Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 37350 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 37350 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Monaco di Baviera il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/07/2023 del Tribunale di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato la
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richiesta di riesame proposta da NOME COGNOME e ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, che in data 13 marzo 2023 ha applicato nei suoi confronti la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in relazione ai delitti contestati ai capi C), C6), C78), C90) e C92) dell’imputazione provvisoria.
Gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, nell’interesse di NOME, hanno presentato ricorso avverso tale ordinanza e ne hanno chiesto l’annullamento, deducendo otto motivi.
2.1. Con il primo motivo i difensori censurano la mancanza di motivazione in ordine alla partecipazione del ricorrente all’associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico contestata al capo C) (RAGIONE_SOCIALE), nella sua articolazione tedesca.
Il COGNOME, infatti, non avrebbe avuto rapporti con altri sodali, ad eccezione di NOME COGNOME cl. 94 e NOME COGNOME, con i quali, peraltro, era legato da rapporti lavorativi.
Già in sede di riesame i difensori avevano, inoltre, rilevato come l’uso promiscuo del telefono criptato fosse una mera suggestione investigativa e come tale dato avrebbe dovuto necessariamente richiedere un approfondimento idoneo a scandire le fasi in cui il ricorrente avrebbe fatto uso del criptotelefonino per consentire l’attribuzione delle relative chat.
Il linguaggio criptico utilizzato nelle conversazioni non consentirebbe, inoltre, di comprenderne il significato e il Tribunale non avrebbe considerato «le diversità di espressione tra persone calabresi e quelle di un soggetto nato e cresciuto in Germania da famiglia di origine campana».
Le espressioni «socio» e «parente», inoltre, nel contesto illecito descritto, sarebbero prive di efficacia individualizzante, ben potendo essere utilizzate da chiunque e, comunque, COGNOME non avrebbe fatto parte di quella famiglia criminosa.
Sarebbe implausibile che COGNOME avesse codetenuto il criptotelefonino con NOME COGNOME cl. 94, con il quale, peraltro, aveva pessimi rapporti. Non sarebbe, dunque, COGNOME il soggetto che interloquiva con NOME COGNOME cl. 74.
Difetterebbe, inoltre, la dimostrazione della stabilità della partecipazione del COGNOME al sodalizio criminale.
2.2. Con il secondo motivo i difensori censurano la violazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione al delitto contestato al capo C6) e, segnatamente, al finanziamento di un’importazione di un ingente quantitativo di cocaina dal porto colombiano di Santa Marta, in quanto difetterebbe il rapporto causale tra l’acquisto della sostanza stupefacente e la somma consegnata al
RAGIONE_SOCIALE bavarese, atteso che la somma consegnata dal ricorrente non avrebbe avuto alcuna utilità e il reato sarebbe impossibile per radicale inidoneità dell’azione. Ad avviso dei difensori, in subordine, la condotta del COGNOME potrebbe essere riqualificata in tentativo.
2.3. Con il terzo motivo i difensori censurano il vizio di motivazione in relazione al delitto contestato al capo C6) e alla determinazione della quota di partecipazione.
Il Giudice per le indagini preliminari, infatti, avrebbe computato il valore della sostanza stupefacente sulla base della quota restituita a COGNOME, ma, secondo questo computo, la quota riservata ai bavaresi sarebbe stata superiore a quella destinata al RAGIONE_SOCIALE, di livello più elevato nel sodalizio criminoso, “RAGIONE_SOCIALE“.
2.4. Con il quarto motivo i difensori deducono la violazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione al delitto contestato al capo C78) e, segnatamente, al finanziamento di un tentativo di importazione di un quantitativo imprecisato di cocaina dall’Ecuador in Australia, in quanto non vi sarebbe alcuna dimostrazione dell’accordo intervenuto tra venditori e acquirenti.
La condotta descritta non raggiungerebbe, inoltre, la soglia del tentativo punibile, in quanto la restituzione della somma al COGNOME sarebbe avvenuta prima del raggiungimento dell’accordo con i fornitori.
2.5. Con il quinto motivo i difensori deducono il vizio di motivazione in relazione al delitto contestato al capo C78), in quanto non vi sarebbe stata alcuna dimostrazione di un coinvolgimento del COGNOME in tale delitto sulla base delle conversazioni in atti.
