Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 34483 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 34483 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Locri il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 26/05/2023 del Tribunale di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta di riesame presentata da NOME COGNOME e ha confermato l’ordinanza emessa
in data 13 marzo 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, che ha applicato la misura coercitiva degli arresti domiciliari nei confronti del ricorrente e lo ha condannato al pagamento delle spese del procedimento.
In tale ordinanza il COGNOME è ritenuto gravemente indiziato della commissione del delitto di cui all’art. 110, 61 bis cod. pen., 73 e 80, secondo comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto, in concorso con NOME COGNOME, NOME COGNOME cl. NOME, NOME COGNOME COGNOME. NOME, NOME COGNOME COGNOME. NOME, NOME COGNOME cl. NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME cl. 79, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME COGNOME. NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, avrebbe concorso a finanziare l’importazione di 40 kg. di cocaina dalla Colombia, con il versamento di 18.000 euro (per l’acquisto di 2,5 kg. di cocaina), somma poi chiesta in restituzione in ragione del ritardo nella consegna, dovuto alle restrizioni nei trasporti nel periodo di emergenza pandemica (C6), e del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto avrebbe acquistato da NOME COGNOME cl. 74, a fine di cessione a terzi, un imprecisato quantitativo di cocaina, in Bovalino, il 26 agosto 2020 (C17).
AVV_NOTAIO, nell’interesse del ricorrente, ha presentato ricorso avverso tale ordinanza e ne ha chiesto l’annullamento, deducendo sei motivi.
2.1. Con il primo motivo il difensore ha dedotto la violazione da parte del Tribunale del principio di autonoma valutazione sancito dall’art. 292, comma 2, lett. c)-bis, cod. proc. pen. e l’omessa motivazione sui rilievi difensivi nel procedimento di riesame.
Il Tribunale del riesame, infatti, si sarebbe limitato a riportare, sotto diversa veste grafica, le medesime considerazioni svolte dal Giudice AVV_NOTAIO indagini preliminari nell’ordinanza applicativa della misura cautelare, senza operare una rielaborazione autonoma e critica di tali elementi.
Il Tribunale del riesame, inoltre, avrebbe riproposto la motivazione del Giudice per le indagini preliminari, senza confrontarsi con i motivi di riesame volti a dimostrare che, indipendentemente dalla riferibilità nelle chat captate del nickname «NOME» al NOME, il ricorrente figurerebbe solo in due conversazioni, intervenute tra terzi, che, tuttavia, sarebbero inidonee a dimostrare il concorso dell’indagato nell’importazione di 40 kg. di cocaina dalla Colombia contestata al capo C6).
Tali conversazioni sarebbero, peraltro, equiparabili alle dichiarazioni accusatorie del coimputato e sarebbero prive di riscontri in ordine al coinvolgimento di COGNOME nell’operazione, alla somma asseritamente versata dal
ricorrente e alla successiva restituzione della stessa al ricorrente.
2.2. Con il secondo motivo il difensore ha censurato l’omessa pronuncia in ordine allo specifico motivo di riesame relativo alla violazione degli artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990, con riferimento al reato contestato al capo C6) e, comunque, la violazione di legge sul punto.
Il difensore eccepisce che gli elementi probatori acquisti da conversazioni captate tra terzi sarebbero inidonei a dimostrare il concorso di NOME nell’importazione di sostanza stupefacente, in quanto il ricorrente si sarebbe ritirato dall’affare nel marzo del 2020 e, dunque, tre mesi prima che la sostanza stupefacente fosse individuata e preparato per la spedizione dalla Colombia per l’Europa.
Dalle intercettazioni sembrerebbe, peraltro, di poter desumere che NOME abbia anticipato la somma di 18.000 euro per l’acquisto di sostanza stupefacente, ma non anche per finanziarne l’importazione.
Difetterebbero, dunque, gli indizi che NOME abbia finanziato pro quota l’importazione, in quanto la somma anticipata dal ricorrente gli sarebbe stata restituita nel mese di marzo del 2020 e, dunque, prima della partenza dell’imbarcazione che avrebbe trasportato la sostanza stupefacente in Europa tra il 18 e il 21 giugno 2020.
Dopo la restituzione della somma di danaro, inoltre, non sarebbero stati più registrati contatti del ricorrente con i correi, dai quali si possa inferire che medesimo abbia mantenuto interesse all’acquisto o abbia concorso nell’importazione, e nel suo ruolo sarebbe successivamente subentrato NOME COGNOME.
Il ricorrente, dunque, non avrebbe tenuto una condotta causalmente orientata all’importazione di sostanza stupefacente, in quanto questo delitto si consuma nel momento in cui la sostanza giunge in territorio italiano.
2.3. Con il terzo motivo il difensore ha eccepito l’omessa pronuncia in ordine allo specifico motivo di riesame relativo alla violazione degli artt. 56, 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990, con riferimento al reato contestato al capo C6) e, comunque, la violazione di legge sul punto.
Il Tribunale del riesame al più avrebbe dovuto ritenere sussistente un’ipotesi di desistenza attiva, a causa dell’arresto della condotta illecita posto in essere dal ricorrente, o un mero atto preparatorio, non punibile, in quanto non idoneo, in modo non equivoco, alla consumazione del reato contestato.
Gli accordi preparatori ai quali avrebbe partecipato NOME non sarebbero punibili, in quanto l’accordo non si era perfezionato e mancava l’oggetto del contratto, non essendo stato ancora preparato il carico e individuata la nave che avrebbe dovuto effettuare il trasporto.
La punibilità del tentativo, del resto, postulerebbe l’inizio dell’esecuzione del reato e nel caso di specie non vi sarebbero elementi che possano indicare che nel marzo del 2020 fosse stata definita e individuata la partita di sostanza stupefacente che doveva partire da Santa Maria in Colombia e l’imbarcazione destinata a tale esportazione.
La sostanza stupefacente sarebbe, infatti, stata imbarcata solo tra il 18 e il 21 giugno 2020. Il ricorrente avrebbe, dunque, posto in essere meri atti preparatori non punibili, per effetto del suo recesso volontario.
2.4. Con il quarto motivo il difensore ha censurato l’omessa pronuncia in ordine allo specifico motivo di riesame relativo alla violazione degli artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990, con riferimento all’aggravante dell’ingente quantità contestata al capo C6).
Il Tribunale del riesame avrebbe illegittimamente ritenuto sussistente l’aggravante, in quanto il ricorrente era coinvolto nell’importazione dell’intero quantitativo (40 kg. di cocaina), ancorché lo stesso avesse interesse ad acquistare solo una quota del complessivo carico di kg. 2,5.
L’ordinanza impugnata, dunque, non avrebbe motivato sulle ragioni che avrebbero indotto a ritenere che NOME avesse consapevolezza che la sostanza stupefacente che aveva intenzione di acquistare facesse parte di una maggiore partita che doveva essere importata.
2.5. Con il quinto motivo il difensore ha dedotto l’omessa pronuncia in ordine allo specifico motivo di riesame relativo alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto contestato al capo C17).
Il Tribunale del riesame, a fronte di conversazioni che non consentono obiettivamente di determinare il quantitativo di sostanza stupefacente acquistato, avrebbe dovuto ritenere che la stessa fosse destinata a uso personale o, comunque, riqualificare la condotta ai sensi dell’art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990.
Il ricorrente avrebbe, infatti, potuto acquistare anche un solo grammo di sostanza stupefacente per saggiarne la qualità e, in presenza di elementi ambigui di fatto, avrebbe dovuto accogliere la ricostruzione di fatto più favorevole all’imputato.
2.6. Con il sesto motivo il difensore ha censurato la violazione di legge e il vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, in quanto l’ultima condotta contestata al ricorrente risale al 2020 e da quella data il ricorrente non avrebbe più avuto contatti con altri coindagati.
Sul punto, tuttavia, l’ordinanza impugnata sarebbe contraddittoria, in quanto è lo stesso Tribunale del riesame ad affermare che il ricorrente non è partecipe
dell’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti contestate e che la sua condotta è stata estemporanea.
Il Tribunale del riesame, inoltre, non avrebbe indicato le ragioni per le quali le esigenze cautelari non potrebbero essere soddisfatte con una misura non coercitiva, anche in considerazione del rilievo che tutti i correi sono stati attin dalla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere.
NOME, peraltro, attualmente era sottoposto alla misura coercitiva degli arresti domiciliari a Milano e, dunque, a oltre 1.300 chilometri dal luogo di commissione del fatto; le esigenze cautelari indicate dal Giudice per le indagini preliminari potrebbero, dunque, essere soddisfatte anche con il divieto di dimora a Reggio Calabria.
In data 13 novembre 2023 l’AVV_NOTAIO ha depositato richiesta tempestiva di trattazione orale del ricorso e ha depositato motivi nuovi ex art. 311, comma 4, cod. proc. pen.
3.1. Con il primo motivo nuovo, il difensore ha chiesto la declaratoria di inutilizzabilità delle comunicazioni intercorse tra gli indagati acquisite tramite i sistema criptato SkyEcc per inosservanza e/o erronea applicazione delle norme processuali stabilite a pena di nullità e/o di inutilizzabilità con riferimento agli a 234-bis, 266, 267 e 271 cod. proc. peri. e con riferimento agli artt. 6 e ss. della Direttiva 2014/41/UE e dell’art. 43 decreto legislativo 108/2017.
Per l’utilizzazione dei risultati di un’intercettazione già svolta all’estero, no sarebbe, infatti, sufficiente che tale prova sia stata già autorizzata da un giudice di uno Stato membro, nel rispetto della legislazione di quello Stato, ma sarebbe necessario un controllo sulla sua utilizzazione secondo la legge italiana.
Nel caso di specie, la chat acquisite attraverso il sistema SkyEcc sarebbero inutilizzabile posto che detta acquisizione è avvenuta, tramite ordine europeo di indagine, da parte del pubblico ministero senza la preventiva autorizzazione del Giudice per le indagini preliminari.
3.2. Con il secondo motivo il difensore ha censurato la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alle ritenute esigenze cautelari.
L’ultima condotta contestata a NOME risale all’estate del 2020; da quella data il predetto non ha più avuto contatti con i coindagati.
Il Tribunale del riesame si sarebbe confrontato con tale circostanza, limitandosi ad affermare che il ricorrente ha una personalità pericolosa e trasgressiva e che è inserito in stabili circuiti criminali.
Sul punto l’ordinanza sarebbe, tuttavia, contraddittoria, in quanto è lo stesso Tribunale del riesame ad affermare che NOME non è partecipe dell’associazione contestata e che la sua condotta sarebbe stata estemporanea e isolata.
All’udienza del 14 dicembre 2023, il Collegio ha disposto il rinvio a nuovo ruolo della trattazione del procedimento, in quanto le Sezioni unite di questa Corte erano chiamate a pronunciarsi all’udienza del 29 febbraio 2024 in ordine a plurime questioni relative all’utilizzabilità delle comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera e pervenute all’autorità giudiziaria italiana mediante il ricorso ad ordine europeo di indagine.
In data 20 giugno 2024 il difensore ha ribadito la richiesta di trattazione orale del ricorso e con memoria depositata in data 24 giugno 2024 ha proposto ulteriori motivi nuovi ai sensi dell’art. 311, comma 4, cod. proc. pen.
5.1. Con il primo motivo nuovo, il difensore ha chiesto la declaratoria di inutilizzabilità delle comunicazioni intercorse tra gli indagati acquisite tramite sistema criptato SkyEcc per inosservanza e/o erronea applicazione delle norme processuali stabilite a pena di nullità e/o di inutilizzabilità con riferimento agli a 234-bis, 266, 267 e 271 cod. proc. pen. e con riferimento agli artt. 6 e ss. della Direttiva 2014/41/UE e dell’art. 43 decreto legislativo 108/2017.
Le chat acquisite a seguito dei suddetti decreti autorizzativi emessi dalla Corte francese non sarebbero utilizzabili nel presente procedimento perché le modalità con le quali lo Stato estero ha effettuato la loro acquisizione sarebbero contrarie ai principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico.
Difatti, l’autorizzazione all’intercettazione delle conversazioni telematiche per interi flussi di rete sarebbe stata concessa dall’autorità giudiziaria francese, in via preventiva, sul mero sospetto che tutte le comunicazioni che utilizzavano la piattaforma SkyEcc fossero per finalità illecite e senza che la Corte francese abbia proceduto alla verifica della sussistenza dei gravi indizi di reato di cui all’art. 26 comma 1, cod. proc. pen.
L’utilizzabilità di prove acquisite all’estero mediante ordine europeo di indagine sarebbe, inoltre, subordinata all’accertamento, da parte del giudice italiano, delle condizioni di ammissibilità dell’atto di indagine secondo le regole dell’ordinamento nazionale e del rispetto di inderogabili norme di legge e dei relativi principi fondamentali dell’ordinamento giuridico.
Nel caso di specie, la captazione in Francia sarebbe avvenuta per finalità meramente esplorative e preventive in mancanza della sussistenza di gravi indizi di reato e, pertanto, tali operazioni sarebbero avvenute in violazione delle garanzie costituzionali richiamate dall’art. 266 cod. proc. pen.
Sono, inoltre, contrarie ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano le intercettazioni di comunicazioni telematiche di interi flussi di ret perché, secondo inderogabili norme di legge dell’ordinamento giuridico italiano
(art. 266 bis cod. proc. pen.), è consentita la captazione di flussi telematici riconducibili esclusivamente ad un determinato utente, titolare di un determinato nome utente che contraddistingue sia l’account di posta elettronica che quello di connessione, mediante la procedura di monitoraggio del percorso; non sarebbe, invece, consentita la captazione di interi flussi di rete telematica riconducibili ad un numero indeterminato di utenti non preventivamente identificati.
Infine, l’art. 4 d.l. 27 luglio 2005, n. 144 preclude l’utilizzo de intercettazioni preventive in un procedimento penale.
Poiché il quadro di gravità indiziaria nei confronti del ricorrente sarebbe emerso solo a seguito dell’acquisizione, elaborazione ed analisi dei messaggi contenuti nelle chat criptate di SkyEcc, ossia a seguito dell’acquisizione delle intercettazioni preventive effettuate dall’autorità francese, le stesse non sarebbero utilizzabili.
L’ordine europeo di indagine emesso dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria con il quale viene «richiesta acquisizione di rilevanti informazioni concernenti lo scambio del flusso dati mediante la piattaforma criptata di comunicazioni SKYECC» con riguardo a taluni IMSI, IMEI e ID SkyEcc reca la data del 21 settembre 2021. Invece, NOME COGNOME sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati soltanto il 3 marzo 2022 e ciò confermerebbe che il quadro di gravità indiziaria nei suoi confronti è emerso solo dopo l’acquisizione delle chat estere.
L’intercettazione, dunque, sarebbe stata autorizza non in quanto vi era un quadro di gravità indiziaria relativo all’esistenza di una associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o alla commissione di reati in materia informatica, ma per mere finalità esplorative e preventive.
Per tale motivo le chat estere acquisite mediante ordine europeo di indagine non possono essere utilizzate nei confronti del ricorrente.
5.2. Con il secondo motivo nuovo il difensore ripropone il vizio di omessa pronuncia su specifiche censure mosse alla ordinanza cautelare con i motivi di riesame in relazione agli artt. 56 – 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.
5.3. Con il terzo motivo aggiunto il difensore censura l’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 e con il quarto motivo la violazione dell’art. 274 cod. proc. pen; questi motivi fondamentalmente ripropongono le censure già svolte su tali punti nel ricorso.
All’udienza del 10 luglio 2024 le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.
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A-z’
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato, in quanto i motivi proposti sono infondati.
Con il primo motivo dei motivi nuovi depositati in data 13 novembre 2023 e di quelli depositati in data 24 giugno 2026 il difensore ha proposto plurime censure di inutilizzabilità delle chat intervenute sulla piattaforma di comunicazioni criptate SkyEcc acquisite dall’autorità giudiziaria francese e trasmesse all’autorità giudiziaria italiana sulla base di un ordine europeo di indagine.
Le chat acquisite sarebbero, infatti, inutilizzabili in quanto il pubblico ministero le avrebbe ottenute senza la previa autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, come richiesto dalle sentenze n. 44155/23 e n. 44154/23 della Corte di cassazione; queste chat, infatti, non potrebbero essere considerate documenti, acquisibili ai sensi dell’art. 234-bis cod. proc. pen., ma flussi telematici di comunicazioni, assimilabili alle intercettazioni.
Le chat acquisite a seguito dei suddetti decreti autorizzativi emessi dalla Corte francese non sarebbero, inoltre, utilizzabili nel presente procedimento, in quanto le modalità con le quali lo Stato estero ha effettuato la loro acquisizione sarebbero contrarie ai principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico, essendo massive e meramente esplorative.
Questi motivi sono ammissibili, in quanto pur non dedotti in sede di riesame, hanno ad oggetto questioni di utilizzabilità della prova, rilevabili in ogni stato e grado del processo ai sensi dell’art. 191, comma 2, cod. proc. pen., ma infondati.
Le Sezioni unite di questa Corte hanno statuito che in materia di ordine europeo di indagine, la trasmissione del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 234-bis cod. proc. pen., che opera al di fuori delle ipotesi di collaborazione tra autorità giudiziarie, bensì nella disciplina relativ alla circolazione delle prove tra procedimenti penali, quale desumibile dagli artt. 238 e 270 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen. (Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, COGNOME, Rv. 286573 – 01, fattispecie in tema di prove, costituite da messaggi scambiati su chat di gruppo mediante un sistema cifrato, già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione).
In materia di ordine europeo di indagine, le prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione possono essere legittimamente richieste ed acquisite con un ordine europeo di indagine emesso dal pubblico ministero italiano, senza la necessità della preventiva autorizzazione da parte del
giudice del procedimento nel quale si intende utilizzarle (Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, COGNOME, Rv. 286589 – 02).
L’emissione, COGNOME da COGNOME parte COGNOME del COGNOME pubblico COGNOME ministero, COGNOME in COGNOME materia di ordine europeo di indagine, diretto ad ottenere il contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, non deve essere preceduta da autorizzazione del giudice italiano, quale condizione necessaria a norma dell’art. 6 Direttiva 2014/41/UE, perché tale autorizzazione, nella disciplina nazionale relativa alla circolazione delle prove, non è richiesta per conseguire la disponibilità del contenuto di comunicazioni già acquisite in altro procedimento (Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, COGNOME, Rv. 286573 – 03).
L’acquisizione delle chat intercorse sulla piattaforma SkyEcc che hanno coinvolto NOME e i coindagati sono, dunque, state legittimamente acquisite dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria mediante ordine europeo di indagine, senza necessità di alcun intervento da parte del giudice per le indagini preliminari.
Parimenti le conversazioni acquisite sono pienamente utilizzabili.
Le Sezioni unite, nelle sentenze predette, a fronte di censure analoghe a quelle proposte nel presente procedimento, hanno escluso che sia stata accertata la violazione di diritti fondamentali (si veda in proposito il § 18.5 del Considerato in diritto della sentenza COGNOME e il § 15.4 del Considerato in diritto della sentenza COGNOME).
I dati probatori trasmessi dall’autorità giudiziaria francese sono, infatti, stat acquisiti in un procedimento penale pendente davanti ad essa sulla base di provvedimenti autorizzativi adottati da un giudice in relazione ad indagini per gravi reati, ed ampiamente motivati in ordine all’esistenza in concreto dei presupposti ritenuti necessari dalla giurisprudenza della Corte EDU.
I reati per i quali le operazioni di intercettazione sono state autorizzate dal Giudice Istruttore del Tribunale di Parigi sono quelli di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, di traffico di sostanze stupefacenti, di fornitura di prestazioni di crittografia non autorizzate, e di fornitura importazione di mezzi di crittografia non autorizzati.
Il ricorso al sistema Sky-Ecc, inoltre, per le modalità di accesso, per la impenetrabilità dall’esterno, e per l’utilizzo che risulta esserne stato fatto costituisce una concreta e specifica fonte indiziante a carico dei singoli utenti proprio con riguardo a tali reati e, per le garanzie di anonimato assicurate agli utenti, non è certamente compatibile con la disciplina italiana, che richiede l’identificazione degli stessi, mediante l’acquisizione di dati anagrafici riportati s
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un documento di identità, prima dell’attivazione anche di singole componenti di servizi di telefonia mobile (cfr. art. 98-undetricies D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259).
Ma, soprattutto, estremamente significative sono le circostanze esposte nelle già indicate ordinanze emesse dal Giudice Istruttore del Tribunale di Parigi. I provvedimenti dell’autorità giudiziaria francese, infatti, evidenziano che: a) l’acquisto del singolo dispositivo richiedeva il versamento di parecchie migliaia di Euro in funzione di una utilizzazione limitata ad alcuni mesi e, quindi, lasciava presupporre la percezione di elevati “redditi conseguenti”; b) la vendita dei singoli dispositivi avveniva in condizioni di clandestinità, tali da garantire l’anonimato del venditore e dell’acquirente, anche perché effettuata dietro pagamenti in contanti, con conseguente esclusione della tracciabilità delle operazioni; c) il gestore del sistema di crittografia garantiva il massimo anonimato delle comunicazioni, in quanto precisava esplicitamente sul sito internet di non conservare alcun dato diverso da quello concernente l’apertura del rapporto e da quello della sua ultima utilizzazione; d) il sistema di crittografia era estremamente sofisticato, in quanto caratterizzato da ben quattro chiavi di cifratura, memorizzate in luoghi diversi.
Le motivazioni esposte nelle ordinanze emesse dal Giudice Istruttore del Tribunale di Parigi escludono anche la plausibilità della prospettazione secondo cui le autorità francesi avrebbero effettuato intercettazioni generalizzate ed indiscriminate.
Dette ordinanze, infatti, evidenziano specifici elementi indizianti anche nei confronti dei singoli utenti del sistema Sky-Ecc in ordine al coinvolgimento dei medesimi nella commissione di gravi reati, in particolare in materia di traffico di sostanze stupefacenti.
Secondo le Sezioni unite, infatti, non può ritenersi abnorme il riferimento alle onerosissime condizioni economiche sostenute dai singoli utenti per fruire di un servizio caratterizzato da elevatissimi livelli di anonimato e di impenetrabilità; e questo a maggior ragione se si considera che, sempre alla luce di quanto indicato nelle precisate ordinanze, il sistema risulta essere stato ripetutamente utilizzato da organizzazioni criminali insediate in vari Stati e dedite al traffico anche internazionale di sostanze stupefacenti.
Non va trascurato, inoltre, che, come precisato dal Giudice Istruttore del Tribunale di Parigi, le indagini miravano anche ad individuare i dirigenti della società preposta alla gestione del sistema Sky-Ecc e a precisare il loro livello di coinvolgimento nelle attività illecite degli utenti.
Le censure proposte in ordine all’inutilizzabilità delle chat poste a fondamento dell’ordinanza impugnata e di quella del Giudice per le indagini preliminari sono, dunque, infondate.
4. Il difensore, con il primo motivo proposto nel ricorso, ha dedotto la
violazione da parte del Tribunale del principio di autonoma valutazione sancito dall’art. 292, comma 2, lett. c)-bis, cod. proc. pen. e l’omessa motivazione sui rilievi difensivi svolti nel procedimento di riesame.
5. Il motivo è inammissibile.
5.1. La censura di carenza di motivazione autonoma dell’ordinanza impugnata, peraltro dedotta in termini aspecifici, è manifestamente infondata.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l’autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall’art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte, essendo funzionale a garantire l’equidistanza tra l’organo requirente che ha formulato la richiesta e l’organo giudicante (ex plurimis: Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020 (dep. 03/03/2021), Galletta, Rv. 280603 – 01, in motivazione, la Corte ha precisato che, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall’ordinanza genetica ex art. 292, cod. proc. pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente; Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, COGNOME, Rv. 278122-01).
5.2. Il Tribunale del riesame, peraltro, si è confrontato con i rilievi difensivi intesi a dimostrare l’assenza di riscontri alla contestazione svolta al NOME al capo C6), e li ha espressamente confutati, con motivazione congrua, rilevando la piena idoneità delle conversazioni captate, ancorché nelle stesse non fosse coinvolto direttamente COGNOME, a dimostrare la sua responsabilità, nei limiti propri della delibazione cautelare, in relazione alle contestazioni mosse in sede cautelare.
Nella valutazione logica del Tribunale del riesame, tali conversazioni, del resto, assumendo natura auto e, al contempo, eteroaccusatoria si riscontrano reciprocamente e dimostrano non solo il diretto coinvolgimento di COGNOME nell’importazione contestata, ma anche la sua intraneità al contesto criminale del narcotraffico.
Secondo le Sezioni unite di questa Corte, del resto, le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714 – 01).
Con il secondo motivo il ricorrente ha censurato l’omessa pronuncia in ordine allo specifico motivo di riesame relativo all’inosservanza degli artt. 110 cod.
pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990, con riferimento al reato contestato al capo C6), in quanto gli elementi probatori raccolti sarebbero inidonei ad integrare il concorso di persone di NOME nell’importazione di sostanza stupefacente.
Con il terzo motivo il ricorrente ha eccepito l’omessa pronuncia in ordine allo specifico motivo di riesame relativo alla violazione degli artt. 56, 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990, con riferimento al reato contestato al capo C6), che, al più, sarebbe qualificabile come un’ipotesi di desistenza attiva, a causa dell’arresto della condotta illecita posto in essere dal ricorrente, o di un mero atto preparatorio di una tentata importazione. Analoghe censure sono state ribadite con il secondo motivo proposto nei motivi aggiunti depositati in data 24 giugno 2024.
7. I motivi sono infondati.
7.1 Occorre rilevare, in via preliminare, l’inammissibilità delle censure svolte dal difensore al fine di proporre una diversa interpretazione delle intercettazioni in atto, non consentita in sede di legittimità.
L’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, P.v. 263715).
Nel giudizio di legittimità, peraltro, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte d cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651, in motivazione; Sez U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260).
7.2. Insussistente è, inoltre, il vizio di omessa motivazione denunciato dal ricorrente.
Il Tribunale del riesame ha, infatti, espressamente affrontato le censure proposte dal ricorrente con i motivi di riesame relativi al delitto contestato al capo C6) e li ha confutati, rilevando, con motivazione congrua e logica, che il ricorrente ha partecipato pro quota al finanziamento di un’importazione di sostanza stupefacente, corrispondendo la somma di 18.000 euro per l’acquisto di 2,5 kg. di cocaina dalla Colombia.
NOME, tuttavia, nel marzo del 2000, ha chiesto la restituzione della somma
versata solo quando, a causa delle restrizioni nei trasporti conseguenti alla diffusione della pandemia, la spedizione dalla Colombia, che avrebbe dovuto essere eseguita dopo carnevale, ha subito un ritardo, sino alla sua esecuzione nel giugno 2020 (con partenza da Santa Marta in Colombia il 21 giugno 2020 e arrivo in Belgio il successivo 8 luglio 2020).
Il Tribunale del riesame ha congruamente ritenuto che il delitto posto in essere dal ricorrente dovesse considerarsi consumato, in quanto il suo recesso da tale operazione era intervenuto solo dopo la consumazione di tale delitto, che si realizza per effetto della sola conclusione dell’accordo finalizzato all’importazione, senza necessità dell’autonoma detenzione della sostanza stupefacente,
7.3. Infondato è, altresì, il vizio di violazione di legge denunciato dal ricorrente sul punto.
Sulla determinazione del momento consumativo del delitto di importazione di sostanze stupefacenti la giurisprudenza di legittimità, invero, non è univoca.
Secondo un primo orientamento, infatti, il delitto di importazione di sostanze stupefacenti si perfeziona con la conclusione dell’accordo delle parti sull’oggetto e sulle condizioni di vendita della sostanza (quantità, qualità e prezzo), senza che sia necessario che ne segua la consegna all’acquirente, sussistendo la quale si configurerebbe la condotta di detenzione (Sez. 4, n. 38368 del 04/07/2023, Ferruggia, Rv. 284960 – 01, in applicazione del principio, la Corte ha giudicato immune da censure la decisione che aveva ritenuto consumato, e non tentato, il delitto in oggetto con il solo invio, da parte dell’acquirente, di un corriere per ritiro dello stupefacente all’estero, in conformità agli accordi telefonici raggiunt con il fornitore, cui non aveva fatto seguito la materiale consegna della droga; Sez. 5, n. 54188 del 26/9/2016, COGNOME, Rv. 268749; Sez. 4, n. 6781 del 23/1/2014, COGNOME, Rv. 259284; Sez. 4, n. 3950 del 11/10/2011 dep. 2012, Conti, Rv. 251736).
In COGNOME materia COGNOME di COGNOME reati COGNOME concernenti COGNOME gli COGNOME stupefacenti COGNOME – COGNOME in COGNOME forza del principio consensualistico che non richiede che l’acquirente acquisti la materiale disponibilità della droga – quanto alla possibilità di concorso tra le ipotesi di acquisto e le ulteriori attività punibili, ove il medesimo soggetto consegua la proprietà dello stupefacente, con l’automatico effetto traslativo si consuma, almeno di norma, l’integrale disvalore della condotta; la cessione, la vendita e la distribuzione, l’importazione e gli ulteriori comportamenti descritti dall’art. 73, comma, del d.P.R. n. 309 del 1990 costituiscono, in quanto modalità di esercizio del potere di disposizione, un posto fatto non punibile. (Sez. 6, n. 7949 del 18/04/1995, COGNOME, Rv. 201847 – 01, fattispecie in tema di concorso tra acquisto e tentata importazione di droga).
Secondo un diverso orientamento, invece, ai fini della consumazione del
delitto di importazione di sostanze stupefacenti, che consiste nell’attività di immissione nel territorio nazionale di sostanze provenienti da altri Stati, non è sufficiente la mera conclusione dell’accordo tra acquirente e venditore finalizzato all’importazione, ma è necessaria l’assunzione da parte dell’importatore della gestione dell’attività volta all’effettivo trasferimento dello stupefacente ne territorio nazionale (Sez. 6, n. 9854 del 14/02/2024, Abbruzzese, Rv. 286165 01, in applicazione del principio, la Corte ha qualificato come tentativo di importazione la condotta dell’indagato, il quale aveva demandato ad un intermediario operante in Germania, cui aveva inviato il danaro destinato ai venditori sudamericani, di gestire le fasi della spedizione del carico, non avvenuta per l’impossibilità di ottenere la fornitura in tempi brevi; Sez. 6, n. 40044 del 29/09/2022, COGNOME, Rv. 283942 – 01; Sez. 6, n. 27998 del 11/07/2011, COGNOME, Rv. 250560 – 01).
Il Collegio ritiene di condividere quest’ultimo orientamento, in quanto ai fini della consumazione dell’importazione di sostanze stupefacenti, occorre un quid pluris rispetto al mero acquisto, che, quanto meno, dia concretamente inizio alle operazioni volte alla introduzione della sostanza nel territorio nazionale.
A tal fine, si ritiene che la soglia minima necessaria per l’avvio di tale fase e la conseguente consumazione del reato non sia rappresentata dall’effettivo trasferimento della sostanza nel territorio nazionale, bensì dal conseguimento, anche all’estero, della materiale disponibilità della sostanza e del controllo delle successive operazioni di trasporto e di introduzione della sostanza acquistata nei confini nazionali.
Ai fini del perfezionamento del reato non è, dunque, necessario il superamento dei confini geografico-politici dello Stato, quanto, piuttosto, il conseguimento del “controllo” materiale della sostanza stupefacente, nell’accezione sopra specificata (si veda, in tal senso, Sez. 6, n. 37478 del 16/04/2014, Pedata, Rv. 260276 che ha ritenuto la consumazione del delitto di importazione di sostanze stupefacenti in relazione alla condotta di importatori italiani che, avendo stipulato negozi di compravendita idonei a trasferire in loro favore la proprietà della droga, avevano acquisito la disponibilità della stessa tramite la consegna ai corrieri da loro incaricati, anche se questi ultimi erano stati fermati prima di attuare il materiale trasferimento nel territorio nazionale).
Importa sostanza stupefacente ai sensi dell’art. 73 d.p.r. n. 409 del 1990, dunque, chi ne acquista la disponibilità in un altro Paese, sempreché naturalmente una parte della condotta si svolga nel territorio nazionale.
Il Tribunale del riesame, pur aderendo alla prima opzione interpretativa, che ritiene sufficiente il mero acquisto della sostanza stupefacente all’estero per effetto dell’applicazione del principio consensualistico di cui all’art. 1376 cod. civ., ha,
tuttavia, correttamente qualificato le condotte accertate come delitto consumato di importazione di sostanza stupefacente.
Il delitto contestato è, infatti, consumato, in quanto, come ha rilevato il Tribunale del riesame, la decisione di COGNOME di recedere dall’accordo è intervenuta in un momento nel quale gli acquirenti avevano acquisito il controllo materiale della sostanza stupefacente; l’accordo sull’importazione era già perfezionato, essendo già definiti il prezzo, la quantità di sostanza stupefacente da trasportare, la nave da impiegare per il trasporto, il porto e la data di partenza, come rilevato anche a pag. 1583 dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari.
Significative in tal senso sono, inoltre, le intercettazioni, diffusamente riportate nell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, relative alla forte preoccupazione, a più riprese manifestata dagli acquirenti italiani, per il sequestro della sostanza stupefacente stoccata sulla nave nel porto di Santa Marta da parte degli organi di polizia colombiana e, dunque, per la perdita del proprio investimento.
Il Tribunale del riesame, ad ulteriore dimostrazione dell’avvenuto acquisto della disponibilità della sostanza stupefacente già all’estero da parte degli acquirenti italiani, ha, peraltro, rilevato come l’intero quantitativo di 40 kg. sostanza stupefacente sia stato immediatamente esfiltrato e posto in vendita “in blocco” appena giunto in Belgio.
Per quanto accertato dall’ordinanza del Tribunale del riesame e da quella del Giudice per le indagini preliminari, dunque, la disponibilità all’estero della sostanza stupefacente da parte degli acquirenti italiani è stata acquistata anche per effetto del concorso del finanziamento del ricorrente, che ha chiesto la restituzione della quota di partecipazione solo dopo che il reato di importazione di sostanza stupefacente di cui al capo C6) è stato consumato.
7.4. La condotta del ricorrente accertata dal Tribunale del riesame non può, peraltro, essere considerata come una forma di desistenza attiva.
In tema di tentativo, infatti, il concorrente nel reato plurisoggettivo, per beneficiare della desistenza volontaria, non può limitarsi ad interrompere la propria azione criminosa, occorrendo, invece, un quid pluris consistente nell’annullamento del contributo dato alla realizzazione collettiva e nell’eliminazione delle conseguenze dell’azione che fino a quel momento si sono prodotte (Sez. 2, n. 22503 del 24/04/2019, COGNOME, Rv. 275421 – 01; Sez. 1, n. 9284 del 10/01/2014, COGNOME e altri, Rv. 259250), e tali circostanze invero non sono state neppure dedotte dal ricorrente.
In tema di desistenza dal delitto e di recesso attivo, inoltre, la decisione, rispettivamente, di interrompere l’azione criminosa o di porre in essere una diversa condotta finalizzata a scongiurare l’evento deve essere il frutto di una
scelta volontaria dell’agente, non riconducibile ad una causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni (ex plurimis: Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018 (dep. 2019), T., Rv. 275647-01).
Nel caso di specie, per quanto rilevato dall’ordinanza impugnata, la scelta del ricorrente di richiedere ai coindagati il rimborso della propria quota di partecipazione all’affare comune è stata determinata dal ritardo nella consegna ingenerato dalle restrizioni conseguenti alla diffusione della pandemia nella primavera del 2020 e, quindi, è riconducibile ad una causa indipendente dalla sua volontà.
Il Tribunale ha, peraltro, rilevato congruamente come dalle conversazioni acquisite agli atti fosse emerso che il ricorrente era intenzionato a investire nuovamente la somma di danaro, in precedenza versata per l’acquisto di sostanza stupefacente, «ove la situazione si fosse sbloccata».
