Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8328 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8328 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
NOME COGNOME
RNUMERO_DOCUMENTON. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BENEVENTO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 06/08/2025 del TRIBUNALE del RIESAME di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento il 22/07/2025 nei confronti di NOME COGNOME, ritenuto gravemente indiziato dei reati di tentato omicidio e rapina pluriaggravata, oltre che di detenzione di arma da sparo clandestina e, infine, della ricettazione di un motoveicolo oggetto di furto.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, con atto a firma dell’AVV_NOTAIO, deducendo violazione ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., per manifesta illogicità, apparenza e contraddittorietà della motivazione, che non si confronta con gli elementi contrari addotti dalla difesa e, consequenzialmente, giunge a una conclusione non fondata sui dati oggettivi emergenti dall’incarto processuale.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
La difesa ha fatto pervenire conclusioni scritte, a mezzo delle quali si Ł riportata alle ragioni poste a fondamento del ricorso, contestando quanto sussunto nella requisitoria del Procuratore generale. Quest’ultimo infatti – secondo la difesa – non avrebbe vagliato con la dovuta attenzione nØ le ragioni poste a fondamento dell’impugnazione, nØ l’avversato provvedimento e nemmeno gli atti ai quali si riferisce il ricorso.
Nella motivazione dell’ordinanza del Tribunale del riesame Ł palese la contraddizione, che si annida nel punto in cui si riconosce l’inattendibilità delle dichiarazioni del pentito e delle incongruità insite nel racconto di questi. I riscontri, inoltre, sono fumosi ed emerge una forte volontà del pentito di alleggerire la sua posizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non Ł meritevole di accoglimento.
2. In via preliminare, deve evidenziarsi che le Sezioni Unite hanno avuto modo di chiarire che la richiesta di riesame, proposta ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., Ł un mezzo di impugnazione atipico, che impone al giudice di confrontarsi con il compendio indiziario acquisito, tenendo presenti i parametri enucleati dall’art. 292 cod. proc. pen., conformemente al seguente principio di diritto: «In tema di misure cautelari personali, allorchØ sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare 5 7 natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01).
La richiesta di riesame, dunque, ha la funzione di sottoporre a controllo la validità dell’ordinanza cautelare genetica, con riguardo ai requisiti formali enucleati dall’art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali Ł subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. Ne consegue che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata ai parametri indicati dalla stessa disposizione, a sua volta ispirata al modello processuale prefigurato dall’art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti necessitati dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all’accertamento di una qualificata probabilità di colpevolezza dell’indagato, così come affermato dalle Sezioni Unite in un risalente e insuperato arresto chiarificatore (Sez. U, n. 11 dell’08/07/1994, Buffa, Rv. 198212-01-01). Questo orientamento ermeneutico consolidato, da cui il Collegio non intende discostarsi, ha trovato ulteriore conforto in alcune pronunzie piø recenti di questa Corte, i cui principi devono essere ulteriormente ribaditi (Sez. 6, n. 44963 del 22/09/2016, COGNOME, Rv. 268128-01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01).
3. Stando alla ricostruzione di carattere storico e oggettivo sussunta nell’ordinanza genetica – come confermata dal Tribunale del riesame, con il provvedimento ora impugnato – la vicenda per la quale si procede ha avuto origine dall’invio, sull’applicativo Instagram di NOME COGNOME, all’epoca compagna di NOME COGNOME, di alcuni messaggi, a lei indirizzati da un utente che si serviva del nominativo ‘NOME 22′.Nell’intento di individuare il mittente di tali messaggi, COGNOME e la COGNOME creavano un falso profilo Instagram e, in prima battuta, giungevano all’individuazione di tal NOME COGNOME. Servendosi dell’ausilio dei coindagati NOME COGNOME e NOME COGNOME, allora, COGNOME si procurava un ciclomotore di provenienza delittuosa e una pistola, con cui intendeva organizzare una spedizione punitiva ai danni del suddetto NOME.
