Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11160 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11160 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA in Albania avverso l’ordinanza del 23/11/2023 del TRIB. LIBERTA’ di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG COGNOME NOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udito il difensore AVV_NOTAIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale della libertà di Reggio Calabria, decidendo in sede di rinvio dalla cor cassazione, con ordinanza in data 23 novembre 2023 confermava l’ordinanza del G.I.P. dello stesso tribunale del 13 marzo 2023 che aveva applicato la custodia in carcere nei confronti d COGNOME NOME perché gravemente indiziato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di due distinte ipotesi di importazione e cessione di droga una delle quali (cap 38) riqualificata come fattispecie tentata. Rilevava il giudice del riesame che il mate investigativo posto a fondamento del giudizio di gravità indiziaria era rappresentato comunicazioni sulla piattaforma criptata Sky ecc trasmesse dall’autorità giudiziaria AVV_NOTAIOe P.M. di Reggio Calabria a seguito di ordine europeo di indagine e che le stesse dovevano ritenersi certamente utilizzabili.
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIOto
COGNOME, deducendo,.con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: – violazione dell’art. 606 lett. b) e c) cod.proc.pen. per erronea applicazione dei principi dalla sentenza di annullamento la quale aveva demandato al giudice di rinvio di attribui all’attività di indagine estera la corretta qualificazione giuridica ed accertare se l’a intercettazione svolta all’estero fosse ammissibile ed utilizzabile nel procedimento in ogge al proposito si eccepiva che la messaggistica criptata scambiata nella chat Skyecc era stat acquisita quale flusso di comunicazione facendo ricorso ad attività di ordinaria intercettazione parte della magistratura AVV_NOTAIOe, senza però che fossero stati verificati i presuppost ammissibilità ed utilizzabilità dei risultati, soprattutto con riferimento agli elementi sussistenti nei confronti del soggetto intercettato, NOME COGNOME, con conseguente inutilizzabilità degli atti acquisiti a seguito dell’ordine di indagine europeo del 5 luglio 2
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve essere premesso che benché la questione circa l’utilizzazione della messaggistica scambiata su chat criptate costituisca questione rimessa e recentemente decisa dalle Sezioni Unite, nel caso in esame, procedendosi a seguito di annullamento con rinvio, va fatt applicazione del costante orientamento secondo cui l’obbligo del giudice di rinvio di uniforma alla sentenza della Corte di cassazione per quanto riguarda ogni questione di diritto con ess decisa è assoluto ed inderogabile anche quando, a seguito di tale decisione, sia intervenuto u mutamento di giurisprudenza (Sez. 2, n. 25722 del 28/03/2017, Rv. 270699 – 01). Ne deriva affermare pertanto che la decisione delle Sezioni Unite non può avere rilievo decisivo n procedimento in oggetto, valendo i dettami della sentenza di annullamento con rinvio.
Quanto all’oggetto del giudizio di rinvio, la pronuncia 44155/2023 del 26 ottobre 202 che aveva disposto l’annullamento, sottolineava come l’acquisizione W. dei messaggi cifra i riferibili alle comunicazioni di interesse già avvenute e conservate all’interno del relativo costituiva l’esito di indagini svolte autonomamente in Francia e che non costituiva intercettazioni ma documentazioni a posteriori di flussi di comunicazioni, avvenute quindi, freddo” e cioè non contemporaneamente alle conversazioni. Tuttavia tale acquisizione non poteva comportare l’applicazione della particolare disciplina dettata dall’art. 234 bis cod.proc.pe tema di acquisizione di documenti e dati informatici e ciò essenzialmente perché l’operatività tale disposizione può ritenersi giustificata “esclusivamente nell’ipotesi di acquisizio documenti e dati informatici, intesi come elementi informativi dematerializzati, preesistevano rispetto al momento dell’avvio delle indagini da parte dell’autorità giudizi AVV_NOTAIOe ovvero formati al di fuori di quelle investigazioni ” mentre, nel caso in esame, risul che quella acquisita era documentazione di attività di indagine dell’autorità straniera e da ci derivava l’impossibilità di applicare la disposizione dettata dall’articolo 234 bis cod. proc. Siffatta attività acquisitiva doveva ricondursi alle disposizioni dettate in materia di perqui
e sequestri ed, in specie, alla norma dettata dall’art. 254 bis cod.proc.pen. riguardante l’i di sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telemat comunicazioni. Richiamata la giurisprudenza della Corte di giustizia europea sul punto, sottolineata la necessità che l’accesso a tali dati informatici è consentito solo nei procedi aventi ad oggetto gravi forme di criminalità e subordinatamente ad un provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria, la sentenza di annullamento sottolineava la necessità d provvedimento autorizzativo di un giudice per la legittimità dell’acquisizione; si precisava poi secondo la Direttiva O.E.I. l’ordine deve essere necessario e proporzionato ai fini del procedimento penale e che ove lo stesso abbia ad oggetto dati di traffico informatico deve esser possibile promuovere un adeguato mezzo di impugnazione. E nel caso in cui l’O.E.I riguardi l’acquisizione dei risultati di un’intercettazione già svolta all’estero occorre esercitare un c “sull’ammissibilità e sulla utilizzazione della prova secondo la legislazione italiana”.
