Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 25595 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 25595 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Carmagnola il 17/09/1982 avverso l’ordinanza del 19/11/2024 del Tribunale della Libertà di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME udite le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale che ha concluso p l’inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni rassegnate dall’avv. NOME COGNOME difensore di fiduci
COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 19 novembre 2024 il Tribunale della Libertà di Firenze ha respinto la richiesta di riesame proposta da COGNOME NOME avverso l’ordinanza del 24 settembre 2024- con cui il Giudice per le indagini preliminari di Firenze aveva applicato, tra gli altri all’odierno ricorrente, la misura della custodi cautelare in carcere, in quanto ritenuto partecipe della associazione di cui all’art. 74, commi 1 e 2 dPR 309/90 contestata al capo 1).
COGNOME ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato a tre motivi, con cui invoca l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
2.1. Col primo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett b), c) ed e) cod.proc.pen., violazione degli artt. 273 cod.proc.pen. e 74 dPR 309/90, per inutilizzabilità delle chat acquisite in mancanza di o.e.i. e con modalità in violazione dei diritti fondamentali dell’indagato; nonché motivazione illogica e contraddittoria in ordine alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria con riguardo alla fattispecie associativa.
La difesa, premesso il carattere squisitamente ‘indiziario’ della piattaforma posta a base dell’addebito cautelare all’odierno ricorrente, peraltro sottopostosi ad interrogatorio ex art. 294 cod.proc.pen., assume che il Tribunale del riesame avrebbe:
-omesso, con l’offrire “una premessa ricostruttiva che sorvola velocemente rispetto alla prima censura difensiva rispetto alla stessa strutturazione della societas sceleris contestata”, di rispondere alla prima censura difensiva circa sembra di comprendere- la contraddittorietà tra le “due diverse richieste di applicazione della misura cautelare, a distanza di pochissimi giorni (tra novembre e dicembre 2022), il P.M. dapprima ravvisava due distinte associazioni finalizzate al narcotraffico per poi unificarle nell’unica condotta rubricata al capo 1)”; .
-errato nell’identificazione del COGNOME, così giungendo ad attribuzione di responsabilità non rispondente a realtà, sulla scorta dell’asserito rapporto con il coindagato COGNOME.
Rapporto negato dal COGNOME in sede di interrogatorio, e ritenuto, invece -dal Giudice per le indagini preliminari, prima, e dal Tribunale del riesame, poi- assume la difesa, sulla base delle risultanze investigative compendiate nella c.n.r. n. 176/1-74 datata 13 settembre 2022, dei Carabinieri del Comando Provinciale di Firenze, i quali, dalla consultazione dell’elenco denominato User Identifier, trasmesso a livello nazionale dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, e relativo all’IMEI dei dispositivi mobili associati alla piattaforma RAGIONE_SOCIALE
nell’ambito del caso “SIENA 1686864”, e dalla comparazione tra la lista suddett e i dispositivi emersi nell’ambito dell’indagine, hanno evidenziato l’ NUMERO_CARTA (Pin/Userid KETEEI”) associato, nel periodo 4 gennaio/2 aprile 2021, all’utenza telefonica mobile TIM con n. 3318342726 intestato a COGNOME NOME. Ciò nonostante che la successiva richiesta di acquisizione del conversazioni criptate abbia dimostrato con certezza che la userid “KETEE” non è attribuibile a COGNOME, ma ad un soggetto di sesso femminile, impegnato in u relazione sentimentale con l’utilizzatore di userid “K2V13S” e usernam “NOME” (in tale senso depongono i messaggi, unilateralmente inviati dal”NOME” a “KETEE”), nonché che l’utilizzatrice dall’utenza “KETEEI” è stata compiutamente identificata in NOME NOME, controllata con il COGNOME.
L’errore nell’individuazione degli interlocutori risoltosi -come segnalato d difesa- nella attribuzione delle chat intercorse nello spaccato temporale 16 gennaio/8 marzo 2021, corredate dalle foto dei carichi, pacificamente aventi oggetto stupefacente (erba spagnola proveniente dall’Olanda e 21 chilogrammi di ‘bianca’), sarebbe stato risolto, dal Tribunale del riesame fiorentino, argoment che «le predette chat non hanno come interlocutore la userid KETEE, bensì l’utente avente PIN CODICE_FISCALE (nickname NOME) che certamente è riferibile al COGNOME, in quanto la sua voce, registrata in un messaggio audio inviato dal medesimo su ta chat, è stata opportunamente comparata con quella ascoltata durante le attività di intercettazione relative al RIT 52/21 in uso al COGNOME», argomento contest sulla scorta della asserita impossibilità di scambio, nelle chat SKY-ECC, messaggi audio;
omesso di chiarire attraverso quali o.i.e., asseritamente non presenti fascicolo del P.M., siano stati acquisiti gli esiti delle captazioni di cui alla n polizia giudiziaria del 16 dicembre 2022 trasfusa nella integrazione di richies applicazione della misura cautelare formulata dal pubblico ministero il 19 dicembr 2022;
omesso qualsiasi valutazione in merito alla utilizzabilità di tali ultime risu acquisite “in palese violazione di diritti fondamentali, alla luce delle note de delle Sezioni Unite e della Corte di Giustizia U.E., con la pretermissione di serie di prerogative difensive relative alla opportunità di comprendere come autorità straniere abbiano combinato i codici IMEI con i codici identificativi, Pin e con gli Username; di accedere all’algoritmo di decifratura delle chat accedere al software che ha consentito la messa in chiaro dei messagg conseguentemente comprendendone le modalità di funzionamento; di analizzare le modalità con cui il rappresentante della pubblica accusa è pervenuto a messaggistica versata nel relativo fascicolo; ancora, a fortiori, di assicurare l’assoluta trasparenza, la necessità e la proporzione della attività di in
attraverso la specificazione delle modalità di gestione dei dati (non nascondendosi dietro il segreto di Stato).”
