Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1062 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1062 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/09/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a REGGIO CALABRIA il 28/08/1989 NOME COGNOME nato a MELITO DI PORTO SALVO il 20/06/1992
avverso l’ordinanza del 21/05/2024 del TRIB. LIBERTA’ di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto dei ricor 3i ; udito il difensore avv. COGNOME che ha concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza resa in esito all’udienza camerale del 21 maggio 2024, il Tribunale di Reggio Calabria, sezione per il riesame, confermava il provvedimento emesso in data 6 maggio 2024, con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri, a seguito di precedenti ordinanze dichiarative di incompetenza per territorio emesse dai Giudici per le indagini preliminari dei Tribunali di Genova e di Reggio Calabria, aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, indagati, il primo, per aver illegalmente detenuto due armi comuni da spnro e, il secondo, per aver illegalmente detenuto e portato quattro armi da guerrin e una pistola semiautomatica Beretta cal. 9 mm, arma comune da sparo (fatti coinmessi tra il 27 gennaio 2020 e il 4 marzo 2021).
Le indagini, inizialmente condotte dalla Procura della Repubblica p -esso il Tribunale di Genova si fondavano, essenzialmente, sull’analisi delle chat generate da sistemi di comunicazione criptati (quali “Enrochat” e “RAGIONE_SOCIALE“) associai i a sim card estere, utilizzati dagli indagati per organizzare a distanza e in modo 3icuro i traffici di stupefacenti e le altre condotte illecite investigate.
A carico dei COGNOME il compendio indiziario valutato dal Tribur ale del riesame era costituito da numerose conversazioni intercorse su chat criptate tramite i sistemi prima indicati, da controlli di p.g., dall’analisi dei tabulati te ef e da ulteriori elementi d’indagine.
Ad avviso dei giudici del riesame, che richiamavano recente giurisprudenza di legittimità e le informazioni provvisorie nn. 3 e 4 relative alle decisioni rese dal Sezioni Unite il 29 febbraio 2024, le conversazioni dovevano ritenersi comunque utilizzabili, o perché riconducibili al sequestro di corrispondenza telenatica, regolato dagli artt. 254 e 254-bis cod. proc. pen., o perché riconducibili ad .ìttività di intercettazione disciplinata, nella specie, dall’art. 270 cod. proc. pen.
D’altro canto, l’emissione dell’Ordine Europeo d’Indagine da parte dell’Autorità giudiziaria italiana – strumento di cooperazione introdottc dalla Direttiva 2014/41/UE e basato sulla fiducia reciproca tra i Paesi appari enenti all’Unione – avrebbe sanato qualsivoglia violazione, peraltro dedotta in mcdo del tutto generico dalla difesa.
Illustrati sinteticamente, in assenza di specifiche deduzioni difensive, gli elementi indiziari a carico degli indagati, l’organo del riesame conc udeva ravvisando, nei confronti di entrambi, le esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett c), cod. proc. pen. e l’esclusiva idoneità della misura di massimo ric ore a fronteggiarle.
Hanno proposto ricorso per cassazione gli interessati, per il tra – nite del comune difensore, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, denunciano l’inosservanza di norme pro:essuali stabilite a pena di nullità e inutilizzabilità e la mancanza di motivazione in relazione agli artt. 24, comma 2, e 111 Cost., 125, 191, 271 e 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen.
Con la richiesta di riesame, la difesa aveva lamentato che il P.M. non avesse provveduto a mettere a sua disposizione la documentazione (comprensiva lei file) consegnata da Europol, a seguito dell’accesso ai server di Sky-Ecc, con indi:azione delle modalità di acquisizione da parte della stessa Europol dei dati dai sen, er, con annessi verbali, decreti di perquisizione e sequestro del server, essendosi imitato a produrre solo gli OEI e i decreti autorizzativi emessi dall’Autorità frances
La mancata messa a disposizione della documentazione richiesta a eva, di fatto, impedito una valutazione sulle modalità di acquisizione dei relati /i dati, circoscrivendo l’esercizio del diritto di difesa ai soli atti forniti dall’ufficio di Pr
Tanto era implicitamente confermato dal Tribunale del riesame, c e, non disponendo di detti dati, aveva fornito una motivazione di stile, quindi, app3rente, secondo cui le chat sarebbero state utilizzabili sia che la loro assunzione fosse avvenuta a mezzo di attività di sequestro, sia che fosse avvenuta a mezzo di attività di intercettazione.
