Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 3662 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 3662 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/05/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Salerno Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME, ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordina impugnata.
Ritenuto in fatto
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del riesame decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione, ha annullato, per sopravvenuta mancanza delle esigenze cautelari, l’ordinanza impositiva della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Salerno nei confronti di NOME COGNOME in relazione ai contestati delitti di cui agli artt. 110, 61, n. 2, 9, 575, 577, n. 3, e 416-bis.1 cod. pen., per aver cagionato in concorso con altri (NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME) la morte di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO di Pollica, a
seguito della scoperta da parte di questi del traffico di stupefacenti gestito, second ricostruzione accusatoria, dall’associazione criminosa a tale scopo finalizzata di cui era componenti a vario titolo il ricorrente ed altri (salvo il COGNOME), e della sua intenzi denunciare i fatti, al fine di garantirsi l’impunità dai connessi delitti e di assic protrazione dell’attività dell’associazione criminosa. In particolare, il ricorrente a rafforzato il proposito criminoso dei concorrenti assicurando loro il successivo depistaggio de indagini, successivamente effettivamente posto in atto.
2. Il ricorso per cassazione, avendo preliminarmente esplicitato il legittimo interesse ricorrente ad impugnare il provvedimento con il quale è stata revocata la misura cautelare sotto il profilo delle sole esigenze cautelari ai fini, tra l’altro della possibile fu riparazione per ingiusta detenzione, laddove per di più la sentenza di annullamento della Corte di cassazione, dichiarata l’inutilizzabilità delle propalazioni del DCOGNOME, COGNOME poi inc ragionamento accusatorio individuando in esso una serie di criticità e falle sistematiche n quadro indiziario (con esplicita rimessione al Giudice del rinvio di tutte le altre criticità p dalla difesa nel ricorso per cassazione non valutate dai giudici di legittimità in quanto super rispetto al motivo accolto), si compone di cinque motivi, trattati congiuntamente, c deducono molteplici violazioni di legge processuale in ordine alla ritenuta utilizzabilità dichiarazioni rese dal COGNOME in data 19 maggio 2025, alla ritenuta gravità indiziaria in ordi reato contestato ed al mancato adeguamento al dettato della Suprema Corte a seguito di annullamento con rinvio, ed alla mancanza dei riscontri necessari alle dichiarazioni del COGNOME nonché vizio di motivazione sulla ritenuta gravità indiziaria e travisamento delle dichiarazi del COGNOME ed omessa valutazione della memoria difensiva e delle doglianze in essa contenute nel procedimento di rinvio.
2.1. Sul punto dell’utilizzabilità delle dichiarazioni di NOME COGNOME, il Giudice della COGNOME omesso di misurarsi con tale tema, poiché COGNOME stato evidenziato come le dichiarazioni dichiarate inutilizzabili in quanto assunte prima del provvedimento di riapert delle indagini COGNOMEro state riassunte sulla base di una sola, secca conferma di tali stes dichiarazioni. Peraltro, tale conferma COGNOME stata acquisita prima dell’emissione del decret che dispone il giudizio, pur venendo qualificata come attività integrativa d’indagine ex art. 4 comma 1, cod. proc. pen., che individua come dies a quo per la legittimazione di tale attivi proprio il decreto che dispone il giudizio.
2.2. Sul punto della gravità indiziaria di tali dichiarazioni, premesso che il giudi attendibilità del Pubblico Ministero sia su tali dichiarazioni sia su quelle del COGNOME è mu nel corso del tempo, va evidenziato come vi COGNOMEro differenze radicali ed insanabili tra narrazioni dei due, e che tale differenza non consentirebbe di distinguere ciò che in ipote COGNOME COGNOME effettivamente potuto sapere da COGNOME da ciò che COGNOME non gli ha mai detto e da ciò che contrasta tra le due fonti narrative. Il Tribunale COGNOME persino tentato di san tali contrasti, evidenziati dalla difesa, errando tuttavia nel ritenere che una confidenza fat
un soggetto inattendibile possa costituire la prova autonoma di una ricostruzione fattuale pu sempre derivata dalla fonte inattendibile. Lo stesso Pubblico Ministero COGNOME poi evidenziato l’inattendibilità del COGNOME.
2.3. Sul punto delle dichiarazioni del COGNOME, la motivazione dell’ordinanza apparirebbe i palese contrasto con le risultanze indiziarie. Il coinvolgimento del ricorrente si baserebbe in in via principale, se non esclusiva, sulle dichiarazioni de relato rese dal COGNOME, che tutt non COGNOME mai esplicitato accuse dirette nei confronti del COGNOME, né offerto dati probator utili a tal fine. La diversità tra la narrazione di questi e la narrazione di COGNOME, util rafforzare la validità delle dichiarazioni del COGNOME (nonostante essa avesse una valenza nulla avendo il COGNOME raccontato cose sapute dal COGNOME, che COGNOME tuttavia negato di avergli fatto confidenze), rende entrambe le narrazioni incapaci di dimostrare alcunché. Dai 19 interrogatori del COGNOME emergerebbe infatti un continuo cambiamento di rotta narrativa, collegata inizialmente alla negazione di ogni responsabilità, successivamente diretta a spostare la responsabilità su altri per lucrare benefici, e infine ad un’ultima “virata di boa” p affidabilità oggettiva per l’evidente direzione utilitaristica. Andrebbe anche sottolineato nelle more della fissazione del riesame, il Pubblico Ministero COGNOME esercitato l’azione pena in modo leggermente difforme da quanto racchiuso nell’imputazione cautelare, avendo eliminato le condotte riferite all’aggressione nei confronti di NOME COGNOME; di tale mutam tuttavia, il riesame non COGNOME tenuto conto ai fini della neutralizzazione di segmenti indiz precedentemente sopravalutati. Nell’ultimo interrogatorio poi il COGNOME non COGNOME mai coinvolto il COGNOME nel traffico di stupefacenti, pur riferendo di un interesse indiretto incontri tra persone senza alcuna specificazione, con la connessione con il traffico stupefacenti che COGNOME chiaramente solo una mera deduzione del COGNOME. Anche il traffico di stupefacenti COGNOME stato descritto in maniera del tutto evanescente e senza dati di interesse. Non COGNOME dunque possibile ancorare il coinvolgimento del ricorrente sulla base di una mera supposizione del COGNOME. Inoltre, quest’ultimo non COGNOME mai accostato il COGNOME al suddetto traffico in nessuna delle innumerevoli precedenti audizioni. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.4. Sul punto del movente dell’omicidio, non potrebbe considerarsi come tale il contrasto del AVV_NOTAIO COGNOME alla presunta attività di spaccio riferita dal COGNOME, in quanto collegato ad dichiarante altamente inaffidabile. Tant’è che nell’ultimo interrogatorio di questi, reso in 24/25 marzo 2025, il movente del traffico illecito lascerebbe il posto alle manca autorizzazioni/licenze da parte del AVV_NOTAIO COGNOME per alcune attività commerciali facenti cap a COGNOME. Tale versione COGNOME dunque priva di connessione con gli interessi del COGNOME, mancando il pur minimo sospetto di una cointeressenza tra questi e il COGNOME. La Corte di cassazione COGNOME peraltro chiesto al Tribunale del riesame di confrontarsi sul tema della condivisione da parte del ricorrente della causale dell’omicidio nella prospettiva che essa foss individuata nel traffico di stupefacenti, ad oggi mutata alla luce del nuovo narrato riportato, il Tribunale COGNOME “bypassato” tale profilo, in violazione dell’art. 627 cod. proc. affermando che COGNOME stato superfluo affrontare tali temi non oggetto di specifica censura da
parte della Suprema Corte, e richiamando la valutazione svolta dalla precedente ordinanza, errando così anche sotto il profilo della valutazione del fatto essendo tale ricostruzione fon su elementi completamente differenti in merito alla causale. Ad ogni modo, qualora pur non si volesse ritenere credibile l’ultima versione del COGNOME, se ne dovrebbe rifiutare l’in contributo dichiarativo.
2.5. Sul tema del sopralluogo che COGNOME affermerebbe di aver svolto in Acciaroli, l dichiarazioni COGNOMEro ugualmente contraddittorie, e in nessun interrogatorio COGNOMEro stati riferiti particolari sulla connessione tra il viaggio e l’omicidio di COGNOME. Sulla possibi sopralluogo fosse volto a verificare il posizionamento di eventuali telecamere riscontrerebbero molteplici contraddizioni, poiché dopo aver inizialmente negato qualsiasi partecipazione all’omicidio, COGNOME poi parlato di un semplice viaggio ad Acciaroli p consegnare delle chiavi, affermando solo negli interrogatori successivi di aver verificato presenza di telecamere e di averne notiziato COGNOMECOGNOME COGNOME come COGNOME COGNOME COGNOME contraddetto plurime volte anche sulla presenza del NOME NOME NOME il viaggio, com emerge anche dal contrasto con le deposizioni dello stesso NOME COGNOME. Risulterebbe anche contraddittorio ed illogico il narrato relativo alla preoccupazione per la potenziale rip ad opera delle telecamere oggetto di sopralluogo e l’asserita rassicurazione ricevuta che se ne COGNOME occupato il COGNOME; mancherebbe poi alcuna connessione, come si dirà, tra la presunta attività del ricorrente e le citate telecamere. Il COGNOME, infine, COGNOME afferma tale sopralluogo COGNOME stato un depistaggio posto in essere ai danni di COGNOME, secondo quanto riferitogli dallo stesso COGNOME.