Alla ritenuta utilizzabilità di tale piattaforma indiziaria osterebbero, secondo impostazione difensiva, l’orientamento -minoritario- di nomofilachia che ha portato alla rimessione della questione alle Sezioni Unite di questa Corte, l’art. 8 d.lgs. 51/2018, l’art. 3, comma 2, lett c), del decreto interministeriale del 6 ottobre 2022, il decisum della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo nella causa NOME COGNOME c. Turchia, ricorso n. 15669 del 2020, 26 settembre 2023, per la evidente lesione del diritto di difesa in ragione della debolezza conoscitiva della piattaforma investigativa derivante dall’attività europea, per disallineamento tra la posizione della difesa e quella del pubblico ministero, e, ancora, il decisum della Corte di Giustizia dell’Unione Europea n. 171/2024, del 4 ottobre 2024, C-548/21, emessa a seguito del rinvio pregiudiziale del Tribunale amministrativo regionale del Tirolo e concernente l’accesso generalizzato ai dati contenuti all’interno di smarthphone rinvenuti in sequestro dalle autorità di polizia. – contraddittoriamente affermato un ruolo sì rilevante nell’organigramma della contestata associazione e, poi, riservato uno spazio oggettivamente esiguo nell’ambito della motivazione, sicché (già comparendo l’odierno ricorrente, per la prima volta, solo a pag 83 della motivazione del provvedimento genetico) il Tribunale del riesame si sarebbe adagiato nel riassumere gli snodi motivazionali del primo giudice senza confrontarsi criticamente con le deduzioni difensive circa l’esito di una conversazione del 24 marzo 2021 e del 17 gennaio 2022 tra COGNOME NOME e COGNOME NOME, senza porle in adeguata comparazione con le altre risultanze investigative disponibili.
2.2. Col secondo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett b) e e) cod.proc.pen., violazione degli artt. 8 e 16 cod.proc.pen..
Il contesto associativo che si ricostruisce intorno al Conidi non avrebbe nulla a che vedere col coinvolgimento di COGNOME. La cessione di un telefono criptato in terra fiorentina non legittimerebbe la competenza per la ritenuta associazione per delinquere, che avrebbe avuto centro principale di interesse in Calabria o a Carmagnola.
La motivazione resa dal Tribunale a sostegno del rigetto -dapprima ricordando che nei reati associativi è rilevante il luogo della programmazione, ideazione e direzione (dunque non certamente Firenze) poi affermando che lo smercio dello stupefacente è avvenuto in territorio toscano- è illogica e contraddittoria.
2.3. Col terzo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett c) ed e) cod.proc.pen., inosservanza ed erronea applicazione della legge penale processuale, in relazione agli artt. 274 e 275 comma 3, cod.proc.pen. e vizio di motivazione, asseritarnente carente, illogica e contraddittoria.
Non sarebbe stato adeguatamente valutato il cd. tempo silente, dalla commissione dei fatti, circa tre anni orsono, e dalla richiesta di emissione della misura, circa due anni orsono; il Tribunale si sarebbe limitato, a fronte delle censure difensive, a richiamare la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod.proc.pen. completamente omettendo di considerare il tempo del commesso reato, con contestazione, chiusa, al 4 maggio 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è, nel suo complesso, infondato, e va, pertanto, rigettato.
E’ innanzi tutto ‘nuova’ -per quanto è dato conoscere a questa Corte dalla lettura della ordinanza impugnata che, a pagina 3, secondo capoverso, riassume i motivi di riesame, e non fa menzione di quello in discussione- la questione, accennata nell’ incipit del ricorso, della pretesa contraddittorietà della contestazione fattuale della fattispecie associativa, che la stessa difesa assume “confluita” nell’unica condotta rubricata al capo 1).
Al di là della genericità della doglianza difensiva, si rileva, comunque, che della questione è traccia nel corpo dell’ordinanza impugnata, benchè quale premessa correlata alla esplicitazione della genesi dell’indagine inizialmente volta all’accertamento dell’agire di COGNOME NOME (nell’ottica della primigenia ipotesi investigativa della coesistenza di due distinte associazioni capeggiate, l’una da COGNOME, l’altra, che dal gruppo del primo si riforniva, capeggiata da COGNOME NOME COGNOME); ipotesi poi tramontata e superata dalla contestazione cautelare di un unico gruppo associativo.
Si osserva, in ogni caso, che la formulazione della imputazione è prerogativa del pubblico ministero nell’ambito della sua funzione inquirente, che comprende non solo la ricezione della notizia di reato, ma ,ovviamente, gli atti investigativ necessari per la ricostruzione del fatto, con esiti che nel caso che ne occupa, atteso
contesto operativo e temporale in cui tale ‘modifica’ sarebbe intervenuta secondo quanto dalla stessa difesa dedotto e dal tribunale argomentato, sono perfettamente coerenti con la natura dell’attività di ricerca della prova e la estrema fluidità dell’ipotesi investigativa/accusatoria in epoca addirittura precedente alla stessa contestazione cautelare.
Tutte le lagnanze esposte col primo motivo sono, comunque, infondate.
La difesa censura, in primis, la mancata indicazione da parte del Tribunale dell’o.i.e. con cui le chat sono state richieste, quindi la sua assenza dal compendio investigativo.
Contesta la ritenuta utilizzabilità delle chat stesse, questione preliminare rispetto al vaglio del loro significato -ritenuto dai giudici di merito- concretam indiziante in termini, dapprima, di identificazione dell’odierno ricorrente, quin consistenza e significatività degli indizi a suo carico, indizi che, tuttavia, l difesa assume essere stati indicati, dal Tribunale, oltre che nelle pre risultanze, anche negli esiti delle tradizionali attività investigative -av questo procedimento ben prima del 14 agosto 2021, data dell’arresto di COGNOME NOME in Calabria per possesso di armi da sparo, e della sottoposizione de stesso -per tale motivo- alla misura degli arresti domiciliari (misura dal medes reiteratamente violata con la prosecuzione dell’attività di narcotraffico rispett quale l’esercizio commerciale di bar, con insegna “Olimpia”, in Firenze, è st individuato quale luogo di stoccaggio dello stupefacente)- consistenti in operazi di intercettazione, servizi di osservazione, controllo e pedinamento, verbal arresto e sequestro, corroborati nella loro valenza dalle, sia pur par ammissioni rese dal ricorrente in sede di interrogatorio di garanzia.
Giova rilevare che la valenza indiziaria delle contestate risultanze captat soprattutto quanto alla posizione dell’odierno indagato- e, dunque, ancora in preliminare la loro utilizzabilità, è stata tanto concordemente valorizzata dai gi di merito, quanto vibratamente contestata dalla difesa.
2.1. Solleva la difesa talune delle questioni al proposito più dibattute in dot in giurisprudenza; in specie relativamente al regime di utilizzabilità delle chat decrittate nell’ambito di procedimenti stranieri e trasmesse in Italia in esecu di un o.i.e., ricostruibile alla stregua delle disposizioni del codice di rito che al proposito, coordinarsi con le principali fonti regolative della disci sovranazionali, id est la Direttiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, e nazionali, id est il d.lgs. 108 del 21 giugno 2017, di attuazione della direttiva.
Punto fermo, sulla scorta della ricognizione del predetto perimetro normativo, allo stato, quanto affermato dalle due sentenze ‘gemelle’ delle Sezioni Unite questa Corte, n. 23755, Gjuzi, e n. 23756 COGNOME, i cui principi si riportan seguito, nella parte espressamente rilevante per la odierna decisione.
«L’utilizzabilità del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonin già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento p pendente davanti ad essa, e trasmesse sulla base di ordine europeo di indagin deve essere esclusa se il giudice italiano rileva che il loro impiego determiner
una violazione dei diritti fondamentali, fermo restando che l’onere di allega provare i fatti da cui inferire tale violazione.grava sulla parte interessata».
«L’impossibilità per la difesa di accedere all’algoritmo utilizzato nell’ambito sistema di comunicazioni per criptare il testo delle stesse non determina violazione dei diritti fondamentali, dovendo escludersi, salvo specifiche allegaz di segno contrario, il pericolo di alterazione dei dati in quanto il conte ciascun messaggio è inscindibilmente abbinato alla sua chiave di cifratura, ed u chiave errata non ha alcuna possibilità di decriptarlo anche solo parzialmente»
2.2. Tanto premesso si rammenta che la censura di inutilizzabilità è svolta d difesa con riferimento alla denunciata violazione di diritti fondamentali consum a)-per la pretesa omessa indicazione dell’o.i.e. con il quale sono stati acqui esiti delle captazioni di cui alle chat SKY-ECC di cui alla nota della polizia giudi del 16 dicembre 2022 (la difesa trarrebbe prova di una siffatta circostanza contenuto di un indice degli atti del fascicolo del pubblico ministero, allega ricorso, che non reca traccia dell’atto di che trattasi); il profilo di dogl ordine processuale, è preliminare alla discussione di quelli ulteriori;
b)-per la opportunità, negata alla difesa, di comprendere come le autor straniere abbiano abbinato i codici IMEI, coi PIN e gli username dei parlatori;
c)-per l’impossibilità per la difesa di accedere all’algoritmo di decifratur chat;
d)-per l’impossibilità per la difesa di accedere al software che ha messo in c i messaggi;
e)-per l’impossibilità per la difesa di analizzare le modalità con rappresentante della pubblica accusa è pervenuto alla messaggistica versata n relativo fascicolo;
f)-per l’impossibilità per la difesa di vedersi assicurata l’assoluta traspar necessità e la proporzione della attività di indagine attraverso la specifica delle modalità di gestione dei dati (non nascondendosi dietro il segreto di Sta
2.3. Le doglianze possono essere trattate unitariamente, proprio in forza principi congiuntamente affermati dalle richiamate sentenze delle Sezioni Unite, in particolare, della presunzione, relativa, di conformità ai diritti fondam dell’attività svolta dall’autorità giudiziaria estera, nell’ambito di ra collaborazione ai fini dell’acquisizione di prove, dall’altro l’onere per la d allegare e provare il fatto dal quale dipende la violazione denunciata.
2.4 La prima, tuttavia, di ordine processuale, assume una valenza assolutament preliminare.
La difesa sembrerebbe, in prima istanza, dedurre un sostanziale vizio travisamento della prova, per attestazione dell’esistenza -nel compen indiziario- di un atto invero non indicato esplicitamente nell’ordinanza e, nepp
nell’indice del fascicolo; vizio in cui sarebbe incorsa l’ordinanza impugnata, confermativa, sul punto, di quella genetica.
2.4.1. Giova perciò osservare, innanzi tutto, che un vizio siffatto -asseritamente entrambi i giudici del merito sarebbero incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite- deve risultare in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe rispetto al compendio probatorio (in termini, benché con riferimento a sentenze di merito Sez. 4, n. 35963 del 3/12/2020, Tassorvi, RV. 280155; Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018, L., Rv. 272018), ed è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l’essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermo restando il limite del devolutum (che per la verità nel caso di specie non sembra neppure rispettato, per assenza di una questione siffatta nel novero dei motivi di riesame riassunti nell’incipit della motivazione dell’ordinanza impugnata).
Il ricorso per cassazione con cui si lamenta un vizio siffatto non può, invero, limitarsi, pena l’inammissibilità, ad addurre l’assenza/resistenza di atti processuali (esplicitamente o meno) presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato, ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, dovendo, invece non solo a)identificare l’atto processuale cui fa riferimento; b)individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nel provvedimento impugnato; ma anche c)indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale “incompatibilità” all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato. (Sez. 3, n. 2039, del 2/2/2018, COGNOME, Rv. 274816; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, COGNOME, Rv.249035-01); e d)dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva inesistenza/esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda.
Ed è sotto tali due ultimi profili che la censura difensiva si palesa, con chiarezza, infondata, sia dal punto di vista delle regole del processo italiano, sia, dal punto di vista della peculiarità dello strumento di indagine o.i.e..
2.4.2. Si tratta, infatti, di problematica esplicitamente affrontata dalle Sezioni Unite, nell’ambito della definizione dell’ambito del controllo riservato al giudice ad quem in merito agli atti acquisiti tramite o.i.e..
E’ principio consolidato quello secondo cui grava sulla difesa l’onere di provare il fatto da cui dipende una causa di nullità o inutilizzabilità da essa eccepito, come le sentenze ‘gemelle’ hanno affermato esplicitamente. Hanno rammentato, tra
l’altro, l’insegnamento delle Sezioni Unite, n. 39061 del 16/07/2009 Ud. (de 08/10/2009) Rv. 244329 – 01, cui si sono uniformate le sezioni semplici, second cui «Nel caso in cui una parte deduca il verificarsi di cause di nullità o inutilizz collegate ad atti non rinvenibili nel fascicolo processuale (perché appartenent altro procedimento o anche – qualora si proceda con le forme del dibattimento fascicolo del pubblico ministero), al generale onere di precisa indicazione incombe su chi solleva l’eccezione si accompagna l’ulteriore onere di forma produzione delle risultanze documentali – positive o negative – addott fondamento del vizio processuale», inequivocamente affermando che «appare ragionevole concludere che l’onere di allegare e provare i fatti da cui infer violazione di diritti fondamentali grava sulla difesa, quando è questa a ded l’inutilizzabilità o l’invalidità di atti istruttori acquisiti dall’autorit italiana mediante o.e.i.» (Sez. U., sent. COGNOME, pag 33, e, conformi Sez. 45189 del 2004 Rv. 229245 – 01, con pronuncia che – con riferimento specifico alla inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni di conversazioni o comuni – ha affermato il principio secondo cui, per i fatti processuali, ciascuna pa l’onere di provare quelli che adduce, quando non risultino documentati n fascicolo degli atti di cui il giudice dispone).
2.4.3. Tale prova non è stata prodotta dalla difesa.
La data del documento, indice del fascicolo del pubblico ministero, del 202 impone di ritenere che si tratti di indice, ovviamente effettivamente present atti, ed attestante sicuramente la consistenza di quel fascicolo, ma in una intermedia dell’indagine, e come tale, in quel preciso spaccato tempora conosciuto dalla difesa; indice, tuttavia, proprio per la indubbia epoca di redaz di due anni circa antecedente all’emissione dell’ordinanza impugnata, inidoneo comprovare la mancanza dell’o.i.e. in questione tra gli atti raccolti dal pub ministero e posti a disposizione del giudice della cautela ai fini dell’ado dell’ordinanza impugnata.
Diversamente opinando si giungerebbe alla conclusione (che neppure la difesa propugna) secondo cui tutte le acquisizioni investigative successive a informativa dei Carabinieri del Reparto Operativo di Firenze n. 176-1 del 1 settembre 2022 e compendiate nella successiva annotazione del 16 dicembre 2022, da cui, anche, la richiesta, integrativa, di misura, sulla sc accertamenti incrociati delle risultanze tutte disponibili (in merito al cui sign concretamente indiziario la difesa invece discetta) non siano state pos disposizione del giudice prima e (a seguito di legittima ostensione degli at indagine) della difesa poi.
La censura difensiva è contraddetta e superata dalla comprovata allegazione a fascicolo delle indagini successivamente esperite della annotazione del
dicembre 2022, con la quale l’elaborazione di quelle chat viene effettuata, e dalla conseguenziale -già cennata- richiesta integrativa, datata dicembre 2022; dalla lettera dell’ordinanza impugnata-del 2024- da cui risulta che le chat di che trattasi furono legalmente acquisite con ordine di indagine europeo e che conferma ed integra l’ordinanza genetica; infine, dallo stesso argomentare del ricorso, che, nel lamentare l’impossibilità, per le difese, di effettuare un controllo sulla modalità di acquisizione del materiale probatorio trasmesso dall’autorità giudiziaria straniera, in fatto, ammette l’avvenuta trasmissione della richiesta dallo stato emittente allo stato si esecuzione.
Né la difesa (pur legittimata, a tanto, dall’art. 31 d.lgs. 108/2017) risulta essersi attivata per ottenere quanto sarebbe stato asseritamente necessario per controdedurre adeguatamente sulle modalità acquisitive e sulla completezza di quanto trasmesso.
2.4.4. Siffatto argomentare è, peraltro, ancor più chiaramente rilevante ove si consideri che, pur non potendosi parlare, in materia cautelare, di «doppia conforme», laddove le due ordinanze cautelari pervengano a conclusioni sovrapponibili, seguendo i medesimi passaggi argomentativi, esse si integrano, formando un unicum. In tal senso, la giurisprudenza consolidata della Corte (Sez. 6, n. 32359 del 06/05/2003, COGNOME, Rv. 226517 – 01, ha ritenuto che il provvedimento del Tribunale del riesame integra e completa quello del giudice che ha emesso l’ordinanza applicativa, purché questa (come in questo caso) contenga le ragioni logiche e giuridiche che ne hanno determinato l’emissione, con la mera esclusione (Sez. 6, n. 18476 del 12/12/2014, dep. 2015, COGNOME, n.m.) del caso in cui il provvedimento custodiale sia mancante di motivazione in senso grafico oppure ove, pur esistendo materialmente una motivazione, essa si risolva in clausole di stile o in una motivazione meramente apparente e cioè tale da non consentire di comprendere l’itinerario logico-giuridico esperito dal giudice; e, più risalente, Sez. 2, n. 672 del 23/01/1998, dep. 1999, Trimboli, Rv. 212768 – 01). La valutazione unitaria delle due ordinanze, genetica e del Tribunale del riesame, impone che le stesse vadano considerate, dunque, anche sul punto in discussione, unitariamente, ai fini di valutare l’ammissibilità e la fondatezza della censura difensiva in esame in particolare, che, come fin qui rilevato, non dà prova della effettiva inesistenza dell’atto processuale de quo, né supera, come si dirà nel prosieguo, il percorso logico-giuridico del Tribunale dimostrando le ragioni per cui l’assenta -ma come sopra contraddetta- assenza dell’atto dal compendio indiziario comprometterebbe, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione.
2.5. Sempre i due principi cardine, ricavabili dal dictum delle Sezioni Unite gemelle, a proposito, da un lato, della presunzione, relativa, di conformità ai diritti
fondamentali dell’attività svolta dall’autorità giudiziaria estera nell’amb rapporti di collaborazione ai fini dell’acquisizione di prove, dall’altro, dell’on la difesa di allegare e provare il fatto dal quale dipende la violazione denunc impongono il percorso logico-giuridico conducente alla affermazione della infondatezza delle ulteriori lagnanze difensive.
Si è detto come le Sez. U. hanno individuato nella Direttiva 2014/41/UE e ne d.lgs. n. 108/2017 le coordinate della disciplina in tema di acquisizione di eleme istruttori effettuata dall’autorità giudiziaria italiana mediante o.e.i., ed es le regole generali di tale sistema normativo (§ 10), giungendo ad affermare, ai f della utilizzabilità di atti acquisiti tramite o.i.e., la necessità che sia g rispetto dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione e dalla Carta dei fondamentali previsti dalla Costituzione (compresi quelli affermati dalla Carta d diritti fondamentali dell’Unione Europea), tra cui il diritto di difesa e la gara un giusto processo (non anche l’osservanza, da parte dello Stato di esecuzione, tutte le disposizioni previste dall’ordinamento giuridico italiano in tem formazione ed acquisizione di tali atti (§ 10.5) ), precisando come, ai dell’accertamento del rispetto dei diritti fondamentali, «assumono rilievo i prin della presunzione relativa di conformità ai diritti fondamentali dell’attività dall’autorità giudiziaria estera nell’ambito di rapporti di collaborazione a dell’acquisizione di prove, e dell’onere per la difesa di allegare e provare i dal quale dipende la violazione denunciata», entrambi oggetto di costant enunciazione da parte di questa Corte, da cui l’affermazione dell’onere allegazione e prova dei fatti da cui inferire la violazione dei diritti fondament capo alla difesa, quando deduca l’inutilizzabilità o l’invalidità di atti is acquisiti dall’autorità giudiziaria italiana mediante o.i.e. (§ 10.6), a rilevando la natura degli atti oggetto di acquisizione, che, nella sp esattamente come per quelli oggetto delle sentenze gemelle, sono comunicazioni scambiate su chat di gruppo mediante un sistema cifrato già a disposizione dell’autorità giudiziaria francese, autorità competente dello Stato di esecuzi (circostanza in merito alla quale, nel caso che ne occupa, concordano pubblic ministero, ordinanza impugnata e ricorrente). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Atti, quelli in discussione dunque, in relazione ai quali Sez. U, n. 23755 29/02/2024 Cc. (dep. 14/06/2024) Rv. 286573 – 03, i cui insegnamenti il Collegio fa propri, hanno affermato, per quanto espressamente in questa sede rileva, ch «In materia di ordine europeo di indagine, la sua emissione, da parte del pubbli ministero, diretta ad ottenere il contenuto di comunicazioni scambiate mediant criptofonini, già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria ester procedimento penale pendente davanti ad essa, non deve essere preceduta da autorizzazione del giudice italiano, quale condizione necessaria a norma dell’art
Direttiva 2014/41/UE, perché tale autorizzazione, nella disciplina naziona relativa alla circolazione delle prove, non è richiesta per conseguire la disponi del contenuto di comunicazioni già acquisite in altro procedimento».
Conclusione quella appena riportata, in ordine al rispetto della condizione di all’art. 6, paragrafo 1, lett b), Direttiva 2014/41/UE, che resta ferma (cfr. § «anche se le operazioni di intercettazione siano state realizzate media l’inserimento di un captatore informatico su server della piattaforma di un sist informatico o telematico, al fine di acquisire le chiavi di cifratura comunicazioni, custodite nei dispositivi dei singoli utenti». L’utilizzo del capta infatti al fine di acquisire le chiavi di cifratura presenti sui dispositivi m singoli utenti, non è da ritenersi mezzo “atipico” di indagine o di prova, perché ha lo scopo di captare comunicazioni, ma dati necessari per rendere l comunicazioni intelligibili; e «sia la Direttiva 2014/41/UE, art. 30, paragrafo 7, il d.lgs. 108/2017, art, 43, comma 4, prevedono espressamente la possibilità p l’autorità che ha emesso un o.e.i. per l’intercettazione di telecomunicazion chiedere la decodificazione o la decrittazione delle comunicazioni intercettate così disponendo riconoscono che l’attività di intercettazione implica anc l’acquisizione degli strumenti necessari per procedere a decodificazione decrittazione delle conversazioni o comunicazioni»(cfr. § 15.4.2.).
Laddove, quanto alla tematica del rispetto dei diritti fondamenta l’approfondimento da parte della Corte EDU, condotto alla luce deP disposto dell’art. 8 CEDU, ha escluso (-non solo- la necessità della previa autorizzazione un giudice alla trasmissione, dal pubblico ministero all’autorità amministrativa risultati di intercettazioni telefoniche effettuate in un procedimento penale, anche,) che l’impossibilità per la difesa di accedere all’algoritmo utili nell’ambito di un sistema di comunicazioni per criptare il contenuto delle ste determini, almeno in linea di principio, violazione di diritti fondamentali, p inesistenza del pericolo di alterazione dei dati e, specularmente, l’indisponibilità dell’algoritmo di decriptazione agli atti del processo costitui per sé, violazione dei diritti fondamentali, fermo, sempre, che l’on dell’allegazione e della prova in ordine ai fatti da cui desumere la violazione diritti fondamentali grava sulla parte interessata.
2.6. Ne consegue che le doglianze difensive tutte risultano superate dai d principi congiuntamente affermati, in proposito, dalle decisioni delle Sezioni Uni da un lato, la presunzione relativa di conformità ai diritti fondamentali dell’a svolta dall’autorità giudiziaria estera, nell’ambito di rapporti di collaborazi fini dell’acquisizione di prove; dall’altro, l’onere per la difesa di allegare e il fatto dal quale dipende la violazione denunciata (cfr. Sez. U, sent. COGNOME, §
pag. 32 segg.), in ordine al cui mancato assolvimento da parte della difesa in parte s’è detto.
2.7. Un siffatto onere, nel caso che ne occupa, non è stato rispettato.
Benché la difesa di COGNOME, ancora col ricorso in esame, reiteri le lagnanze relativamente all’abbinamento dello userid KETEE -originariamente indicato quale identificativo dell’odierno ricorrente- con la persona del ricorrente, userid invece correttamente abbinato, poi, ad altra utilizzatrice, la stessa non si confronta con la motivazione resa dal Tribunale del riesame in Merito ai motivi della identificazione.
Quel collegio infatti, inequivocabilmente indica la circostanza che «gli accertamenti incrociati svolti dalla polizia giudiziaria, hanno portato alla individuazione dell’odierno ricorrente quale persona gravemente indiziata di associazione ad un sodalizio che si occupa di narcotraffico risultano pacifici ed incontroversi», sulla scorta:
-della ammissione da parte del COGNOME dell’utilizzazione da parte sua di telefoni criptati pur senza indicarne la ragione, logicamente non rinvenibile nella addotta commercializzazione degli stessi -con ciò limitandosi ad ammettere l’innegabile risultanza investigativa I proposito-;
-della effettiva conoscenza di COGNOME NOME -minimizzata nell’ottica di un rapporto esclusivamente amicale e quanto al significato delle documentate trasferte all’estero-, COGNOME NOME -invece asseritamente ricondotta ad un contesto lavorativo onesto, laddove le espressioni usate, valutate cripticamente riferentesi ad affari di droga, anche ove riguardate nella letterale significazione, risulterebbero non presentare «alcuna connessione con l’attività edile che doveva asseritamente compiere il COGNOME» per suo conto nel mentre egli era ricoverato in ospedale perché affetto da Covid, COGNOME NOME -prima negata, poi contraddittoriamente e confusamente ammessa-;
-della certezza della attribuzione alla sua persona del nickname ‘NOME‘, abbinato al PIN “CODICE_FISCALE, che figura quale interlocutore nella indiziante chat di cui a pagina 90 della ordinanza genetica, e la cui voce, registrata in un messaggio audio inviato su chat, è stata comparata e riconosciuta in quella ascoltata dagli inquirenti nel corso delle attività di intercettazione invece svolte in Italia e relative al RIT 52/21 in uso al COGNOME;
-della circostanza che sono le chat intrattenute tra l’utente con nickname ‘NOME‘, abbinato al PIN “CODICE_FISCALE“, dunque alla persona del ricorrente riconducibili, e l’utente con PIN “E5ATA9”, con nickname BIGSKY, alias COGNOME NOME, ad essere poste a base della sua incriminazione (e non quelle in ordine alle quali si appuntano le lagnanze difensive), chat rispetto alle quali nessuna contestazione la difesa muove e che, pertanto, come peraltro testualmente riportate nella ordinanza
impugnata a partire da pagina 9, non vengono incise da alcuna delle problematiche da cui la difesa del ricorrente fa discendere il preteso errore nella identificazione.
Da tanto deriva, intanto, la conclusione che è assolutamente chiaro il percor attraverso cui le comunicazioni indizianti sono state attribuite all’odierno ricorr -da cui l’infondatezza, anche, della censura svolta in ordine alla opportuni asseritamente negata, di e s plicitare le modalità di abbinamento dei codici identificativi (genericamente con tale espressione intendendosi codici IMEI, PIN e Username del parlatore) con l’identità dell’odierno ricorrente COGNOME-.
Deriva, a fortiori, l’irrilevanza e, al fine, anche il carente interesse della d ordine alle questioni afferenti lo userid KETEE, dalle cui chat (meglio dalle chat quell’identificativo attribuite) nulla discende a carico dell’odierno ricorrente. 2.8. Mentre, quanto alla presunzione di conformità dell’attività svolta dall’Autor estera nell’ambito della collaborazione, non può che farsi riferimento a quanto Supremo Consesso ha valorizzato, a proposito, non solo dei costanti richiami al principio rinvenibili sia nella giurisprudenza di legittimità, sia in q sovranazionale (cfr. rispettivamente, tra le pronunce richiamate, Sez. 6, n. 4488 del 04/10/2023, COGNOME, Rv. 285386, anch’essa relativa ad un’acquisizione di messaggistica criptata RAGIONE_SOCIALE, e Corte giustizia, 11/11/2021, Gavanozov, C852/19, § 54), ma anche del puntuale riferimento contenuto nella Direttiva, il cu Considerando (19) è del seguente tenore: «La creazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nell’Unione si fonda sulla fiducia reciproca e su presunzione di conformità, da parte di tutti gli Stati membri, al diritto dell’Un e, in particolare, ai diritti fondamentali. Tuttavia, tale presunzione è relati conseguenza, se sussistono seri motivi per ritenere che l’esecuzione di un atto indagine richiesto in un o.e.i. comporti la violazione di un diritto fondamental che lo Stato di esecuzione venga meno ai suoi obblighi in materia di protezione dei diritti fondamentali riconosciuti nella Carta, l’esecuzione dell’o.e.i. dov essere rifiutata». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
E nulla la difesa ha potuto concretamente opporre di atto a superare la presunzion relativa di conformità ai diritti fondamentali più volte richiamata.
2.9. Considerazioni tutte quelle appena svolte, che, delimitato il compendi indiziario utilizzabile, si come già ritenuto dal Tribunale del riesame, impongono superare la censura difensiva svolta in ordine alla identificazione del ricorrent termini di violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato. Questione espressamente dedotta dinnanzi al Tribunale del riesame, che a pagina 3, nel riassumere le lagnanze difensive introdotte, attesta che la difesa av censurato «anzitutto la sussistenza della gravità indiziaria per i seguenti motivi sarebbero stati errori nella identificazione dell’indagato », errori, come
dedotto -cfr. Ritenuto in fatto § 2.1., secondo punto del secondo capoversoproposito dell’abbinamento IMEI, Pin, Username.
Questione, per quanto ampiamente dimostrato, infondata per essere il percorso logico giuridico del Tribunale del riesame, e la sua esplicitazione motivaziona svolta su basi indiziarie diverse corretti in diritto e esenti da illogicità man
Con riguardo alle ulteriori censure del primo motivo, inerenti la illogi contraddittoria motivazione o la omessa motivazione su prospettazioni difensive deve rilevarsi che trattasi di censure del tutto inammissibili in questa se quanto volte a contestare, relativamente a specifici elementi indiziari, la l datane dai giudici di merito, senza peraltro confrontarsi con il quadro ricostru unitario e con la logica complessiva del ragionamento adottato dal tribunale nel ordinanza impugnata, nella quale vengono affrontate tutte le doglianze difensiv o esplicitamente ( sulla compiuta identificazione dell’utilizzatore delle ut criptate) o implicitamente attraverso una ricostruzione del fatto del t incompatibile con gli assunti difensivi ( ad es. la vendita di criptofoni trasferimento all’estero di ingenti somme di denaro contante), così che n emergono a una lettura immediata evidenti contraddizioni o incoerenze.
In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell’ordinanza del riesame ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindac dalla Corte di legittimità, quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienz e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1, n. 170 20.03.1998 dep. 04.05.1998 Rv 210566; Sez. 2, n. 56 del 7.12.2011 dep. 4.1.2012, Rv 251761; Sez. 4, n. 26992 del 29.5.2013 dep. 20.6.2013, Rv 255460, secondo cui «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, c ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare na del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare l gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congru della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispett canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento de risultanze probatorie»; Sez. Fer. n. 47748 dell’11.8.2014, Rv. 261400).