2.6. Con il sesto motivo i difensori deducono l’erronea applicazione dell’art. 648 ter.1 cod. pen. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione al delitto contestato al capo C90), in quanto mancherebbe«) la prova che i proventi dell’attività di narcotraffico svolta del sodalizio criminoso siano stati reinvestiti nelle società d NOME e in quanto i conti correnti aziendali sarebbero stati alimentati solo dai corrispettivi dei contratti di appalto eseguiti.
2.7. Con il settimo motivo i difensori deducono il vizio di motivazione in relazione al delitto contestato al capo C90), in quanto non vi sarebbe alcuna dimostrazione del reimpiego del prestito di danaro effettuato da NOME COGNOME a NOME COGNOME per l’acquisto di un’auto Tesla.
2.8. Con l’ottavo motivo i difensori deducono la violazione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in quanto la presunzione di pericolosità sarebbe stata confutata dagli argomenti addotti innanzi al Tribunale del riesame (l’estraneità del COGNOME al sodalizio criminoso, anche nella sua componente geografica e familiare e l’assenza dei gravi indizi di colpevolezza, la sua incensuratezza e lo svolgimento
di attività lavorativa lecita, l’applicazione della misura cautelare due anni dopo la commissione dell’ultimo episodio indiziante).
In data 30 ottobre 2024 i difensori hanno richiesto la trattazione orale del ricorso.
Con memoria depositata in data 29 novembre 2023, l’AVV_NOTAIO COGNOME ha depositato motivi nuovi ex art. 311, comma 4, cod. proc. pen.
Il difensore, citando diffusamente le statuizioni della sentenza di questa Corte n. 44154 del 26/10/2023, lana, Rv. 285284-01, ha chiesto la declaratoria di inutilizzabilità delle comunicazioni intercorse tra gli indagati acquisite tramite sistema criptato SkyEcc per inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 234bis, 266, 267 e 271 cod. proc. pen. e con riferimento agli artt. 6 e ss. della Direttiva 2014/41/UE e dell’art. 43 decreto legislativo 108/2017.
Ad avviso del difensore, infatti, l’oggetto dell’acquisizione all’estero della messaggistica criptata sulla piattaforma SkyEcc non costituisce dato informatico utilizzabile ai sensi dell’art. 234-bis cod. proc. pen.
L’attività acquisitiva, se riguarda comunicazioni avvenute nella fase “statica”, deve essere inquadrata nelle disposizioni in materia di perquisizione e sequestro e, in particolare, in quella di cui all’art. 254-bis cod. proc. pen., mentre se ha a oggetto comunicazioni avvenute nella fase “dinamica”, deve essere inquadrata nella disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen. in materia di intercettazion telefoniche.
Con memoria depositata in data 13 dicembre 2024 l’AVV_NOTAIO COGNOME ha depositato motivi nuovi.
Con il primo motivo ha dedotto il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del delitto associativo contestato al capo C) e ai reati fine di cui ai capi C6) e C78), in ragione dell’inutilizzabilità, difetto di un vaglio dell’autorità giurisdizionale italiana in conformità al diri interno, delle chat intercorse sulla piattaforma criptata SkyEcc e acquisite dall’autorità giudiziaria estera.
Con il secondo motivo aggiunto il difensore ha censurato la genericità dell’imputazione cautelare relativa ai delitti di riciclaggio e di reimpiego di cui capi C90) e C92), in quanto i conti correnti aziendali sarebbero stati alimentati quasi esclusivamente con gli accrediti relativi al contratto di appalto stipulato con la società Tesla.
Con il terzo motivo il difensore ha eccepito l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenut sussistenza delle esigenze cautelari.
All’udienza del 14 dicembre 2023, il Collegio ha disposto il rinvio a nuovo ruolo della trattazione del procedimento, in quanto le Sezioni unite di questa Corte erano chiamate a pronunciarsi all’udienza del 29 febbraio 2024 in ordine a plurime questioni relative all’utilizzabilità delle comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera e pervenut all’autorità giudiziaria italiana mediante il ricorso ad ordine europeo di indagine.
Con memoria depositata in data 9 luglio 2024 l’AVV_NOTAIO COGNOME ha proposto ulteriori motivi nuovi ai sensi dell’art. 311, comma 4, cod. proc. pen.
Il difensore, in via preliminare, ha dichiarato di rinunciare al settimo motivo di ricorso, in quanto il Tribunale del riesame di Reggio Calabria con ordinanza emessa in data 12 marzo 2024 ha revocato la misura cautelare disposta in relazione al delitto di cui al capo 92) dell’imputazione cautelare per carenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Il difensore ha, inoltre, dedotto l’inosservanza dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il Tribunale del riesame di Reggio Calabria avrebbe confermato l’ordinanza impugnata senza confrontarsi con i capi di imputazione contraddistinti dalla lettera C) in relazione alla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e al tempo trascorso dalle condotte poste in essere dal ricorrente.
All’udienza del 10 luglio 2024 le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato.
Con i motivi nuovi depositata in data 29 novembre 2023 e con il primo motivo aggiunto depositato in data 13 dicembre 2023, i difensori hanno chiesto la declaratoria di inutilizzabilità delle comunicazioni intercorse tra gli indagat acquisite tramite il sistema criptato SkyEcc per inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 234-bis, 266, 267 e 271 cod. proc. pen. e con riferimento agli artt. 6 e ss. della Direttiva 2014/41/UE e dell’art. 43 decreto legislativ 108/2017.
Questi motivi sono infondati.
Le Sezioni unite di questa Corte hanno, infatti, statuito che in materia di ordine europeo di indagine, la trasmissione del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 234-bis cod. proc. pen., che opera al di fuori delle ipotesi di collaborazione tra autorità giudiziarie, bensì nella disciplina relativ alla circolazione delle prove tra procedimenti penali, quale desumibile dagli artt. 238 e 270 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen. (Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, COGNOME, Rv. 286573 – 01, fattispecie in tema di prove, costituite da messaggi scambiati su chat di RAGIONE_SOCIALE mediante un sistema cifrato, già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione).
In materia di ordine europeo di indagine, le prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione possono essere legittimamente richieste ed acquisite con un ordine europeo di indagine emesso dal pubblico ministero italiano, senza la necessità della preventiva autorizzazione da parte del giudice del procedimento nel quale si intende utilizzarle (Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, COGNOME, Rv. 286589 – 02).
L’emissione, COGNOME da COGNOME parte COGNOME del COGNOME pubblico COGNOME ministero, COGNOME in COGNOME materia di ordine europeo di indagine, diretto ad ottenere il contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofoníni, già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, non deve essere preceduta da autorizzazione del giudice italiano, quale condizione necessaria a norma dell’art. 6 Direttiva 2014/41/UE, perché tale autorizzazione, nella disciplina nazionale relativa alla circolazione delle prove, non è richiesta per conseguire la disponibilità del contenuto di comunicazioni già acquisite in altro procedimento (Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, COGNOME, Rv. 286573 – 03).
L’acquisizione delle chat intercorse sulla piattaforma SkyEcc che hanno coinvolto NOME e i coindagati sono, dunque, state legittimamente acquisite dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria mediante ordine europeo di indagine, senza necessità di alcun intervento da parte del giudice per le indagini preliminari.
Parimenti le conversazioni acquisite sono pienamente utilizzabili.
Le Sezioni unite, nelle sentenze predette, a fronte di censure analoghe a quelle proposte nel presente procedimento, hanno escluso che sia stata accertata la violazione di diritti fondamentali (si veda in proposito il § 18.5 del Considerato in diritto della sentenza COGNOME e il § 15.4 del Considerato in diritto della sentenza COGNOME).
I dati probatori trasmessi dall’autorità giudiziaria francese sono, infatti, stat acquisiti in un procedimento penale pendente davanti ad essa sulla base di
provvedimenti autorizzativi adottati da un giudice in relazione ad indagini per gravi reati, ed ampiamente motivati in ordine all’esistenza in concreto dei presupposti ritenuti necessari dalla giurisprudenza della Corte EDU.
I reati per i quali le operazioni di intercettazione sono state autorizzate dal Giudice Istruttore del Tribunale di Parigi sono quelli di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, di traffico di sostanze stupefacenti, di fornitura di prestazioni di crittografia non autorizzate, e di fornitura importazione di mezzi di crittografia non autorizzati.
Il ricorso al sistema SkyEcc, inoltre, per le modalità di accesso, per la impenetrabilità dall’esterno, e per l’utilizzo che risulta esserne stato fatto, costituisce una concreta e specifica fonte indiziante a carico dei singoli utenti proprio con riguardo a tali reati e, per le garanzie di anonimato assicurate agli utenti, non è certamente compatibile con la disciplina italiana, che richiede l’identificazione degli stessi, mediante l’acquisizione di dati anagrafici riportati s un documento di identità, prima dell’attivazione anche di singole componenti di servizi di telefonia mobile (cfr. art. 98-undetricies D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259).
Ma, soprattutto, estremamente significative sono le circostanze esposte nelle già indicate ordinanze emesse dal Giudice Istruttore del Tribunale di Parigi. I provvedimenti dell’autorità giudiziaria francese, infatti, evidenziano che: a) l’acquisto del singolo dispositivo richiedeva il versamento di parecchie migliaia di Euro in funzione di una utilizzazione limitata ad alcuni mesi e, quindi, lasciava presupporre la percezione di elevati “redditi conseguenti”; b) la vendita dei singoli dispositivi avveniva in condizioni di clandestinità, tali da garantire l’anonimato del venditore e dell’acquirente, anche perché effettuata dietro pagamenti in contanti, con conseguente esclusione della tracciabilità delle operazioni; c) il gestore del sistema di crittografia garantiva il massimo anonimato delle comunicazioni, in quanto precisava esplicitamente sul sito internet di non conservare alcun dato diverso da quello concernente l’apertura del rapporto e da quello della sua ultima utilizzazione; d) il sistema di crittografia era estremamente sofisticato, in quanto caratterizzato da ben quattro chiavi di cifratura, memorizzate in luoghi diversi.
Le motivazioni esposte nelle ordinanze emesse dal Giudice Istruttore del Tribunale di Parigi escludono anche la plausibilità della prospettazione secondo cui le autorità francesi avrebbero effettuato intercettazioni generalizzate ed indiscri minate.
Dette ordinanze, infatti, evidenziano specifici elementi indizianti anche nei confronti dei singoli utenti del sistema SkyEcc in ordine al coinvolgimento dei medesimi nella commissione di gravi reati, in particolare in materia di traffico di sostanze stupefacenti.
Secondo le Sezioni unite, infatti, non può ritenersi abnorme il riferimento alle onerosissime condizioni economiche sostenute dai singoli utenti per fruire di un servizio caratterizzato da elevatissimi livelli di anonimato e di impenetrabilità; e questo a maggior ragione se si considera che, sempre alla luce di quanto indicato nelle precisate ordinanze, il sistema risulta essere stato ripetutamente utilizzato da organizzazioni criminali insediate in vari Stati e dedite al traffico anche internazionale di sostanze stupefacenti.
Non va trascurato, inoltre, che, come precisato dal Giudice Istruttore del Tribunale di Parigi, le indagini miravano anche ad individuare i dirigenti della società preposta alla gestione del sistema SkyEcc e a precisare il loro livello di coinvolgimento nelle attività illecite degli utenti.
Le censure proposte in ordine all’inutilizzabilità delle chat poste a fondamento dell’ordinanza impugnata e di quella del Giudice per le indagini preliminari sono, dunque, infondate.
Con il primo motivo proposto nel ricorso i difensori censurano la mancanza di motivazione in ordine alla partecipazione del ricorrente all’associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti contestata al capo C) (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), nella sua articolazione tedesca, e alla sua manifesta illogicità nella parte in cui il Tribunale del riesame afferma che il COGNOME abbia usato promiscuamente i criptotelefonini di NOME COGNOME cl. 94 e NOME COGNOME, con i quali, peraltro, era legato da rapporti lavorativi.
Il linguaggio criptico delle conversazioni, peraltro, non consentirebbe di comprenderne il significato; non sarebbe, dunque, possibile identificare nel NOME il soggetto che interloquiva con NOME COGNOME cl. 74.
Il Tribunale del riesame, inoltre, con riferimento alla contestazione al ricorrente di aver partecipato all’associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e all’assenza del vincolo associativo, avrebbe «oltrepassato la soglia dei sospetti trasformabili in gravi indizi di colpevolezza».
5. Il motivo è infondato.
5.1. Il Tribunale ha non illogicamente motivato in ordine all’identificazione del ricorrente, valutando sinergicamente gli spostamenti dell’indagato, per come risultano dalle intercettazioni della propria utenze cellulare, di quelle di NOME COGNOME e NOME COGNOME, le risultanze delle chat captate dai criptotelefonini di NOME COGNOME e NOME COGNOME, i riscontri rinvenuti dagli inquirenti, l’altezza di NOME, in relazione al nome «Il lungo» utilizzato nelle chat.
Le ulteriori censure, relative all’insussistenza di una condotta rilevante quale partecipazione all’associazione, costituiscono un’inammissibile rilettura del
significato delle chat acquisite agli atti.
Inammissibili sono, infatti, le censure svolte dai difensori al fine di proporre una diversa interpretazione delle intercettazioni in atto, non consentita in sede di legittimità.
L’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).
Nel giudizio di legittimità non è, peraltro, consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito.
5.2. Nessuna violazione dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 è, inoltre, ravvisabile sul punto.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la commissione di più reati-fine in concorso con singoli partecipi al sodalizio non è vicenda fattuale idonea ad integrare di per sé l’esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine all partecipazione al reato associativo, essendo necessario che i rapporti con tali soggetti costituiscano forme di interazione nell’ambito di un RAGIONE_SOCIALE organizzato e non di relazioni di tipo diretto ed immediato, prive di riferimenti al ruol esponenziale dei predetti per conto della consorteria (ex plurimis: Sez. 3, n. 9036 del 31/01/2022, COGNOME, Rv. 282838 – 01; Sez. 6, n. 50133 del 21/11/2013, Casoria, Rv. 258645 – 01).
In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell’associazione, può, infatti, integrare l’esistenza di indizi gravi, precis concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, suscettibili di essere superati solo con la prova contraria dell’assenza di un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, stante la natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, COGNOME Maggio, Rv. 279505 – 02, fattispecie in cui la partecipazione al reato associativo era stata desunta non solo dal dato storico della reiterata commissione di reati fine in concorso tra gli associati, ma anche dall’esistenza di un rapporto di collaborazione collaudato e destinato a produrre effetti ben oltre i singoli episodi delittuosi).
Il Tribunale del riesame ha fatto buon governo di tali consolidati principi, in quanto ha ritenuto dimostrata, nei limiti delibatori propri della sede cautelare, la partecipazione del ricorrente all’associazione a delinquere finalizzata al
narcotraffico contestata al capo C), in ragione della partecipazione di COGNOME, quale finanziatore, a plurime importazioni di intenti quantitativi di sostanza stupefacente delitti scopo e delle condotte di riciclaggio dei proventi del narcotraffico poste in essere dal ricorrente nell’interesse del sodalizio criminoso.
6. Con il secondo motivo i difensori censurano la violazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione al delitto contestato al capo C6), e, segnatamente, alla condotta di finanziamento dell’importazione di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente dal porto di Santa Marta in Colombia nella primavera del 2020, in quanto difetterebbe il rapporto causale tra l’acquisto della sostanza stupefacente e la somma consegnata al RAGIONE_SOCIALE bavarese; questo rilievo renderebbe il reato contestato non punibile ai sensi dell’art. 49 cod. pen., per inesistenza dell’oggetto o per inidoneità dell’azione; in subordine, i difensori chiedono la riqualificazione della condotta ascritta al COGNOME in tentativo.
7. Il motivo è infondato.
Sulla determinazione del momento consumativo del delitto di importazione di sostanze stupefacenti la giurisprudenza di legittimità, invero, non è univoca.