2.6. Sul punto della ricostruzione del delitto, COGNOME da notare l’assoluta carenza di riportati dal COGNOME in relazione al fatto omicidiario (incredibile per un soggetto ri partecipe all’omicidio), oltre alla contraddittorietà in merito ai soggetti che avre architettato il delitto. Certamente, però, non vi COGNOME stato riferimento ad al coinvolgimento diretto del COGNOME, per poi escluderlo definitivamente nell’ultim interrogatorio. Avrebbe poi riferito che l’unico nome che gli fu fatto tra i Carabinieri detta di COGNOME, COGNOMEro organizzato il delitto, COGNOME stato quello del Ciof coinvolgimento del ricorrente COGNOME invece stato esplicitamente escluso, facendo riferimento all’intervento del COGNOME solo in riferimento ad un problema amministrativo relativamente alla possibile ripresa delle telecamere. Il Tribunale COGNOME poi travisato le parole del COGNOME che mai COGNOME riferito questa circostanza, nell’affermare che il sopralluogo fosse finalizza ad un’iniziale pianificata gambizzazione del AVV_NOTAIO decisa dal COGNOME; affermazione questa valorizzata quale ammissione del personale coinvolgimento del COGNOME almeno nell’ipotizzata gambizzazione, nonostante tale assunzione di responsabilità non sia presente nelle sue parole. In ogni caso, non COGNOME spiegata l’evoluzione della decisione iniziale di gambizzare il sindac nell’omicidio poi commesso (omicidio che, qualora dovesse risultare come non programmato, escluderebbe la pianificazione di attività di depistaggio).
2.7 Sull’attività del preteso depistaggio, COGNOME a dir poco fallace l’affermazione del Tribu secondo cui l’allontanamento di 23 minuti del COGNOME dal centro di Acciaroli in concomitanza con l’esecuzione del AVV_NOTAIO costituirebbe una sorta di “segnale di attivazione”, non essendo i alcun modo precisato in cosa COGNOME consistita e cosa COGNOME avvenuto in quei 23 minuti.
2.8 Sul concorso del ricorrente nell’omicidio, la Suprema Corte con la sentenza di annullamento COGNOME posto all’attenzione del Tribunale il problema della dimostrazione di un accordo preventivo relativo all’inquinamento delle indagini, possibilmente indicativo d rafforzamento dell’altrui proposito criminoso, ma la risposta del Tribunale sarebb assolutamente elusiva poiché si limiterebbe a ripetere quanto già sostenuto in punto di prova logica del previo accordo, ancorata al momento “immediatamente successivo all’omicidio” in cui COGNOME iniziata l’attività di depistaggio. Tuttavia, non vi COGNOMEro comunque dati da desumere che le asserite rassicurazioni circa il depistaggio delle indagini da parte del COGNOME abbiano in qualche modo rafforzato il proposito criminoso. Non vi COGNOMEro infatti element idonei ad ancorare la presunta promessa di aiuto del ricorrente, che pure non si comprenderebbe in cosa si COGNOME estrinsecata, né elementi che indichino in che misura l’apporto del COGNOME abbia agevolato la realizzazione del reato. La condotta successiva al fatto potrebbe dunque tuttalpiù integrare un’ipotesi di favoreggiamento, ormai già prescritto, non di concorso in omicidio.
2.9. Infine, COGNOME da sottolineare come il Tribunale COGNOME valorizzato la memoria del Pubblico Ministero fino al punto di ricopiarne gran parte, ignorando completamente quella della difesa, e non COGNOME come già evidenziato ottemperato all’invito della Suprema Corte di affrontare anche i temi sviluppati nel ricorso e nei motivi nuovi non affrontati dalla Corte st in quanto assorbiti dal primo decisivo motivo.
Considerato in diritto
1.11 ricorso è fondato, per quanto di ragione.
Occorre premettere che la pronunzia di annullamento dell’ordinanza di applicazione della misura della custodia in carcere per insussistenza delle esigenze cautelari, intervenuta con provvedimento del Tribunale del riesame nella procedura ex art. 309 cod. proc. pen.,non elimina, in linea generale, l’interesse del ricorrente a coltivarne comunque l’impugnazione pe contestare la ritenuta conferma dei gravi indizi di colpevolezza, «poiché la persistenza questo deve essere apprezzata con riguardo non solo alla perNOME limitazione della libertà personale, ma anche alla necessità di precostituirsi, ai sensi dell’art. 314 comma 2 cod. proc pen., una decisione irrevocabile sulla illegittimità della misura ai fini dell’eventuale dom della riparazione per l’ingiusta detenzione» (Sez. U ord. n. 22 del 12/10/1993, Corso, Rv 195357, in motivazione). Si è invero chiarito che «la pronuncia inoppugnabile di annullamento della misura suddetta, avvenuta nel procedimento incidentale “de libertate”, costituisce
“decisione irrevocabile”, e conferisce quindi, in virtù del disposto dell’art. 314, comma 2 c. al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato il diritto ad un’equa riparazione per custodia cautelare subita ingiustamente. Tutte le volte, cioè, che il provvedimento custodia sia “stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280” (art.314, comma 2)» (Sez. U n. 20 del 12/10/1993, Durante, Rv. 195355; sez. U n. 21 del 13/07/1998, COGNOME, Rv. 211194, in motivazione; decisioni riprese d sez. U n. 8388 del 23/01/2009, Novi).
2.1. D’altro canto, l’interesse richiesto dall’art. 568, quarto comma, cod. proc. pen., q condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti prim e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica pi vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U n. 6624 del 27/10/2011, COGNOME, Rv.251693; sez. U n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093); esso deve persistere fino al momento della decisione, perché questa possa potenzialmente avere una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giu dell’impugnazione (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, COGNOME; Sez. U, n. 20 del 20/10/1996, COGNOME; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, COGNOME, Rv. 208165).
2.2.Come tuttavia precisato dal diritto vivente con particolare riferimento alla materia di c discetta, «un’applicazione pressoché automatica dei principi posti dalla succitat giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla persistenza dell’interesse alla pronuncia presenta rischio di accogliere una nozione di “interesse” troppo ampia, che finisce per presumere sempre e comunque che l’indagato agisca anche all’utile fine di precostituirsi il tito funzione di una futura richiesta di un’equa riparazione per l’ingiusta detenzione ai sensi de disposizione contenuta nell’art. 314, comma 2, cod. proc. pen. Da tanto consegue che l’interesse a coltivare il ricorso in materia de libertate in riferimento a una futura utilizzazione della pronuncia in sede di riparazione per ingiusta detenzione dovrà essere oggetto di una specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio c deriverebbe dalla omissione della pronuncia medesima»; e poiché «la domanda di riparazione come si evince dal coordinato disposto dell’art. 315, comma 3, cod. proc. pen. e dell’art. 64 comma 1, cod. proc. pen. – è atto riservato personalmente alla parte, occorre che l’intenzione della sua futura presentazione sia con certezza riconducibile alla sua volontà» (Sez. U n. 7931 del 16/12/2010, Testini, Rv. 249002 e in motivazione).
2.3. Gli arresti giurisprudenziali che, più recentemente, si sono occupati dell’interesse impugnare nelle procedure de libertate, si sono allineati ai citati principi ed hanno affermato che, una volta venuto meno l’obbligo per il pubblico ministero di richiedere l’archiviazi quando la Corte di cassazione si sia pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi colpevolezza ai sensi dell’art. 273 cod. proc. pen. (Corte Cost. sent. n. 121 del 2009), laddo non sia concretamente argomentato un titolo funzionale alla domanda d’indennizzo per ingiusta detenzione, non sussiste l’interesse dell’indagato ad impugnare il provvedimento del
tribunale del riesame che abbia annullato l’ordinanza applicativa di una misura cautelar personale per carenza delle esigenze cautelari qualora il ricorso si limiti a dedurre il vi motivazione in ordine al ritenuto quadro gravemente indiziario, atteso che dett provvedimento non pregiudica sotto alcun profilo processualmente rilevante la posizione del ricorrente (Sez.5, n. 11999 del 09/09/2021, COGNOME, Rv. 282534; Sez.1, n. 45918 del 15/10/2019, COGNOME, Rv. 277331).
2.4. Ed a tali direttive ermeneutiche si è attenuto il ricorso per cassazione, che ha dedo l’esistenza di un interesse all’impugnazione dell’ordinanza del Tribunale del riesame, benché quest’ultima abbia annullato il provvedimento genetico sotto il profilo dell’insussistenza d esigenze cautelari di cui all’art. 274 cod. proc. pen., specificando che la perduran dell’interesse, nell’attuale fase del procedimento penale, è ancorata al disposto dell’art. comma 2 cod. proc. pen., che regola l’istituto della riparazione per l’ingiusta detenzione c formale, fondata cioè sull’assunta insussistenza delle originarie condizioni di applicabilità d agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.; pur rimanendo fermo, naturalmente, che spetta al giudic della riparazione valutare, anche in tal caso, l’eventuale circostanza dell’aver dato il ricor (o concorso a dare) causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione (Sez. U 32383 del 27/05/2010, COGNOME, Rv.247663). I difensori, inoltre, sono stati muniti d mirata procura speciale anche ai fini dell’impugnazione nella prospettiva riparatoria di all’art. 314 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 25082 del 12/05/2021, COGNOME, Rv.281490).
Giova poi rammentare che, ai sensi dell’art. 627 comma 3 cod. proc. pen., il giudice di rinv si uniforma alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa.
La Corte di cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull’adempimento del dovere di motivazione, sicché il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un’autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali (ex multis, Sez. 2, n. 45863 del 24/09/2019, COGNOME, Rv. 277999; Sez. 5, n. 7567 del 24/09/2012, COGNOME, Rv. 254830). A seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio è chiamato compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che COGNOME il giudice la cui sentenza è stata annullata, perché è suo compito esclusivo quello di ricostru i dati di fatto che scaturiscono dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato valore delle relative fonti di prova, salve tuttavia le limitazioni previste dalla leg consistono nell’obbligo di non ripetere il percorso logico già censurato dalla Corte Cassazione (ex multis, Sez. 3, n. 34974 del 19/05/2017, P.G., P.C. in proc. F. e altri, Rv. 271345; Sez. 5, n. 42814 del 19/06/2014, COGNOME, Rv. 261760).
In definitiva, se è vero che il giudice del rito rescissorio è libero di affrontare il fattuale e probatorio emergente dagli atti del procedimento secondo autonomo, motivato apprezzamento, è pur sempre tenuto a rispettare il c.d. vincolo di rinvio, ovvero a n riproporre gli errori o le carenze di valutazione segnalate dalla sentenza di annullamento. principio di diritto è rispettato ove il giudice del rinvio motivi la sua decisione sulla argomenti diversi da quelli ritenuti illogici o carenti in sede di legittimità (cfr 21/06/2005, n. 30422, Rv. 232019).