Con il quarto motivo del ricorso e con il terzo motivo proposto nei motivi aggiunti depositati in data 24 giugno 2024 il difensore ha censurato l’omessa pronuncia in ordine allo specifico motivo di riesame relativo alla violazione degli artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990, con riferimento all’aggravante dell’ingente quantità contestata al capo C6).
9. I motivi sono inammissibili per carenza di interesse.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di procedimento cautelare, sussiste, infatti, l’interesse concreto e attuale dell’indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l’impugnazione sia volta ad ottenere l’esclusione di un’aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull’an o su quomodo della misura (Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, Renna, Rv. 284489 01, fattispecie relativa ad associazione per delinquere di tipo mafioso, in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione dichiarativa dell’inammissibilità del ricorso, in quanto finalizzato alla sola esclusione del ruolo apicale dell’indagato all’interno del sodalizio, elemento privo di riflessi sui presupposti della misura cautelare e sulla sua durata; cfr. Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, COGNOME, Rv. 279508-01; Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018, COGNOME, Rv. 275028-01; ; Sez. 3, n. 31633 del 15/03/2019, COGNOME, Rv. 276237 – 01; Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502- 01).
Nel caso di specie, l’esclusione della circostanza aggravante contestata in sede cautelare non produrrebbe alcun effetto sul termine di fase della misura coercitiva disposta e, comunque, la pronuncia resa in sede cautelare non può vincolare il giudice del merito.
L’interesse all’impugnazione richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., del resto, deve essere concreto ed attuale, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l’impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 6203 del 11/05/1993, COGNOME, Rv. 193743; Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, Boido, Rv. 202018; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, COGNOME, Rv. 203093; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, COGNOME, Rv. 202269; Sez. U, n. 20 del 20/10/1996, COGNOME, Rv. 206169; Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397).
10. Con il quinto motivo del ricorso il difensore ha dedotto l’omessa pronuncia in ordine allo specifico motivo di riesame relativo alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto contestato al capo C17), in quanto il Tribunale del riesame, a fronte di conversazioni che non consentono di determinare il quantitativo di sostanza stupefacente acquistato, avrebbe dovuto ritenere che la stessa fosse destinata a uso personale o, comunque, riqualificare la condotta ai sensi dell’art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990.
11. Il motivo è inammissibile, in quanto sollecita una lettura alternativa degli elementi probatori nel giudizio di legittimità.
Le censure del ricorrente investono, infatti, profili di ricostruzione del fatto e di valutazione della prova riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudice e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, invero, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbi esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, COGNOME, Rv. 203428 – 01)
Il Tribunale del riesame ha, peraltro, congruamente rilevato che la transazione, documentata dalle intercettazioni in atto, tra NOME COGNOME COGNOMENOME e NOME COGNOME, avesse ad oggetto parte del carico di cocaina consegnato a NOME COGNOME NOME, il quale aveva invitato il suocero a tenersi pronto per
ricevere la propria quota di 50 kilogrammi della partita.
Nella valutazione non manifestamente illogica del Tribunale del riesame, dunque, in considerazione del contenuto degli accordi intercorsi, delle condizioni di contesto e del quantitativo in corso di consegna, doveva ritenersi provato, indipendentemente dalla mancata determinazione della quota spettanza del ricorrente e nei limiti delibatori propri della sede cautelare, che tale acquisto non fosse stato operato per fini meramente personali o che avesse ad oggetto quantitativi di cocaina compatibili con l’applicazione della fattispecie attenuata della lieve entità.
Con il sesto motivo del ricorso e il secondo motivo aggiunto depositato in data 13 novembre 2023, e il quarto motivo proposto nei motivi aggiunti depositati in data 24 giugno 2024 il difensore ha censurato la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, in quanto l’ultima condotta contestata al ricorrente risale al 2020 e da quella data il ricorrente non ha più avuto contatti con altri coindagati. Le condotte illecite del ricorrente, peraltro, sarebbero meramente episodiche e occasionali.
Questi motivi, assolutamente omologhi nel loro contenuto, sono infondati.
Il Tribunale del riesame ha congruamente motivato la concretezza e l’attualità del pericolo di recidiva in ragione della gravità delle condotte accertate e della loro modalità di svolgimento, «sintomatiche di un’attività criminosa collegata a circuiti delinquenziali dediti al traffico di stupefacenti».
Il Tribunale del riesame ha non illogicamente posto a fondamento del proprio apprezzamento la partecipazione da parte del ricorrente a due acquisti di sostanza stupefacente, per quantitativi non certo irrilevanti, e i suoi contatti con esponenti apicali di sodalizi criminosi operanti nel traffico internazionale di sostanze stupefacenti.
Parimenti non manifestamente illogica risulta la diagnosi di proporzionalità e di adeguatezza della misura coercitiva degli arresti domiciliari a Milano formulata nell’ordinanza impugnata, in quanto il Tribunale ha congruamente rilevato che l’applicazione di misure cautelari non custodiali non consentirebbe di inibire al ricorrente la possibilità di rifornirsi di sostanza stupefacente e di procedere a nuove negoziazioni illecite.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cessazione che deduca l’assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del
provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (ex plurimis: Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01).
Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere rigettato.
Il ricorrentedeve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024.