Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4828 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5   Num. 4828  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a VIGEVANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a VIGEVANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso chiedendo udito il difensore
Ritenuto in fatto
COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano del 13 febbraio 2023, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Pavia, che a sua volta li aveva ritenuti responsabili, in qualità di amminist di fatto della fallita RAGIONE_SOCIALE (poi, per brevità, anche RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALE), in concorso con COGNOME NOME (a sua volta condanNOME e non ricorrente), del delitto bancarotta fraudolenta per distrazione, aggravata dalla circostanza di cui all’art. 219 comma L.F. – capo A) – della somma di euro 345.070 in favore della RAGIONE_SOCIALE a fronte di fatture per operazioni inesistenti tra il 2005 e il 2007; tale sentenza li aveva altresì cond al risarcimento del danno in favore del fallimento parte civile costituita, da liquid separato giudizio civile ma con applicazione di una provvisionale di euro 150.000, posta i solido a carico dei tre imputati.
Sono stati articolati, col ministero del difensore di fiducia, cinque motivi, qui enunciati n strettamente necessari di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
1.11 primo motivo ha dedotto i vizi di violazione di legge penale e della motivazione, poic quest’ultima sarebbe stata omessa con riferimento all’attribuzione ai due ricorrenti de qualifica di amministratori fatto o, in alternativa, alla loro responsabilità in veste di con esterni; non sarebbe stata fornita risposta ai motivi di gravame volti ad evidenziare la care di prova costituita soltanto dalle dichiarazioni del coimputato COGNOMECOGNOME COGNOME assen approfondimenti investigativi e istruttori sugli effettivi titolari della fiduciaria RAGIONE_SOCIALE, beneficiaria della cessione nell’anno 2006, in capo a società terze, delle quote della RAGIONE_SOCIALE di sua titolarità; ai due ricorrenti è stata contestata la sola distrazione del dell’imputazione quando l’amministratore di diritto COGNOME sarebbe stato inquadrato com figura “eterodiretta” e, pertanto, non si spiega perché ai medesimi non siano stati estesi medesimo titolo, gli addebiti relativi agli RAGIONE_SOCIALE due capi d’incolpazione (di ricorso abu credito e bancarotta semplice per aggravamento dei dissesto, formulati a carico di COGNOME, primo dei due in concorso con tale COGNOME, prosciolto in udienza preliminare); la sentenza primo grado, confermata da quella d’appello, avrebbe tentato di ovviare alla lacuna probatori con il richiamo della possibile responsabilità dell'”extraneus” senza esplicitare quale ruolo avrebbero avuto in tal modo i prevenuti; e, per eliminare il vuoto probatorio, la Corte d’app avrebbe fatto riferimento al principio del “cui prodest”, che avrebbe potuto al più costituire un indizio ai sensi del comma 2 dell’art. 192 cod. proc. pen., insufficiente se non accompagnat da RAGIONE_SOCIALE elementi di valenza grave, precisa e concordante.
2.11 secondo motivo ha denunciato i vizi di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. pr pen. in ordine alla ritenuta condotta distrattiva, perché la “distrazione” penalmente rilev sarebbe ravvisabile solo laddove si sia data prova della “destinazione diversa”, data al “ben sociale”, rispetto ai suoi “scopi istituzionali”, mentre, nel caso specifico, BEA era stata cos proprio per gestire l’impianto di termovalorizzazione e RAGIONE_SOCIALE era stata destinataria
nel marzo 2005 di una lettera d’incarico per l’esecuzione dei lavori di bonifica nell’ industriale per cui è processo; il progetto industriale riporta il preventivo del febbrai predisposto da RAGIONE_SOCIALE per i costi di bonifica e smaltimento rifiuti; le fatture emesse da ta società riguarderebbero prestazioni reali, come confermato dalla sentenza d’appello a pag. 11; non avrebbe rilievo la nota di credito del 25/11/2008, emessa da RAGIONE_SOCIALE a favore della RAGIONE_SOCIALE, finalizzata a stornare il pagamento delle fatture evase da quest’ultima “ritenendo che spettasse a RAGIONE_SOCIALE, divenuta proprietaria dell’area sul quale (sic) era stata eseguita la bonifica” , anche perché tale decisione sarebbe stata assunta da COGNOMECOGNOME La difesa avrebbe instillato un ragionevole dubbio sulla correttezza della ricostruzione probatoria, dando pr dell’esecuzione di lavori di studio preliminari in un progetto concreto e di vasta por dell’effettività dei rapporti commerciali tra la fallita e “le altre società” inte dell’impossibilità di attribuire ai ricorrenti la mancata verifica delle irregolarità pertinenti alle suddette altre imprese, coinvolte nel progetto.
3.11 terzo motivo ha lamentato la sussistenza dei medesimi vizi, a riguardo della integrazion della prova dell’elemento soggettivo del reato di bancarotta patrimoniale per distrazione luogo dell’alternativa offerta dalla difesa, una ipotesi di bancarotta semplice di cui all’ comma 1 n. 2 L.F., ormai prescritta – perché sarebbe stata omessa qualsiasi motivazione in relazione all’affermata consapevolezza di COGNOME e COGNOME della natura fraudolenta dell’operazione, non vi sarebbe prova della esistenza del dissesto societario al momento dell costituzione di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, l’affidamento bancario sarebbe stato chiesto dalla pr solo perché economicamente più affidabile, mentre in quella fase “RAGIONE_SOCIALE doveva ancora acquisire la proprietà dell’unità immobiliare”. Non sarebbe stata presa posizione sulla riconducibilità dei trasferimenti eseguiti da RAGIONE_SOCIALE a pagamenti preferenziali in relaz “crediti effettivamente vantati dalle società dei ricorrenti nell’ambito degli evocati commerciali”.
4. Il quarto motivo si è profuso sulla violazione dell’art. 133 cod. pen. e sulle motivazionali in relazione al trattamento sanzioNOMErio riservato ai ricorrenti, con la eviden una disparità di trattamento rispetto a quello inflitto al COGNOME ed anche nei rapporti tra le loro posizioni. La Corte d’appello avrebbe risposto agli specifici motivi con form stile, senza adeguatamente considerare l’età e i problemi di salute accusati dai ricorrenti corso del processo; sarebbe stato sopravalutato il “pentimento” di COGNOMECOGNOME attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti e della sospensione condizionale della pena, sarebbero stati enfatizzati i precedenti penali degli attuali imp non sarebbe stata rispettata la giurisprudenza di legittimità sulla necessità di adeguare la p alle finalità rieducative della stessa e di motivare scrupolosamente il trattamento sanzioNOME personalizzato, quando ci si discosti dai minimi edittali.
5.11 quinto e ultimo motivo si è doluto del vizio di cui all’art. 606 comma 1 lett. e) cod. pen. in rapporto alla conferma delle statuizioni civili e della provvisionale provvisoria esecutiva, anche perché nel corso del processo di merito gli imputati avrebbero dato prova
della effettiva esecuzione di lavori per oltre 100.000 euro e che la responsabi dell’aggravamento del dissesto è attribuibile al solo COGNOME, nei confronti del quale s stata elevata la imputazione del reato di bancarotta semplice e che sarebbe individuabile come l’esclusivo artefice del mancato perfezionamento di una transazione con Unicredit, come ricordato dal curatore fallimentare nella propria relazione.
Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell’art. 23, comma 8, di. del 2020. Il AVV_NOTAIO Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto respingersi i ricorsi.
In data 4 gennaio 2024 il difensore degli imputati ha fatto pervenire memoria di replica a conclusioni del AVV_NOTAIO Generale.
Il difensore di parte civile, in data 22 dicembre 2023, ha inoltrato memoria difensiva, con ha chiesto dichiararsi inammissibili o rigettarsi i ricorsi.
Considerato in diritto
Il ricorso degli imputati è inammissibile.
1.Ritiene il collegio, in premessa, di anticipare che i primi tre motivi posti a base del rico cassazione degli imputati, che possono essere trattati congiuntamente, devono essere valutati non specifici, e, comunque, non consentiti nel giudizio di legittimità in quanto involgenti complesso, una diversa valutazione di risultanze probatorie in presenza di una motivazione della sentenza impugnata – peraltro in un contesto di doppia conforme, nel quale le pronunce dei gradi di merito si integrano vicendevolmente – del tutto lineare e plausibile, cos precipitare nel giudizio di inammissibilità.
Secondo il consolidato e condivisibile orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. 4 sentenza n. 15497 del 22 febbraio – 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6^, sentenza n. 34521 del 27 giugno – 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l’aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertiv apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti
Si è, infatti, esattamente osservato (Sez. 6^, sentenza n. 8700 del 21 gennaio – 21 febbrai 2013, CED Cass. n. 254584) che “la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critic argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realiz
attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono o richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di di degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il c dispositivo si contesta). Il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da una “du specificità”: “deve essere sì anch’esso conforme all’art. 581 c.p.p., lett. C (e quindi cont l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni ric presentata al giudice dell’impugnazione); ma quando “attacca” le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì, contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio di motivazione denunciato, in modo che esso sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previs dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), deducendo poi, altrettanto specificamente, le ra della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente” (Sez. 6^, sentenza n. 8700 del 21 gennaio – 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584). Risulta, pertanto, evidente che, “se i motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d’appello, per ciò solo si all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione provvedimento ora formalmente “attaccato”, lungi dall’essere destinatario di specifica crit argomentata, è di fatto ignorato.
Ebbene, le sentenze del doppio grado si sono innanzitutto soffermate, con motivazione piana, coerente e razionale, sulla centralità delle ammissioni e della chiamata di correo di COGNOME NOME, che, nel dettaglio, ha illustrato alla curatela del fallimento, in sede di convocaz post-fallimentare, e con l’esame dibattimentale, il ruolo di coamministratori di fatto attuali ricorrenti e la natura oggettivamente ed integralmente distrattiva dell’operazio dirottamento di risorse, di pertinenza della di poi fallita, nelle casse della RAGIONE_SOCIALE
E’ emerso, dunque, come il trasferimento della cospicua somma di euro 345.070 sia avvenuto in assenza di contropartita, allo scopo di finanziare la RAGIONE_SOCIALE, riconducibile al medes management della fallita, rappresentato da COGNOME e COGNOME, su precise istruzioni quest’ultimo (pag.6,10 sentenza di primo grado, pag. 11 e 12 sentenza di secondo grado) e come le strategie aziendali siano state costantemente e coscientemente divisate da costoro (pag.9 sentenza del primo giudice, pag.10 sentenza di appello); che i connotati indebi dell’erogazione di denaro sono obbiettivamente corroborati dall’emissione della nota di credit da parte di RAGIONE_SOCIALE in favore di NOME, del 25 novembre 2008, senza che alla formalità documentale sia seguita la retrocessione dell’importo; che al più, come riconosciuto d COGNOME nell’esame reso in giudizio, beneficiaria di una assai contenuta porzione prestazioni sia stata la RAGIONE_SOCIALE, proprietaria dell’area da bonificare ed a su riconducibile alla direzione di COGNOME e COGNOME( pag.10 sentenza primo grado, pag. 8,9 10 sentenza di appello).
Le conclusioni così declinate nel doppio grado si sono conformate ai principi stabilment espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo i quali “la chiamata in correità, proveniente da coimputato nel medesimo procedimento o da persona imputata in procedimento connesso ha valore di prova e non di mero indizio; essa è pertanto idonea a costituire oggettivo sostegno del libero convincimento del giudice, se suffragata da a elementi o dati probatori che non devono necessariamente consistere in una prova distinta ed autonoma di colpevolezza (la quale renderebbe superflua la stessa chiamata in correità), ma che possono essere di qualsiasi tipo e natura, purché dotati di consistenza tale da resistere a elementi contrari dedotti dall’imputato” (Cass. sez.5, n.9001 del 15/06/2000, COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, Rv. 217728; sez. U n. 1048 del 06/12/1991, COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, Rv. 189182); quanto, in particolar alla valutazione della portata probante delle dichiarazioni rese dal fallito alla curate fallimento e veicolate nella relazione ai sensi dell’art. 33 L.F., il tribunale di Pavia (pa attenuto all’indirizzo più rigoroso, in virtù del quale le dichiarazioni medesime possono ess utilizzate, e su di esse è consentita la testimonianza resa dal curatore in qualità di testimo dibattimento, allorchè il coimputato e il suo difensore non ne abbiano richiesto l’esame ch peraltro, nel caso di specie si è comunque svolto, nel contraddittorio delle parti dichiarazioni devono essere valutate unitamente agli RAGIONE_SOCIALE elementi di prova che ne confermino l’attendibilità, ai sensi dell’art. 192 terzo comma cod. proc. pen. (Cass. sez.5, n. 13060 08/022017, COGNOME, Rv.270596; Cass. sez. 5, n. 24781 del 08/03/2017, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 270599; sez.5, n. 3885 del 09/12/2014, COGNOME, Rv. 262230; sez.5, n. 20090 del 17/04/2015, COGNOME, Rv. 263819).
Le pronunce di merito, in armonia con l’insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte, hanno dunque esamiNOME la sussistenza dei riscontri esterni, di natura individualizzant funzionali a conferire alle dichiarazioni del coimputato la valenza di “prova piena” d responsabilità dei chiamati.
Come è noto, laddove vi siano chiamate di correo, che debbono essere valutate “unitamente agli RAGIONE_SOCIALE elementi di prova che ne confermano l’attendibilità” e, dunque, debbano esse “riscontrate”, l’orientamento costante della Corte di Cassazione aderisce al principio di “lib del riscontro”.
Non esiste, nell’ordinamento, una nozione “canonizzabile” di riscontro esterno – di al elemento di prova che confermi l’attendibilità della chiamata di correo ex art. 192,3° co. proc. pen. – come del resto si enuclea dal dato testuale della disposizione: dichiarazionisono valutate unitamente agli RAGIONE_SOCIALE elementi di prova che ne conferma l’attendibilità”.
In altre parole, il “riscontro” – che deve essere un elemento certo, non esso stesso da prova – non deve essere rappresentato da una prova autonoma, di per sè tale da dimostrare la responsabilità del “chiamato”, ma può essere costituito da qualsiasi elemento rappresentativo o anche logico (sez. U n. 11 del 1995, COGNOME; sez.6, n. 4108 del 17/02/1996, COGNOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE) – che sia suscettibile di “confermare”, ovvero di “convalid
l’elemento di prova principale, o per eccellenza, la dichiarazione del coimputato: e ciò ripete, sulla base di una valutazione di competenza del giudice di merito, secondo il s prudente apprezzamento, senza che a quest’ultimo si possano imporre regole “preconfezionate” su ciò che riscontro debba essere considerato rispetto a ciò che, invece, non lo sia.
Con analisi accurata e puntuale – e non è qui necessario indulgere in inutili ripetizioni GLYPH la pronuncia del giudice di prime cure ha ripercorso gli apporti ricostruttivi, anche di estraz documentale – e a prescindere dalla registrata impossibilità di svelare con sicurezza l’effett padronanza delle quote della RAGIONE_SOCIALElfiduciaria – che hanno consentito di suffragare, sotto plurimi profili, anche logico-inferenziali, il ragionamento probatorio ossequioso della regol giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, con particolare riguardo all’oggettiva riferibi contesti imprenditoriali interessati all’operazione negoziale (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE quest’ultima amministrata da COGNOME – partecipate dalla RAGIONE_SOCIALE, di formale titolarit della moglie di COGNOME e della figlia di COGNOME, nonché a sua volta amministrata da Verces la RAGIONE_SOCIALE, il cui capitale di rischio era di proprietà della moglie di COGNOME e d stesso COGNOME) ai due ricorrenti (pag.9 e pag. 10 e seg.); ed ancora, a riguard dell’organizzazione stessa dell’attività gestoria che ha condotto alla immediata veicolazio dell’importo, oggetto della contestazione, in favore della RAGIONE_SOCIALE, sostanziat nell’ottenimento di un mutuo, da parte della RAGIONE_SOCIALE già in crisi di liquidità, che i quest’ultima non è stata in grado di rimborsare e che ne ha, in definitiva, incrementat dissesto (pag.5,7,13 e 14 sentenza primo grado, pag. 8 e 9 sentenza di appello).
In tale scenario, per un verso del tutto generiche, fuori fuoco e manifestamente infondate rivelano le doglianze dei motivi di ricorso, che omettono di confrontarsi con la “ratio decidendi” del tessuto argomentativo dei giudizi di merito sulla credibilità intrinseca estrinseca del contributo informativo fornito dall’ex amministratore COGNOME, confortat riscontri enumerati, enfatizzano indicatori vaghi e puramente assertivi per confutarla, come ipotetico “conflitto di interesse” o “l’aver taciuto la propria partecipazione” in altre “collegate”, ovvero i contenuti di una sentenza di assoluzione del COGNOME dall’imputazione bancarotta della RAGIONE_SOCIALE, già ritenuta irrilevante dalla Corte territoriale e di c nemmeno enunciata la concludenza ai fini di un sovvertimento del verdetto oggetto d’impugnazione.
D’altro canto, il giudizio di credibilità del dichiarante, sotto il duplice profilo so oggettivo e l’esplicitazione giustificativa della sua pregnanza probatoria attrav l’illustrazione dei riscontri esterni, non devono essere necessariamente formulati p compartimenti distinti e separate sequenze, ma possono essere espressi in modo unitario, come richiesto dal tenore letterale dell’art. 192 comma 3 cod. proc. pen. (cfr. sez. 4, n. 34 del 18/06/2019, NOME, Rv. 276676; sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014, COGNOME, Rv. 262348; sez. U n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255145).
Non risponde poi a verità che il provvedimento giurisdizionale censurato abbia assegNOME a COGNOMECOGNOME infatti condanNOME quale concorrente nel reato, il ruolo del mero prestanome e condotta illecita attribuibile agli imputati ed oggetto dell’opzione imputativa che costit prerogativa esclusiva del pubblico ministero – come detto ritenuti amministratori di fatto d fallita e non “concorrenti esterni” – non esclude la corresponsabilità di quelli di diri ricorrano gli elementi di una loro compartecipazione oggettiva e soggettiva.
Per altro verso, le notazioni di dissenso contenute nei motivi di ricorso – che attengono “concretezza” del progetto industriale dell’area della ex RAGIONE_SOCIALE, l’effettività delle pr svolte da RAGIONE_SOCIALE, la riconducibilità della scelta di stornare le fatture pagate da BEA, le r sottostanti alla stipulazione del finanziamento bancario da parte della fallita – oltre a mos autoreferenziali, prive di adeguata verifica e in contrasto con le proposizioni articolate sentenze, appaiono evidentemente volte ad una diversa rielaborazione della vicenda, alla luce di una rilettura del materiale probatorio, con evidente inammissibilità dei motivi stess invero, vale la pena ricordare che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Cort cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto t l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali RAGIONE_SOCIALE modelli di ragionamento mutuati dall’esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al tes provvedimento impugNOME, che si presenta quale elaborato dell’intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla ver della coerenza strutturale del provvedimento in sé e per sé considerato, verifi necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui esso “geneticamente” informato, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da RAGIONE_SOCIALE (Sez. U, 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ai sensi dell’art. 606, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicit motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugNOME, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamen carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621-01).
2.11 quarto motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato, perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione a aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (per tutte, sez.3, n. 1182 del 17/10/2 Cilia e altro, Rv. 238851).
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E’ poi sufficiente che il medesimo, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, dia co dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena con “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (per tutte, sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243).
Nella specie l’onere argomentativo del giudice – in presenza della commisurazione della pena contenuta entro i limiti del medio, tenuto conto dell’aggravante contestata e ritenuta sentenza – è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi considerati decisivi o rilevanti, come si trae dalla motivazione della decisione del giudi prime cure che, nel distinguere il trattamento punitivo inflitto ai tre imputati, ha (pa 16):
sottolineato i compiti prevalentemente esecutivi di COGNOME rispetto a quelli, apic organizzativi, di COGNOME e COGNOME;
i pregiudizi penali di COGNOME (truffa in concorso) e, soprattutto, di COGNOME (tre cond per bancarotta fraudolenta), comunque di apprezzata gravità e tali da giustificare un scostamento dai minimi edittali.
La sentenza della Corte di merito, a sua volta, ha in toto condiviso le riflessioni del primo giudice ed ha posto in rilievo, in uno con il significativo allarme destato dai precedent certificato di casellario e con esplicitazione coerente con lo sviluppo espositivo, le mod della condotta, l’assenza di segnali di resipiscenza, l’elevata intensità del dolo (pag.12).
Ed a fronte delle conclusioni così rassegnate, le lagnanze difensive assumono connotato soltanto contestativo, dal momento che, accanto alla citazione di un coacervo di massime giurisprudenziali, omettono, ancora una volta, di indicare le ragioni di fatto e di d specificamente enucleabili dall’ordito delle pronunce del doppio grado, che influirebbero modo decisivo sulla tenuta logica dell’apparato delle rispettive motivazioni.
3.11 quinto motivo presta infine il fianco ad una censura di genericità e di manifes infondatezza.
Quanto all’intervenuta condanna al risarcimento del danno in forma “generica”, la quantificazione dell’entità del medesimo è stata devoluta al separato giudizio civile, di ta spicca come inappropriata, con immediatezza, ogni questione relativa al quantum debeatur perché rinviata alle determinazioni di altro giudice; del tutto corretta, del resto – in ass controdeduzioni giuridicamente puntuali – si rivela la replica fornita dalla Corte territoria appunti sulla solidarietà dell’obbligazione riparatoria, essa discendendo, per i condannati pe medesimo reato, dal disposto combiNOME degli artt. 185 cod. pen.,2043, 2055 e 2059 cod. civ. (ex multis, cfr. Cass. sez. 2, n. 10614 del 08/07/1988, Romani, Rv. 184999).
La statuizione relativa alla provvisionale non è impugnabile con ricorso per cassazione trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente
motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travol dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento (cfr. tra le ultime Sez. 2, n. 4 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773).
4.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ri conseguono la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento dell somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
Gli imputati devono essere infine condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, il cui difensore ha depositato memo di conclusioni, attraverso le quali ha contrastato la pretesa degl’imputati per la tutela dei interessi (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez. U n. 877 de 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino); spese che, tenuto conto della natura del processo e dell’opera prestata (studio e deposito di memoria scritta), si liquidano in euro 4000, accessori di legge. 
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, gl’imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenut nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 4000, oltre accesso legge.
Così deciso in Roma, il 12/01/2024 Il cohsiglier estensore Il Presidente