Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10942 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10942 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Castellammare di Stabia l’DATA_NASCITA (detenuto per questa causa)
avverso la sentenza del 15/04/2025 emessa dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO del foro di Roma in sostituzione dell’AVV_NOTAIO del foro di Torre Annunziata , che ha insistito per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12/12/2023 il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione collegiale, ha condannato NOME COGNOME alla pena di anni 16, mesi 1, giorni 10 di reclusione per i reati di cui agli artt. 416bis, commi 2, 4, 5 e 8 cod. pen. (capo a), 110, 629, comma 2, cod. pen. (capo n) (assolvendolo invece per il reato di detenzione di armi di cui al capo i).
La Corte di appello di Napoli, decidendo sull’appello dell’imputato, lo ha assolto per non aver commesso il fatto dal capo n) e ha, per l’effetto,
rideterminato in anni 12, mesi 1 di reclusione la pena, confermando nel resto la pronuncia di primo grado.
Secondo la conforme ricostruzione dei fatti dei giudici di merito il COGNOME, dal 2017 sino al 2020, sarebbe stato partecipe dell’associazione di RAGIONE_SOCIALE camorristico operante in Castellammare di Stabia denominata RAGIONE_SOCIALE COGNOME.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. nonché contraddittorietà della motivazione in relazione alla valutazione di attendibilità dei collaboratori di giustizia e ai riscontri alle dichiarazioni etero-accusatorie di questi ultimi.
In particolare, la difesa deduce che la partecipazione del COGNOME al sodalizio di RAGIONE_SOCIALE camorristico era stata ritenuta esclusivamente sulla base di dichiarazioni di collaboratori di giustizia vaghe, generiche e prive di riscontri, in violazione dunque dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. secondo l’interpretazione fornita dalla costante giurisprudenza di legittimità. La motivazione sul punto dei Giudici di appello era peraltro contraddittoria in quanto, dopo aver affermato che le dichiarazioni del collaboratore COGNOME COGNOME erano scarne e generiche e dopo aver ammesso che quelle del collaboratore COGNOME NOME erano riferibili solo a fatti anteriori al 2009 (e dunque fuori contestazione), gli stessi avevano ugualmente usato tali dichiarazioni come riscontro alle dichiarazioni del collaboratore COGNOME NOME. Le dichiarazioni di COGNOME erano state poi valorizzate nonostante le stesse non riguardassero il nucleo dell’accusa e non potessero quindi costituire un riscontro individualizzante. I giudici di merito, tanto di primo grado che di appello, si erano contraddetti dal momento che avevano considerato come riscontro estrinseco alle dichiarazioni dei collaboratori (in ordine al fatto che il COGNOME fosse il custode delle armi del RAGIONE_SOCIALE) le condotte di detenzione e porto di armi da fuoco di cui al capo i), reato per il quale però il COGNOME era stato assolto già nel primo giudizio. La Corte territoriale aveva inoltre indebitamente valorizzato come riscontro una conversazione (quella di cui al prog. 326 del 19/07/2017) che era completamente avulsa dal contesto mafioso e che la difesa aveva ampiamente spiegato in maniera alternativa.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia la mancanza di motivazione della sentenza di appello in relazione alla richiesta di esclusione della recidiva. La difesa deduce che in appello aveva chiesto l’esclusione della recidiva anche in considerazione del fatto che le condotte per cui era intervenuta condanna erano avulse dai fatti (estorsione) oggetto delle precedenti pronunce definitive. Con
tale argomento i giudici di appello non si erano confrontati, né si poteva richiamare la motivazione sul punto del Tribunale posto che quest’ultimo, ai fini della recidiva, aveva valorizzato l’estorsione di cui al capo n) per la quale, tuttavia, proprio la Corte di appello aveva assolto l’imputato.