Ciò posto il ricorso non è fondato; ed invero, la sentenza di annullamento, premesso che l’acquisizione dei dati di traffico telefonico o telematico debba avvenire con modalità garantiscano un adeguato controllo giurisdizionale, che in caso di acquisizione mediante ordin europeo di indagine deve essere consentito all’interessato di promuovere un adeguato mezzo di impugnazione dovendosi evitare che elementi di prova ottenuti in modo illegittimo rechin indebitamente pregiudizio a una persona sospettata di avere commesso un reato, demandava al giudice di rinvio (vedi p.14) di verificare:
-la corretta qualificazione giuridica delle attività di indagine svolte all’estero;
-la sussistenza delle condizioni per l’autorizzabilità in sede giurisdizionale delle atti indagine consistite nella acquisizione di comunicazioni effettuate tra chat criptate.
Orbene, a fronte di tali precise direttive, il giudice del tribunale della libertà d Calabria, in sede di giudizio di rinvio, verificava la sussistenza di entrambi i presuppo legittimità dell’ordine di indagine europeo e della sua utilizzabilità; in primo luogo, infat lunghe osservazioni svolte alle pagine 3 e seguenti, ad avviso del giudice di rinvio qualificazione giuridica dell’attività consisteva nella acquisizione di documentazione informa o telematica; ed il tribunale ha sottolineato come, tutte le attività di acquisizione de criptate scambiate sulla piattaforma Skyecc criptata, venivano autorizzata dal giudice AVV_NOTAIO nell’ambito di un procedimento nei confronti di soggetti ritenuti coinvolti in traffici stupefacenti. Si sottolineava non soltanto che le acquisizioni erano tutte avvenute nel risp della legislazione dello Stato che aveva effettuato le acquisizioni ma, altresì, che tale mezz ricerca della prova doveva ritenersi compatibile con il principio di proporzionalità avuto rig alla gravità dei reati per cui si procede ed alla natura delle comunicazioni scambiate su u piattaforma utilizzata dalle organizzazioni criminali proprio per gli ostacoli posto alla decif delle comunicazioni.
2.1 Qualificata l’attività di indagine svolta all’estero e la sua legittimità, il giudice procedeva, poi, ad analizzare il secondo profilo demandato dalla pronuncia di annullamento,
costituito dalla valutazione di autorizzabilità delle intercettazioni di comunicazioni se l’ordinamento italiano. Ed in tale contesto, al fine di appurare proprio che anche nell’ordinam interno quelle conversazioni scambiate via chat sarebbero state comunque intercettabili, tribunale di Reggio Calabria, alle pagine 9-10, segnalava che il soggetto le cui conversazi informatiche erano intercettate, COGNOME NOME, risultava familiare di diversi soggetti coinvolti ed anche condannati per attività delittuose organizzate nel settore del traffico di nonché ritenuto dotato di spiccate attitudini operative nel medesimo settore. Circostanz queste, che risultavano confermate dai dati emergenti dalle chat criptate che vedevano proprio il COGNOME NOME scambiare messaggi criptati con l’odierno ricorrente aventi ad oggett l’inequivocabile coinvolgimento di entrambi nel traffico di rilevanti partite di stupefacente
Ne consegue affermare che erra il ricorso nel dedurre l’avvenuta violazione dei princi dettati dalla sentenza di annullamento poiché il giudice del rinvio procedeva all’analisi dell distinte circostanze indicate dalla pronuncia rescindente, concludendo, sulla base di accura valutazioni, per la sussistenza di entrambe le condizioni di legittimità del procediment acquisizione delle chat criptate.
Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, il ricorso deve essere respinto ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda all cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. cod.proc.pen.
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