La sentenza della Prima sezione di questa Corte, di annullamento della prima ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno, COGNOME rilevato, da un lato, vizio di inosservanza di norm processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, a riguardo del verbale di sommarie informaz rese da COGNOME NOME in data 7 aprile 2022 e, dall’altro, rilevante lacuna di motivazione riferimento al giudizio di attendibilità delle propalazioni di COGNOME NOME, ritenute dalla pronuncia in qualche misura recessive rispetto al contributo de relato di COGNOME e valutate in modo frazionato, senza considerare l'”interferenza fattuale e logica” tra i segmenti del narrazione ritenuti credibili e quelli fatti oggetto di sottovalutazione. Infine, ave mandato al giudice del rinvio di approfondire “la dimostrazione di un accordo preventivo relativo all’inquinamento delle indagini da parte del COGNOME“, nel senso di una puntuale chiarificazione “del rafforzamento del proposito criminoso altrui mediante l’assicurazione d successivo depistaggio”.
4.0rbene, il primo motivo di ricorso è infondato.
4.1. La “rinnovazione” dell’audizione di COGNOME ad opera dell’organo dell’accusa si è collocata segmento processuale di cui all’art. 419 comma 3 cod. proc. pen., che in tema di disciplina delle formalità antecedenti all’udienza preliminare, stabilisce che l’avviso che il gi dell’udienza preliminare fa notificare alle parti del procedimento contiene “l’invito a trasmet la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio giudizio”, in tal modo introducendo la facoltà del pubblico ministero, e delle difese, di compi ulteriori atti d’indagine sin da questa fase, accompagnata dall’obbligo di depositare la relat documentazione, a disposizione delle altre parti, come puntualmente avvenuto nel caso in esame.
4.2. Quanto, poi, alla riproposizione dell’interrogatorio che sia consistito nel semplice richi alle dichiarazioni rese nell’ambito di un atto ritenuto inutilizzabile, la giurisprude legittimità ha da tempo chiarito come debba considerarsi pienamente utilizzabile l’att ritualmente assunto, che dalle dichiarazioni raccolte senza l’osservanza della norma processuale derivi o mutui il contenuto, anche attraverso una generica conferma di esse (Sez. 6, n. 24 del 13/01/1998, De Matteis, Rv. 210322; Sez. 1, n. 41128 del 13/11/2002, COGNOME, Rv. 222714; Sez. 2, n. 4040 del 19/12/2005, Ancora, Rv. 233367; da ultimo Sez. 2, n. 24492 del 19/04/2023, COGNOME, Rv. 284826, in motivazione; Sez. 2, n. 28060 del 16/05/2024, COGNOME). Si tratta di un corollario del canone generale in virtù del quale, in tem
inutilizzabilità – a differenza che per la materia della nullità – non opera il princip propagazione, cosicché, in forza del principio vitíatur sed non víthat, la sanzione processuale dell’inutilizzabilità di una prova rimane circoscritta alle prove illegittimamente acquisite incide in alcun modo sulle altre risultanze probatorie, anche se queste sono collegate a quell inutilizzabili (Sez. 1, n. 21923 del 30/01/2007, COGNOME e 7 altri, Rv. 236694): non trova, q applicazione il principio fissato dall’art. 185, comma 1, cod. proc. pen. (Corte Cost. n. 219 3 ottobre 2019; Sez. 2, n. 12105 del 04/03/2008, P.G. in proc. Fiaccabrino, Rv. 239746).
5.2. Sulla tematica della prova rappresentativa delle chiamate in correità o in reità, è b rammentare che, secondo i principi elaborati in questa materia dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, COGNOME, Rv. 255145; Sez. U n. 1653 de 21/10/1992, Marino, Rv.192465), il giudice è chiamato a verificare la sussistenza di tr requisiti: 1) la credibilità soggettiva del dichiarante, valutata alla stregua di elementi pe quali le sue condizioni socio-economiche e familiari, il suo passato, i rapporti con l’accusato genesi e le ragioni che lo hanno indotto alla confessione e all’accusa dei coautori e complici; l’attendibilità intrinseca del contenuto dichiarativo, desunta da dati quali la spontanei verosimiglianza, la precisione, la completezza della narrazione dei fatti, la concordanza tra dichiarazioni rese in tempi diversi; 3) la ríscontrabilità oggettiva del dichiarante, attr elementi di prova o indiziari estrinseci, i quali devono essere esterni alla chiamata onde evit
il fenomeno della c.d. “circolarità” probatoria e che possono consistere in elementi probator indiziari di qualsiasi tipo e natura, ivi compresa un’altra chiamata in correità (Sez. 1, n. del 9/4/2010, Rv. 246948; Sez. 2, n. 16183 del 1/2/2017, Rv. 269987); a condizione, in quest’ultimo caso, che le convergenti dichiarazioni accusatorie, ritenute intrinsecament attendibili, siano realmente autonome e che la loro coincidenza non sia fittizia, come nel ca in cui una chiamata abbia condizionato l’altra.
La chiara distinzione dei tre livelli della valutazione di questa, particolare, prova dichi non significa, tuttavia, che sia indispensabile la formulazione di tre autonomi e distinti gi (cfr. ancora Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 255143).
5.3. Inoltre, la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo avuto modo di chiarire che l chiamata in reità può, senza diventare inattendibile, attuarsi in progressione e arricchirsi tempo, specie quando i nuovi dati forniti costituiscano un completamento e una integrazione dei precedenti. È solo quando “intervengano aggiustamenti in ordine alla partecipazione al reato di persone precedentemente non coinvolte” che si accentua l’onere di motivazione del giudice che intenda confermare la valutazione di attendibilità della dichiarazione (Sez. 6, 17248 del 02/02/2004, COGNOME, Rv. 228661; Sez. 6, n. 7627 del 31/01/1996, COGNOME e altri, Rv.206587). Va da sé, tuttavia, che la struttura essenziale del propalato deve conservare una certa identità e persistenza nel tempo e non può essere stravolta o mutata, con accenti di considerevole portata, dall’uno all’altro costituto processuale. Ed il giudizio sulla cred soggettiva nell’ambito della complessiva e unitaria valutazione della chiamata in reità, ha un funzione primaria di determinazione del livello di rigore necessario per il controllo dichiarazioni, sicché se il dichiarante rivela la propensione a mentire, si impone la massi cautela nella valorizzazione dell’apporto probatorio fornito e il massimo scrupolo ne confutazione delle obiezioni difensive sulla tenuta del racconto (Sez. 1, n. 19759 d 17/05/2011, Misseri, Rv. 250244).
5.4. Risulta allora dall’incedere argomentativo del provvedimento genetico (pag. 92 e segg.) che prima dell’interrogatorio del 8 giugno 2022 COGNOME NOME avesse reso, più volte, dichiarazioni generiche, contrastanti e reticenti che gli COGNOMEno precluso l’accesso ai benef della collaborazione con la giustizia; che nell’interrogatorio del 8 giugno 2022 – che si s sempre nel faticoso percorso di collaborazione con la giustizia, in un momento temporalmente successivo alle dichiarazioni rese da COGNOME – egli abbia fornito una versione comunqu sensibilmente difforme rispetto a quella offerta negli interrogatori del 24 e del 25 marzo 20 perché, pur riferendo di aver ricevuto da COGNOME NOME NOME confidenza delle sue intenzioni d eliminare il Sindaco COGNOMECOGNOME si era dichiarato estraneo al fatto onnicidiario, sostanzialme riconducendo lo spostamento ad Acciaroli del 3 settembre 2010, insieme a NOME NOME NOME NOME COGNOME NOME, ad un “tranello” tesogli da COGNOME e COGNOME per coinvolgerlo nel delitto a insaputa.
5.5. E a tal proposito, come anticipato, la sentenza rescindente, pur fondando precipuamente l’annullamento sulla violazione di legge in cui era incorsa l’ordinanza del Tribunale del riesa
nell’esaltazione del rilievo probatorio del verbale di sommarie informazioni rese da COGNOME, giudicato processualmente inutilizzabile, COGNOME esteso le proprie osservazioni all necessità di un rinnovato vaglio dell’attendibilità intrinseca del contributo di COGNOMECOGNOME ogget valutazione frazionata, tenuto conto “dell’evidente interferenza fattuale e logica tra componen del racconto destinate fatalmente ad integrarsi”.
Il Tribunale del riesame del rito rescissorio ha ritenuto superata tale criticità valorizzazione della versione autoincriminante che COGNOME ha dato, da ultimo, nell’interrogatorio successivo alla notifica dell’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen costituisce un novum rispetto alle acquisizioni pregresse, senza tuttavia:
approfondire la tematica della credibilità soggettiva e dell’attendibilità intrinseca dichiarazioni, alla luce dell'”evoluzione” del racconto in occasione dei vari confronti co inquirenti; il Tribunale ha sbrigativamente e non congruamente ritenuto, nella sostanza, che dubbi annidatisi su tali aspetti si siano efficacemente dissolti alla luce dell’ammissio responsabilità, quand’anche parziale, in una prospettiva di qualificazione del contributo causa come concorso anomalo ex art. 116 comma 2 cod. pen.;
considerare la necessità di conferirvi appaganti elementi di convalida esterna di pregnanza individualizzante, tali da confortarne il giudizio di attendibilità. Invero, nel caso internamente al propalato nel suo complesso, sia possibile scorgere aporie o smagliature di coerenza o logicità, la carenza di solidità intrinseca può essere compensata da un più consistente spessore di riscontro, che consenta di recuperarne un idoneo grado di affidabilità (cfr. Sez. 6, n. 6425 del 18/12/2009, COGNOME, Rv. 246528; in motivazione, Sez. 6, n. 48320 del 12/04/2022, PMT in proc. AVV_NOTAIO; arg. anche da Sez. 6, n. 20514 del 28/04/2010, NOME e altri, Rv. 247346; Sez. 1, n. 35561 del 08/05/2013, COGNOME e altri, Rv. 256753).