3.1. Tanto premesso si deve rilevare come nella ordinanza impugnata siano state messe in convergente evidenza con argomentazioni esenti da vizi logici: Le conversazioni delle chat (correttamente ed inequivocabilmente attribuite al ricorrente) con gli altri membri del sodalizio, aventi -alcune almeno- un conten
esplicito; gli esiti di appostamenti per corroborare i riscontri delle relazioni fr soggetti e le ragioni dei loro rapporti; i sequestri di denaro contante di ingente quantità liquida in assenza di plausibili giustificazioni estranee al contesto investigativo; il sequestro di ulteriore denaro a carico del ricorrente in compagnia del capo del sodalizio con rilevate tracce di sostanza stupefacente; l’utilizzo di criptofonini denotanti una stabile relazione occulta tra i sodali; il sequestro di una ingente partita di stupefacenti in corso di indagine; l’utilizzo nelle intercettazioni di un linguaggio criptico incompatibile con il contesto ove letteralmente interpretato e, invece, univocamente interpretabile in relazione alle condotte criminali contestate.
Ne consegue la adeguata tenuta logica e motivazionale del provvedimento impugnato.
4. Il secondo motivo è inammissibile.
Si rappresenta la genericità dell’istanza di parte, che si limita a sottolineare genericamente che il convergente dato di luoghi di incontro in Firenze per deliberare le condotte criminose e il sequestro di un ingente partita di stupefacente in Firenze ricondotta al programma criminoso associativo non sono sufficienti a radicare la competenza.
Si rammenta il dictum di Sez. 3, n. 37141 del 09/09/2021 Cc. (dep. 13/10/2021) Rv. 282371 – 01: «In tema di misure cautelari (nella specie, di carattere reale), l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dinanzi al tribunale del riesame è inammissibile per genericità se il ricorrente, nel formularla, non indichi chi debba essere, secondo la sua prospettazione, il giudice competente”.
5. Infondato è, infine, il terzo motivo.
Le censure mosse in punto di concretezza e attualità si concentrano esclusivamente sulla considerazione del tempo trascorso tra l’accertamento dei fatti e l’esecuzione della misura, ma non offrono ulteriori e aggiuntivi elementi per ritenere venuto meno il vincolo associativo, o il distacco dai luoghi di operatività dell’azione criminale o altra specifica ragione da potersi valutare ai fini di un affievolimento del pericolo di recidivanza, non potendo la rivalutazione della attualità e concretezza limitarsi a una presa d’atto del trascorre del tempo, peraltro non così distante rispetto ai fatti contestati.
5.1. Nel mentre nella ordinanza impugnata sono stati posti in evidenza elementi che depongono nel senso della inidoneità di altre misure meno afflittive rispetto alla custodia in carcere, così da far apparire del tutto infondata la censura di omessa o illogica motivazione, quali:
l’oggettiva gravità dei fatti e i rapporti con figure criminali di primo piano;
-il ruolo assunto dal ricorrente quale stretto collaboratore del capo del sodali
-l’acquisto di cospicui quantitativi veicolati dalla compagine associativa che e grado di collocarli sul mercato al dettaglio;
-i contatti e le assidue frequentazioni e dimora all’estero;
-il contenuto delle risposte rese in corso di interrogatorio, negatorie di qua relazione e contatto con gli altri sodali;
-la inaffidabilità del soggetto e la sua spregiudicatezza in relazione alla inid di misure meno afflittive tenuto conto della facile reperibilità di strumen comunicazione criptata.
5.2. A tale quadro motivazionale non si contrappone una specifica argomentazione nel ricorso tale da confrontarsi su ciascuno dei punti toccati dal tribunale, ed si rileva l’assenza di qualsivoglia dato obiettivo evincibile nei motivi che sia a suo tempo offerto alla valutazione del Tribunale e dallo stesso immotivatament disconosciuto e che potesse far ritenere rescisso il vincolo associativo o ass una convincente presa di distanze o il venir meno dello stesso sodalizio.
5.3. Il Tribunale ha allora fatto buon governo dei principi dettati dalla Sup Corte in tema di delitti per cui opera la presunzione di cui all’art 275, com cod.proc.pen., in tema di attualità e concretezza (cfr. Sez. 4, n. 396 12/01/2021 Cc. (dep. 02/02/2021 ) Rv. 280243 – 01: «In tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione ex art. 74 d,P.R. 9 ottobre 1990, n. 3 prognosi di pericolosità non si rapporta solo all’operatività della stessa, data ultima dei reati fine, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l’associazione di appartenenz Sez. 3 n. 16357 del 12/01/2021 Cc. (dep. 29/04/2021 ) Rv. 281293 – 01 «In tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione finalizzata al traf stupefacenti, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all’operatività stessa o alla data ultima dei reati fine, ma ha ad oggetto anche la poss commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e d medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzan l’associazione di appartenenza e postula, pertanto, una valutazione complessiv nell’ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, si la mera rescissione del vincolo non è di per sé idonea a far ritenere superat presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, 3, cod. proc. pen».
Ne consegue il rigetto del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi d 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma
1-ter, disp.att.
cod.proc.pen.
Così deciso in Roma il 27 febbraio 2025
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Il Presidente