L’unico soggetto a conoscenza del destinatario della spedizione punitiva era tal NOME COGNOME, il quale – dopo essersi offerto lui stesso di punire il mittente dei messaggi giudicati inopportuni – indicava a COGNOME NOME, quale persona affidabile per l’espletamento di tale incarico; però la COGNOME, a questo punto, negava che ‘NOME 22′ fosse da individuare nell’COGNOME.
Così COGNOME – apprese ulteriori notizie poco rassicuranti, circa il comportamento della compagna – avrebbe mutato obiettivo e si sarebbe accordato con NOME per la realizzazione di una diversa azione. Attenendosi ancora alla propalazione di COGNOME, NOME avrebbe dovuto – secondo le intese intercorse fra i due – minacciare la donna,
servendosi dell’arma fornitagli dallo stesso COGNOME e, quindi, farsi da lei consegnare i telefoni. L’intento di COGNOME sarebbe quindi stato, secondo la sua versione, semplicemente quello di effettuare un controllo sul contenuto degli apparecchi telefonici in uso alla COGNOME, onde verificare la presenza di eventuali contatti, intercorsi tra la stessa e il soggetto denominato ‘NOME 22′.
NOME, allora, si sarebbe recato – a bordo del motociclo fornitogli da COGNOME – presso l’abitazione nella quale si trovava la COGNOME e, indossando un casco a fine di travisamento, l’avrebbe sorpresa mentre ella si accingeva a uscire di casa per recarsi al lavoro. Così, il ricorrente avrebbe attinto alla testa la COGNOME con un colpo di pistola, provocandole lesioni consistite in ‘trauma cranico da ferita d’arma da fuoco con corpo estraneo ritenuto nel sottocute frontale, frattura dell’osso frontale e piccola quota ematica frontale sx’ e, quindi, si sarebbe impossessato di due telefoni cellulari e della somma di euro duemila, che ella deteneva in una borsa all’interno dell’abitazione.
Secondo l’impianto accusatorio – oltre al movente della gelosia – l’azione sarebbe stata sorretta anche dalla volontà, da parte di COGNOME, di indurre la COGNOME ad andar via dell’immobile nel quale ella abitava, nonchØ ad abbandonare la conduzione di un bar, che ella gestiva in via di fatto, sebbene l’esercizio commerciale fosse formalmente intestato ad altro soggetto.
Il fulcro del compendio indiziario militante a carico dell’odierno ricorrente, pertanto, Ł rappresentato dalle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie rese dallo stesso COGNOME. Il racconto di quest’ultimo Ł stato giudicato parzialmente inattendibile (nella parte in cui egli ha fornito una versione edulcorata, circa la natura dell’incarico conferito a COGNOME) e, invece, Ł stato valutato come pienamente credibile, quanto alla residua porzione della narrazione. A suffragio di tale narrato, l’ordinanza impugnata ha posto i dati ricavabili dai tabulati telefonici e le risultanze del gps dell’auto della COGNOME, nonchØ il ritrovamento dell’arma e del motorino (nei termini che si andranno di seguito ad esaminare) e, infine, il contenuto di una conversazione captata.
4. L’unico motivo di ricorso, come enunciato in parte espositiva, lamenta la sussistenza di un difetto motivazionale nel provvedimento aggredito, sostenendo la inattendibilità della narrazione operata da COGNOME. L’ordinanza trarrebbe alimento – in ipotesi difensiva – dalla sola chiamata di correo operata da NOME COGNOME; tale fonte d’accusa sarebbe restata, però, sfornita di riscontri estrinseci di carattere individualizzante. Prosegue la difesa sottolineando come il Tribunale del riesame abbia riconosciuto la pur parziale inattendibilità del racconto di COGNOME, per aver egli tentato di alleggerire la propria posizione, nel descrivere quale fosse il reale contenuto del programma criminale; inopinatamente, però, nell’ordinanza impugnata sarebbe stato giudicato credibile – quanto al resto – il racconto dello stesso COGNOME, con riferimento alla dinamica dei fatti, all’identità dei soggetti coinvolti e, infine, ai singoli ruoli da essi ricoperti. NØ alcun tipo di riscontro potrebbe provenire – stando all’assunto difensivo – dal contenuto delle intercettazioni telefoniche versate in atti, nelle quali non esisterebbe traccia alcuna di contatti, tra COGNOME e COGNOME.
Non chiarita sarebbe quindi rimasta – stando alla doglianza difensiva – la ragione della ritenuta credibilità solo di alcune porzioni della narrazione operata da COGNOME, il quale si sarebbe reso autore, al contrario, di una narrazione interamente priva dei necessari requisiti di logicità.
5. ¨ dunque utile ricordare che – secondo le conclusioni sussunte nell’ordinanza genetica e validate dal Tribunale del riesame – COGNOME sarebbe da reputare non credibile quanto alla causale dell’azione, mentre lo sarebbe in riferimento alla residua parte del racconto, ossia
alla genesi, alla dinamica e alla riferibilità soggettiva.
5.1. Va allora evidenziato che la c.d. valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie (per la quale l’attendibilità del dichiarante, anche se denegata per una parte del suo racconto, non viene necessariamente meno con riguardo ad ulteriori segmenti della sua esposizione, quando queste parti reggano alla verifica giudiziale del riscontro), in tanto Ł ammissibile in quanto non esista un’interferenza fattuale e logica, fra la porzione del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti che siano adeguatamente riscontrate. Detta interferenza, peraltro, si verifica solo quando fra la prima parte e le altre esista un rapporto di causalità necessaria, ovvero nel caso in cui l’una rappresenti un imprescindibile antecedente logico dell’altra (si veda Sez. 6, n. 25266 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270153 – 01, a mente della quale: ‹‹In tema di chiamata di correo, l’esclusione dell’attendibilità per una parte del racconto non implica, per il principio della cosiddetta “frazionabilità” della valutazione, un giudizio di inattendibilità con riferimento alle altre parti intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate, a condizione che: non sussista un’interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti; l’inattendibilità non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante; sia data una spiegazione alla parte della narrazione risultata smentita – per esempio, con riferimento alla complessità dei fatti, al tempo trascorso dal loro accadimento o alla scelta di non coinvolgere un prossimo congiunto o una persona a lui cara – in modo che possa, comunque, formularsi un giudizio positivo sull’attendibilità soggettiva del dichiarante››;così ancheSez. 1, n. 26966 del 01/12/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284836 – 01; Sez. 5 n. 46471 del 19/10/2015, COGNOME, Rv 265874; Sez. 6 n. 35327 del 22/08/2013, Arena, Rv 256097 e Sez. 6, n. 17248 del 02/02/2004, COGNOME, Rv. 228660 – 01).
5.2. La motivazione del provvedimento impugnato, in punto di valutazione frazionata della narrazione operata da COGNOME, Ł – ad onta delle opposte deduzioni difensive – lineare ed esaustiva, oltre che priva di spunti di contraddittorietà, tanto logica quanto infratestuale. La parziale inattendibilità del dichiarante quanto al contenuto dell’incarico, infatti, viene desunta dall’esistenza di messaggi di univoca significazione, da lui inviati alla COGNOME poco prima del fatto (‘ti faccio sparare’). A tanto va a saldarsi un ulteriore elemento di carattere logico, pure adeguatamente valorizzato dal Tribunale del riesame; trattasi di una argomentazione di ineccepibile valenza evocativa, secondo la quale sarebbe stato incongruo e sovrabbondante – da parte di COGNOME – procurarsi un’arma e un ciclomotore di provenienza furtiva, al solo
scopo di recuperare i telefoni della donna per esaminarli.
Palese risulterebbe, quindi, l’intento del collaboratore di giustizia di diminuire il peso degli elementi a suo carico, avvalorando la sussistenza di una sua intenzione di minore portata eteroaggressiva. In disparte la causale del gesto – descritta in tale maniera attenuata da COGNOME – vi Ł poi la parte del racconto di questi che attiene alla genesi prossima e alla dinamica oggettiva dei fatti, nonchØ alle modalità esecutive che li hanno connotato; tale parte della narrazione Ł stata ritenuta dal Tribunale del riesame – con motivazione priva della pur minima illogicità – del tutto slegata dal tema del contenuto dell’incarico conferito a COGNOME. La parte del racconto inerente alle modalità esecutive, in tale ottica, Ł da considerarsi impermeabile alle suddette incongruenze narrative, come detto circoscritte a una diversa parte delle propalazioni di COGNOME.
In definitiva, secondo il Tribunale del riesame, l’incarico conferito da COGNOME al ricorrente aveva ad oggetto sia il recupero dei telefoni mediante rapina, sia il tentato omicidio.
6. I riscontri indicati dal Tribunale del riesame sono espressi nell’ordinanza del riesame in
maniera puntuale e coerente, oltre che estremamente dettagliata; essi possono essere sintetizzati – secondo il medesimo schema ivi seguito – nel modo che segue.
Vengono richiamati, anzitutto, i tabulati delle utenze telefoniche e i dati estrapolati dal gps installato sull’auto di NOME COGNOME; trattasi di elementi idonei a dimostrare – secondo il Tribunale del riesame – come quest’ultima e NOME COGNOME si siano recate insieme a Napoli, in data 04/11/2023; ciò suffragherebbe quanto dichiarato da COGNOME, circa le modalità di reperimento dell’arma e del ciclomotore (si legge nell’ordinanza impugnata, infatti, come si tratti del materiale acquisito dalle due donne pochi giorni prima del fatto delittuoso de quo , poi fornito a NOME e da questi utilizzato per la realizzazione del reato stesso).
Attraverso l’esame dei dati ricavabili dal dispositivo gps installato sull’auto della COGNOME, secondo il Tribunale del riesame, si evincerebbe come ella – nei tre giorni antecedenti, rispetto al fatto – si sia recata nei pressi dell’abitazione all’interno della quale NOME si trovava, al tempo, ristretto in regime di arresti domiciliari. A fronte della specifica deduzione difensiva sul punto, si sottolinea nell’avversata decisione come non sia credibile che la COGNOME possa essersi recata in loco non per incontrare NOME, bensì NOME COGNOME; militerebbe in senso contrario a tale spiegazione, secondo i Giudici del riesame, il dato oggettivo costituito dall’assenza di contatti tra le due donne, secondo quanto ricavabile dall’esame dei tabulati telefonici.
Vi sono anche – a riscontro ulteriore del resoconto di COGNOME – le immagini estrapolate da una videocamera di sorveglianza, che ha ripreso il ciclomotore utilizzato per il compimento del tentato omicidio transitare – alle 19.48 del giorno 09/11/2023 – in una zona ubicata a pochi minuti dall’abitazione di NOME; tale dato – si sostiene nell’avversata decisione collimerebbe con la consegna del motoveicolo alla COGNOME, avvenuto alle successive ore 19.56, momento in cui ella viene rilevata mentre passa sotto casa del ricorrente.
Emerge poi il ritrovamento di una pistola – unitamente alle relative cartucce, risultate compatibili con il bossolo esploso contro la COGNOME – in un tombino fognario ubicato in prossimità dell’abitazione di NOME (la p.g. ha quantificato tale distanza in settanta metri, mentre la difesa ne indica circa quattrocento).
Sebbene parecchi mesi dopo il fatto, prosegue il Tribunale del riesame, viene rinvenuto il ciclomotore utilizzato per la realizzazione del tentato omicidio, abbandonato in un parcheggio a circa ottocento metri dall’abitazione di NOME (anche sul punto, la difesa quantifica diversamente tale distanza, indicandola in milleduecento metri; trattandosi di questione di mero fatto, resta ferma la valutazione operata dal Tribunale del riesame, circa il fatto che tale luogo non sia comunque troppo distante dall’abitazione di NOME).
