Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27179 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27179 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Bologna il 30/12/1970 avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 29/01/2025 udita la relazione del consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 29/01/2025 la Corte di appello di Bologna ha confermato quella del Tribunale di Bologna del 09/05/2022 con la quale COGNOME NOME è stato condannato alla pena di giustizia per due episodi di truffa in concorso con COGNOME NOME
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione COGNOME Alessandro, tramite difensore, il quale deduce violazione di legge in relazione all’art. 640 cod. pen. ed illog della motivazione per non avere i giudici di merito motivato in ordine alla responsabil dell’impugnante siccome ricavata, unicamente, dalle dichiarazioni della coimputata COGNOME la cui attendibilità non sarebbe stata adeguatamente vagliata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato avuto riguardo all’omessa motivazione circa la ritenuta attendibilità del coimputata COGNOME le cui dichiarazioni, poste a fondamento del giudizio di penale responsabilità del COGNOME, non sono state sottoposte al doveroso vaglio di attendibilità.
Questa Corte (Sez. 2, n. 15756 del 12/12/2002,Rv. 225565; Sez. 2, n. 2350 del 21/12/2004, Rv. 230716; Sez. 2, n. 21171 del 07/05/2013, Rv. 255553) ha da tempo affermato il principio secondo cui ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità a mente del dispos dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., il giudice deve in primo luogo sciogliere il proble della credibilità del dichiarante (confidente e accusatore) in relazione alla sua personalità, sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati correità e alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione e all’accusa dei coautori e complici; in secondo luogo deve verificare l’intrinseca consistenza e le caratteristic delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri come precisione, coerenza, costanza spontaneità; infine deve esaminare i riscontri cosiddetti esterni. Questo esame deve essere compiuto seguendo l’indicato ordine logico perché non si può procedere a una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli altri elementi di prova che ne conferma l’attendibilità se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata sè, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa. In presenza di tutti i sudde requisiti, la chiamata di correo ha valore di prova diretta contro l’accusato.
2.Nel caso esaminato entrambi i giudici di merito hanno disatteso le censure difensive con le quali si contestava la attendibilità della coimputata COGNOME per la mancanza di riscon esterni individualizzanti alle sue dichiarazioni, ritenendo che dette dichiarazioni foss intrinsecamente credibili in quanto la COGNOME non avrebbe avuto alcuna ragione per mentire e oggettivamente credibili in quanto suffragate da riscontri documentali esterni.
Si tratta di una motivazione illogica e giuridicamente scorretta perché non tiene conto de criteri valutativi della prova dichiarativa resa dal coimputato e sostanzialmente omette rispondere alle censure difensive avanzate, sul punto, dalla difesa in sede di appello.
In particolare, la motivazione sulla credibilità soggettiva del dichiarante è carente in qu omette di valutare la personalità, le condizioni socio-economiche e familiari, i rapporti co chiamato in correità e la genesi remota e prossima della risoluzione alla confessione e all’accusa della coautrice e complice; né il giudice ha verificato l’intrinseca consistenza caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri come precisione, coeren costanza, spontaneità; in ultimo il giudice ha riscontrato la credibilità dichiarante fac riferimento ai “documenti acquisiti” senza considerare che trattandosi di documenti provenienti dalla stessa dichiarante, essi non possono avere valenza di riscontro esterno.
3. A diverse conclusioni non è possibile pervenire nemmeno considerando le dichiarazioni dei testi COGNOME e COGNOME i quali hanno riferito di avere interloquito con il complice
COGNOME solo telefonicamente e non hanno proceduto all’individuazione di tale soggetto per cui non è dato sapere se lo stesso si identifichi con il ricorrente.
4.Alla luce di quanto complessivamente esposto la sentenza impugnata va annullata con rinvio per un nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.
Così deciso il 15/05/2025