Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3064 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3064 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/04/2023 del TRIB. LIBERTA di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che conclude chiedendo il rigetto del ricorso riportandosi alle conclusioni scritte.
udito il difensore, avvocato AVV_NOTAIO NOME COGNOME del foro di NAPOLI NORD in difesa di COGNOME NOME che conclude chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Napoli, in funzione di riesame, con il provvedimento impugnato, ha rigettato la richiesta avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, con la quale in data 21 marzo 2023 è stata applicata ad NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 110, 575, 576 n. 2, 416-bis.1 cod. pen.
Si tratta della contestazione provvisoria del reato di omicidio aggravato di NOME COGNOME, rispetto al quale ad COGNOME viene contestata la partecipazione con il compito di prendere parte alle riunioni organizzative e alle fasi preparatorie, in veste di persona di fiducia di NOME COGNOME, nonché per aver portato la contabilità delle somme da portare ai killer, occupandosi, peraltro, insieme a NOME COGNOME, del loro sostentamento anche nelle fasi successive all’omicidio.
Secondo i provvedimenti cautelari si tratta di delitto di una delle figure di vertice della criminalità nel territorio di Acerra, NOME COGNOME, la cui eliminazione, per mano di NOME COGNOME e NOME COGNOME, avvenuta in data 20 maggio 2020 si inserisce nella guerra per il controllo del territorio e la gestione del traffico stupefacenti nella zona, nonché si collega all’accordo intervenuto tra NOME COGNOME e i fratelli COGNOME, finalizzato a vendicare l’uccisione di NOME COGNOME fratello di NOME e NOME, morte che veniva ascritta all’interno del gruppo, quale mandante, proprio a NOME COGNOME.
2.Avverso detto provvedimento propone tempestivo ricorso l’indagato, per il tramite del difensore, AVV_NOTAIO Procentese, denunciando, sotto diversi profili, vizio di motivazione in relazione all’art. 192, comma 3 e 4 cod. proc. pen., per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alle chiamate in correità svolte dai collaboratori di giustizia a suo carico, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Viene premesso che il Tribunale avrebbe adottato una motivazione per relationem, riportando stralci delle dichiarazioni etero accusatorie, ribadendo l’esistenza di condanna, non ancora irrevocabile, a carico di COGNOME e NOME COGNOME, nonché l’esistenza di altra ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME emessa nel 2022 per il medesimo fatto.
Ciò, trascurando l’esistenza, per COGNOME, di una prima richiesta di misura cautelare che era stata respinta dal Giudice per le indagini preliminari, per avere questi riscontrato l’antinomia tra le accuse mosse da COGNOME e il dato tecnico emergente dall’aggancio delle celle del telefono in uso al ricorrente.
Da tale dato tecnico, a parere del ricorrente, emergeva che nell’ora e nel giorno della riunione successiva all’omicidio di COGNOME, il telefono di COGNOME aveva agganciato celle incompatibili con il luogo in cui si ebbe l’incontro tra le fazioni degl NOME e quella del NOME.
Il Tribunale, anche a fronte della contestazione di omicidio, avrebbe omesso ogni motivazione, né avrebbe tenuto conto della circostanza che le sovrapponibili dichiarazioni di NOME sono state rese a distanza di un anno dall’esecuzione della custodia cautelare relativa alla prima ordinanza del 2022, della quale i contenuti dichiarativi di COGNOME anche a carico del ricorrente, erano tutti conoscibili.
Si contesta, quindi, in via generale il carattere di autonomia e indipendenza della chiamata resa, da ultimo, da NOME.
2.1. Quanto alla valutazione della credibilità soggettiva di NOME COGNOME, si riporta il criterio di valutazione del mezzo di prova trifasico, secondo la pronuncia delle Sezioni Unite, ricorrente COGNOME, fondato sulla valutazione della credibilità del dichiarante, desunta dalla sua personalità, dalle sue condizioni socio economiche e familiari dal suo passato, dai rapporti con l’accusato e dalla genesi dell’accusa nei confronti del chiamato; inoltre si rimarca la necessità di una valutazione dell’attendibilità intrinseca della chiamata effettuata, che deve essere fondata su criteri di precisione coerenza e spontaneità e, infine, si indica il necessario passaggio alla verifica esterna dell’attendibilità, effettuata attraverso l’esame di element estrinseci di riscontro idonea a testarne la veridicità.
Ciò posto, si osserva che, nel caso concreto, la motivazione del Tribunale del riesame sarebbe contraddittoria.
In particolare, quanto alla personalità del dichiarante COGNOME, non verrebbe presa in esame, a parere del ricorrente, l’attitudine al mendacio, alla mistificazione e al raggiro del dichiarante.
Tanto, in relazione alle circostanze di fatto indicate a p. 4 e ss. del ricorso (i collaboratore avrebbe truffato NOME COGNOME facendosi consegnare la somma di 5.000,00 euro, e una vettura in proprietà della madre della compagna, in cambio della promessa di due autovetture nuove, tanto al fine di appianare le divergenze con la compagna di COGNOME, fine per il quale emetteva bonifico da una banca estera rivelatosi poi falso; si fa poi riferimento alle dichiarazioni di NOME COGNOME dalle quali emergeva che NOME aveva sottratto 50nnila euro a NOME COGNOME per una fornitura, aveva raggirato NOME COGNOME di 10mila euro e aveva tentato a sottrarre, allo stesso COGNOME, altri 5mila euro, infine alla circostanza che NOME aveva utilizzato un legame di parentela con NOME COGNOME per accreditarsi in ambienti criminali e per carpire la fiducia del gruppo RAGIONE_SOCIALE).
Tale aspetto della personalità è, per la difesa ricorrente, senz’altro incidente sulla credibilità del dichiarante; inoltre va valutata la genesi remota delle ragioni che hanno
indotto il dichiarante all’accusa a carico di terzi, tenendo conto che dei tre verbali di dichiarazioni rese dal NOME, non viene in evidenza l’aspetto della genesi e della ragione dell’accusa mossa a carico di terzi.
2.2. Inoltre, si contesta la valutazione dell’attendibilità intrinseca della chiamata.
Il Tribunale del riesame riconosce l’attendibilità intrinseca della chiamata senza curarsi della circostanza che l’accusante già conosceva le dichiarazioni di COGNOME nonché l’intero impianto accusatorio posto a base dell’ordinanza n. 155/22 della quale COGNOME era stato destinatario, anche in ordine alla persona del ricorrente NOME COGNOME.
Si ribadisce, poi, che i contenuti dichiarativi di NOME COGNOME sulla presunta partecipazione di NOME all’omicidio erano già noti.
Inoltre, si rimarca che le dichiarazioni non appaiono precise, costanti e spontanee.
Si sottolinea che il verbale di interrogatorio reso da COGNOME il 28 giugno 2022 è stato escluso dalla valutazione complessiva del contributo dichiarativo fornito.
Sono stati, infatti, devoluti in atti soltanto i successivi verbali, resi do l’esecuzione dell’ordinanza custodiale e, inoltre, non vi è verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione.
Non si comprende, peraltro, dalla motivazione la ragione dell’inutilizzabilità di detto verbale. Anzi, proprio il contenuto di questo verbale del giugno del 2022 avrebbe dovuto condurre i giudici ad una valutazione di non affidabilità del collaboratore.
Tanto, tenuto conto che questo giudizio non viene svolto dal Tribunale del riesame mentre nell’ordinanza genetica questo è svolto cumulativamente nei confronti dei tre collaboratori di giustizia (come risulta a p. 107 dell’ordinanza).
Infine, sotto tale aspetto si rimarca che il Tribunale richiama la possibilità di una motivazione per relationem, rifacendosi anche all’ordinanza genetica ma questa, sul punto specifico, non offre una valutazione puntuale, perché è stata svolta una valutazione complessiva dell’apporto dei tre collaboratori; l’ordinanza genetica, peraltro, si è soffermata in particolare sul contributo offerto da NOME COGNOME al quale è stata riconosciuta la circostanza della collaborazione.
2.3.Sotto altro aspetto viene censurata la valutazione dei riscontri esterni alle dichiarazioni accusatorie del COGNOME.
L’ordinanza del riesame considera riscontrate le dichiarazioni sulla base della partecipazione di NOME alle riunioni organizzative.
2.3.1. In ordine alla partecipazione della pulizia delle armi da parte di NOME, unitamente a COGNOME, COGNOME, allo stesso COGNOME, si osserva che secondo il Tribunale questo scorcio di dichiarazioni troverebbe conferma in quanto affermato da
NOME, per il quale le armi adoperate per l’omicidio di NOME gli vennero consegnate, da NOME e NOME, come nuove.
Si tratta però a parere del ricorrente di riscontro non individualizzante.
2.3.2.Quanto al contributo offerto da COGNOME ai sicari, nei giorni precedenti all’agguato, presso l’alloggio messo a disposizione dagli COGNOME la difesa evidenzia che il dichiarante ha riferito, nel verbale di interrogatorio del 15 settembre del 2023, di aver provveduto al sostentamento economico di COGNOME e COGNOME nei giorni trascorsi presso la l’alloggio per il tramite di NOME COGNOME, in compagnia di COGNOME.
Su tale profilo la motivazione sarebbe illogica perché l’accusa mossa da NOME che si rivela decisiva in ordine al contributo attivo fornito da COGNOME, sarebbe priva di riscontro; infatti, COGNOME non ha mai riferito di aver avuto sostentamento economico, né di aver incontrato NOME COGNOME nei giorni immediatamente precedenti all’omicidio.
2.3.3.La circostanza dell’acquisto dei telefoni cellulari da parte di COGNOME, a parere del ricorrente, non viene confermato dalla dichiarazione di COGNOME.
Questi, sul punto, in data 12 Aprile 2020 ha semplicemente riferito che, nel giorno dell’omicidio, aveva ricevuto una telefonata da NOME COGNOME su microtelefono che gli era stato consegnato da loro.
NOME COGNOME era soggetto facente parte del gruppo degli COGNOME sicché, in base alla espressione utilizzata nel verbale riassuntivo del 15 Aprile 2020, non vi è dubbio circa la provenienza dei telefoni cellulari utilizzati dai sicari, ma c non conferma le dichiarazioni di NOME.
2.3.4. In relazione all’incontro a Miano con la compagna di NOME COGNOME tra NOME e NOME, si rileva che si tratta di evento che si è verificato a distanza d giorni dall’agguato ai danni di COGNOME, dopo l’arresto di COGNOME per altro titolo d reato. Il Giudice per le indagini preliminari, nell’ordinanza n. 155/22, invero, ha definito l’incontro del 24 giugno elemento non dirimente in ordine alla partecipazione dell’omicidio (cfr. p. 10 del ricorso).
2.4. Con riferimento alle dichiarazioni di NOME COGNOME, in particolare quanto all’attendibilità intrinseca di queste dichiarazioni, la difesa evidenzia quanto emerge dall’ordinanza eseguita anche a carico di COGNOME n. 155/22, dove le accuse mosse dal collaboratore COGNOME, a carico di NOME trovavano limite insormontabile nelle emergenze tecniche.
L’ordinanza sarebbe illogica perché ritiene la sovrapponibilità delle dichiarazioni di COGNOME con quelle di NOME circa la provenienza delle armi senza tenere conto di quanto, invece, dichiarato sul punto da NOME COGNOME, altro collaboratore di giustizia.
NOME il data 20 Aprile 2021 ha dichiarato che le armi erano state fornite dal pecoraio di Casa/nuovo.
Nel verbale di interrogatorio del 2 Marzo 2023 dopo le collaborazioni di NOME e NOME, NOME riferiva di aver ricevuto due pistole TARGA_VEICOLO, di cui una utilizzata per l’omicidio ma precisava di non poter affermare, con certezza, che queste erano state effettivamente custodite dal pecoraio anche se gli era stato detto che questa persona era il custode di tutte le armi del gruppo NOME.
Si tratta di discordanza che incide, a parere della difesa, sul profilo di attendibilit intrinseca del narrato e che è stata ritenuta, invece, circostanza concordante sebbene il COGNOME sia passato da una certezza che le armi provenissero dal pecoraio di Casalnuovo a una mera supposizione.
NOME, peraltro, non ha mai riferito diversamente da quanto indicato nell’ordinanza impugnata, in ordine alla provenienza delle armi, né aveva affermato che queste provenivano dal custode delle armi degli COGNOME tale pecoraio.
NOME COGNOME, inoltre, nell’interrogatorio del 20 Aprile 2020 ha riferito che una prima volta non erano stati capaci di ammazzare NOME COGNOME perché si presentò nel palazzo di NOME di COGNOME, tale NOME il quale riferì che NOME (NOME COGNOME) era molto irritato per il comportamento tenuto.
Invece NOME avrebbe riferito, il 15 settembre 2022, che era stato rinviato il giorno dell’omicidio tanto che dopo due o tre giorni NOME si allontanò dall’appoggio assieme al di NOME (e venne a casa mia dove si lamentò di questa attesa prolungata).
Si evidenzia che detto contrasto su circostanza di rilievo sarebbe stato del tutto trascurato dai giudici del Tribunale.
3.La difesa ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. tempestiva richiesta di trattazione orale, mentre il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha fatto pervenire memoria con la quale ha articolato osservazioni rispetto alle ragioni dell’impugnazione, concludendo nel senso del rigetto del ricorso.
All’esito della discussione, all’odierna udienza, le parti presenti hanno concluso nel senso precisato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
2.Quanto al riscontrato rinvio per relationem operato dal Tribunale all’ordinanza genetica, si osserva che la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato, coerentemente con l’indirizzo applicativo in materia di motivazione per relatíonem (tra le altre, Sez. 2, n. 55199 del 29/5/2018, COGNOME, Rv. 274252) che va
esclusa l’illegittimità del richiamo della motivazione di altro provvedimento quando, tra l’altro, la motivazione stessa sia congrua rispetto all’esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione, e il giudice abbia dimostrato di fare proprie le argomentazioni ivi contenute.
Del resto, rispetto alla previsione dell’autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza da parte del Giudice per le indagini preliminari, si è rilevato che l’aggettivo autonoma è riferito specificamente alla valutazione e non all’esposizione dei presupposti di fatto del provvedimento; sicché, rispetto a quest’ultima, anche dopo la riforma, è consentito il rinvio per relationem o per incorporazione – da parte del Giudice, alla richiesta del Pubblico ministero, mentre, dall’atto, dovrà emergere il giudizio critico del giudice sulle ragioni che giustificano l’applicazione della misura (tra le altre, Sez. 1, n. 8323 del 15/12/2015, dep. 2016, Cosentino, Rv. 265951).
2.1.Peraltro, si deve rilevare che, nel caso al vaglio, il Giudice dell’ordinanza genetica, lungi dal trascurare il dato dell’esistenza di precedente richiesta di custodia cautelare rigettata, si sofferma sugli elementi investigativi acquisiti (cf intercettazioni indicate come utili per la ricostruzione dell’omicidio, tra cui captazioni sull’incontro a Miano con la COGNOME) e rimarca che vi sono, a carico del ricorrente, tre chiamate eteroaccusatorie incrociate (del COGNOME, di NOME e di NOME COGNOME), evidenziando i punti di assoluta convergenza tra le dichiarazioni, oltre a riportare considerazioni circa la riscontrata autonomia genetica delle fonti, trattandosi di tre chiamate dirette per essere stati tutti i dichiara partecipi, a vario titolo, dell’omicidio COGNOME (cfr. p. 107 e ss. dell’ordinanza d Giudice del 21 marzo 2023).
Si evidenzia, inoltre; quanto al requisito dell’autonomia delle dichiarazioni, che il Giudice ha sottolineato che le tre dichiarazioni sono caratterizzate dall’aver riferito diversi particolari e specifici dettagli, a seconda del vissuto e del gruppo di riferimento di ciascun dichiarante e che si tratta di fatti di cui si narra per scienza diretta dunque, non derivata dalle stesse fonti informative degli altri collaboratori.
