Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 24597 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24597 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LOCRI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/12/2023 del TRIB. LIBERTA di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 19.12.2023 il Tribunale di Milano, pronunciandosi sull’istanza di riesame proposta da COGNOME NOME avverso l’ordinanza con cui il Gip presso il Tribunale di Milano in data 6.6.2023 gli aveva applicato la misura della custodia cautelare, ha rigettato l’istanza.
Il prevenuto era stato raggiunto da ordinanza cautelare in quanto gravemente indiziato della partecipazione ad un’associazione transnazionale e con disponibilità di armi finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (cocaina ed hashish) con il ruolo di collaboratore di COGNOME NOME, addetto allo stoccaggio ed allo smercio dello stupefacente, nonché per reati in materia di droga, armi, riciclaggio ed autoriciclaggio (capi 1, 16, 18, 20, 22, 32, 42, 50, 51, 53, 56, 58′ 61, 80, 81, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, GLYPH 111, 206, 209) ritenuta altresì l’esigenza cautelare di cui all’art. 274 lett. c) cod.proc.pen. stante il rischio concreto e attuale di reiterazione di reati della stessa specie.
Con l’ordinanza oggi impugnata il Tribunale di Milano, ha in primo luogo rigettato l’eccezione preliminare di inutilizzabilità delle chat Sky Ecc, svolgendo un ampio excursus sul funzionamento del sistema Sky Ecc e sulla giurisprudenza formatasi sul punto. Ha premesso la legittimità e la piena conformità a legge dell’acquisizione della prova avvenuta in Francia, ha ribadito il carattere documentale del materiale acquisito tramite O.E.I. dalle diverse autorità giudiziarie italiane e dal Pubblico ministero nel presente procedimento, trattandosi dell’acquisizione di messaggi in entrata ed in uscita scambiati con il sistema di messaggistica Sky Ecc nel periodo che va dall’1.1.2019 alla data di esecuzione e rilevando che la messaggistica acquisita ai sensi del d.lgs. n. 108 del 2017 e tutta la procedura acquisitiva é stata messa a disposizione della difesa.
Ha ritenuto che la richiesta della difesa di ostensione da parte del PM procedente di tutti gli atti e del materiale che la difesa elenca ai fini della verifica d ritualità delle intercettazioni non poteva trovare accoglimento trattandosi di atti che non sono acquisiti e che il PM non aveva l’obbligo di acquisire per assicurare l’utilizzabilità delle chat di Sky Ecc ex art. 270 cod.proc.pen. Spetta, invece, alla difesa rivolgersi all’autorità estera per documentare ed eccepire eventuali violazioni rilevanti.
Inoltre ha sottolineato che in tema di rapporti internazionali vige il principi dell’affidamento sulla legittimità dell’operato dell’autorità giudiziaria richiest affidamento tanto più forte nell’ambito dei paesi dell’Unione con cui l’Italia ha
stretto un accordo per assicurare la circolazione del materiale probatorio di cui é espressione la normativa in materia di OEI.
Con riguardo ai presupposti applicativi della misura, il Tribunale ha ritenuto la gravità indiziaria dei reati contestati sulla base delle conversazioni e dei servizi di osservazione e delle chat Sky Ecc puntualmente richiamate da cui emerge come il COGNOME fosse a disposizione del cugino COGNOME NOME nel compimento delle attività di cessione dello stupefacente, nella consapevolezza che questi gestiva in modo sistematico traffici inerenti agli stupefacenti oltre che il parallelo traffico armi. Quanto alle esigenze cautelari, ha confermato l’operatività delle presunzioni di cui all’art. 275, comma 3, cod.proc.pen. in relazione al capo 1) della contestazione sia con riferimento ai parametri di concretezza ed attualità dei pericula libertatis che con riguardo alla scelta della misura applicabile.
Avverso detta ordinanza l’indagato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi.
Con il primo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 191 e 729 cod.proc.pen. per inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità decadenza.
Si assume che la motivazione dell’ordinanza de qua incorre nella violazione delle norme indicate con riferimento alla mancata declaratoria di inutilizzabilità dei files integrali relativi alle comunicazioni oggetto di rogatoria. All’autori giudiziaria italiana venivano trasmesse le chat in forma integrale ma esclusivamente già decriptate, mentre non vi é alcun accertamento circa le procedure di identificazione degli utilizzatori dei criptofonini.
Si richiama a tal fine giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di rogatoria internazionale all’estero, la mancata prova dell’adempimento delle modalità previste dall’ordinamento italiano ed indicate dall’autorità rogante nel formulare la domanda di assistenza giudiziaria, determina l’inutilizzabilità degli atti.
Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 606 lett. c) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 191, 266 bis, 267 e 268 cod.proc.pen. per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità decadenza.
Si lamenta la mancata ostensione delle modalità di svolgimento dell’attività investigativa svolta nonché dell’iter di acquisizione della messaggistica, atti necessari al fine di consentire il pieno esercizio del diritto di difesa citando supporto la pronuncia della Corte di Cassazione francese dell’11.10.2022 e la pronuncia del Tribunale di Berlino del 19.10.2022.
Con il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 606 lett. c) cod.proc.pen. rispetto all’insussistenza della gravità indiziaria con riferimento alla qualifica partecipe dell’associazione di cui all’art. 74 d.p.r. 309 del 1990.
Si assume che il costrutto motivazionale su cui il Tribunale fonda la sua valutazione circa l’inserimento del COGNOME nel sodalizio criminoso sia contraddittorio e manifestamente illogico.
Con il quarto motivo deduce la violazione dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione all’insussistenza della gravità indiziaria con riferimento alle singole contestazioni in materia di stupefacenti di cui all’art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990.
Si contesta la valutazione effettuata circa la ricorrenza dei reati contestati in quanto basata sulla sola valutazione delle conversazioni senza che vi siano stati sequestri della sostanza stupefacente.
Con il quinto motivo deduce la violazione dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen. rispetto all’insussistenza della gravità indiziaria in riferimento alle contestazion in materia di armi di cui ai capi 206) e 209) del costrutto imputativo.
Anche in tal caso ci si duole della valutazione circa la gravità indiziaria in assenza di ogni provvedimento di sequestro.
Con il sesto motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen. rispetto all’operatività delle presunzioni di cui all’art. 27 cod.proc.pen.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso é nel suo complesso infondato.
I primi due motivi di ricorso, da scrutinarsi congiuntamente, sono infondati.
In sostanza il ricorrente si duole del fatto che le chat siano state trasferite gi decriptate senza consentire alcun controllo circa le modalità di esecuzione e le procedure di identificazione degli utilizzatori dei criptofonini così violando il diri di difesa dell’indagato eccependo inoltre l’inutilizzabilità dei dati presenti nel chat in ragione della violazione della disciplina sulle intercettazioni.
Al fine di valutare tali doglianze, occorre premettere che i dati di cui s controverte sono stati acquisiti dal p.m. nazionale il quale ha, a propria volta, agito nell’ambito dei poteri previsti nel Capo I del Titolo III (Procedura attiva) de d. Igs. 21 giugno 2017, n. 108, contenente le norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo d’indagine penale.
Si tratta quindi della richiesta di trasmissione di documentazione acquisita, non già d’iniziativa dell’autorità richiedente (denominata come di emissione ai sensi del predetto d.lgs.), bensì in possesso di quella richiesta con l’OEI (autorità di
esecuzione), che l’aveva ottenuta in forza di una propria autonoma iniziativa, nel corso di un diverso procedimento pendente in quel Paese.
Pertanto, l’ordine europeo di indagine deve aver ad oggetto una prova acquisibile nello Stato di emissione e deve essere eseguito in conformità di quanto previsto nello Stato di esecuzione per il compimento di un analogo atto di acquisizione probatoria, potendosi peraltro presumere il rispetto di tale disciplina e dei diritt fondamentali, salvo concreta verifica di segno contrario (Sez. 6, n. 48330 del 25/10/2022, Borrelli, Rv. 284027, in motivazione).
Va segnalato che la questione della natura delle chat acquisite ha dato luogo ad un contrasto interpretativo cui ha fatto seguito la rimessione della questione alle Sezioni Unite di questa Corte in forza di due distinte ordinanze (Sez.3, Ordinanza del 03/11/2023, n.47798; Sez.6, Ordinanza del 15/01/2024, n.2329); Sezioni Unite le quali – come desumibile dalle notizie di decisione nn.3 e 4 del 29/02/2024 – hanno ritenuto che il trasferimento di dati all’autorità giudiziaria italiana, a seguito dell’esecuzione di un OEI, del contenuto di comunicazioni effettuate su piattaforme criptate e già decifrate dall’autorità giudiziaria straniera in un proprio procedimento penale costituisca espressione dell’acquisizione di atti di un procedimento penale, a propria volta traente la propria base normativa nel diritto interno – a seconda della natura degli atti – negli artt. 78, disp.at cod.proc.pen., 238 o 270 cod.proc.pen., rispettando in tale modo il disposto del richiamato art.6 della direttiva 2014/41/UE (con specifico riferimento al comma 1, lett.b), in base al quale l’ordine può essere emesso quando «l’atto o gli atti di indagine richiesti nell’OEI avrebbero potuto essere emessi alle stesse condizioni in un caso interno analogo»); chiarendo poi, specificamente la notizia di decisione n.4, che si verte nell’ipotesi prevista dall’art.270 cod.proc.pen. quando l’ordine riguardi i risultati di intercettazione disposti dall’autorità straniera piattaforma informatica criptata. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Venendo al caso di specie, di ordine di indagine riguardante dati già acquisiti e decriptati dall’autorità giudiziaria straniera, deve ritenersi che si verta nell’ambit di un ordine di indagine dettato ai sensi dell’art.270 cod.proc.pen. e rispettoso conseguentemente dell’art.6, comma 1, lett.b), della direttiva richiamata; disposizione relativamente alla cui applicazione, nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti concreti (ovvero la rilevanza e l’indispensabilità per l’accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza).
Deve altresì rilevarsi come i motivi di ricorso pongano altresì un problema di nullità del procedimento di acquisizione del flusso informativo, per dedotta lesione del diritto di difesa determinata dalla circostanza che sarebbero stati posti a disposizione della difesa i soli esiti dell’attività d’indagine e non anche i
percorso di acquisizione della stessa con conseguente perfezionamento di una nullità di ordine generale a regime intermedio.
Tuttavia, avuto riguardo al principio in forza del quale deve ritenersi inammissibile, per difetto di specificità del motivo, l’impugnazione (nella specie, il ricorso per cassazione) con cui si deduce la sussistenza di una nullità processuale ove il ricorrente non abbia indicato il concreto pregiudizio derivato in ordine all’effettivo esercizio del diritto di difesa, deve rilevarsi che par ricorrente non ha neanche allegato quale sia stato il pregiudizio derivante dall’omessa partecipazione alle operazioni di trascrizione dei flussi informativi e in quale punto, eventualmente, si sia effettivamente verificato un travisamento del loro contenuto, idoneo a concretizzare una lesione del proprio interesse difensivo.
2. Il terzo motivo di ricorso del pari infondato.
L’ ordinanza impugnata con motivazione logica ed analitica ha dato conto dei plurimi elementi da cui ha desunto l’esistenza del sodalizio criminale facente capo a COGNOME NOME, comprovato da plurimi elementi investigativi di eterogenea natura (attività di captazione, monitoraggio sul territorio). Congrue ed adeguatamente motivate risultano poi le affermazioni giudiziali in ordine alla gravità indiziaria circa la stabile appartenenza dell’indagato a tale associazione in qualità di “braccio destro” del COGNOME, in coerenza con il variegato e altamente significativo materiale indiziario. (vedi pg. 35 e ss.)
3. Il quarto motivo di ricorso é del pari infondato.
L’ordinanza impugnata motiva in maniera congrua anche in relazione ai gravi indizi in ordine alle fattispecie di cui all’art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990. (vedi pg. 22 a pg. 33 ) ricostruendo puntualmente le singole cessioni sulla base del contenuto delle intercettazioni, del nnonitoraggio dei luoghi e del servizi di o.c.p..
4. Il quinto motivo é del pari infondato.
Con riguardo ai reati in tema di armi l’ordinanza impugnata conferma la ricorrenza del quadro di gravità indiziaria in ordine ai capi 206) e 209) ricostruito con motivazione logia e puntuale sulla base delle conversazioni telefoniche e delle chat Sky Ecc (pgg. 34 e 35).
5. Parimenti infondato é il sesto motivo.
In relazione alle ritenute esigenze cautelari, il Tribunale del riesame ha ritenuto che la presunzione relativa ex art. 275, comma 3 cod. proc. pen. non risulti superata da elementi contrari, tale non potendo ritenersi il mero decorso del tempo, peraltro non significativo.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp. att. cod.proc.pen.
Così deciso il 5.4.2024