Secondo un primo orientamento, infatti, il delitto di importazione di sostanze stupefacenti si perfeziona con la conclusione dell’accordo delle parti sull’oggetto e sulle condizioni di vendita della sostanza (quantità, qualità e prezzo), senza che sia necessario che ne segua la consegna all’acquirente, sussistendo la quale si configurerebbe la condotta di detenzione (Sez. 4, n. 38368 del 04/07/2023, Ferruggia, Rv. 284960 – 01, in applicazione del principio, la Corte ha giudicato immune da censure la decisione che aveva ritenuto consumato, e non tentato, il delitto in oggetto con il solo invio, da parte dell’acquirente, di un corriere per ritiro dello stupefacente all’estero, in conformità agli accordi telefonici raggiun con il fornitore, cui non aveva fatto seguito la materiale consegna della droga; Sez. 5, n. 54188 del 26/9/2016, COGNOME, Rv. 268749; Sez. 4, n. 6781 del 23/1/2014, COGNOME, Rv. 259284; Sez. 4, n. 3950 del 11/10/2011 dep. 2012, Conti, Rv. 251736).
In COGNOME materia COGNOME di COGNOME reati COGNOME concernenti COGNOME gli COGNOME stupefacenti COGNOME – COGNOME in COGNOME forza del principio consensualistico che non richiede che l’acquirente acquisti la materiale disponibilità della droga – quanto alla possibilità di concorso tra le ipotesi di acquisto e le ulteriori attività punibili, ove il medesimo soggetto consegua la proprietà dello stupefacente, con l’automatico effetto traslativo si consuma, almeno di norma, l’integrale disvalore della condotta; la cessione, la vendita e la distribuzione, l’importazione e gli ulteriori comportamenti descritti dall’art. 73, comma, del d.P.R. n. 309 del 1990 costituiscono, in quanto modalità di esercizio
del potere di disposizione, un post fatto non punibile. (Sez. 6, n. 7949 del 18/04/1995, COGNOME*, Rv. 201847 – 01, fattispecie in tema di concorso tra acquisto e tentata importazione di droga).
Secondo un diverso orientamento, invece, ai fini della consumazione del delitto di importazione di sostanze stupefacenti, che consiste nell’attività di immissione nel territorio nazionale di sostanze provenienti da altri Stati, non è sufficiente la mera conclusione dell’accordo tra acquirente e venditore finalizzato all’importazione, ma è necessaria l’assunzione da parte dell’importatore della gestione dell’attività volta all’effettivo trasferimento dello stupefacente ne territorio nazionale (Sez. 6, n. 9854 del 14/02/2024, COGNOME, Rv. 286165 01, in applicazione del principio, la Corte ha qualificato come tentativo di importazione la condotta dell’indagato, il quale aveva demandato ad un intermediario operante in Germania, cui aveva inviato il danaro destinato ai venditori sudamericani, di gestire le fasi della spedizione del carico, non avvenuta per l’impossibilità di ottenere la fornitura in tempi brevi; Sez. 6, n. 40044 del 29/09/2022, COGNOME, Rv. 283942 – 01; Sez. 6, n. 27998 del 11/07/2011, Pezzica, Rv. 250560 – 01).
Il Collegio ritiene di condividere quest’ultimo orientamento, in quanto ai fini della consumazione dell’importazione di sostanze stupefacenti, occorre un quid pluris rispetto al mero acquisto, che, quanto meno, dia concretamente inizio alle operazioni volte alla introduzione della sostanza nel territorio nazionale.
A tal fine, si ritiene che la soglia minima necessaria per l’avvio di tale fase e la conseguente consumazione del reato non sia rappresentata dall’effettivo trasferimento della sostanza nel territorio nazionale, bensì dal conseguimento, anche all’estero, della materiale disponibilità della sostanza e del controllo delle successive operazioni di trasporto e di introduzione della sostanza acquistata nei confini nazionali.
Ai fini del perfezionamento del reato non è, dunque, necessario il superamento dei confini geografico-politici dello Stato, quanto, piuttosto, il conseguimento del “controllo” materiale della sostanza stupefacente, nell’accezione sopra specificata (Si veda, in tal senso, Sez. 6, n. 37478 del 16/04/2014, Pedata, Rv. 260276 che ha ritenuto la consumazione del delitto di importazione di sostanze stupefacenti in relazione alla condotta di importatori italiani che, avendo stipulato negozi di compravendita idonei a trasferire in loro favore la proprietà della droga, avevano acquisito la disponibilità della stessa tramite la consegna ai corrieri da loro incaricati, anche se questi ultimi erano stati fermati prima di attuare il materiale trasferimento nel territorio nazionale).
Importa sostanza stupefacente ai sensi dell’art. 73 d.p.r. n. 409 del 1990, dunque, chi ne acquista la disponibilità in un altro Paese, sempreché naturalmente
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una parte della condotta si svolga nel territorio nazionale.
Il Tribunale del riesame, pur aderendo alla prima opzione interpretativa, che ritiene sufficiente il mero acquisto della sostanza stupefacente all’estero per effetto dell’applicazione del principio consensualistico di cui all’art. 1376 cod. civ., ha, tuttavia, correttamente qualificato le condotte accertate come delitto consumato di importazione di sostanza stupefacente.
Il delitto contestato è, infatti, consumato, in quanto, come ha rilevato il Tribunale del riesame, la decisione degli RAGIONE_SOCIALE di trattenere la somma di danaro versata da COGNOME per partecipare al finanziamento dell’importazione è intervenuta in un momento nel quale gli acquirenti avevano acquisito il controllo materiale della sostanza stupefacente; l’accordo sull’importazione era già perfezionato, essendo già definiti il prezzo, la quantità di sostanza stupefacente da trasportare, la nave da impiegare per il trasporto, il porto e la data di partenza, come rilevato anche a pag. 1583 e ss. dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari.
Significative in tal senso sono, inoltre, le intercettazioni, diffusamente riportate nell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, relative alla fort preoccupazione, a più riprese manifestata dagli acquirenti italiani, per il sequestro della sostanza stupefacente stoccata sulla nave nel porto di Santa Marta da parte degli organi di polizia colombiana e, dunque, per la perdita del proprio investimento.
Il Tribunale del riesame, ad ulteriore dimostrazione dell’avvenuto acquisto della disponibilità della sostanza stupefacente già all’estero da parte degli acquirenti italiani, ha, peraltro, rilevato come l’intero quantitativo di 40 kg. sostanza stupefacente sia stato immediatamente esfiltrato e posto in vendita “in blocco” appena giunto in Belgio.
Per quanto accertato dall’ordinanza del Tribunale del riesame e da quella del Giudice per le indagini preliminari, dunque, la disponibilità all’estero della sostanza stupefacente da parte degli acquirenti italiani è stata acquistata anche per effetto del concorso del finanziamento del ricorrente.
Con il terzo motivo i difensori censurano il vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione al delitto contestato al capo C6) e alla determinazione della quota di partecipazione del ricorrente a questo delitto.
Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una sollecitazione ad una rinnovata, e alternativa, lettura delle risultanze istruttorie, non consentita in sed di legittimità.
Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura”
degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260).
10. Con il quarto motivo i difensori deducono la violazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione al delitto contestato al capo C78), e, segnatamente, il tentativo di importazione di un quantitativo non precisato di cocaina da acquistare in Ecuador ed importare in Australia,-in quanto non vi sarebbe alcuna dimostrazione del perfezionamento di un accordo tra venditori e acquirenti.
La condotta descritta non avrebbe raggiunto la soglia del tentativo punibile, in quanto la restituzione della somma al COGNOME sarebbe avvenuta prima del raggiungimento dell’accordo con i fornitori.
11. Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha congruamente argomentato la sussistenza dei presupposti del tentativo punibile in ragione del grado di concludenza raggiunto dalle trattative tra gli acquirenti italiani e i fornitori esteri per l’importazione di cocaina destinata mercato australiano.
Le censure relative all’inosservanza dell’art. 34 d.P.R. n. 309 del 1990 sono, dunque, inammissibili, in quanto si radicano su una complessiva reinterpretazione degli elementi indiziari disponibili, non consentita in sede di legittimità.
Con il quinto motivo i difensori deducono il vizio di motivazione in relazione al delitto contestato al capo C78), in quanto non vi sarebbe alcuna dimostrazione di un coinvolgimento del COGNOME in tale delitto sulla base delle conversazioni in atti.
Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una rilettura in fatto delle risultanze delle chat acquisite agli atti.
Con il sesto motivo del ricorso e con il secondo motivo proposto in data 13 dicembre 2024 i difensori deducono l’erronea applicazione dell’art. 648 ter.1 cod. pen. in relazione al delitto contestato al capo C90), in quanto mancherebbe la prova dei proventi dell’attività di narcotraffico asseritamente reinvestiti nell società di NOME e in quanto i conti correnti aziendali sarebbero stati alimentati solo dai corrispettivi dei contratti di appalto eseguiti.
Il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la motivazione dell’ordinanza impugnata, ma con gli elementi indiziari posti a fondamento della stessa e si risolve in una sollecitazione, non consentita in sede di legittimità, ad un esame diretto di elementi probatori (conti correnti e documenti) al fine di pervenire ad una diversa ricostruzione dei fatti, non consentito in sede di legittimità.
Il Tribunale del riesame, ha peraltro, congruamente motivato come, sulla base delle risultanze investigative, NOME COGNOME abbia posto in essere condotte di riciclaggio nell’interesse del sodalizio criminale contestato al capo C).
Il provento delle condotte di narcotraffico, infatti, è stato trasferito i contanti alle società della catena di autolavaggio gestita da COGNOME a Monaco di Baviera ed è stato dichiarato fittiziamente come ricavi delle aziende, in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa di tali somme e poterle versare sui conti correnti aziendali, al fine della successiva spendita.
Con il settimo motivo i difensori deducono il vizio di motivazione in relazione al delitto contestato al capo C92), in quanto non vi sarebbe alcuna dimostrazione del reimpiego del prestito di danaro effettuato da NOME COGNOME a COGNOME NOME per l’acquisto di un’auto Tesla.
Il motivo è, tuttavia, stato espressamente rinunciato dai difensori, con memoria depositata in data 9 luglio 2024, in quanto l’ordinanza custodiale è stata revocata, con riferimento al capo C92) dell’imputazione cautelare, dal Tribunale di Reggio Calabria con ordinanza del 12 marzo 2024. Ogni censura sul punto è, dunque, inammissibile per carenza sopravvenuta di interesse a ricorrere.
Con l’ottavo motivo del ricorso, con il terzo motivo nuovo proposto in data 13 dicembre 2023 e con il motivo nuovo depositato in data 9 luglio 2024, i difensori deducono la violazione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in quanto la presunzione di pericolosità sarebbe stata confutata dagli argomenti addotti innanzi al Tribunale del riesame (l’estraneità del NOME al sodalizio criminoso, anche nella sua componente geografica e familiare e l’assenza dei gravi indizi di colpevolezza, la sua incensuratezza e lo svolgimento di attività lavorativa lecita, l’applicazione della misura cautelare due anni dopo la commissione dell’ultimo episodio indiziante).
Il motivo è inammissibile, in quanto, pur denunciando vizi di legittimità, si risolve nella sollecitazione ad una rinnovata valutazione delle risultanze probatorie con riferimento alle esigenze cautelari.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del
14 COGNOME
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resto, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cessazione che deduca l’assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (ex plurimis: Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01).
Il Tribunale del riesame, peraltro, con apprezzamento congruo e non manifestamente illogico, ha ritenuto sussistente il pericolo di recidiva in ragione della gravità dei fatti e della capacità criminale dimostrata dal ricorrente, che ha finanziato l’acquisto di quantità di stupefacenti ragguardevoli ed è risultato partecipe di un sodalizio finalizzato al narcotraffico internazionale di elevato livello.
Analogamente congrua, e, dunque, non sindacabile in questa sede, è la motivazione espressa dal Tribunale in ordine all’esclusiva adeguatezza della custodia cautelare in carcere, fondato sull’inaffidabilità delle capacità autocustodiali del ricorrente, in ragione dell’esistenza di collegamenti con la criminalità organizzata non rescissi.
I difensori, peraltro, non si sono confrontati con il disposto dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. applicato dal Tribunale del riesame e nell’ordinanza genetica, ma si sono limitati a proporre una diversa valutazione delle risultanze istruttorie in tema di esigenze cautelari.
Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere rigettato.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024.