Chiamata in correità: la conferma della Cassazione in tema di rapina
La validità della chiamata in correità rappresenta un pilastro fondamentale nel processo penale moderno, specialmente quando si tratta di accertare responsabilità in reati complessi come la rapina aggravata. La recente pronuncia della Suprema Corte chiarisce i confini entro cui le dichiarazioni di un complice possono fondare una condanna definitiva, sottolineando l’importanza della coerenza logica e dei riscontri esterni.
Il caso e la decisione della Corte
La vicenda trae origine dalla condanna di un’imputata per il delitto di rapina aggravata in concorso. Dopo la conferma della sentenza da parte della Corte di Appello, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione lamentando violazioni di legge e vizi di motivazione. Tuttavia, i giudici di legittimità hanno rilevato come le censure fossero formulate in modo generico, limitandosi a riproporre argomenti già esaminati e correttamente disattesi dai giudici di merito.
La Corte ha evidenziato che la sentenza impugnata poggiava su una ricostruzione solida, basata sull’attendibilità della coimputata che aveva reso dichiarazioni eteroaccusatorie. Tali dichiarazioni non sono rimaste isolate, ma hanno trovato pieno riscontro nella dinamica dei fatti riferita dalla persona offesa, eliminando ogni dubbio sulla responsabilità penale.
Analisi dei fatti e della prova
Nel processo penale, la valutazione della prova dichiarativa proveniente da un coimputato richiede un rigore particolare. Non basta la semplice accusa: è necessario che il racconto sia intrinsecamente coerente e supportato da elementi esterni che ne confermino la veridicità. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva già escluso che le piccole incongruenze evidenziate dalla difesa avessero carattere decisivo, ritenendo il quadro probatorio complessivamente granitico.
La Cassazione ha ribadito che, in presenza di una motivazione priva di aporie logiche e giuridicamente corretta, il sindacato di legittimità non può sostituirsi alla valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito. Il ricorso è stato quindi giudicato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla natura generica del ricorso, che non ha saputo individuare specifici errori di diritto o mancanze logiche nella sentenza di appello. I giudici hanno sottolineato che la chiamata in correità era stata vagliata con estrema attenzione, verificando sia la credibilità soggettiva della dichiarante sia l’attendibilità oggettiva del suo racconto. La perfetta coincidenza tra la dinamica descritta dalla complice e quella vissuta dalla vittima ha costituito il riscontro decisivo richiesto dal codice di procedura penale.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Corte confermano un orientamento consolidato: il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito in cui si sollecita una nuova valutazione delle prove. Quando la motivazione della sentenza impugnata è completa e logica, la decisione diventa inattaccabile. La dichiarazione di inammissibilità comporta inoltre un aggravio economico per il ricorrente, volto a sanzionare l’attivazione strumentale o infondata della giurisdizione di legittimità.
Quando una dichiarazione di un complice è sufficiente per una condanna?
La dichiarazione del complice, definita chiamata in correità, è sufficiente se risulta intrinsecamente attendibile e se è supportata da riscontri esterni che ne confermano la veridicità.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione è troppo generico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Questo accade quando la difesa si limita a ripetere argomenti già respinti nei gradi precedenti senza indicare vizi logici specifici.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente deve pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, che può arrivare a diverse migliaia di euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48584 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48584 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di L’Aquila confermava la decisione del Tribunale di Pescara in data 22/12/2020 che aveva riconosciuto l’imputata COGNOME NOME colpevole di concorso nel delitto di rapina aggravata, condannandola alla pena di giustizia.
Rilevato che con il ricorso il difensore deduce in forma generica la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità della prevenuta, reiterando le doglianze già sottoposte a vaglio dalla Corte territoriale e disattese con motivazione giuridicamente corretta e priva di aporie e frizioni logiche. Infatti, la sentenza impugnata ha ribadito l’attendibilità della chiamante in correità NOME, ha escluso che le incongruenze del racconto evidenziate dalla difesa abbiano carattere decisivo, ha ritenuto pienamente riscontrate le dichiarazioni eteroaccusatorie dalla dinamica dell’episodio riferita dalla p.o.;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma, 12 settembre 2023
Il Consigliere estensore
GLYPH Il PreS”dente