie la difesa omette di considerare che, alla luce RAGIONE_SOCIALE conformi sentenze merito, un primo inoppugnabile riscontro alle dichiarazioni del COGNOME proviene da dichiarazioni del coimputato COGNOME NOME (sent. Gup pag. 19), il quale -oltre ad aver amme la propria responsabilità in NOME ai furti contestati ai capi Q,S,U,X- ha riferito che g avvennero su commissione del COGNOME, fornendo specifica conferma alle dichiarazioni del COGNOME circa il ruolo del prevenuto nel gruppo delittuoso.
Questa Corte ha in più occasioni chiarito che, in tema di chiamata in correità, qualor riscontri esterni siano costituiti da ulteriori dichiarazioni accusatorie, esse devono conve in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione ed avere portata individualizzante, in quale riferibilità sia alla persona dell’incolpato che alle imputazioni a lui ascritte, se possa pretendersi la piena sovrapponibilità dei loro rispettivi contenuti narrativi, dove piuttosto privilegiare l’aspetto sostanziale della concordanza sul nucleo centrale e signific
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della questione fattuale da decidere (Sez. 6, n. 47108 del 08/10/2019 Rv. 277393 – 01; Sez 2, n. 13473 del 04/03/2008, Rv. 239744 – 01).
1.4 Non può, dunque, riconoscersi pregio all’assunto difensivo secondo cui gli element di riscontro al narrato del COGNOME sarebbero costituiti unicamente dalle risultanze dei ta telefonici che lo collocano in occasione RAGIONE_SOCIALE rapine in prossimità dei luoghi di consumazio in conformità al ruolo di autista riferito dal collaboratore, sia per l’esistenza di el corroborazione di natura dichiarativa sia perché l’assolvimento cella funzione di risco richiesta dall’art. 192, comma 3, cod.proc.pen. non richiede che l’elemento utilizzato abb requisiti della prova autonoma (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Rv. 260607 – 01;Sez. 1, n 31004 del 10/05/2023, Rv. 284840-01).
Alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni svolte, non appaiono, pertanto, condivisibili i rilievi i alla pretesa, strutturale inidoneità degli esiti dei tabulati a corroborare l’accusa per RAGIONE_SOCIALE intervenute modifiche normative, avendo la giurisprudenza di legittimità già chiari più occasioni che la regola legale di valutazione della prova costituita dai dati ester traffico telefonico e telematico, introdotta dalla norma transitoria di cui all’art. 1settembre 2021, n. 132, convertito nella legge 23 novembre 2021, n. 178, deve ritenersi ottemperata quando l’affermazione di penale responsabilità dell’imputato si fondi non solo s dati del traffico telefonico, ma anche di elementi di prova ulteriori, dotati di autonoma dimostrativa (Sez. 3, n. 47034 del 17/10/2023, Rv. 285419 – 01; Sez. 4, n. 50102 de 05/12/2023, Rv. 285469 – 01; Sez. 2 , n. 11283 del 03/02/2023, Rv. 284600 – 01).
Risulta manifestamente infondato anche il rilievo relativo alla mancata considerazion RAGIONE_SOCIALE sentenze di assoluzione allegate alle conclusioni scritte rassegnate in appello, tratta di produzione sottratta al contraddittorio cartolare con il P.g. e, comunque, priva di deci giacché deve negarsi che il governo RAGIONE_SOCIALE emergenze processuali proprie del processo possa essere condizionato da apprezzamenti in diritto inerenti vicende diverse e distinte particolare, con riguardo alle dichiarazioni del COGNOME deve escludersi l’erronea applicaz dello statuto probatorio di cui all’art. 192, comma 3, cod.proc.pen., rigorosamente osserva dal primo giudice che, proprio per effetto della ritenuta assenza di rscontri individualiz aveva mandato assolto i coimputati COGNOME COGNOME e lo stesso COGNOME NOME NOME NOME alle fattispecie di rapina.
Alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarat inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processua e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma, 2 febbraio 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
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