Viceversa, le modalità di acquisizione del materiale probatorio rilevavano nell’ottica della valutazione del suo significato epistemico, sotto il profilo dell corrispondenza della testualità di tale messaggistica al tenore letterE le dei messaggi originariamente inviati e ricevuti, nonché delle utenze dei mitten i e dei destinatari individuati con quelli effettivi.
Precisa la difesa dei ricorrenti, concludendo sul punto, che la richiesta di rilascio di copia della documentazione d’interesse, avanzata in data 13 naggio 2024, era stata occasionata dal mancato rinvenimento della stessa nel fa :icicolo trasmesso dal Pubblico ministero alla cancelleria del Tribunale del riésame, circostanza che doveva riverberare i suoi effetti in ordine alla violazione d 309, comma 10, cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo, si eccepiscono l’inosservanza di .iorme processuali stabilite a pena di nullità e inutilizzabilità e la mancanza di motivazione in relazione agli artt. 1, 24 e 43 d.lgs. n. 108/2017, 266, 266-bis, 267 e 27) cod. proc. pen., 226 disp. att. cod. proc. pen. e 2 e 15 Cost.
Si censura come apparente la motivazione, per non avere i giudici territoriali specificato se le chat utilizzate in chiave di gravità indiziaria fossero state acquisite dall’A.G. francese mediante attività di intercettazione o di sequestro di corrispondenza.
I giudici del riesame si erano limitati genericamente ad afferm3re che, qualora le chat avessero avuto natura giuridica di intercettazioni, esse szirebbero state utilizzabili in quanto acquisite nell’ambito di un’indagine che riguardava l’accertamento di reati per i quali il nostro ordinamento consente di attivare intercettazioni telefoniche e ambientali.
Trascuravano di considerare i giudici de libertate che nel nostro sistema processuale le intercettazioni utilizzabili non possono essere impiegate alli’ ricerca di notizie di reato, ma servono per proseguire un’indagine lungo un perc)rso già tracciato.
Si contesta, in ricorso, che le chat in questione costituiscano prove acquisibili ai sensi dell’art. 254-bis cod. proc. pen., posto che la loro accil isizio è avvenuta a mezzo di attività di intercettazione, per come ricavabile dalla richiesta di autorizzazione formulata dal Pubblico ministero di Lille e dal conseguente provvedimento emesso dalla Corte di appello di Douai (Lille), che autoriz ava, in via esplorativa (preventiva) – sulla considerazione che le comunicazioni crittografate Sky-Ecc sembravano uno strumento utilizzato principalmente nel contesto del crimine organizzato – un’attività di intercettazione dell’intera rete d flussi telematici transitanti sul server di proprietà della società RAGIONE_SOCIALE, ospitato dal server della società di hosting RAGIONE_SOCIALE con sede a Roubaix (Francia).
Ad avviso della difesa dei ricorrenti, le chat acquisite dall’A.G. francese e transitate nel fascicolo processuale nazionale dovevano reputarsi conti arie ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato italiano, ai teso il carattere meramente preventivo dell’autorizzazione, concessa sulla base Ji meri sospetti – peraltro risalenti agli anni 2016 e 2017 – che tutte le comunicazioni interessanti la piattaforma RAGIONE_SOCIALE avvenissero per sole finalità di natura criminosa e senza che la Corte francese avesse proceduto alla previa verifica della sussistenza dei gravi indizi di reato di cui all’art. 267, comma 1, cod. proc pen., prevista a pena di inutilizzabilità delle intercettazioni dall’art. 271 stesso ccdice, in violazione dell’art. 15 Cost.
Del resto, anche la Corte Europea, con la sentenza del 25 maggio 2021 sul caso RAGIONE_SOCIALE c. Regno Unito, aveva ricordato che le intercettazioni devono essere sempre limitate a sospetti specifici e oggettivi; in altri termini, può farsi ricorso a un regime di intercettazione collettiva finalizzata a contras.are la minaccia del terrorismo nell’eventualità che il web venga sfruttato per organizzare attività ad esso connesse, ma solo se ciò non degenera in uno spio laggio governativo incontrollato, che esula da effettivi interessi oggettivi di sic irezz nazionale.
Secondo la difesa, anche l’acquisizione del dato informatico in chia tramite trojan aveva violato i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico nazionale, posto che la disciplina italiana consente, ai sensi dell’art. 266, 2-bis, cod. proc. pen., l’inserimento di captatore informatico su disposit elettronico “portatile” e non su apparati fissi, come il server.
Infine, un’ulteriore violazione del diritto di difesa era configurabile mancata acquisizione dei verbali di inizio e fine delle intercettazioni e dei r ottenuti.
Con il terzo motivo, si deducono violazione di legge processuale e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari e ai crit proporzionalità della misura da applicare in concreto.
Il Tribunale del riesame viene censurato per aver ritenuto sussistente carico di entrambi gli indagati, il rischio di recidiva sulla scorta di una valu fondata, quasi esclusivamente, su alcune specifiche modalità del fa Io apprezzate con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza.
Inoltre, la motivazione si reputa viziata per non aver giustificato le ra per cui una misura diversa da quella della custodia in carcere non sarebbe s idonea a fronteggiare le ravvisate esigenze cautelari neppure con le procelure controllo elettronico.
Infine, il provvedimento andava censurato per non aver tenuto conto dell’insussistenza di precedenti giudiziari a carico degli indagati e del decor tempo dai fatti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati e vanno, perciò, rigettati.
Infondato è il primo motivo di ricorso, con il quale ci si duole che il P non abbia provveduto a mettere a disposizione della difesa degli indalati documentazione (comprensiva dei file) consegnata da Europol, a seguito dell’accesso ai server di Sky-Ecc.
Al riguardo, non presta il fianco a critiche la risposta fornita dal Trib del riesame, laddove, a pag. 19 dell’ordinanza impugnata, evidenzia che il P.N procedente, come risulta dal riscontro da esso dato all’istanza della dife> messo a disposizione della stessa, in quanto presente nel fascicolo, “tut documentazione trasmessa dall’autorità francese”, costituita dai provved men con i quali il giudice straniero ebbe a disporre l’accesso, l’archiviazio successiva trasmissione a sé di tutti i dati informatici presenti (giacenti/cons nei server relativi all’architettura Sky-Ecc.
Atteso che, secondo la costante lezione di legittimità, l’obbligo di trasmissione al Tribunale del riesame, previsto dall’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., riguarda solo gli atti che il Pubblico ministero ha selezior ato per sostenere la sua richiesta, oltre che gli elementi a favore dell’indagato, mentre nessun onere sussiste di trasmettere tutto il contenuto del fascicolo processuale (Sez. 4, n. 5981 del 17/10/2019, dep. 2020, Monaco, Rv. 278436 – 01), a maggior ragione, evidentemente, detto onere può profilarsi in relazione ad atti che non hanno mai fatto parte, come nel caso di specie, del fascicolo processuale osteso nella fase cautelare.
Quanto al tema della possibilità di verifica delle modalità di acqt. isizicne delle chat e dei loro contenuti, si rinvia all’esame del motivo che segue.
2. Anche il secondo motivo deve reputarsi infondato.
Le tematiche agitate dalla difesa dei ricorrenti hanno trovato risposta nelle due sentenze “gemelle” n. 23755 (ric. COGNOME) e n. 23756 (ric. COGNOME e altro) emesse dalle Sezioni Unite all’udienza del 29 febbraio 2024.
Le due pronunce sono state depositate in data 14 giugno 2024, successiva all’udienza di riesame, ma antecedente all’odierna udienza, sicché il Collegio dispone delle relative motivazioni.
I ricorsi trattati all’udienza del 29 febbraio 2024 avevano riguardo a vicende delittuose originate dalla stessa macro-indagine europea fondata sul e chat criptate intercettate sulle piattaforme Sky-Ecc ed Enrochat, involgente .11iche i delitti ascritti ai COGNOME, sicché i principi enunciati al riguardo dalle Sezioni Unite debbono intendersi, pacificamente, estensibili ai temi trattati negli odierni ricorsi, in quanto ad essi comuni.
Per quel che qui rileva, vanno richiamati e ribaditi i seguenti principi di diritto:
in materia di ordine europeo di indagine, le prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione possono essere legittimmente richieste ed acquisite dal Pubblico ministero italiano senza la neces3ità di preventiva autorizzazione da parte del giudice del procedimento nel q Jale si intende utilizzarle (Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, COGNOME, Rv. 286573 – 02; Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, COGNOME, Rv. 286589 – 02);
b) in materia di ordine europeo di indagine, la trasmissione del cor tenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davz nti ad essa, non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 234-bis cod. proc. pel., che opera al di fuori delle ipotesi di collaborazione tra autorità giudiziarie, ben5ì nell disciplina relativa alla circolazione delle prove tra procedimenti penali, quale desumibile dagli artt. 238 e 270 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. peri.
(Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, COGNOME, Rv. 286573 – 01; Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, COGNOME Rv. 286589 – 01);
c) in materia di ordine europeo di indagine, la sua emissione, da parte del Pubblico ministero, diretta ad ottenere il contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria etera i un procedimento penale pendente davanti ad essa, non deve essere prece iuta da autorizzazione del giudice italiano, quale condizione necessaria a norma dEll’art. 6 Direttiva 2014/41/UE, perché tale autorizzazione, nella disciplina rizzionale relativa alla circolazione delle prove, non è richiesta per conseguire la disponibilità del contenuto di comunicazioni già acquisite in altro procec ‘mento (Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, Gjuzi, Rv. 286573 – 03);
d) in materia di ordine europeo di indagine, la disciplina di cui all’art. 1:32 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, relativa all’acquisizione dei dati concer lenti il traffico di comunicazioni elettroniche e l’ubicazione dei dispositivi utiliz:ati, applica alle richieste rivolte ai fornitori del servizio, ma non anche a quelle dirett ad altra autorità giudiziaria che già detenga tali dati, sicché, in questo caso, i Pubblico ministero può legittimamente accedere agli stessi senza chiedere preventiva autorizzazione al giudice davanti al quale intende ut lizzarli (Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, COGNOME, Rv. 286573 – 04);
e) l’utilizzabilità del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in procedimento penale pendente davanti ad essa, e trasmesse sulla base di ordine europeo di indagine, deve essere esclusa se il giudice italiano rileva che il loro impiego determinerebbe una violazione dei diritti fondamentali previst dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, e, tra questi, del diritto di difesa e della garanzia di un giusto processo, fermo re ;tando che l’onere di allegare e provare i fatti da cui inferire tale violazione grava sull parte interessata (Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, COGNOME, Rv. 286573 – 05; Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, COGNOME, Rv. 286589 – 04).
Ciò posto, deve ritenersi, anzitutto, infondata la deduzione difensiva secondo la quale il Tribunale del riesame non avrebbe specificato “se l’acqui!izione delle chat RAGIONE_SOCIALE sia avvenuta a mezzo di attività di sequestro o di atti rità di intercettazione” (pag. 7 del ricorso), perché, a pag. 14 dell’ordinanza impu gnata, si fa riferimento esplicito a intercettazioni “autorizzate e successiva mente prorogate da giudici terzi non costituenti parte processuale, facenti parte dei Tribunali francesi”. Del tutto coerente, quindi, anche rispetto al recente insegnamento delle Sezioni Unite, è la conclusione cui l’organo del riesame è pervenuto a proposito della utilizzabilità della messagistica acquisita in v rtù cli o.e.i. in base alla norma di cui all’art. 270 cod. proc. pen.
Infondata è, pure, la censura relativa alla pretesa contrarietà dE Ile chat acquisite dall’autorità giudiziaria francese ai principi fondi mental dell’ordinamento giuridico dello Stato italiano, sul rilievo per cui l’autori2zazione alle intercettazioni sarebbe stata concessa “in via esclusivamente preven :iva, sul mero sospetto che tutte le comunicazioni che utilizzavano la piattaforma 3ky-Ecc avvenivano per sole finalità di natura criminosa e senza che la Corte f -ancese avesse proceduto alla previa verifica della sussistenza dei gravi indizi di -eato di cui all’art. 267, comma 1, c.p.p.”.
Sul punto, appare opportuno riportare alcuni pertinenti passaggi della pronuncia Sez. U, n. 23755 del 2024, che vanno qui ribaditi:
«7.6. Ai fini dell’accertamento del rispetto dei diritti fondanentali assumono rilievo i principi della presunzione relativa di conformità ai diritti fondamentali dell’attività svolta dall’autorità giudiziaria estera nell’arrbito rapporti di collaborazione ai fini dell’acquisizione di prove, e dell’onere per la difesa di allegare e provare il fatto dal quale dipende la violazione denunciata.
Il principio della presunzione di legittimità dell’attività compiuta al ‘ester ai fini dell’acquisizione di elementi istruttori è oggetto di costante e g ?neral enunciazione da parte della giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex plurims: Sez. 6, n. 44882 del 04/10/2023, COGNOME, Rv. 285386 – 01; Sez. 3, n. 196 del 12/10/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282886 – 01; Sez. 4, n. 19216 del 06/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279246 – 01).
Nel sistema della Direttiva 2014/41/UE, poi, è espressamente ricon:)sciuto il principio della «presunzione relativa che gli altri Stati membri rispettino i diri dell’Unione e, in particolare, i diritti fondamentali» (Corte giustizia, 11/11/2021, Gavanozov, C-852/19, § 54; cfr., nello stesso senso, Corte giustizia, 08/122020, Staatsanwaltschaft Wien, C-584/19, § 40). Tale principio, del resto, trova una precisa base testuale nel Considerando (19) della Direttiva cit., il quale afferma:
“La creazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nell’Jnione si fonda sulla fiducia reciproca e su una presunzione di conformità, da parte di tutti gli Stati membri, al diritto dell’Unione e, in particolare, ai diritti fondarr en Tuttavia, tale presunzione è relativa. Di conseguenza, se sussistono seri mo .ivi per ritenere che l’esecuzione di un atto di indagine richiesto in un o.e.i. comporti la violazione di un diritto fondamentale e che lo Stato di esecuzione venga rr eno ai suoi obblighi in materia di protezione dei diritti fondamentali riconosciuti nella Carta, l’esecuzione dell’o.e.i. dovrebbe essere rifiutata”.
Anche il principio secondo cui grava sulla difesa l’onere di allegare e provare il fatto dal quale dipende una causa di nullità o inutilizzabilità da essa eccepita è ripetutamente e generalmente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità.
Le Sezioni Unite, in particolare, hanno affermato che, nel caso in cui una parte deduca il verificarsi di cause di nullità o inutilizzabilità collegate ad atti rinvenibili nel fascicolo processuale (perché appartenenti ad altro procedimento o anche – qualora si proceda con le forme del dibattimento – al fascicolo del p ubblico ministero), al generale onere di precisa indicazione che incombe su chi solleva l’eccezione si accompagna l’ulteriore onere di formale produzione delle risultanze documentali – positive o negative – addotte a fondamento del vizio procassuale (così Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, COGNOME, Rv. 244329 – 01, e, in termini analoghi, Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, COGNOME, Rv. 229245 – 01; tra le tante successive conformi, cfr. Sez. 5, 23015 del 19/04/2023, COGNOME, Rv. 2E4519 01, e Sez. 6, n. 18187 del 14/12/2017, dep. 2018, Nunziato, Rv. 273007 – 01).
A fondamento di questa affermazione, si osserva che, “per i fatti processuali, a differenza di quanto avviene per i fatti penali, ciascuna parte ha l’onere di provare quelli che adduce, quando essi non risultino documen . ati nel fascicolo degli atti di cui il giudice dispone” (così Sez. U, n. 45189 del 2004, COGNOME, cit., nonché Sez. 5, n. 1915 del 18/11/2010, dep. 2011, Durant ni, Rv, 249048 – 01, e Sez. 5, n. 600 del 17/12/2008, dep. 2009, COGNOME, Rv. ; 42551 – 01). E l’osservazione deve essere ribadita perché l’art. 187, comma 2, coc proc. pen. prevede che i fatti dai quali dipende l’applicazione di norme processuz li sono oggetto di prova, né vi sono dati normativi da cui inferire l’inversione, in questo specifico ambito, della regola generale secondo cui chi afferma l’esistenzzi di un fatto è gravato dell’onere della relativa prova.
Muovendo dai principi appena esposti, quindi, appare ragionevole concludere che l’onere di allegare e provare i fatti da cui inferire la violaz one di diritti fondamentali grava sulla difesa, quando è questa a dedurre l’inutiliz; abilità o l’invalidità di atti istruttori acquisiti dall’autorità giudiziaria italiana mEd o.e.i.».
Nessun onere di allegazione è stato assolto dalla difesa degli indagat , nella specie, per dimostrare che dall’acquisizione di atti istruttori mediante o.e.i siano derivate, e in che termini, concrete lesioni in danno delle rispettive posizioni processuali degli indagati medesimi.
Al riguardo, peraltro, non è superfluo riportare quanto affermato da 5..ez. U, n. 23756 del 2024:
« 18.5. Né può dirsi che, nel presente procedimento, sia stata accertata la violazione di “diritti fondamentali”.
18.5.1. Innanzitutto, i dati probatori trasmessi dall’autorità giudiziaria francese sono stati acquisiti in un procedimento penale pendente davanti ad essa
sulla base di provvedimenti autorizzativi adottati da un giudice in relazione ad indagini per gravi reati, ed ampiamente motivati in ordine all’esistenza in concreto dei presupposti ritenuti necessari dalla giurisprudenza della Corte EDU.
Invero, dall’esame alle ordinanze emesse dal Giudice Istruttore del Tribunale di Parigi, allegate dalla difesa alla richiesta di riesame, e prodotte in questa sede, si evince che i reati per i quali le operazioni sono state disposte sono quelli di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stuperacenti, di traffico di sostanze stupefacenti, di fornitura di prestazioni di crittografia n autorizzate, e di fornitura e importazione di mezzi di crittografia non autorizzati.
Il ricorso al sistema Sky-Ecc, inoltre, per le modalità di accesso, per la impenetrabilità dall’esterno, e per l’utilizzo che risulta esserne statc fatto costituisce una concreta e specifica fonte indiziante a carico dei singol utenti proprio con riguardo a tali reati.
Si può preliminarmente osservare che il sistema RAGIONE_SOCIALE, per le g3ranzie di anonimato assicurate agli utenti, non è certamente compatibile con la di!;ciplina italiana, che richiede l’identificazione degli stessi, mediante l’acquisizione di dat anagrafici riportati su un documento di identità, prima dell’attivazione anche di singole componenti di servizi di telefonia mobile (cfr. art. 98-undetricies d Igs. IL° agosto 2003, n. 259).
Ma, soprattutto, estremamente significative sono le circostanze E s pos te nelle già indicate ordinanze emesse dal Giudice Istruttore del Tribunale di Parigi.
I provvedimenti dell’autorità giudiziaria francese, infatti, evidenziar: che:
l’acquisto del singolo dispositivo richiedeva il versamento di pa .ecchie migliaia di euro in funzione di una utilizzazione limitata ad alcuni mesi e, lasciava presupporre la percezione di elevati «redditi conseguenti»;
la vendita dei singoli dispositivi avveniva in condizioni di clande .stinità, tali da garantire l’anonimato del venditore e dell’acquirente, anche perché effettuata dietro pagamenti in contanti, con conseguente esclusionE della tracciabilità delle operazioni;
il gestore del sistema di crittografia garantiva il massimo anonimato delle comunicazioni, in quanto precisava esplicitamente sul sito intemet cli non conservare alcun dato diverso da quello concernente l’apertura del rapporto e da quello della sua ultima utilizzazione;
il sistema di crittografia era estremamente sofisticato, in quanto caratterizzato da ben quattro chiavi di cifratura, memorizzate in luoghi divE rsi.
Le medesime ordinanze, poi, anche facendo richiamo ad episodi specifici, rappresentano che il sistema Sky-Ecc è stato utilizzato da organizzazioni cr minali operanti in Francia, in Belgio, nei Paesi Bassi e a livello internazionale, progrio in materia di traffico di sostanze stupefacenti. Espongono, ancora, che l’inserimento
del captatore informatico sui server della piattaforma della società RAGIONE_SOCIALE è da ritenere indispensabile perché unico mezzo per decifrare i messaggi inc ividuali degli utilizzatori del sistema di crittografia in questione, determinare il livello utilizzazione criminale dello stesso, identificare i dirigenti della società “RAGIONE_SOCIALE” che lo gestisce e conoscere i legami di costoro con le organizzazioni crimir ali.
18.5.2. Le motivazioni esposte nelle ordinanze emesse dal :giudice Istruttore del Tribunale di Parigi escludono anche la plausibilitè della prospettazione secondo cui le autorità francesi avrebbero effettuato interce tazioni generalizzate ed indiscriminate.
