Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17025 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17025 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/06/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ANDRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2020 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
udito il difensore
AVV_NOTAIO conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza della Corte d’appello di Bari n. 881, emessa in data 27 febbraio 2020 in sede di rinvio da parte della Corte di cassazione come disposto con sentenza n. 126 del 18 gennaio 2016 e in riforma della sentenza pronunciata in primo grado dal Giudice dell’udienza preliminar del Tribunale di Bari, emessa in data 7 novembre 2008, l’imputato NOME COGNOME è stato condanNOME per il reato di cui all’art. 74, commi 2 e 3, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, esc l’aggravante di cui al comma 4 già ritenuta sussistente in primo grado, alla pena di anni set mesi quattro di reclusione; in sede di applicazione della continuazione ai sensi dell’art. 81 pen., valutato più grave detto reato, la Corte territoriale ha disposto l’aumento di pena con di cui alle sentenze – già riconosciute in continuazione – della Corte d’appello di Bari n. 17 8 ottobre 2002, irrevocabile il 24 giugno 2003, e n. 2399 del 15 febbraio 2007, irrevocabile i gennaio 2008, così determinando l’aumento di pena in anni sei di reclusione con relativo ricalcol della pena complessiva nella misura di anni tredici e mesi quattro di reclusione.
Preliminarmente va ripercorso lo svolgimento del procedimento penale nella sua interezza.
Il ricorrente è stato originariamente imputato del delitto di cui all’art. 416-bis co (capo 1) e di quello di cui all’art. 74, commi 2, 3, 4, d.P.R. 309 del 1990 (capo 9).
Con sentenza n. 1168 del 7 novembre 2008, a seguito di giudizio abbreviato, il Giudice dell’udienza preliminare di Bari, lo assolveva dal reato sub 1) della rubrica (art. 416-bi pen.) per non aver commesso il fatto, e lo dichiarava colpevole del reato di cui al capo 9) ( 74 comma 2, 3, e 4, d.P.R. n. 309 del 1990) e, ritenute le attenuanti generiche equivalenti a contestate aggravanti con la diminuente del rito, lo condannava alla pena di anni otto e me quattro di reclusione.
La Corte d’appello di Bari, con sentenza emessa il 18 novembre 2010, su appello del pubblico ministero che impugnava l’assoluzione del COGNOME per il capo 1), e del difensore ch impugnava la condanna per il capo 9) dell’imputazione (art. 74 comma 2, 3, e 4, d.P.R. n. 309 del 1990) in riforma della pronuncia di primo grado, assolveva il COGNOME anche dal reato cui all’art. 74 comma 2, 3, e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per non aver commesso il fatto.
Proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari, chiedendo l’annullamento della sentenza di secondo grado nella parte in cui assolveva i COGNOME dal reato di cui al capo 9) della imputazione.
La Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso con pronuncia n. 44543 del 2012 della Sez. 1, annullava la sentenza di assoluzione, rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione del Corte d’appello di Bari per il reato di cui al capo 9 (art. 74 comma 2, 3, e 4, d.P.R. n. 3 1990), rilevando la sussistenza del denunciato vizio di motivazione “per l’incongrua valutazio degli elementi probatori offerti dall’accusa”, ovvero dei contributi dei collaboratori di giu della nota scritta depositata dall’imputato il 5 luglio 2007, parzialmente ammissiva di “f
movimentazione di stupefacenti” ulteriori rispetto a quelli già giudicati con sentenza irrevoc di condanna.
La Corte di appello di Bari, quale giudice del rinvio, con sentenza n. 2064 emessa il giugno 2014, confermava la sentenza resa dal GUP del 7 novembre 2008 nei confronti del COGNOME, condannandolo per il reato di cui all’art. 74, commi 2, 3 e 4, d.P.R. n. 309 del 1
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo la sussistenza di un difetto motivazionale con riferimento alle dichiarazioni collaboratori di giustizia, citate anche dalla Corte di cassazione nella precedente pronuncia S 1, n. 36305 del 2012 e all’apporto causale del COGNOME al sodalizio criminoso, nonch deducendo la violazione del giudicato interno relativo alla insussistenza delle contest aggravanti di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990.
Sul punto, con motivi nuovi, ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., la di COGNOMEva che, con sentenza del 18 novembre 2010, la Corte d’appello di Bari aveva assolto dal reato di cui all’art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 9 dell’imputazione) l’RAGIONE_SOCIALE, il COGNOME e il Lorusso; il COGNOME e il COGNOME venivano, invece, assolti dal r associativo già con la sentenza di primo grado, che, peraltro, con riferimento alla posizione COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME NOME NOME NOMENOMEipotesi associativa contestata al capo 9) nel reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Per gl tre coimputati (COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOMENOME, condannati per il rea associativo, i giudici di merito escludevano le contestate aggravanti di cui ai commi 3 e 4 dell 74 d.P.R. n. 309 del 1990, con statuizioni non impugnate dal Procuratore generale, con conseguente formazione di giudicato sul punto.
La Corte di cassazione, con pronuncia del 18 gennaio 2016 da parte della Sez. 5, in accoglimento del relativo ricorso, annullava la sentenza impugnata nei confronti del COGNOME NOME con rinvio per nuovo esame affermando: “dai rilievi che precedono deriva la nullità della sentenza impugnata per carenza di motivazione, su tutti i motivi di appello, che si intend devoluti al giudice del rinvio, trattandosi di impugnazione di sentenza di condanna conseguent al ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di Appello”.
La Corte d’appello di Bari, giudicando nuovamente in sede di rinvio, con la sentenza oggetto del presente ricorso, condannava il COGNOME NOME, ritenendolo responsabile de reato di cui all’art. 74, commi 2 e 3, d.P.R. n. 309 del 1990, basandosi sull’apporto conosci reso dai collaboranti che veniva riscontrato da precedenti pronunce definitive, con le rela intercettazioni ivi riportate, dai legami parentali acquisiti con esponenti di primo livello NOME, da episodi relativi al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti confermati anche dette decisioni irrevocabili, nonché da una nota autografa del condanNOME – datata 05 luglio 200 – depositata presso la Procura Antimafia di Bari.
Avverso detto provvedimento ricorre il condanNOME, con il ministero del difensore fiducia, affidandosi a sette motivi.
2.1. Con il primo motivo dedotto si denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. cod. proc. pen., la contraddittorietà e/o manifesta illogicità della trama argomentativa sentenza impugnata in relazione all’affermata attendibilità delle dichiarazioni dei propalanti 192 cod. proc. pen.), nonché alla ritenuta partecipazione del ricorrente al sodalizio di cui a 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 9 dell’imputazione). In particolare, si lamenta ch anche la Corte di cassazione con la sentenza n. 34910 del 18 gennaio 2016 di annullamento con rinvio della pronuncia della Corte d’appello di Bari del 9 giugno 2014, aveva critica motivazione “particolarmente carente (sul)la valutazione della esistenza di un pactum sceleris con carattere stabile tra l’imputato e il RAGIONE_SOCIALE indicato dai collaboratori”, e l'”omessa la della attendibilità delle dichiarazioni rese al riguardo”, devolvendo al giudice del rinvio tutti i motivi di appello, ivi compreso quello relativo alla partecipazione dell’odierno rico sodalizio di cui di cui all’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990.
Il ricorrente lamenta . in particolare che le dichiarazioni rese da COGNOME NOME NOME state ritenute attendibili solótalla conoscenza personale dell’imputato e dei suoi vincoli fa da parte del dichiarante, mentre questo ultimo al riguardo si è limitato a riportare dati ap de relato.
COGNOME NOME, esponente del RAGIONE_SOCIALE, per parte sua aveva dichiarato di non conoscere fisicamente il COGNOME, ma di avere contezza “del suo coinvolgimento nel campo della droga”, avendo appreso tale circostanza dai suoi associati COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, tutti soggetti barlettani interrogati nel 2001 le cui dichiarazioni state trascritte nell’ordinanza di custodia cautelare nota al propalanl:e. Tale circostanza sarebbe stata considerata dalla Corte d’appello nella decisione impugnata, anzi, detti giudici desumono la valutazione di attendibilità proprio dalle risultanze di quel procedimento: dichiarazioni di COGNOME riguardo a forniture avvenute a fine 1999, appaiono compatibili trovano conferma nel processo cd. “operazione RAGIONE_SOCIALE” e negli atti processuali che hanno dato luogo alla sentenza del Gup del Tribunale di Bari’ emessa in data 20 novembre 2002, che hanno riguardato proprio cessioni di stupefacenti che il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Andria (tra c COGNOME) effettuava al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE». Il COGNOME avrebbe attinto tali informa dal COGNOME NOMENOME NOME ritenuto dalla corte territoriale fonte affidabile attese le sue andriesi. L’attendibilità delle dichiarazioni rese dal COGNOME risulterebbe anche dalle risul del procedimento penale n. 5482 del 2001, definitosi con sentenza, anch’essa irrevocabile, con cui il COGNOME veniva condanNOME poiché ritenuto responsabile di acquisiti e cession stupefacente, collocate cronologicamente fra il maggio e il novembre 2000, in concorso con i COGNOME NOME, NOME, però, estraneo alla compagine associativa oggetto del presente procedimento penale. Anche le dichiarazioni del COGNOME dovrebbero quindi considerarsi de relato al pari di quelle COGNOME (che aveva collocato il COGNOME nell’ambito del gru “NOME–RAGIONE_SOCIALE“, avrebbe appreso tale circostanza dal COGNOME NOME, NOME intraneo al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE).
Dette dichiarazioni vengono ritenute attendibili, secondo l’assunto difensivo, senza rispetto delle indicazioni della giurisprudenza di legittimità in materia, sostanzial valutandole insieme alle sentenze che hanno già ritenuto responsabile l’imputato per l’art. d.P.R. n. 309 del 1990, perché collocabili nel medesimo periodo, considerata rilevante, peralt la sua parentela con soggetti ritenuti appartenenti al gruppo “RAGIONE_SOCIALE” (cogNOME non solo del COGNOME NOME, ma anche di COGNOME NOME -defunto- e COGNOME NOME), nonchè citando la partecipazione al matrimonio della figlia di COGNOME NOME e un episodi (rinvenimento a un terzo di giubbotti antiproiettile) per il quale il ricorrente non è stato indagato, infine, basandosi sulla riferita trattativa di cui sarebbe stato protagonista restituzione di una somma di denaro a un altro gruppo criminale. Gli è stato, inoltre, confe un ruolo di rilievo perché avrebbe trattato da solo l’acquisto di una partita di stupefa dell’asserito valore di cento milioni di lire. Sempre senza contare il coinvolgimento nei fa parenti, nonostante questi (in particolare il RAGIONE_SOCIALE) NOME stati assolti.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. p pen., la mancanza e/o contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione, sconfinan in un vero travisamento della prova documentale rappresentata dalla nota datata 5 luglio 2007 e depositata presso la Procura Antimafia dall’odierno ricorrente, con la quale egli avreb riconosciuto la propria responsabilità in relazione a “ulteriori consegne di cocaina, rispett episodi conosciuti nella sentenza cd. RAGIONE_SOCIALE“. La Corte d’appello, fraintendendo il contenut della ora citata nota confessoria alla DDA, avrebbe esteso il periodo temporale di operativi sino al 27 aprile 2002 – dell’associazione di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, inv collocarne la portata solo ai periodi già giudicati dal 1999 al marzo 2000 (operazi “RAGIONE_SOCIALE“) e dal maggio al novembre 2000 (proc. COGNOME più altri).
2.3. Con il terzo motivo, si denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. pen., l’inosservanza o erronea applicazione degli artt 587 e 624 cod. proc. pen. in relazi all’art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché contraddittorietà e/o illogicità motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. resa in ordin sussistenza dell’aggravante di cui al citato comma 3 dell’art. 74 d. P.R. n. 309 del 1990 particolare, la Corte d’appello, senza confrontarsi con gli esiti definitivi dei coimputati, richiamato giurisprudenza, ritenuta inconferente, secondo la quale poteva addivenirsi riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990 (se il nume degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all’uso di s stupefacenti o psicotrope). Si contesta, quindi, essendo state le altre posizioni già defini l’esclusione dell’aggravante di natura oggettiva, che detta aggravante dovrebbe, perciò, esser esclusa anche per il ricorrente.