Si specifica, poi, che COGNOME aveva iniziato a collaborare quando erano noti soltanto i contenuti delle risultanze riportate nell’ordinanza di custodia cautelare n. 376 del 2020, riportando circostanze e dettagli non noti e (cfr. p. 108 e ss.) si opera un vaglio approfondito della credibilità e della intrinseca attendibilità delle chiamate, oltre a sottolineare i riscontri esterni a queste reperiti, anche in atti di indagine diver dal contenuto delle altre chiamate in correità.
Peraltro, viene rilevata l’assoluta mancanza di ragioni di astio o risentimento nei confronti dell’accusato, odierno ricorrente da parte di tutti e tre i collaboratori giustizia.
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2.2.11 Tribunale, invero, ha considerato gli ulteriori elementi indiziari emersi a carico di COGNOME, compendiati nell’informativa finale (cfr. p. 3 e ss. dell’ordinanza impugnata), con particolare riferimento ai riscontri rispetto alle dichiarazioni di COGNOME, nonché alle intercettazioni telefoniche, autorizzate nei mesi precedenti al suo pentimento, sull’utenza da questi abusivamente usata mentre era detenuto presso la Casa circondariale di Secondigliano, relative ai colloqui intrattenuti con la convivente NOME COGNOME.
Si evidenzia, da parte del Tribunale con funzione di riesame, il successivo contributo offerto da NOME COGNOME e NOME COGNOME, nel frattempo divenuti collaboratori di giustizia e dalle dichiarazioni confessorie rese da NOME COGNOME e NOME COGNOME, nel corso del dibattimento dinanzi alla Corte di assise di Napoli, con particolare riferimento alle risultanze relative alla genesi del mandato omicidiario e all’intervenuta condanna – non ancora definitiva – degli esecutori materiali dell’omicidio COGNOME, COGNOME e COGNOME.
Si evidenzia, specificamente, da parte del Tribunale che il narrato di NOME e NOME, rispetto al ricorrente, convergeva avendo indicato NOME come presente a tutte le riunioni organizzative dell’omicidio, nonché come soggetto messo al corrente della deliberazione omicidiaria.
Entrambi i dichiaranti, secondo la motivazione esauriente e ineccep”bile del provvedimento impugnato, hanno affermato che le due pistole TARGA_VEICOLO utilizzate per l’omicidio provenivano dal custode delle armi degli COGNOME e che le stesse erano state consegnate ai killer presso il nascondiglio da NOME e NOME. MI
COGNOME, poi, come indicato nell’ordinanza impugnata, aveva raccontato di essersi occupato della Pulizia delle armi, insieme a COGNOME, COGNOME e allo stesso COGNOME e, a riscontro di tale circostanza, si sottolinea che COGNOME aveva riferito che le armi da lui stesso ricevute erano come nuove, cioè come se fossero state pulite poco prima.
NOME, dal canto suo, aveva riferito di essersi recato lui stesso dal pecoraio per prelevare le armi per l’omicidio e di aver rifiutato una pistola TARGA_VEICOLO che gli era stata proposta perché troppo poco maneggevole e confermava, altresì, che le due pistole TARGA_VEICOLO gli erano state consegnate da NOME e NOME, cioè propri soggetti con cui si era interfacciato il giorno prima per recarsi presso il nascondiglio delle armi degli COGNOME.
Secondo COGNOME, inoltre, NOME si era occupato anche dell’acquisto dei telefoni cellulari utilizzati dai killer per le comunicazioni con il COGNOME e per l’organizzazione del loro recupero dopo l’atto omicidiario.
Questi si era anche interessato, per conto di COGNOME, del danaro da corrispondere ai killer per il loro sostentamento nei giorni precedenti all’omicidio nel corso dei quali COGNOME e COGNOME erano stati rinchiusi nell’alloggio per loro predisposto in attesa del via libera per l’agguato.
La censura, dunque, relativa alla presunta mancanza di autonomia della chiamata di NOME, in quanto resa a distanza di un anno dall’esecuzione della custodia cautelare relativa alla prima ordinanza del 2022, appare priva di fondamento se si considerano le osservazioni non manifestamente illogiche svolte dai convergenti provvedimenti cautelari.
2.3. Quanto alla valutazione della credibilità soggettiva di NOME COGNOME, si rileva che questa è stata svolta in modo rispondente ai criteri interpretativi fissati dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo i quali assume rilievo la valutazione positiva della credibilità soggettiva di ogni dichiarante, in base ai criteri della specificità, de coerenza, della costanza e della spontaneità; b) la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum; c) l’indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente; d) l’autonomia genetica delle chiamate vale a dire la loro derivazione da fonti d’informazione diverse (Sez. U., n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, COGNOME).
In particolare, circa la personalità del dichiarante COGNOME, il ricorrente prospetta una rivalutazione di circostanze esaminate dai giudici della cautela, sottolineando dati di fatto che non possono essere oggetto di esame nel giudizio di legittimità, risultando impossibile, nella presente sede, sovrapporre una diversa valutazione di merito a quella svolta, in modo ineccepibile, dal Tribunale in funzione di riesame, pur richiamando, in alcuni punti, l’ordinanza genetica. Il sindacato della Corte di cassazione deve arrestarsi, invero, nel momento in cui il ricorrente deduce questioni di mero fatto, come la circostanza della scarsa credibilità di NOME (perché il collaboratore avrebbe truffato NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME).
Quanto alla contestazione relativa alla ritenuta attendibilità intrinseca della chiamata in correità di NOME, si richiamano le osservazioni svolte al § 2.1 e 2.2.
Non inficia, poi, il ragionamento del giudice del riesame aver utilizzato solo due dei tre interrogatori resi da NOME, peraltro essendo il primo, quello del 28 giugno 2022, svoltosi quando questi non era ancora collaboratore.
In ogni caso il ricorso, su tale punto non è specifico perché non precisa per quale specifica ragione, in fatto o in diritto, quanto affermato dal dichiarante in quella sede, dovrebbe essere evidente espressione della carenza di credibilità e attendibilità della chiamata in correità.
Né risulta specifica l’eccezione relativa alla mancata allegazione del verbale illustrativo della collaborazione, deduzione soltanto accennata.
In ogni caso, il ricorrente non ha illustrato l’incidenza del predetto elemento probatorio ai fini della cosiddetta prova di resistenza, in quanto, come affermato dall’orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal
Collegio, gli elementi di prova eventualmente acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti e ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento (cfr. ex plurimis, Sez. 3, n. 3207 del 2/10/2014, Rv. 262011).
Sul punto, va ribadito che il Tribunale evidenzia che i tre dichiaranti hanno confessato la loro partecipazione all’omicidio COGNOME, oltre alla loro appartenenza ai gruppi di riferimento (per NOME e NOME), evidenziando che si tratta di fonti qualificate che hanno reso vere e proprie chiamate in correità nei confronti di tutti e tre i destinatari della misura del 21 marzo 2023, NOME COGNOME, COGNOME e NOME COGNOME.
Il rinvio, operato dal Tribunale al provvedimento genetico, poi, non fa riferimento a ordinanza priva di motivazione su tale punto, diversamente da quanto osservato dal ricorrente con riferimento alla posizione del COGNOME.
Il Giudice nel provvedimento genetico afferma che il racconto di ogni singolo collaboratore ha trovato convergenza nel narrato degli altri dichiaranti, con una conferma significativa a maggior ragione dovuta al fatto che le dichiarazioni dell’COGNOME risultano convergenti pur appartenendo, questi, a gruppo diverso da quello del COGNOME e del NOME. Il Giudice per le indagini preliminari rimarca, altresì quanto all’attendibilità del COGNOME, che questa ha trovato pieno riconoscimento da parte del Giudice della cognizione (Corte di Assise di Napoli), evidenziando comunque, rispetto agli altri due collaboratori, non solo la convergenza delle affermazioni con il narrato del COGNOME, ma anche e soprattutto rispetto ad accertamenti investigativi indicati in maniera precisa.
È stato escluso, poi, da parte di ciascuno dei dichiaranti di ogni astio o risentimento verso l’indagato ed è stata valutata anche la tenuta delle dichiarazioni, dal punto di vista della spontaneità e coerenza logica, ribadendo che si tratta di affermazioni geneticamente autonome nell’accezione che si è innanzi precisata, in quanto la loro conoscenza non deriva dalle stesse fonti informative proprio perché è diretta trattandosi di partecipi, a vario titolo, dell’omicidio COGNOME.
Le dichiarazioni confessorie del COGNOME (killer con COGNOME, del COGNOME), del COGNOME (capo del gruppo criminale afragolese di nuova costituzione all’interno del quale militavano NOME COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME) nonché di NOME COGNOME (fratello di NOME, esponente apicale del gruppo camorristico acerrano, direttamente responsabile dell’operato) convergono tra loro, secondo i provvedimenti cautelari, unitamente ai molteplici dati tecnici emersi, nella precisa ricostruzione della dinamica dei fatti.
2.4.Quanto alle censure svolte in ordine ai riscontri esterni alle dichiarazioni di COGNOME, si osserva che la censura, relativamente al tema della partecipazione di COGNOME alla pulizia delle armi, unitamente a COGNOME, COGNOME e allo stesso COGNOME,
ritenendo le affermazioni di COGNOME non individualizzanti, è critica che non tiene conto della giurisprudenza pacifica di questa Corte in tema di riscontri esterni, ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Secondo l’ormai consolidato insegnamento di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità ed al quale si è attenuta l’ordinanza nella valutazione della chiamata in correità, il giudice, ancora prima di accertare l’esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilit oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale (tra le altre, Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. cit.; Sez. 1, n. 41238 del 26/06/2019, COGNOME, Rv. 277134; Sez. 6, n. 40899 del 14/06/2018, C., Rv. 274149).
Va, poi, ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, è possibile un esame frazionato dei singoli fatti narrati, sempre che, però, non sussista un’interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti e l’inattendibilità non sia talmente macroscopica, per accertato contrasto con altre sicure risultanze di prova, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante (cfr. Sez. 1 n. 56692 del 19/09/2018, COGNOME, in motivazione, che richiama Sez. 6 del 20/04/2005, COGNOME, Rv. 233956; Sez. 6 del 18/12/2009, COGNOME, Rv. 246527).
Peraltro, va ribadito che, ove sia accertata la falsità di parte del contenuto dichiarativo, ciò non comporta automaticamente la totale inattendibilità del compendio dichiarativo del collaboratore, ma si impone una verifica ancor più rigorosa, sia in ordine all’eventuale sussistenza di uno specifico motivo che abbia determinato la falsità, sia in ordine ad un più consistente spessore probatorio dei riscontri esterni (cfr. Sez. 1 n. 56692 del 19/09/2018, COGNOME, in motivazione, che richiama Sez. 6 del 28/04/2010, NOME, Rv. 247346; Sez. 5 del 15/07/2008, Palo, Rv. 241638).
Infine, si deve rilevare che i riscontri non devono avere necessariamente i requisiti richiesti per gli indizi a norma dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., essendo sufficiente che essi siano precisi nella loro oggettiva consistenza e idonei a confermare, in un apprezzamento unitario, la prova dichiarativa dotata di propria autonomia rispetto a quella indiziaria. (Sez. 1, n. 34712 del 02/02/2016, Aulisio, Rv. 267528). Detti riscontri possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che
abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all’imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova “autosufficiente” perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità (conf., Sez. U, n. 20804 del 2013, Rv. 255143; n. 45733 del 2018, Rv. 274151; n. 5821 del 2005).
Così delimitata la nozione di riscontro, si osserva che, nel caso di specie, il Tribunale e, prima ancora il Giudice nell’ordinanza genetica richiamata, hanno esaminato, puntualmente, elementi di fatto aventi tale spessore, trovando in questi diretta conferma del narrato dei collaboratori sul ruolo e sulla partecipazione a varie fasi dell’omicidio.
2.5. Con riferimento, infine, alle dichiarazioni di NOME COGNOME, in particolare quanto all’attendibilità intrinseca di queste dichiarazioni, la difesa finisce per confrontare, con argomenti versati in fatto e, dunque, non consentiti nella presente sede, le fonti indiziarie utilizzate nella prima ordinanza, eseguita anche a carico di COGNOME n. 155/22, dove le accuse mosse dal collaboratore COGNOME erano state reputate insufficienti.
Tuttavia, il confronto non può essere utilmente svolto nella presente sede, anche perché il materiale indiziario, raccolto successivamente, si giova del contributo collaborativo di altri due dichiaranti, nonché di ulteriori elementi quali le dichiarazioni rese nel corso del dibattimento in corso. Tanto, peraltro, dovendosi rilevare che le discrasie sottolineate, rispetto alle successive dichiarazioni di NOME, attengono anche a parti del narrato di COGNOME di natura marginale, rispetto alle quali non è specificamente illustrato in che misura queste incidano, minandola, sull’attendibilità intrinseca del COGNOME medesimo.
2.6.Infine, il Collegio rileva che il ricorso, sotto alcuni aspetti, non è specifico e anzi, si sofferma su elementi di dettaglio rimarcando la dissonanza di alcuni passi delle dichiarazioni eteroaccusatorie di NOME e COGNOME, trascurando il contenuto principale della motivazione del Tribunale (in tale parte senz’altro convergente con quella dell’ordinanza genetica, cui quella impugnata si richiama), che fonda sulla convergenza di tre chiamate di correo, quanto alla partecipazione e al ruolo svolto da COGNOME e sull’esistenza di elementi di riscontro, non rappresentati soltanto dall’incrocio reciproco delle medesime chiamate in correità convergenti.
Il ricorso, in definitiva, parcellizza i singoli dati che emergono dalle dichiarazioni e li esamina secondo una visione atomistica, reputandoli incidenti sulla valutazione della prova dichiarativa.
Su tale punto, invece, il Collegio richiama, con riferimento all’esame degli elementi indiziari, la costante giurisprudenza di legittimità secondo la quale è solo l’esame del complessivo compendio entro il quale ogni elemento è contestualizzato 9
che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, COGNOME, Rv. 239789), posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, così che l’insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere provato il fatto (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, COGNOME, Rv. DATA_NASCITA).
Inoltre, il ricorso, in alcuni punti, procede soffermandosi soltanto sulle dichiarazioni di COGNOME e di COGNOME, senza prendere, specificamente, in considerazione le affermazioni di NOME COGNOME – se non per una singola porzione del narrato in ordine alla vicenda del pecoraio che ha confermato, secondo il Tribunale (cfr. p. 8) che a tutte le riunioni organizzative dell’omicidio, a fianco al COGNOME, vi anche NOME COGNOME, indicato come uomo di fiducia del primo, così confermando una delle condotte contestate, in via provvisoria, al ricorrente quale espressione evidente della ritenuta partecipazione a titolo di concorso nell’omicidio.
Si trascura, poi, il rilievo che il Tribunale affida alla confessione di NOME COGNOME e NOME COGNOME, rese nel giudizio di merito svolto dinanzi alla Corte di assise di Napoli.
Infine, non si tiene in alcun conto degli esiti delle captazioni telefoniche, dei tabulati e delle annotazioni di polizia giudiziaria cui si riferisce il primo giudice, d che il Tribunale richiama a p. 5 e che, nel provvedimento genetico, sono spiegate dettagliatamente a pag. 107 e ss. (con particolare riferimento anche al dato dei controlli di polizia giudiziaria: cfr. p. 109 ordinanza genetica del 21 marzo 2023), secondo la nuova valutazione svolta dai giudici della cautela, a fronte delle ulteriori fonti indiziarie emerse.
3.Segue il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali. Non derivando dal presente provvedimento la liberazione dell’indagato, seguono a cura della Cancelleria, gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, il 15 settembre 2023
Il Consigliere estensore il Pr idente