Dette ordinanze, infatti, come precisato nel § 18.5.1, evidenziano specifici elementi indizianti anche nei confronti dei singoli utenti del sistema Sky-Ecc in ordine al coinvolgimento dei medesimi nella commissione di gravi rEati, in particolare in materia di traffico di sostanze stupefacenti. Invero, non può ritenersi abnorme il riferimento alle onerosissime condizioni economiche sostenute dai singoli utenti per fruire di un servizio caratterizzato da elevatissimi li reni anonimato e di impenetrabilità; e questo a maggior ragione se si conside -a che, sempre alla luce di quanto indicato nelle precisate ordinanze, il sistema risulta essere stato ripetutamente utilizzato da organizzazioni criminali insediate in vari Stati e dedite al traffico anche internazionale di sostanze stupefacenti. Non va trascurato, inoltre, che, come precisato dal Giudice Istruttore del Tribunale di Parigi, le indagini miravano anche ad individuare i dirigenti della società RAGIONE_SOCIALE alla gestione del sistema RAGIONE_SOCIALE e a precisare il loro livello di coinvolgimento nelle attività illecite degli utenti».
Mutuando le condivise argomentazioni delle Sezioni Unite, in considerazione dell’identità della vicenda oggetto di investigazione all’este -o e di o.e.i. emesso dall’autorità giudiziaria italiana rispetto a quella oggetto degli odierni ricorsi, la censura difensiva si rivela infondata anche con riferimento al ca .attere “preventivo-esplorativo” delle intercettazioni autorizzate in Francia, ferma restando l’inconferenza del richiamo di norme processuali nazionali (artt. 266 e 267, comma 1, cod. proc. pen.), posto che l’atto posto in essere dall’a itorità giudiziaria estera è sottoposto alla disciplina processuale di quel Paese.
Alle stesse conclusioni si perviene quanto alla deduzione sulla violazione dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano, derivante, seccndo la difesa, dall’utilizzo del captatore informatico su apparati fissi come il server
Sul tema, Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, COGNOME Rv. 286589 – 03 ha, infatti, affermato che, in materia di ordine europeo di indagine, la sua emissione da parte del Pubblico ministero con la richiesta di acquisizione dei risul:ati di intercettazioni disposte da un’autorità giudiziaria straniera in un procedi nento penale pendente davanti ad essa, ed effettuate attraverso l’inserimento di un
captatore informatico sui server di una piattaforma criptata, è ammissibile perché attiene ad esiti investigativi ottenuti con modalità compatibili con l’ordinamento giuridico italiano, senza necessità di una preventiva autorizzazione del giudice italiano, non essendo ciò previsto dalla disciplina nazionale e non risultando come condizione necessaria ai sensi dell’art. 6 Direttiva 2014/41/UE.
Anche sulle modalità di acquisizione delle chat, le due sentenze “g emelle” delle Sezioni Unite hanno stabilito che, in materia di comunicazioni l’impossibilità per la difesa di accedere all’algoritmo utilizzato nell’ambit) di u sistema di comunicazioni per criptare il testo delle stesse non determi la una violazione dei diritti fondamentali, dovendo escludersi, salvo specifiche allegazioni di segno contrario, il pericolo di alterazione dei dati in quanto il conte «Rito di ciascun messaggio è inscindibilmente abbinato alla sua chiave di cifratura, ed una chiave errata non ha alcuna possibilità di decriptarlo anche solo parzialmente (Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, COGNOME, Rv. 286573 – 06; Sez. U, n. 23 . 256 del 29/02/2024, COGNOME, Rv. 286589 – 05).
Anche sotto quest’ultimo profilo, il motivo di ricorso deve ritenersi, quindi, infondato.
Il terzo motivo è meramente assertivo, confutativo e, comJnque, manifestamente infondato.
Nel valutare, ai fini del rischio di recidiva, le modalità e circostanze d cI fatto (detenzione di pluralità di armi, anche da guerra; inserimento in circuiti di criminalità organizzata o contiguità ad essi), il Tribunale del riesam , si è conformato all’orientamento di legittimità, che il Collegio condivide, secondo cui il nuovo testo dell’art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per i quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della cc ncreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettua “euna prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reti (tra tutte, Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, COGNOME Rv. 271522 – 01).
Aspecifiche, infine, appaiono le censure sulla adeguatezza della misura applicata, non pienamente correlate alla non manifestamente illogica ratio decidendi.
In conclusione, i ricorsi vanno rigettati e i ricorrenti condanr ati a pagamento delle spese processuali.
La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle sp processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, commn 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presider te