2.4. Con il quarto motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. pen., l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 103 cod. p nonché degli artt. 429 e 552 cod. proc. pen. con riferimento alla misura di sicurezza applicata sensi dell’art. 109 cod. pen. per effetto della dichiarazione di abitualità, non essendo
effettuata la relativa contestazione e non essendo neanche indicati in motivazione gli element fattuali, a eccezione delle precedenti condanne e della gravità dei fatti.
2.5. Con il quinto motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), proc. pen., l’inosservanza della legge penale e/o omessa nonché contraddittoria motivazione in relazione all’art. 132 cod. pen., contestando l’eccessività della perla, superiore al mi edittale, non paragonabile alle pene comminate ai coimputati già condannati in via definitiv Considerate le assoluzioni o derubricazioni di altri coimputati originari, la contestata associa per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti sarebbe da giudicare meno gravement rispetto alla contestazione iniziale, ancor più se esclusa l’aggravante di cui all’art. 74, com d.P.R. n. 309 del 1990. Si ritengono, inoltre, non considerati gli ulteriori elementi di proposti nell’appello.
2.5. Con il sesto motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. p pen., la mancanza e/o apparente motivazione in relazione all’art. 546 cod. proc. pen. e all’a 62 -bis cod. pen. Si sostiene che la motivazione sul punto sia apparente, assumendo che, nel rigettare il relativo motivo di gravame, la Corte territoriale non si sia confrontata compiuta con le doglianze difensive e avrebbe omesso anche una valutazione degli elementi addotti, tra quali la condotta positiva serbata dal NOME in epoca successiva alla commissione del reat oggetto della presente contestazione, come dimostrato dal casellario giudiziario in atti, e lunghi periodi di carcerazione da lui patiti nel periodo d’ipotizzata permanenza del sodal criminoso.
2.6. Con il settimo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), proc. pen., l’inosservanza della legge penale nonché l’omessa motivazione in relazione agli art 81, 132 e 133 cod. pen. il ricorrente lamenta, in particolare, che l’impugnata sentenza non consentirebbe di apprezzare la logica seguita dal giudice della cognizione nel determinare g aumenti della sanzione irrogata per i singoli reati, già accertati con sentenze irrevocabili.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi proposti sono sostanzialmente infondati, pertanto, meritevoli di rigetto.
La sentenza impugnata risulta immune dal difetto di motivazione dedotto con il primo motivo.
2.1. Premesso, infatti, che le plurime chiamate in correità costituiscono parte materiale probatorio alla base della sentenza impugnata, vanno qui richiamati i principi espressi da Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 1993, COGNOME, Rv. 192465, che ha delineato il metodo logico-ricostruttivo da comporre in tre fasi per la loro valutazione: la credibili dichiarante, l’attendibilità intrinseca del narrato e l’individuazione di “riscontri esterni”
Sulla prima fase, la sentenza COGNOME COGNOME che lo scrutinio inerente la credibilit dichiarante deve svolgersi avendo riguardo “alla sua personalità, alle sue condizioni soc
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economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità, nonché alla ge remota o prossima della sua risoluzione alla confessione e all’accusa dei coautori e complici”. linea con l’impostazione di fondo delle Sezioni unite, la giurisprudenza di legittimi sottolineato come, nell’ambito della complessiva e unitaria valutazione della chiamata in reit giudizio sulla credibilità soggettiva abbia una funzione primaria di determinazione del live rigore necessario per il controllo delle dichiarazioni (Sez. 1, n. 19759 del 17/05/2011, Mis Rv. 250244).
Il secondo segmento della valutazione della chiamata di correo riguarda, progressivamente, la verifica dell’attendibilità delle dichiarazioni, attraverso la deli dell’intrinseca consistenza e delle caratteristiche del narrato, che la sentenza COGNOME indiv nella verifica della precisione, della coerenza, della costanza e della spontaneità del racconto sintesi dei predetti canoni – e la loro tendenziale priorità logica – è stata ulteriormente p da Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, COGNOMEna, Rv. 255145, la quale ha affermato come, nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di acce l’esistenza di riscontri esterni, debba verificare la credibilità soggettiva del dichi l’attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni. Detto percorso valutativo non deve svilu attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiaran l’attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logic temporale.
La terza fase deve condurre – come sopra detto – all’individuazione dei riscontri, le caratteristiche sono state individuate già da Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, 226090, secondo cui la chiamata di correo deve essere sorretta da “convergenti e individualizzanti riscontri esterni, in relazione al fatto che forma oggetto dell’accusa specifica condotta criminosa dell’incolpato”. Del resto, il carattere necessariame individualizzante dell’elemento di riscontro era già stato sostanzialmente riconosciuto (Sez. 1 6992 del 30/01/1992, Altadonna, Rv. 190648), laddove si era rimarcato la non estensibilità tutta la narrativa del giudizio (positivo o negativo) raggiunto su singole propalazioni evitando operazioni patologiche di “credibilità per traslazione”. La già citata Sez. U, COGNOME riconosciuto, in primo luogo, la c.d. “libertà dei riscontri”, nel senso che “questi, non e predeterminati nella specie e nella qualità, possono essere di qualsiasi tipo e natu ricomprendere non soltanto le prove storiche dirette, ma ogni altro elemento probatorio, anch indiretto, legittimamente acquisito al processo ed idoneo, anche sul piano della me consequenzialità logica, a corroborare, nell’ambito di una valutazione probatoria unitari mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma”; fermo restando – hanno specificato le Sezioni Unite – che dato certo, evincibile da un corretta interpretazione dell’art. 192, comm cod. proc. pen., “è costituito dall’esigenza che i riscontri alle dichiarazioni ivi considerate essere caratterizzati dalla necessaria estraneità – nel senso di provenienza ab externo rispetto alle dichiarazioni medesime, sì da scongiurare una verifica tautologica, autoreferenziale
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affetta dal vizio della circolarità”, così confermando un indirizzo già accreditato giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 4, n. 6343 del 31/03/1998, Avila, Rv. 211625, seco cui i riscontri necessari ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per superare il deficit probatorio intrinseco alla chiamata in correità possono consistere in elementi di qualsivog natura, che, pur dovendosi collegare ai fatti riferiti dal chiamante, devono tuttavia essere es a essi, allo scopo di evitare che la verifica sia circolare, tautologica e autoreferente e cioè definitiva la ricerca finisca adagiarsi nell’ipotesi probatoria che si trae dalla chiamata s cioè sullo stesso dato da riscontrare). E’ stato rilevato, ancora, con la sentenza “COGNOMEna” non sia necessario che “il riscontro integri la prova del fatto, giacché, se così fosse, perde la sua funzione gregaria, sarebbe da solo sufficiente a sostenere il convincimento del giudice verrebbe meno la necessità di far leva anche sulla prova principale, ritenuta da sola n sufficiente”. In questa prospettiva, Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260607, rimarcato come non sia richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova “autosufficient perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fondereb su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità (conf. Sez. 4, n. 5821 del 10/12/2 dep. 2005, COGNOME, Rv. 231301). In definitiva, gli altri elementi di riscontro da valutare, dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., unitamente alle dichiarazioni del chiamante, non devon avere necessariamente i requisiti richiesti per gli indizi a norma dell’art. 192, comma 2, c proc. pen., essendo sufficiente che essi siano precisi nella loro oggettiva consistenza e idone confermare, in un apprezzamento unitario, la prova dichiarativa dotata di propria autonomia rispetto a quella indiziaria (Sez. 1, n. 34712 del 02/C)2/2016, Ausilio, Rv. 267528), ossia siano realmente rafforzativi della chiamata in quanto siano individualizzanti e, qui inequivocabilmente idonei a istituire un collegamento diretto con i fatti per cui si procede il NOME contro il quale si procede (Sez. 5, n. 31442 del 28/06/2006, COGNOME, Rv. 23521 Qualora i riscontri esterni siano costituiti da ulteriori dichiarazioni accusatorie, esse convergere in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione e, naturalmente, devono avere portata individualizzante, intesa quale riferibilità sia alla persona dell’incolpato imputazioni a lui ascritte, senza che possa pretendersi la piena sovrapponibilità dei loro rispe contenuti narrativi, dovendosi piuttosto privilegiare l’aspetto sostanziale della concordanza nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (Sez. 6, n. 47108 08/10/2019, COGNOME, Rv. 277393; conf., ex multis, Sez. 2, n. 13473 del 04/03/2008, COGNOME, Rv. 239744). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2. Quanto al sindacato di legittimità sulla valutazione delle chiamate di correo oper dai giudici di merito, esso – ha precisato la giurisprudenza di questa Corte – non consent controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscon perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostra la valenza dei vari elementi di prova, in se stessi e nel loro reciproco collegamento (Sez. 1 3.6087 del 13/11/2020, Guarino, Rv. 280058; conf., ex multis, Sez. 6, n. 33875 del 12/05/2015,
Beruschi, Rv. 264577). Il limite tra prerogative del giudice di merito e limiti cognitivi del di legittimità, infatti, fa sì che il sindacato di questo ultimo investa la razionalità dell del discorso giustificativo della decisione, al fine di verificarne la coerenza argomenta l’ancoraggio alle risultanze del quadro probatorio nel rispetto delle regole della logica e massime di comune esperienza e dei principi che presidiano la chiamata in correità e la sua valutazione (cfr. Sez. 1, n. 9148 del 21/06/1999, NOME, Rv. 214014).
2.3. Premesse dette coordinate ermeneutiche può, quindi affermarsi che la Corte d’appello abbia fatto buon governo delle norme derivanti dall’art. 192 cod. proc. pen. con diffusa motivazione sul punto (pag. da 5 a 11), non incorrendo nei rilievi già segnalati da qu Corte con la precedente sentenza di rinvio, come richiamati nel relativo motivo di ricorso.
2.4. Invero, la Corte territoriale dà conto di come le dichiarazioni rese dai collabor come riportate anche nella descrizione del motivo di ricorso in trattazione, NOME pienamen attendibili e trovassero precisa conferma nelle sentenze irrevocabili del Gup del Tribunale di Ba emesse rispettivamente in data 14 dicembre 2001 nel proc. n. 5482 del 2001 (nel proc. COGNOME più altri per fatti commessi in Andria tra il novembre 1999 e il marzo 2000) e 20 novembre 2002 (cd. operazione “RAGIONE_SOCIALE” sulle cessioni di stupefacente che il RAGIONE_SOCIALE COGNOME di Andria, di faceva parte l’attuale ricorrente, effettuava al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dal novembre 199 marzo 2000), e dalle intercettazioni telefoniche ivi riportate. Su questi precisi riferimenti i di ricorso non si confronta limitandosi genericamente a contestare che le dichiarazioni eter accusatorie non potrebbero trovare riscontro in dette decisioni giudiziarie. Al contrari dichiarazioni dei collaboranti collocano il ricorrente quale partecipante al RAGIONE_SOCIALE COGNOME attribuendogli il ruolo di gestore del traffico di stupefacenti operato dal sodalizio di cui g “questioni” relative agli stupefacenti, potendo peraltro contare sui vincoli di parentela, a con il matrimonio, con elementi di spicco della consorteria (era infatti cogNOME di COGNOME NOMENOME NOME COGNOME NOME NOME NOME NOME COGNOME, i quali avevano sposato rispettivamente una delle sorelle della mo lie ,del ricorrente). Corre t mente, poi ulterior ourferrna delle Z.41,01,,,utte, 4 NOME 1;4: , 44Chu , 44K n vve-o44,0.A./à211-4.itm..t; NOME ’40 NOME f NOME C·41&64′ Otgag . dichiarazioni dei propalanti la Corte rinviene, on motivazione el tut ohgrua e immude vizi logici e giuridici, nella nota autografa, depositata dal ricorrente presso la Procura dist di Bari, con la quale ammetteva di aver compiuto ulteriori delitti relativi’ all’art. 73 d.P. del 1990 rispetto a quelli per cui era già stato giudicato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Infondato anche il secondo motivo, afferente il difetto di motivazione e il travisame della suddetta nota del 05 luglio 2007, depositata presso la Procura Antimafia dall’odie ricorrente, con la quale egli avrebbe riconosciuto la propria responsabilità in relazione a “ult consegne di cocaina, rispetto agli episodi conosciuti nella sentenza cd. RAGIONE_SOCIALE“.
A seguito delle modifiche dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., interve con l’art.8 I. 20 febbraio 2006, n. 46, “mentre non è consentito dedurre Il travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazion risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è, invece, consent dedurre il vizio di travisamento della prova, che ricorre nel caso in cui il giudice di merit
fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di pro incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che in tal caso, non si tratt reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decision verificare se detti elementi sussistano” (Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007). Sul punto è stato anche ribadito che, in sede di giudizio di legittimità, la Corte di cassazione investita di un che indichi in modo specifico come il giudice di merito abbia (non erroneamente interpretato ma) indiscutibilmente travisato una prova decisiva acquisita al processo ovvero omesso di considerare circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati, può nei limit censura dedotta, verificare l’eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difform tra i risultati obiettivamente derivanti dall’assunzione della prova e quelli che il giudice ne abbia inopinatamente tratto (Sez. 4, n. 21602 del 17/4/2007). A ciò deve essere aggiunto, però, che il dato probatorio che si assume travisato od omesso deve avere carattere di decisivit non essendo possibile da parte della Corte di cassazione una rivalutazione complessiva delle prove che sconfinerebbe nel merito (Sez. 7, n. 27518 del 11/5/2006, Rv. 234604), infatti, modifiche apportate dall’art. 8 I. n. 46 del 2006 non hanno mutato la natura del giudizi cassazione, che rimane un giudizio di legittimità. Ne consegue che gli “altri atti del proc specificamente indicati nei motivi di gravame” menzionati ora dall’art. 606, comma 1, lett. cod. proc. pen., non possono che essere quelli concernenti fatti decisivi che, convenientemente valutati anche in relazione all’intero contesto probatorio, avrebbero potut determinare una soluzione diversa da quella adottata’, rimanendo esclusa la possibilità che l verifica sulla correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una nuova valutazio delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di m (Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652). L’interpretazione prospettata, alla luce d complessivo impianto motivazionale, come sopra riportato, e della non esatta sovrapposizione dei periodi temporali considerati (contestazione relativa dal gennaio 1999 sino al 27 aprile 2 rispetto ai periodi già giudicati dal 1999 al marzo 2000 – proc. AVV_NOTAIO più altri – e dal ma novembre 2000 processo “RAGIONE_SOCIALE“) deve essere pertanto ritenuta infondata, mentre appare coerente ai dati probatori considerati quella riportata nell’impugnata sentenza che, a pagina ribadito poi a pag. 14-15, ha comunque considerato “la parziale coincidenza del periodo in cu ha operato l’associazione”. In realtà, la valutazione della suddetta nota operata dalla Co territoriale appare del tutto coerente con il suo letterale tenore confessorio di condo detenzione e spaccio di stupefacenti ulteriori e successive a quelle già giudicate rite rientrare, sulla base delle dichiarazioni convergenti dei già citati collaboranti e degli altri di prova considerati, nell’attività del sodalizio per l’intero periodo in contestazione proposito l’argomentazione della Corte territoriale (pag. 12; pp. 14-15) risulta chiara e del coerente con i dati probatori valutati. Non risulta, quindi, alcun “risultato d incontestabilmente diverso da quello reale” laddove si è ritenuto di estendere, come del res avvenuto in primo grado, il periodo temporale di partecipazione all’associazione, come peraltr Corte di Cassazione – copia non ufficiale
“confessato” dal medesimo ricorrente con la nota già citata depositata presso la Procur distrettuale.
Il terzo motivo relativo alla sussistenza dell’aggravante di cui al comma 3 dell’art d.P.R. n. 309 del 1990, risulta generico nella parte in cui non affronta affatto il rife specifico della Corte d’appello che richiama espressamente la decisione di primo grado e ritien sussistenti le contestate aggravanti, con doppia conforme decisione anche su tale punto, i ordine a tale specifica ipotesi secondo cui tra i partecipanti vi erano persone dedite all’ sostanze stupefacenti o psicotrope, e si limita, invece, a elencare i soggetti che erano riusc ottenere una pronuncia favorevole definitiva.
Sul quarto motivo relativo all’applicazione d’ufficio della dichiarazione di abitualit conseguente applicazione della misura di sicurezza ai sensi dell’art. 109 cod. pen., va qui ribad che il giudice della cognizione può provvedere anche d’ufficio (Sez. 1, n. 36949 del 24/09/201 Rv. 265123), dal che risulta l’infondatezza della doglianza, avendo peraltro la Corte territo fornito una specifica motivazione in ordine agli elementi indicativi dell’attuale e con pericolosità sociale del NOME, tratti dalle numerose condanne riportate dal COGNOME e da gravità dei fatti lucro-genetici a lui addebitati anche in questa sede, tali da COGNOMEre che punto la tendenza criminosa manifestata nello specifico delitto sia radicata nella personal
di NOME quest’ultimo, NOME mostrandone NOME la NOME capacità NOME criminale COGNOME (tra NOME le NOME altre, Sez. 5, n. 43077 del 17/09/2008, Rv. 242595).
Anche il quinto motivo, sul trattamento sanzioNOMErio – superiore al minimo – riserva al ricorrente, nonostante la considerazione della fattispecie meno grave rispetto a contestazione iniziale e il paragone prospettato in relazione alle pene comminate ai coimputat risulta infondato e generico. Si intende qui dare continuità al principio di diritto enunc questa Corte secondo il quale “in tema di ricorso per cassazione, il diverso trattamen sanzioNOMErio riservato, nel medesimo procedimento, ad altri imputati, anche se correi, no implica un vizio di motivazione della sentenza, salvo che il giudizio di merito sul div trattamento di situazione prospettata come identica sia sostenuto da asserzioni irragionevoli paradossali” (tra le altre, Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Rv. 282839). Nel caso di specie sono ravvisabili dette aporie logiche mentre risulta apprezzabile la diffusa motivazione spesa sostegno della quantificazione della pena (pag. 14-15). Non è ugualmente apprezzabile la generica contestazione relativa agli ulteriori elementi difensivi proposti nell’appello i qua stati COGNOME disattesi COGNOME dalla NOME motivazione COGNOME complessivamente COGNOME considerata (Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Rv. 256340). In particolare, il ricorrente conte genericamente la non considerazione dei motivi d’appello con un rinvio ad essi, senza chiarir perché gli stessi avrebbero meritato un diverso esito rispetto al rigetto, senza confront invece, con la specifica motivazione posta dalla Corte d’appello sul punto che, esplicitamente riferisce alla valutazione complessiva del ruolo del ricorrente medesimo nell’associazione di al capo 9 e alla gravità e pericolosità delle condotte da lui poste in essere (pag. 14).
1 0 NOME
Il sesto motivo di ricorso è anch’esso infondato. Infatti, “le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipic del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dov ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia !imitata a ritener idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). La già citata diffusa motivazione sulla quantificazione della pena, comprensiva della concessione delle attenuanti di cui all’art. 62 cod. pen ritenute, come in primo grado, equivalenti sulle residue aggravanti (pag. 14) rispon in pieno ai requisiti indicati dalle Sezioni Unite “Contaldo”.
Il settimo motivo, sulla lamentata non intellegibilità degli aumenti di pena – supe al minimo edittale – apportati dalla Corte territoriale in sede di riconoscimento continuazione è, anche esso, infondato. Premesso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio secondo cui “in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcol e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269) / stato altresì precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli st tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra l anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. La Corte d’appell ha fatto buon governo di tali princìpi di diritto là dove ha quantificato gli aumenti ex art. 81 cod. pen. considerando le precedenti condanne già poste in continuazione tra loro, nel pieno rispett dei limiti a tale riguardo legislativamente previsti.
Dalle considerazioni esposte deriva il rigetto del ricorso con il pagamento delle spe processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in data 7 giugno 2022.