Un riscontro particolarmente pregnante, di natura tanto dichiarativa quanto logica, Ł infine rappresentato – secondo quanto si legge nell’ordinanza impugnata – dall’affermazione resa dalla COGNOME, nel corso di una conversazione intercettata e relativa all’avvenuto ritrovamento del motociclo e dell’arma adoperati per la commissione del tentato omicidio. Aleggiando il sospetto che colui che stava collaborando con la giustizia potesse essere proprio COGNOME, infatti, la COGNOME manifesta tutte le sue perplessità in ordine all’individuazione del collaboratore proprio nell’odierno ricorrente, affermando che quest’ultimo, in tal modo, avrebbe finito per darsi ‘la zappa sui piedi’. Non vi Ł chi non rilevi come tale ultimo elemento, in particolare, rivesta una formidabile valenza dimostrativa e sia dotato di una chiara efficacia individualizzante, quanto alla posizione di COGNOME.
6.1. La doglianza difensiva inerente alla valutazione di attendibilità, soggettiva ed oggettiva, della chiamata in reità operata da COGNOME, comunque, sollecita apprezzamenti di merito ed
Ł, peraltro, manifestamente infondata.
Va ricordato, infatti, che la valutazione della attendibilità della prova dichiarativa costituisce una questione di fatto anche nella delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza, oltre che ferma restando la diversità del suo oggetto rispetto a quella di merito, orientata invece all’acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell’imputato. Come tale, essa non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni. Laddove le dichiarazioni siano qualificabili come chiamate di correo ai sensi dell’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., il sindacato di legittimità non consente, in sostanza, il controllo quanto al significato concreto non solo di ciascuna dichiarazione ma anche di ogni elemento di riscontro; ciò in ragione del fatto che un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, rimanendo allora solo consentita la verifica circa la coerenza logica delle argomentazioni, mediante le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sØ stessi e nel loro reciproco collegamento (fra tante, si veda Sez. 6, n. 33875 del 12/05/2015, COGNOME, Rv. 264577).
Nel caso in verifica, l’apparato argomentativo del provvedimento impugnato Ł immune da vizi logici rilevabili nella sede di legittimità. E infatti il Tribunale, dopo aver valutato l’attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese da COGNOME, ha preso in esame le dichiarazioni del collaboratore sotto l’aspetto del loro tenore complessivo, considerandole – per la parte attinente allo svolgimento dei fatti, nonchØ al coinvolgimento, a vario titolo, di COGNOME e altri soggetti – del tutto credibili e fornite anche di adeguato suffragio esterno e individualizzante.
6.2. L’ulteriore deduzione difensiva, inerente alla diversa altezza dello sparatore, Ł poi priva di qualsivoglia profilo di decisività: l’eventualità che la statura dell’esecutore materiale del fatto possa essere fissata a metri 1.80, piuttosto che 1.85, in realtà, implica una difformità talmente minimale da risultare ininfluente, sotto il profilo ricostruttivo. Valutazioni di portata del tutto similare, del resto, devono esser fatte in ordine alla descrizione – come ‘normale’, ovvero come ‘robusta’ – della corporatura del soggetto agente, trattandosi della esposizione di un dato morfologico che Ł frutto di una percezione sostanzialmente soggettiva.
6.3. Irrilevante Ł il dato, pure sottolineato dalla difesa, afferente all’assenza di contatti telefonici fra COGNOME e COGNOME. L’affermazione del Tribunale del riesame, circa la possibilità che altri abbiano svolto la funzione di intermediari per conto di COGNOME, Ł restata praticamente priva di confutazione difensiva specifica e genuinamente dirimente; il dato costituito dalla carenza di elementi ricavabili dai tabulati, comunque, non vale a disarticolare la saldezza degli ulteriori dati posti a fondamento dell’impianto d’accusa.
6.4. Non vi sono contestazioni difensive, infine, nØ quanto alla qualificazione giuridica attribuita ai fatti, nØ in ordine al profilo cautelare.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non comportando la presente decisione – la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME