Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11924 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11924 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CROTONE il 07/08/1985
avverso l’ordinanza del 20/09/2024 del TRIB. LIBERTA’ di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del .5) ,;tituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inamm del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Bologna, in sede cautelare, in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico ministero avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia, emessa il 16 agosto 2024, ha applicato al ricorrente la misura della custodia caulre are in carcere in relazione al reato di estorsione aggravata di cui al capo C: della imputazione provvisoria, per avere costretto NOME a versare sorime di danaro da questi prelevate da una società riconducibile all’indagab e che svolgeva attività illecita nel settore tributario, servendosi di terzi corrat per
riscossione materiale del credito, trovandosi il ricorrente in regime di arresti domiciliari.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME deducendo:
violazione di legge e vizio di motivazione per essersi il Tribunale limitai:o ad offrire una motivazione per relationem all’atto di appello del Pubblico miriktero, senza alcun apporto argomentativo differenziato ed autonomo in ordi GLYPH alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e di esigenze cautelari;
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione della chiamata in correità di COGNOME NOME, che il ricorrente assume non essere assistita da riscontri esterni individualizzanti, tali non potendo definirsi videochiamate tra l’indagato ed alcuni correi, delle quali non si cona>ce il contenuto;
violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistz!nza di esigenze cautelari, laddove, ancora una volta, il Tribunale si sarebbe limitato ad aderire acriticamente alle deduzioni del Pubblico ministero, senza indicare elementi attuali e concreti idonei a supportare l’esistenza del pericdo di reiterazione del reato e di inquinamento probatorio con specifico riferimento alla posizione del ricorrente e non in termini astratti, così come era stato sostenuto dal Giudice per le indagini preliminari nell’ordinanza di rigetto della misura cautelare richiesta dal Pubblico ministero;
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’applicazior e della massima misura cautelare in spregio ai principi di proporzionalità ed adeguatezza.
Il Tribunale, sul punto, si sarebbe affidato a laconiche affermazioni, senza soffermarsi a spiegare le ragioni per le quali non si sarebbe potuta app io:are la misura degli arresti domiciliari eventualmente con stringenti prescrizioni e con controllo a distanza.
Non sarebbero state adeguatamente valutate la personalità del ricorrente, il contesto familiare e la confessione (fg. 17 del ricorso).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e, comunque, manifestamente infondati.
Quanto al primo motivo, se ne deve rilevare la genericità a froni:e di un provvedimento dal costrutto motivazionale assolutamente completo, he dà conto di tutto l’evolversi della vicenda, delle risultanze investigath, e dell deduzioni delle parti e delle conclusioni del Tribunale, autonome e speci he.
2. In ordine al secondo motivo, il ricorrente (il quale, a scanso di equivo :i non risulta che abbia confessato alcunché, così come si sostiene a fg. 17 del rI:erso) con altrettanta genericità, non tiene conto del fatto che la chiamata in correità proveniente da COGNOME NOME – pacificamente indicato come uno degli esecutori materiali della estorsione, dallo stesso COGNOME oggetto di ammis3igne era intervenuta a completamento di una serie di risultanze a cari::) già significative, posto che la stessa persona offesa aveva riferito come fosse palese che il COGNOME e gli altri correi agissero quali emissari dell’indagato, che si ti – ivava detenuto in regime di arresti domiciliari ed al fine di esigere un credito a base illecita da questi vantato nei confronti della vittima.
La chiamata in correità, come ha messo bene in evidenza il Tribunale, i:iveva sfrondato i dubbi sull’unico aspetto problematico che aveva portato il Giudice per le indagini preliminari a negare la misura, vale a dire il fatto che il ricorrente foss consapevole non soltanto della richiesta di danaro dei correi nel suo int( resse (circostanza pacifica), ma anche delle modalità estorsive utilizzate ca suoi emissari, in ipotesi adottate autonomamente e senza l’avallo del mandanti: della richiesta di danaro.
Proprio uno degli esecutori materiali di essa, per l’appunto NOME COGNOME:esco, aveva, invece, riferito – in epoca successiva all’ordinanza di rigetto della richiesta di misura emessa dal Giudice per le indagini preliminari – non solo che il ricorrente era perfettamente a conoscenza di tale circostanza (per di più avendo stimolato i correi a minacciare anche i familiari della persona offesa, come era pacificamente avvenuto), ma anche di essere stato coinvolto in spe:ifiche interlocuzioni con l’indagato effettuate attraverso alcune videochi.: NOME, circostanze confermate dalle indagini.
Infatti, nonostante il regime di arresti domiciliari al quale era sottoix sto, ricorrente comunicava regolarmente con i suoi correi e con lo stesso chiamante in correità, attraverso telefonate, incontri dal balcone di casa e videochi:ir nate.
Ciò che è stato ritenuto maggiormente indiziante dal Tribunale, è il fatto che queste chiamate con i correi fossero avvenute proprio in concomitanza con lo sviluppo frazionato delle richieste estorsive alla vittima ed una deil ! quali finanche lo stesso giorno in cui quest’ultima, sfiancata dalle minacce, aveva deciso di sporgere denuncia il 31 luglio 2024 (cfr. fg. 21 del provvedimento impugnato).
Per di più, come è stato segnalato dal Tribunale, la sequenza delle chiamate tra il ricorrente ed i correi aveva riscontrato COGNOME anche nella parte in cui questi aveva escluso la compromissione, quale mandante della estorsione, an:he del fratello dell’indagato, del pari agli arresti domiciliari in luogo diver ;o, momento che costui non aveva mai interloquito con gli esecutori materiaii, come
sarebbe stato naturale se si fosse trattato di mere richieste non minacciose, posto che il credito verso la vittima era anche a lui pertinente.
Tali dati – sui quali, non a caso, il ricorso tace GLYPH hanno natura di ri5;contro individualizzante se inseriti nel preciso contesto fattuale rappresentEto e restituito dal Tribunale in termini logico-ricostruttivi ineccepibili, anche co riferimento al contesto delinquenziale di riferimento e alla negativa personalità del ricorrente, per di più ove si consideri la fase procedimentale in cui ci s I:rova, non destinata a verificare la tenuta di una pronuncia di condanna n’a la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza.
3. Quanto ai motivi inerenti alle esigenze cautelari, che possono essere trattati congiuntamente, il ricorso sembra voler aggirare, anche qui peccando di genericità, il dato decisivo messo in evidenza dal Tribunale, costituito dal fatto che il ricorrente si era reso responsabile di un grave reato nonostanta fosse sottoposto al regime di arresti domiciliari ed attraverso una pedissequa vicIzione degli obblighi inerenti alle comunicazioni con terzi soggetti diversi dai fainiliar conviventi, con ciò dimostrando una straordinaria pervicacia nel del rquere accompagnata dalla dimostrazione tangibile della inadeguatezza della misura della restrizione domiciliare a sconfiggere il pericolo di recidiva.
Anche in relazione al tema, l’ordinanza del Tribunale è esente da qualunq LH! vizio rilevabile in questa sede.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello Aesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Arri n ende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. ccd proc. pen..
Così deciso, il 25/02/2025.