2.3. Con il terzo motivo si deduce la contraddittorietà della motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche. A detta del ricorrente i giudici di appello avevano valorizzato, ai fini del diniego, elementi inesistenti (quali la partecipazione a reati fine per i quali il NOME era invece stato assolto), non rilevanti o pertinenti (come la decisione di non rendere esame e la gravità del titolo del reato) e non ne avevano invece considerati altri, quali ad esempio il contegno processuale collaborativo (quali il consenso all’acquisizione delle dichiarazioni di alcuni dei collaboratori di giustizia), che avrebbero giustificato l’applicazione della diminuente.
Il 09/01/2026 il difensore ha depositato memoria di replica alla requisitoria scritta del PG nella quale ha approfondito i motivi di ricorso e insistito per il loro accoglimento.
Il procedimento si è svolto nelle forme della pubblica udienza con trattazione orale su istanza del difensore del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato per le seguenti ragioni.
Il primo motivo, con cui si deduce la violazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e la contraddittorietà della motivazione in relazione alla valutazione delle chiamate in correità, non può trovare accoglimento.
1.1. È necessario premettere che i Giudici di merito, sulla base di una ricostruzione dei fatti conforme, hanno ritenuto provata l’appartenenza dell’odierno ricorrente al RAGIONE_SOCIALE COGNOME, sulla base degli elementi di seguito richiamati. È stato principalmente valorizzato quanto riferito dal collaboratore di giustizia NOME COGNOME, la cui attendibilità era stata riconosciuta anche in altri procedimenti, il quale aveva reso dichiarazioni in ordine alla partecipazione del COGNOME al sodalizio (con il ruolo di custode delle armi del RAGIONE_SOCIALE) precise, coerenti, e ricche di particolari. Si è poi ritenuto che tali dichiarazioni fossero riscontrate -e a loro volta reciprocamente riscontrassero -quelle -seppur meno dettagliate e precise -dei collaboratori di giustizia: a) NOME COGNOME il quale, pur riferendo di fatti sino al 2009 (data del suo arresto), aveva individuato nel COGNOME uno degli appartenenti del RAGIONE_SOCIALE COGNOME di cui lui pure era stato partecipe, specificando che lo stesso era dedito allo spaccio di droga, partecipava alle estorsioni ed era, altresì, il custode delle armi del sodalizio; b) NOME COGNOME il quale aveva riferito che il COGNOME, in seno al RAGIONE_SOCIALE, si occupava di
stupefacenti.
I Giudici di merito hanno, inoltre, evidenziato che le dichiarazioni dei collaboratori, in particolare del NOME COGNOME, fossero riscontrate anche:
dal fatto che risultava che il 03/01/2019 e il 25/08/2019 in due casolari ubicati nei pressi dell’abitazione del NOME erano state rinvenute armi da fuoco (fatti costituenti oggetto della contestazione di cui al capo i); si osservava che, tanto la tipologia delle armi rinvenute (tra cui un Kalashnikov) quanto i luoghi e le modalità dell’occultamento, erano corrispondenti a quelle descritte dal collaboratore;
b) da una intercettazione telefonica (RIT 326) del 19/07/2017 emergeva che all’epoca dei fatti effettivamente il COGNOME aveva la disponibilità di una pistola e girava armato;
da altra intercettazione (RIT 9966) del 04/07/2018 tra due esponenti di vertice del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (NOME COGNOME e NOME COGNOME) i quali, nel manifestare la loro intenzione di punire il figlio del COGNOME (per uno ‘sgarbo’ da quest’ultimo fatto al sodalizio), affermavano di conoscere bene il padre (vale a dire l’odierno ricorrente), di apprezzarlo e di essere certi che non si sarebbe arrabbiato per la punizione del figlio; conversazione dalla quale i Giudici desumevano che il COGNOME era riconosciuto dai vertici del sodalizio ed era anche consapevole delle sue dinamiche interne e delle sue regole di funzionamento.
1.2. Il difensore del ricorrente, come detto, deduce che tale motivazione si pone in contrasto con l’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità a cominciare dalla sentenza delle Sezioni unite n. 20804 del 29/11/2012, COGNOME. In particolare la difesa, pur non censurando il giudizio di attendibilità intrinseca del principale collaboratore di giustizia, NOME COGNOME, evidenzia tuttavia che, alla luce della giurisprudenza richiamata, gli elementi valorizzati dai Giudici di merito non possono costituire validi riscontri estrinseci alle dichiarazioni del suddetto collaboratore ovvero non sono riscontri individualizzanti, utili a ritenere raggiunta la prova della partecipazione del COGNOME all’associazione di RAGIONE_SOCIALE camorristico.
Questo Collegio ritiene che la denunciata violazione di legge non sussista e che non siano neppure ravvisabili nella motivazione della sentenza impugnata i profili di illogicità o contraddittorietà dedotti dal ricorrente.
1.3. Giova preliminarmente ribadire che il sindacato di legittimità sulla valutazione delle chiamate di correo non consente il controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sé stessi e nel loro reciproco collegamento (Sez. 1, n. 36087 del 13/11/2020, COGNOME, Rv.
280058 -01; Sez. 1, n. 5036 del 03/04/1997, COGNOME, Rv. 207789 -01, la quale ha chiarito che in materia di prove, la valutazione richiesta dall’art. 192, commi terzo e quarto, cod. proc. pen. spetta al giudice di merito, mentre la Corte Suprema di Cassazione, cui sia stata denunciata la violazione della citata disposizione di legge, deve limitare il suo giudizio all’accertamento della sussistenza dei vizi di legittimità indicati dall’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. – mancanza o manifesta illogicità della motivazione-).
1.4. Ciò premesso quanto all’ambito della cognizione di questa Corte, va in primo luogo evidenziato che le censure della difesa scontano un errore metodologico di fondo. Ed infatti, il difensore, a fronte di una motivazione che ha valorizzato plurimi elementi di riscontro, i quali, singolarmente e unitariamente considerati, avvalorerebbero le dichiarazioni del NOME COGNOME, ha invece proceduto ad una valutazione parcellizzata dei singoli elementi, evidenziando con riferimento a ciascuno di essi l’insufficienza o la scarsa conferenza rispetto alla capacità di riscontrare le dichiarazioni del collaboratore, omettendo però di effettuare una lettura complessiva e di insieme delle risultanze investigative. A causa di tale non condivisibile impostazione i singoli argomenti a discarico riproposti dal ricorrente risultano, non solo non decisivi, ma inidonei a mettere in discussione la coerenza e la tenuta logica del provvedimento impugnato. Al riguardo, va infatti evidenziato che questa Corte ha più volte ribadito che il difetto di motivazione, quale causa di annullamento della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei suoi singoli punti, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, sicché, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione risultare anche da altri punti del provvedimento ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (Sez. 1, n. 20030 del 18/01/2024, COGNOME, Rv. 286492 -01; Sez. 4, n. 5821 del 10/12/2004, dep. 2005, COGNOME, Rv. 231302 -01, la quale ha ribadito che anche in tema di valutazione delle chiamate di correo ciò che occorre valutare è la valenza degli elementi di riscontro non solo in sé stessi ma anche nel loro reciproco collegamento).
1.5. Ferme restando le considerazioni che precedono, occorre rilevare che anche le singole censure articolate dalla difesa in relazione a ciascuno degli elementi di riscontro individuati dalla Corte territoriale non sono condivisibili.
Al riguardo giova premettere che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la chiamata in correità, perché possa assurgere al rango di prova posta a fondamento di un’affermazione di responsabilità, necessita (per il chiaro disposto dell’art. 192, comma 3, c.p.p.), oltre che di un positivo apprezzamento in ordine alla sua intrinseca attendibilità, di “riscontri estrinseci”; questi, dal punto di vista oggettivo, possono consistere in qualsiasi elemento o dato
probatorio, non predeterminato nella specie e qualità, e quindi avente qualsiasi natura, sicché essi possono consistere in elementi di prova sia rappresentativa che logica, ed anche in un’altra chiamata in correità, a condizione che questa sia totalmente autonoma ed avulsa rispetto alla prima. Per converso, non è invece richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova “autosufficiente”, perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata in correità (Sez. 4, n. 5821 del 10/12/2004, dep. 2005, COGNOME, Rv. 231301 -01). Si è altresì precisato che in tema di chiamata di correo, gli altri elementi di prova da valutare, ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., unitamente alle dichiarazioni del chiamante, non devono possedere necessariamente i requisiti propri degli indizi di cui all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., essendo sufficiente che siano precisi nella loro oggettiva consistenza e idonei a confermare, in un apprezzamento unitario, la prova dichiarativa dotata di propria autonomia rispetto a quella indiziaria (Sez. 1, n. 31004 del 10/05/2023, Cauchi, Rv. 284840 -01). È inoltre pacifico che i riscontri esterni alla chiamata di correo richiesti dall’art. 192 cod. proc. pen. devono essere individualizzanti, nel senso che devono avere ad oggetto direttamente la persona dell’incolpato e devono possedere idoneità dimostrativa in relazione allo specifico fatto a questi attribuito (Sez. 3, n. 3255 del 10/12/2009, dep. 2010, Genna, Rv. 245867 -01; Sez. 6, n. 45733 del 11/07/2018, P., Rv. 274151 -01, che ha precisato che il riscontro può dirsi individualizzante quando non consiste semplicemente nell’oggettiva conferma del fatto riferito dal chiamante, ma offre elementi che collegano il fatto stesso alla persona del chiamato, fornendo un preciso contributo dimostrativo dell’attribuzione a quest’ultimo del reato contestato).
1.6. Tanto premesso, occorre rilevare, quanto al riscontro estrinseco individuato dalla Corte territoriale nelle dichiarazioni di NOME COGNOME, che la difesa deduce che tali dichiarazioni sarebbero fuori contestazione dal punto di vista temporale (in quanto riferibili al più tardi al 2009) e anche non individualizzanti in quanto, mentre il NOME COGNOME individua nel COGNOME il custode delle armi del RAGIONE_SOCIALE, il COGNOME lo descrive come dedito allo spaccio e alle estorsioni. Le dichiarazioni del collaboratore non riscontrerebbero dunque il nucleo essenziale della chiamata in correità del NOME COGNOME. L’assunto difensivo non è condivisibile in quanto le dichiarazioni del COGNOME -pur non potendo costituire di per sé sole il riscontro alla chiamata in correità del COGNOME -non possono essere ritenute completamente irrilevanti, come pretende il difensore. E’ infatti notorio che le organizzazioni c.d. storiche di RAGIONE_SOCIALE mafioso sono associazioni in cui la partecipazione è rigorosamente disciplinata di talché, in disparte l’ipotesi meramente teorica di dissolvimento dell’organismo criminale, come l’affiliazione richiede specifici requisiti e procedure, così anche la fuoriuscita
dal RAGIONE_SOCIALE non è evento usuale e si ricollega il più delle volte ad accadimenti particolari (morte, collaborazione con la giustizia, migrazione in altro gruppo criminale, ecc.) mentre sono estremamente rari (se non del tutto sconosciuti nella casistica giudiziaria) recessi consensuali e pacifici al pari delle ipotesi di reingresso nel sodalizio. Nel caso in esame, non essendo emersa (e non essendo stata neppure allegata dalla difesa) alcuna frattura nella biografia delittuosa del COGNOME, giustificativa di un allontanamento dell’imputato dal RAGIONE_SOCIALE dopo il 2009 e di una sua successiva riammissione, le dichiarazioni del COGNOME ben possono rappresentare un utile elemento di valutazione e conferma della partecipazione dell’odierno ricorrente al sodalizio in relazione al periodo in contestazione. Non è quindi ravvisabile alcuna violazione di legge e/o alcun profilo di illogicità o contraddittorietà nel fatto che i Giudici di merito hanno valorizzato ai fini di prova anche le dichiarazioni del collaboratore di giustizia in questione.
1.7. Anche con riguardo al collaboratore NOME COGNOME le censure formulate non sono condivisibili.
Il difensore contesta infatti il giudizio di attendibilità intrinseca del collaboratore operato dai Giudici di merito sulla base di argomenti non decisivi -come, ad esempio, il fatto che era inverosimile che lo stesso fosse un associato dall’età di 16 anni o che la sua appartenenza al sodalizio non era stata mai accertata in altre sentenze relative al RAGIONE_SOCIALE COGNOME -e palesemente inidonei ad incrinare la tenuta logica della motivazione della sentenza impugnata. Quanto all’argomento secondo il quale le dichiarazioni in esame non potrebbero costituire riscontro estrinseco in quanto generiche e ‘fuori contestazione’, visto che, mentre NOME COGNOME parla del coinvolgimento del COGNOME nell’attività di narcotraffico del RAGIONE_SOCIALE il NOME COGNOME gli attribuisce il ruolo di custode delle armi del sodalizio, occorre rilevare quanto segue. Questa Corte ha avuto modo di affermare che ai sensi dell’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., per ritenere la responsabilità di un imputato sulla base delle dichiarazioni accusatorie di un coimputato o di persona imputata in un procedimento connesso è necessario che le dette dichiarazioni siano suffragate da riscontri obiettivi; non è però necessario che i detti riscontri riguardino le singole circostanze riferite dal dichiarante, essendo sufficiente che riguardino la dichiarazione nel suo complesso. Infatti, la citata disposizione richiede che gli “altri elementi di prova”, unitamente ai quali il giudice di merito deve valutare le dichiarazioni di cui si tratta, confermino l’attendibilità delle stesse e non le singole circostanze riferite e detti elementi possono esser costituiti da dichiarazioni di altri collaboranti, dato che il legislatore non ha posto alcuna limitazione a riguardo (Sez. 1, n. 5036 del 03/04/1997, COGNOME, Rv. 207788 -01; nello stesso senso Sez. 6, n. 47108 del 08/10/2019, COGNOME, Rv. 277393 -01, secondo la quale, in tema di chiamata in correità, qualora i riscontri esterni siano costituiti da ulteriori
dichiarazioni accusatorie, esse devono convergere in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione ed avere portata individualizzante, intesa quale riferibilità sia alla persona dell’incolpato che alle imputazioni a lui ascritte, senza che possa pretendersi la piena sovrapponibilità dei loro rispettivi contenuti narrativi, dovendosi piuttosto privilegiare l’aspetto sostanziale della concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere).
Nel caso in esame il nucleo essenziale della contestazione era la partecipazione del NOME all’associazione e non le singole condotte dalle quali tale partecipazione poteva essere desunta o i singoli compiti ricoperti dal partecipe nel sodalizio, i quali peraltro, come è noto, ben possono sovrapporsi ovvero mutare nel corso del tempo e a seconda delle esigenze.
1.8. Quanto invece alla conversazione intercettata dalla quale emergeva che il NOME avesse la disponibilità di armi e girasse armato, la Corte di appello non solo si è fatta carico della censura difensiva -vale a dire che l’imputato era armato in quanto temeva per la sua incolumità personale -ma ha illustrato in maniera logica e con un apprezzamento insindacabile le ragioni per cui, anche recependo l’ipotesi del ricorrente, l’episodio potesse conciliarsi con l’ipotesi accusatoria circa l’intraneità dell’imputato al sodalizio. Occorre infatti ribadire che il controllo che il giudice di legittimità può esercitare sulla motivazione trova i suoi limiti nell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. con la conseguenza che la Corte adita deve limitarsi a verificare l’esistenza di una motivazione effettiva (e non apparente), la sua non contraddittorietà e la sua non manifesta illogicità, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 -01).
1.9. Con l’altra intercettazione tra i due esponenti del RAGIONE_SOCIALE (avente ad oggetto la punizione da infliggere al figlio del COGNOME), pure valorizzata dai giudici di merito, la difesa del ricorrente non si confronta nonostante dalla conversazione emerga che i vertici del sodalizio conoscevano l’imputato e ne apprezzavano le doti e si dicevano, in sostanza, convinti che, sapendo quali erano le regole vigenti nell’organizzazione, il ricorrente non si sarebbe risentito di una eventuale punizione inflitta al figlio.
1.10. In relazione invece all’ulteriore riscontro rappresentato dal rinvenimento delle armi da fuoco nelle vicinanze dell’abitazione del COGNOME (oggetto del capo i), la difesa denuncia la contraddittorietà della sentenza in quanto per tali fatti il ricorrente era stato assolto già dal Tribunale ‘per non aver commesso il fatto’. Osserva la difesa che secondo gli stessi giudici di merito le armi rinvenute non erano dunque riconducibili al COGNOME, conseguentemente le sentenze di primo e secondo grado erano in palese contraddizione nel momento in cui avevano ritenuto che tale episodio riscontrasse le dichiarazioni di NOME
COGNOME.
Anche su tale punto, gli argomenti della difesa non sono condivisibili.
In primo luogo, giova ribadire che l’assoluzione relativa a reati fine non ha alcun rilievo ai fini dell’accertamento della responsabilità dell’imputato per il reato associativo. Infatti, da un lato, per la configurazione del reato associativo non è necessaria la consumazione di reati fine, ma soltanto un generico programma criminoso che preveda la loro consumazione; dall’altro, l’assoluzione relativa a reati fine potrebbe trovare adeguata giustificazione in una mancanza di riscontri relativi a tali reati (Sez. 1, n. 5036 del 03/04/1997, COGNOME, Rv. 207792 -01). Va altresì considerato che, ai fini che qui interessano (vale a dire verificare l’esistenza di riscontri alla chiamata in correità), ciò che rileva, contrariamente a quanto sembra ritenere il difensore, non è l’assoluzione in sé né la formula assolutoria utilizzata, bensì le ragioni del proscioglimento. Il Tribunale (pag. 97 della sentenza) ha infatti assolto il COGNOME in quanto ha ritenuto che vi era il ragionevole dubbio che le specifiche armi rinvenute in occasione dei due sequestri fossero state ivi collocate da altri appartenenti al sodalizio senza averne informato ancora il COGNOME; conseguentemente, secondo i giudici di merito, svolgendo il COGNOME, quale custode dei luoghi di occultamento, una vigilanza solo periodica e non continuativa degli stessi, era possibile che lo stesso non avesse contezza della presenza delle armi rinvenute (e solo di quelle). In sostanza, l’impossibilità di attribuire al COGNOME la detenzione delle specifiche armi rinvenute, non escludeva il suo ruolo di custode. Il rinvenimento delle armi e degli esplosivi (certamente riconducibili per la loro tipologia alla criminalità organizzata) nelle vicinanze dell’abitazione dell’imputato, ben poteva dunque riscontrare, a detta dei giudici di merito, le dichiarazioni del collaboratore, il quale aveva attribuito al COGNOME il ruolo di custode. In proposito questa Corte ha affermato che l’insufficienza di un elemento indiziario ai fini dell’affermazione di responsabilità, in sede dibattimentale, per un reato fine ascritto ad un’associazione criminosa (nella specie, di RAGIONE_SOCIALE mafioso) non ne preclude l’utilizzazione con riferimento al reato associativo, in quanto capace di dar conto del coinvolgimento del soggetto a cui si riferisce nella vita dell’associazione, salvo il limite costituito dalla pronunzia assolutoria in relazione al reato fine per insussistenza del fatto, che nega in radice l’illiceità della condotta, e fermo restando che un simile indizio non può mai da solo fondare una statuizione di colpevolezza per il reato associativo. (Sez. 2, n. 14052 del 10/01/2019, COGNOME, Rv. 275418 – 01).
Il secondo motivo, col quale si denuncia l’omessa motivazione in ordine alla richiesta di esclusione della recidiva è infondato. Il rigetto della richiesta di esclusione della recidiva facoltativa, pur richiedendo l’assolvimento di un onere motivazionale, non impone al giudice un obbligo di motivazione espressa, ben
potendo quest’ultima essere anche implicita (Sez. 2, n. 39743 del 17/09/2015, Del, Rv. 264533 -01, fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto implicita la motivazione sul diniego della richiesta di esclusione della recidiva, desumendola dal richiamo operato nella sentenza impugnata alla negativa personalità dell’imputato emergente dalla gravità dei precedenti penali; nello stesso senso (Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, COGNOME, Rv. 267130 -01, secondo la quale l’applicazione della recidiva facoltativa contestata richiede uno specifico onere motivazionale da parte del giudice, che, tuttavia, può essere adempiuto anche implicitamente, ove si dia conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore; sentenza resa in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto implicita la motivazione della ritenuta recidiva, desumendola dal richiamo operato nella sentenza alla negativa personalità dell’imputato, quale evincibile dall’altissima pericolosità sociale della condotta da costui posta in essere).
Tanto premesso, in primo luogo, occorre rilevare che il Tribunale, in applicazione dell’art. 63, comma 4, cod. pen. sul concorso delle circostanze ad effetto speciale, ha applicato per la recidiva un aumento di pena molto contenuto pari a un mese di reclusione. Il Tribunale ha poi, di fatto, esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto la recidiva laddove a giustificazione del diniego delle attenuanti generiche ha evidenziato che il NOME aveva riportato ben otto condanne definitive, tra le quali una per estorsione continuata e altre per armi e droga, era stato sottoposto a misura di sicurezza detentiva, e per ben due volte (anche in epoca coeva ai fatti per cui si procede) alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, circostanze che danno conto della valutazione di accresciuta pericolosità dell’imputato.
In ogni caso occorre rilevare che il motivo di appello articolato dalla difesa in punto di recidiva era del tutto generico in quanto consistente quasi esclusivamente di citazioni e richiami della giurisprudenza costituzionale e di cassazione in ordine agli obblighi motivazionali del giudice in tema di recidiva, senza alcuno specifico confronto col caso in esame. L’unico elemento di doglianza specifico articolato dall’appellante attiene al fatto che il Tribunale aveva richiamato, tra i precedenti rilevanti ai fini della recidiva, una condanna per estorsione, non considerando però che nell’episodio di estorsione oggetto di contestazione e di condanna, vale a dire il capo n), il ruolo del NOME era stato del tutto marginale se non inesistente, argomento del tutto irrilevante e non pertinente ai fini della recidiva. La genericità della devoluzione comporta che il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di interesse in applicazione del principio per cui la mancata considerazione di un motivo di appello inammissibile “ab origine” per manifesta infondatezza, per genericità, difetto di specificità o per altra causa è insuscettibile di determinare
l’annullamento in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio, tenuto anche conto che i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand’anche il giudice dell’impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, COGNOME, Rv. 277281 -01; nello stesso senso Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 -01).
Il terzo motivo avente ad oggetto il diniego delle attenuanti generiche è inammissibile in quanto meramente reiterativo del motivo di gravame sul quale i Giudici di appello hanno fornito motivazione adeguata e congrua, con la quale il difensore non si confronta. Questa Corte ha, infatti, più volte affermato che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole, alla gravità del reato e delle sue conseguenze ovvero alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549). Si è altresì precisato che nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Nel caso in esame la motivazione della sentenza impugnata (pag. 22) è sufficiente e congrua, avendo i giudici evidenziato, da un lato che mancavano elementi positivi che giustificassero la concessione delle attenuanti, e, dall’altro, che dovevano essere valorizzati (come ulteriori elementi ostativi) sia i numerosi precedenti penali (ben 8 condanne) per gravi anche reati (armi, droga, estorsione) da cui l’imputato è gravato sia la sua pericolosità sociale desumibile sia dal ruolo svolto in seno al sodalizio (custode di armi) sia dalla pregressa sottoposizione a misure di prevenzione. Il difensore non si confronta con i sopra esposti argomenti e non ha neppure indicato quali erano gli elementi positivi in forza dei quali l’imputato era meritevole del beneficio di legge invocato, non potendo certamente essere considerato tale l’aver prestato il consenso all’acquisizione dei verbali di alcuni collaboratori (scelta processuale, peraltro operata dal difensore, e certamente non sintomatica di un contegno collaborativo). Il motivo difetta dunque di specificità sia intrinseca che estrinseca.
Per le ragioni sin qui esposte si impone il rigetto del ricorso, al quale consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 21/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME