Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 35391 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 35391 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Copertino il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 08/06/2023 del Tribunale del RAGIONE_SOCIALE di Lecce visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO che ha insistito nei motivi di ricorso; letti i motivi aggiunti e i motivi nuovi depositati il 28/06/2024 dall’AVV_NOTAIO COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del RAGIONE_SOCIALE di Lecce ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse di COGNOME NOME e, per l’effetto, ha confermato l’ordinanza in data 21 aprile 2023 del Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce.
Al ricorrente è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 74 d.P.R. 8 ottobre 1990, n. 309 (quale rifornitore abituale del gruppo dal 2019 al 2021), 73 d.P.R. cit. (cessione di 1 kg. di cocaina il 3 agosto 2020), 73-80 d.P.R. cit. (cessione di oltre 11 kg. di cocaina dal 24 agosto 2020 al 4 febbraio 2021).
Il Tribunale del RAGIONE_SOCIALE ha evidenziato che il compendio investigativo è costituito dal contenuto di comunicazioni tra gli indagati intercorse sulle piattaforme di messaggistica criptata Sky-Ecc, ritenute pienamente utilizzabili, ma anche da altre intercettazioni, dagli esiti del controllo dei tabulati telefonici e delle geolocalizzazioni, da riprese video e da attività di riscontro delle indagini di polizia giudiziaria.
L’indagine che ha dato origine al presente procedimento ha permesso di accertare che COGNOME NOME NOME i suoi più stretti ausiliari, tra i quali COGNOMENOME utilizzavano i dispositivi cellulari criptati per i contatti afferenti alle at illecite.
Il RAGIONE_SOCIALE ha sottolineato che tutti gli atti trasmessi tramite o.e.i. (decreti autorizzativi di intercettazione e verbali di esecuzione della polizia francese) erano stati messi a disposizione delle difese, che l’autorità francese, nei provvedimenti di esecuzione dei due o.e.i. aveva delegato la polizia giudiziaria al compimento della attività materiale di copia forense e che la polizia giudiziaria delegata aveva attestato di avere masterizzato il materiale captativo su CD – che non risultava sottoscrivibile a conferma della sua genuinità – e di averlo trasmesso solo dopo l’apposizione di apposito sigillo con uno specifico numero di protocollo.
Infine, il RAGIONE_SOCIALE ha precisato:
che era stato chiesto dalla Procura di Lecce di trasmettere il contenuto di dati già estrapolati dai server delle piattaforme Enchrochatt e Sky-Ecc, che risultavano archiviati su supporto informatico e custoditi nel rispetto del proprio diritto interno.
-che i due o.e.i. erano trasmessi ai sensi dell’art. 45 del decreto legislativo 21 giugno 2017, n.108;
che al ricorrente risultava attribuito il PIN ROB4TD relativo alla piattaforma Sky-Ecc e che, in AVV_NOTAIO, i PIN erano individuati in epoca antecedente alla trasmissione del materiale investigativo francese in esecuzione degli o.e.i.;
che al presente procedimento erano acquisiti i tabulati, anche del traffico telematico in relazione alle celle bts, con area di copertura sull’abitazione di COGNOME NOME. Proprio grazie ai tabulati venivano individuati i codici IMEI di alcuni criptofonini, che risultavano aver agganciato la cella relativa all’abitazione di COGNOME. I R.O.S. entravano in contatto con l’autorità francese, per il tramite
di RAGIONE_SOCIALE, e ottenevano i dati informatici estratti dei due server violati dalle it autorità giudiziarie francese relativi ai codici PIN Sky-Ecc collegati ai codici IMEI dei criptofonini individuati tramite i suddetti tabulati.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, denunciando, a mezzo dei suoi difensori, i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. GLYPH Vizio di motivazione in relazione alle modalità di acquisizione dei 4 codici identificativi 1 Sky-Ecc riportati negli o.e.i., con conseguente inutilizzabilità del contenuto delle chat acquisite.
L’ordinanza impugnata è incorsa in errore là dove ha ritenuto la responsabilità di COGNOME corroborata anche da intercettazioni, dagli esiti dei controlli dei tabulati telefonici e delle geolocalizzazioni, dalle riprese video e d attività di riscontro della polizia giudiziaria. Il dato è errato perché l’uni Il elemento probatorio è rappresentato dal contenuto delle conversazioni Sky-Ecc.
I codici identificativi del singolo interlocutore, di per sé dati già segreti e criptati, sono stati conosciuti solo tramite le autorità francesi.
L’ordinanza impugnata ha ritenuto che, in forza del decreto autorizzativo 1044/21, i carabinieri del Ros avessero ricavato i codici IMEI dei criptofonini sui quali era stato installato Sky Ecc / , i poi trasfusi nell’o.e.i. Tale motivazione è priva di ogni supporto logico.
Ci si chiede, allora, in che modo gli inquirenti siano entrati in possesso dei codici TARGA_VEICOLO. Nella ipotesi in cui la ricerca sia stata frutto di attivi investigativa effettuata da RAGIONE_SOCIALE, l’ordinanza deve essere annullata perché alla difesa non sono stati trasmessi i verbali. Laddove, invece, l’utilizzo dei dispositivi ll SkyEce COGNOME emerso dalla acquisizione di ulteriori tabulati telefonici, la identificazione dei relativi codici resterebbe un dato inutilizzabile in quanto avvenuto senza decreto autorizzativo dell’autorità giudiziaria.
A ciò deve aggiungersi che la difesa, nelle istanze indirizzate alla Procura leccese, aveva chiesto copia integrale delle chat astrattamente riferibili al ricorrente ovvero all’identificativo sopraindicato; la richiesta era soddisfatta soltanto con la copia delle chat «di interesse investigativo riferibile al procedimento in oggetto». È evidente che il contenuto delle chat pervenuto al difensore è differente rispetto a quello acquisito dalle autorità francesi.
2.2. Violazione di legge processuale e vizio di motivazione per assoluta mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
La difesa evidenziava al Tribunale del RAGIONE_SOCIALE che l’ordinanza genetica si limitava a riportare integralmente la richiesta del Pubblico ministero relativa al contenuto delle chat criptate intercorse tra una serie di soggetti e non spiegava il percorso redazionale seguito per attribuire a COGNOME il PIN sopraindicato.
Il RAGIONE_SOCIALE della cautela si è limitato a richiamare il principio di reciproca integralità e di connessione fra l’ordinanza genetica che dispone la misura e quella del RAGIONE_SOCIALE, procedendo poi a sostituirsi al G.i.p. nel colmare il vuoto motivazionale dell’ordinanza genetica e individuando, conseguentemente, gli elementi di fatto da cui erano desunti i gravi indizi di colpevolezza.
La giurisprudenza di legittimità riconosce la possibilità di ricorrere alla motivazione per relationem con riferimento alla richiesta del Pubblico ministero soltanto in relazione alla parte espositiva del provvedimento, ma non anche in ordine alla parte valutativa, nella quale l’organo giudicante deve compiere un personale autonomo vaglio del compendio istruttorio raccolto. In realtà anche il Pubblico ministero aveva omesso qualsiasi tipo di indicazione sulla identificazione di COGNOME quale soggetto usuario del dispositivo criptato.
3.La difesa ha depositato motivi aggiunti con i quali ha insistito nei motivi di ricorso, nonché motivi nuovi, nei quali ha dedotto la manifesta illogicità e mancanza della motivazione, nonché la violazione dell’art. 6, paragrafo 1, lett. a) della Direttiva 2014/41/UE in relazione all’art. 191 cod. proc. pen., con riferimento all’emissione dell’o.e.i. n. 8, in mancanza sia di specifiche indicazioni o GLYPH rí sull’acquisizione dei PIN Sky-Ecc (per ricondurli all’indagine per cui si procedeva) / sia di specifici atti precedenti all’emissione dello stesso o.e.i., da cui desumere la fattispecie per cui si indagava (essendo stato emesso in un diverso procedimento penale, in relazione al quale non è trasmesso alcunché).
L’art. 6 cit. prevede che l’autorità richiedente «può emettere un o.e.i. solamente quando ritiene soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’emissione dell’o.e.i. è necessaria e proporzionata ai fini del procedimento di cui all’art. 4, tenendo conto dei diritti della persona sottoposta a indagini o imputata; e b) l’atto o gli atti di indagine richiesti nell’o.e.i. avrebbero potuto essere emessi alle stesse condizioni in un caso interno analogo».
Analizzando l’o.e.i. n. 8 del 2022, deve rilevarsi che:
lo stesso era emesso nel procedimento penale n. 3556/2022 R.G.N.R. mod. 44, ovvero, in un procedimento diverso da quello in esame;
la necessità e la proporzionalità delle attività richieste mediante o.e.i. non possono essere, ad oggi, verificate dalla difesa nel presente procedimento, posto che non sono confluiti gli atti di indagine che avevano motivato il diverso
Pubblico Ministero del procedimento n. 3556/2022 R.G.N.R. Mod. 44 ad emettere l’o.e.i.;
l’o.e.i., contrariamente a quanto accaduto nel differente caso analizzato dalle Sezioni Unite di Codesta Suprema Corte, non faceva riferimento a persone nominativamente indicate o già sottoposte ad indagini per i reati rilevanti ex art. 74 d.P.R. 309/1990, essendo stato emesso con la sola indicazione dei PIN Ecc,” senza alcuna ulteriore specificazione sul gruppo criminale dedito al narcotraffico.
Per le ragioni specificate, l’o.e.i. emesso con riferimento alla richiesta delle chat Sky-Ecc è da ritenersi illegittimo poiché non è possibile, per la difesa, verificare la necessità e la proporzionalità degli atti richiesti.
Il Pubblico Ministero procedente nel presente procedimento avrebbe dovuto mettere a disposizione della difesa (ma anche del Giudice oramai competente per il giudizio abbreviato in corso) il materiale a sostegno dell’ipotesi investigativa inerente presunte attività illecite rilevanti ai sensi degli artt. 73 e 74 d.P.R. ci Il GLYPH I/ nonché elementi tali da indurre a ritenere l’utilizzo di account Sky-Ecc, in modo tale da giustificare la necessità e proporzionalità del materiale richiesto tramite o.e.i.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è complessivamente infondato.
Il primo motivo del ricorso, i motivi aggiunti e il motivo nuovo possono essere affrontati insieme, alla luce dei principi di recente affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, che si sono pronunciate in merito alle questioni di diritto sollevate dal ricorrente, (Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, COGNOME; Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, COGNOME).
Anche nei casi sottoposti alle Sezioni Unite il compendio indiziario posto alla base delle misure cautelari personali era costituito principalmente da elementi acquisiti tramite o.e.i. da parte dell’autorità giudiziaria italiana (nella specie Pubblico ministero) e segnatamente da comunicazioni scambiate su chat di gruppo mediante un sistema cifrato, e già a disposizione dell’autorità giudiziaria francese.
2.1.Le Sezioni Unite, dopo avere illustrato le ragioni per cui nei casi esaminati, analoghi a quello rilevante in questa sede, non può farsi riferimento, per giustificare l’acquisizione delle chat, all’art. 234-bis cod. proc. pen. – che risulta applicabile nel diverso caso della diretta acquisizione di documenti e dati
informatici, conservati all’estero, se del caso previo consenso del detentore, come peraltro già rilevato in alcune pronunce, che nondimeno avevano escluso la sussistenza di cause di inutilizzabilità (in tal senso Sez. 6, n. 46833 del 26/10/2023, COGNOME, Rv. 285543, Sez. 6, n. 48838 del 11/10/2023, COGNOME, Rv. 285599, Sez. 6, n. 46482 del 27/09/2023, COGNOME, Rv. 285363) -, hamIto riconosciuto la sostanziale legittimità degli ordini europei di indagine: comunque voglia qualificarsi l’attività di indagine autonomamente svolta in Francia riconducibile o meno ad attività di intercettazione-, è stato al riguardo sottolineato che: 1) si trattava di acquisire atti già nella disponibilità dell’A. francese; 2) in tale prospettiva sussisteva il requisito dell’ammissibilità in un caso interno analogo, di cui all’art. 6, parag. 1, lett. b) della direttiva 2014/41/UE, venendo in rilievo gli strumenti che assicurano la circolarità della prova, anche nel caso di intercettazioni telefoniche, secondo quanto previsto dall’art. 270 cod. proc. pen., comunque non implicanti l’intervento autorizzatorio del giudice, fermo restando che venivano in rilievo reati di criminalità organizzata; 3) sussisteva il requisito della proporzionalità in rapporto al mirato quadro di indagine; 4) non erano ravvisabili in fase di esecuzione degli ordini europei di indagine violazioni di diritti fondamentali, comunque non specificamente allegate e comprovate dalla parte interessata; 5) non era necessaria ai fini dell’utilizzabilità del dato probatorio la disponibili dell’algoritmo utilizzato per la decriptazione, incidente sull’affidabilità del dat piuttosto che sulla sua utilizzabilità, fermo restando che sul piano tecnico solo il corretto algoritmo avrebbe assicurato un risultato attendibile in mancanza di specifica allegazione di elementi tali da far dubitare della reale corrispondenza del dato criptato a quello risultante dalla decriptazione; 6) non avrebbe potuto prospettarsi la competenza del giudice all’adozione dell’ordine europeo di indagine, neppure nella prospettiva che venisse in rilievo corrispondenza, essendo anche a tal fine sufficiente il provvedimento del Pubblico ministero, diversamente da quanto, sulla scia di arresti della Corte di giustizia dell’Unione Europea, è ora previsto ai fini dell’acquisizione di tabulati recanti i dati esterni d traffico e ubicazione, dall’art. 132 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che fa riferimento all’acquisizione direttamente presso un gestore di servizi telefonici e telematici e non all’acquisizione di dati già nella disponibilità di altra Autorit Giudiziaria; 7) 2, onere gravante sulla parte che deduca un profilo di inutilizzabilità, allegare documentazione a riguardo, tanto più se ciò avvenga in sede di legittimità, ove risulta rafforzato l’onere di allegazione e di prova di elementi tali da comprovare vizi e carenze da cui discenda l’inutilizzabilità di elementi acquisiti. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Declinati i suddetti principi in relazione al caso in esame, nessuno dei tre motivi sopra richiamati può portare all’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Invero, il procedimento seguito per l’acquisizione a mezzo o.e.i. delle chat criptate utilizzate a carico del ricorrente – del tutto identico a quello scrutinat dalle Sezioni Unite – è legittimo, concernendo delitti per i quali nell’ordinamento interno può essere disposta l’intercettazione ai sensi dell’art. 266 cod. proc. pen., né il ricorrente ha evidenziato specifiche e concrete violazioni dei diritti fondamentali idonee a integrare l’invalidità della prova acquisita, ed essendo del tutto legittima l’acquisizione delle chat trasmesse con tale o.i.e. emesso in altro procedimento pendente presso la Procura di Lecce.
Quanto al secondo motivo del ricorso, il RAGIONE_SOCIALE della cautela evidenzia che COGNOME aveva posto unicamente una questione relativa alla omessa autonoma motivazione da parte del Giudice delle indagini preliminari e, sul punto, l’ordinanza impugnata risponde con motivazione puntuale evidenziando l’esistenza di un capitoletto per ogni indagato contenente le valutazioni del G.i.p.
4.1.Per quanto concerne, in particolare, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in relazione ai quali nessuna censura viene formulata da COGNOME, I’ ordinanza impugnata evidenzia, comunque, la rilevanza:
-del colloquio in carcere, nel corso del quale COGNOME impartiva a COGNOME NOME la direttiva di far pervenire, tramite COGNOME NOME, al fratello COGNOME NOME, ristretto nella Casa Circondariale di Lecce, l’ordine di percuotere l’albanese COGNOME;
-delle emergenze investigative relative all’intervento del clan a tutela degli interessi di COGNOME NOME;
-dei due bonifici effettuati da COGNOME sul conto corrente di COGNOME;
-delle chat scambiate tra gli indagati tra cui COGNOME concatenate tra loro e relative numerose transazioni di cocaina corredate anche da rilievi fotografici della merce.
Il Tribunale del RAGIONE_SOCIALE risponde, inoltre, sulla questione relativa al fatto che l’indagato aveva pacificamente in uso il criptofonino con PIN ROB4TD.
La identificazione si fonda sul testo di chat che contengono riferimenti personali ed altamente significativi perfettamente coincidenti con le vicende personali del COGNOME.
In particolare, l’utilizzatore di tale utenza:
-il 10 aprile 2020 riferiva all’interlocutore che il giorno precedente era stato fermato dai carabinieri, vantandosi che, nonostante avesse la droga con sé, fLc non era stato controllato in quanto si era dimostrato tranquillo. L’ordinanza
impugnata evidenzia che risulta, in effetti, che il 9 aprile 2020 COGNOME stato fermato dai carabinieri della stazione di Carmiano;
Il maggio 2020 dichiarava all’interlocutore di avere un fratello detenuto d ventisette anni, laddove, effettivamente, COGNOME NOME risultava detenuto da così tanti anni;
-il 31 agosto 2020 chiedeva ad altra utenza identificata in quella di COGNOME COGNOME COGNOME per il suo lavoro con i responsabili della ditta “RAGIONE_SOCIALE” per affid un incarico meno gravoso. Il Tribunale del RAGIONE_SOCIALE sottolinea, a quest proposito, che risulta che, effettivamente, COGNOME COGNOME impiegato presso tal azienda, come operatore ecologico, dal 1 settembre 2020.
5.Conclusivamente, sulla base di quanto premesso, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comm 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 3 luglio 2024.