Il riscontro alla chiamata in correità può dirsi individualizzante quando non consi semplicemente nell’oggettiva conferma del fatto riferito dal chiamante, ma offre elementi che collegano il fatto stesso alla persona del chiamato, fornendo un preciso contributo dimostrativ dell’attribuzione a quest’ultimo del reato contestato (ex multis Sez. 6, n. 45733 del 11/07/2018, P., Rv. 274151).
6.1. È noto che una chiamata di correo, o in reità, diretta, possa essere convalidata da una più chiamate in reità de relato perché, se due chiamate indirette, a determinate condizioni, possono riscontrarsi reciprocamente e consentire di pervenire ad un giudizio di penale responsabilità dell’accusato (Sez. 1, n. 36065 del 03/05/2024, COGNOME, Rv. 286948; Sez. U n. 20804 del 29/11/2012, COGNOME, Rv.255143), COGNOME irrazionale affermare che una chiamata diretta, dotata di un valore ponderale maggiore, non possa utilmente trovare conforto ab extrinseco in una autonoma dichiarazione o, a maggior ragione, in più autonome dichiarazioni de auditu.
6.2. È principio altrettanto costante, in giurisprudenza, quello secondo il quale plur dichiarazioni di coimputati nel medesimo reato (o in procedimento connesso o collegato ai sensi dell’art. 12 cod. proc. pen.) siano idonee a fungere da riscontro reciproco, e dichiarazioni devono convergere sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di un’insufficiente attendibilità chiamanti stessi (Sez. U., n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, COGNOME e altri, Rv. 255145 Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, COGNOME e altro, Rv. 262309; Sez. 1, n. 34102 del 14/07/2015, COGNOME e altro, Rv. 264368). È stato ulteriormente precisato da Sez. 6, n. 47108 del 08/10/2019, COGNOME, Rv. 277393, e Sez. 2, n. 13473 del 04/03/2008, COGNOME, Rv. 239744, che i riscontri esterni costituiti da ulteriori dichiarazioni accusatorie d convergere in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione e, naturalmente, devono avere portata individualizzante, senza che possa pretendersi la piena sovrapponibilità dei lo rispettivi contenuti narrativi, dovendosi piuttosto privilegiare l’aspetto sostanziale concordanza sul nucleo centrale e significativo della vicenda fattuale oggetto di scrutinio. C a dire, il “nucleo essenziale” della propalazione deve essere individuato e apprezzato non con limitato riferimento all’azione tipizzata dalla norma incriminatrice, bensì in rapporto circostanze di fatto globalmente evocate dalle narrazioni (Sez. 1, n. 17370 del 12/09/2023 Gallina, Rv. 286327; in termini, in motivazione, Sez.1, n. 26966 del 01/12/2022, NOME).
6.3. Come giova ribadire, la riscontrabilità oggettiva del dichiarante, attraverso element prova o indiziari estrinseci, trova un limite, però, nel fenomeno processuale della c “circolarità” probatoria, che non è suscettibile di inclusione tra gli elementi probatori o in “esterni” alla chiamata, ivi compreso quello costituto da un’altra chiamata in correità o in (Sez. 1, n. 16792 del 9/4/2010, Rv. 246948; Sez. 2, n. 16183 del 1/2/2017, Rv. 269987).
Già sotto questo profilo teorico, appare dunque problematico individuare un valido ed autosufficiente riscontro oggettivo delle dichiarazioni rese da COGNOME NOME nel verbale d sommarie informazioni rese da COGNOME NOME (richiamato a pag.100 dell’ordinanza custodiale, alla quale è possibile attingere ad integrazione del tessuto espositivo dell’ordinanza d Tribunale, cfr. per tutte Sez. U, n. 7 del 17/04/1996 Moni, Rv. 205257), perché la fon esclusiva del contributo di quest’ultimo risiede, per quanto riportato, nell’apporto collabora di COGNOME e non può dirsi, pertanto, connotata da autonomia ed originalità. A ciò può peraltr aggiungersi che le dichiarazioni rese da COGNOME si rivelano significativamente confliggenti quelle di COGNOME – anche quelle trasfuse nei “nuovi” interrogatori del 24 e del 25 marzo 202 – vuoi perché COGNOME ha sempre negato di aver fatto confidenze a COGNOME; vuoi perché le narrazioni divergono sui temi centrali della descrizione del fatto, tanto in relazione indicazione dei responsabili dell’omicidio COGNOME, che COGNOME individua in COGNOME, COGNOME carabiniere COGNOME e altri militari, fidati di COGNOME (che, ad eccezione di COGNOME, non figu tra i responsabili del delitto nel racconto dell’interrogatorio reso al pubblico ministe COGNOME), quanto per il movente, attribuito da COGNOME all’interessamento di COGNOME
contrastare il narcotraffico (invece veicolato da COGNOME, nell’ambito dei citati interroga nella sgradita opposizione del Sindaco al rilascio di licenze o concessioni a favore delle att commerciali che COGNOME COGNOME voluto intraprendere ad Acciaroli).
Ne viene che le dichiarazioni rese da COGNOME NOME, apprezzate in questi termini, no possono rappresentare un elemento di obbiettivo riscontro delle propalazioni di COGNOME NOME, con particolare riferimento alla posizione dell’imputato COGNOME NOME, oggetto del presente scrutinio.
Neppure può sottacersi, d’altronde, che lo stesso COGNOME NOME, anche in seno alle rivelazioni da ultimo offerte, ha escluso di essere a conoscenza di una partecipazion concorsuale dell’ufficiale dei Carabinieri all’omicidio COGNOME (pag.21 ordinanza impugnata salvo riferire dell’assicurazione postuma, ricevuta da COGNOME e COGNOME, di un suo interve successivo per “sistemare le carte”; dato processuale, quest’ultimo, che oblitera la prov rappresentativa e indirizza la possibilità di ravvisarne una potenziale implicazione al liv della prova indiziaria logico-inferenziale, come riconosce il provvedimento impugnato a pag.34. L’apparato motivazionale dell’ordinanza impugnata si palesa, sul punto, comunque insoddisfacente, dal momento che la causale onnicidiaria del contrasto al narcotraffico fortemente voluto da COGNOME, è stata indebolita dalle ultime dichiarazioni di COGNOME contesto del commercio delle sostanze stupefacenti è stato direttamente ricondotto, dal dichiarante, a COGNOME, COGNOME e COGNOME e non a COGNOME, il cui coinvolgimento pare frutto un suo ragionamento deduttivo, in quanto “legato” a costoro, con i quali era solit intrattenersi, riservatamente, a confabulare (“L’interesse di COGNOME nel traffico di droga era dovuto al fatto che lui era legato a COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME e COGNOME NOMENOME Più di una volta mi è capitato di vedere gli stessi insieme nei pressi del distributore di COGNOME NOME NOME a parlare nell’ufficio di questi”). Anche l’ordinanza genetica (pag.185) ha osservato come il coinvolgimento di COGNOME nel traffico di stupefacenti non risulti confermato dalla fonte diretta, ovvero COGNOME NOME NOME pronnani, sostanzialmente, dalle dichiarazioni de relato di COGNOME, che anche l’ordinanza del Tribunale pare oggi dequotare (depotenziandone il rilievo rispetto al primo provvedimento di riesame) proprio al cospetto della smentita di COGNOME. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Tra l’altro, è utile aggiungere che l’impegno di COGNOME per il “depistaggio” (poiché si sta adoperando “per la questione delle telecamere” e, con COGNOME e COGNOME, COGNOME “pagato la multa” eventualmente comminata a COGNOME qualora immortalato per essersi introdotto in zona vietata con la sua auto) costituisce un argomento centrale, sul quale si era soffermata decisione di annullamento della Prima sezione, che COGNOME sollecitato il giudice del rinvio operarne una nuova convincente valutazione, destinata a chiarire se fosse riconducibile ad “un accordo preventivo relativo all’inquinamento delle indagini” ovvero ad un comportamento non indicativo “del rafforzamento del proposito criminoso altrui”. In proposito, il Tribunal giudizio rescissorio si è limitato a richiamare, per relationem, le pagine da 105 a 134 del provvedimento annullato e le pagine da 275 a 340 dell’ordinanza custodiale, sull’erroneo
presupposto che non COGNOMEro state oggetto di immediata censura in sede di legittimità e che, di contro, COGNOMEro dovuto essere riviste e nuovamente sviscerate, proprio al lume delle conclusioni tratte dalla pronuncia rescindente sull’indispensabile rivisitazione della natu della “qualità” dell’apporto realizzato dal ricorrente alla condotta altrui.
6.4. Non assurgono al rango di indizio di valenza diretta, né di riscontro ester individualizzante (ma, al più, di oggettiva conferma del fatto riferito dal chiamante princip sez.6, n.45733 del 11/07/2018, P., Rv.274151, cit.) le dichiarazioni rese da COGNOME NOME in parte riportate in annotazione di polizia giudiziaria ex art. 357 cod. proc. pen. dal te Taglietti, che le ha ricevute nel giugno e luglio 2014. COGNOME NOME ha collegato il trag ad Acciaroli, insieme al padre e a COGNOME NOME, ad una iniziativa volta al recupero di u credito, poi non perfezionato ed ha collegato il movente dell’omicidio COGNOME al traffic droga che il AVV_NOTAIO COGNOME scoperto, tanto da cedere ad un tentativo di corruzione volto a garantirsene il silenzio. Egli ha citato il colonnello COGNOME solo perché COGNOME una relazione amorosa con la figlia del COGNOME e perché il carabiniere COGNOME COGNOME presentato lui e il pa all’ufficiale, come potenziali informatori (pag. 26 ordinanza impugnata).
Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale del riesame di Salerno, per nuova valutazione. Il giudice del rinvio, in diversa composizione, dov nuovamente pronunziarsi sulla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, libero di analizzare regiudicanda con l’unico limite di adeguarsi all’interpretazione data alle questioni di diritt non riproporre i vizi già censurati in sede di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno in diversa composizione.
COGNOME deciso in Roma, 17/12/2025
Il consigli9 estensore