Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 160 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 160 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/05/2022 del TRIB. LIBERTA di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
udito il difensore
AVV_NOTAIO conclude insistendo per l’accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi.
Con ordinanza in data 11-14 maggio 10 giugno 2022 il Tribunale di Genova, quale giudice ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame dell’ordinanza in data 29 aprile 2022 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova aveva applicato la misura dell’obbligo di dimora, con divieto di allontanamento nelle ore notturne, nei confronti di NOME COGNOME, indagato di concorso nell’incendio di immobile, fatto commesso in san Colombano Certenoli il 10 luglio 2020.
Si tratta di un incendio che ha interessato un immobile, nel quale erano in corso lavori di ristrutturazione, di proprietà della società RAGIONE_SOCIALE
Il fatto di incendio viene collegato a frode assicurativa, frode compiuta anche rappresentando uno stato di avanzamento di lavori ben più ampio del reale.
Il carattere doloso dell’incendio e l’identità degli autori materiali sono accertati: i due soggetti esecutori (COGNOME NOME e NOME) avevano confessato ed avevano chiamato in correità, come organizzatore e mandante, rispettivamente, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Quest’ultimo dominus di fatto dell’impresa che aveva in corso la ristrutturazione – aveva pure confessato, spiegando di aver agito al fine di ottenere l’ulteriore incarico dei lavori edili necessari a seguito dell’incendio.
Quanto a COGNOME, era stato accertato che lo stesso, agente immobiliare, era anche amministratore di fatto di RAGIONE_SOCIALE ed aveva solidi legami personali con NOME COGNOME.
Infatti, anche la gestione dei lavori in corso era avvenuta in frode alla società committente, i cui soci erano estranei alla gestione della società affidata completamente al COGNOME, in quanto al momento dell’incendio era stato pagato quasi l’intero importo dei lavori, che erano stati eseguiti solo parzialmente.
COGNOME NOME, poi, aveva dichiarato di aver appreso da COGNOME e COGNOME che l’incendio era funzionale a conseguire il risarcimento da parte dell’assicurazione, e che il primo mandante era tale “NOME“, ed aveva anche riconosciuto COGNOME come persona presente a incontri con COGNOME.
Il difensore di NOME COGNOME ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Con il primo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio sulla gravità indiziaria.
Il chiamante in correità NOME COGNOME era soggetto che, in realtà, non conosce il ricorrente, tanto da non aver compiuto corretta ricognizione fotografica, ed era stato del tutto generico nell’accusa, non avendo precisato il contesto di tempo e di luogo nel quale lo avrebbe visto in compagnia dello COGNOME mozzino.
COGNOME, poi, aveva espressamente negato che nel fatto fosse coinvolto il ricorrente.
Con il secondo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio sul pericolo di recidiva, solamente affermato senza alcuna logica giustificazione.
Con il terzo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio sulla scelta della misura.
Il Tribunale non aveva dato contezza della necessità di una siffatta misura, che impedisce al ricorrente la propria attività lavorativa.
3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato e va perciò pronunciato annullamento dell’ordinanza impugnata.
Il compendio indiziario posto a carico dell’indagato è costituito dalla chiamata in correità compiuta da NOME COGNOME, riscontrata dagli indizi desumibili dallo stretto legale del ricorrente con NOME COGNOME, reo confesso, e con la gestione della società RAGIONE_SOCIALE, soggetto che avrebbe conseguito dalla compagnia assicuratrice l’indennizzo per il sinistro.
Peraltro, dalla lettura delle motivazioni dei conformi provvedimenti dei giudici del merito cautelare emerge che in ordine alla specifica attendibilità della chiamata in correità operata da NOME COGNOME non era stata compiuta adeguata valutazione, risultando la chiamata consistita nella mera indicazione della presenza del COGNOME ad un incontro cui era presente lo COGNOME, pure chiamato in correità, senza peraltro alcun elemento di dettaglio che ne possa riscontrare l’attendibilità.
Quanto ai riscontri alla chiamata di correo, l’argomento logico costituito dal legame personale tra il ricorrente e NOME COGNOME – che giustifica la disponibilità del primo ad assicurare al secondo sia compensi maggiori rispetto ai lavori eseguiti sia l’affidamento dei lavori resi necessari dall’incendio – è smentito dall’assunto secondo il quale il ricorrente sarebbe il dominus della società RAGIONE_SOCIALE, che sarebbe soggetto passivo sia della frode collegata ai lavori già eseguiti, sia dell’incendio.
Va dunque pronunciato annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Genova per nuovo giudizio.
Il giudice del rinvio, senza vincoli nel merito della decisione, deve rinnovare il riesame dell’ordinanza genetica, evitando nel giudizio sulla gravità indiziaria le rilevate carenze motivazionali.
I motivi secondo e terzo, relativi a punti logicamente dipendenti da quello relativo alla gravità indiziaria, sono assorbiti e devoluti alla cognizione del giudice di rinvio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Genova, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso, il 4 novembre 2022.