Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 13153 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 13153 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LOCRI il 14/05/2001
avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso il rigetto del ricorso.
E’ presente l’avvocato NOME del foro di ROMA in difesa di COGNOME NOME il quale insiste per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Reggio Calabria, con la sentenza in epigrafe, ha riformato la sentenza pronunciata dal GUP del Tribunale di Locri in data 15 febbraio 2024 nei confronti di COGNOME NOMECOGNOME che lo aveva condannato, a seguito di giudizio abbreviato, per il delitto di cui al capo 1, art. 110 cod. pen., 73 e 80 comma 2 DPR 309/90 e ha rideterminato la pena in anni cinque e mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed euro 26.666,00 di multa.
COGNOME DomenicoCOGNOME a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione avverso la suddetta decisione per i seguenti motivi.
2.1 Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 191 cod.proc. pen. con riferimento agli art. 24 e 111 cost nonchè 178 cod.proc pen.. Il ricorrente osserva che in atti sono presenti solo gli OIE e i file in formato excel e testo associati alla posizione del ricorrente o di altri indagati diversi dai file originari grezzi contenenti le chat criptate. Si tratta di dati lavorati ad opera degli investigatori stranieri, secondo modalità rimaste ignote alla difesa nè vi è in atti l’originaria versione decripatata e ciò viola le regole stringenti in materia di intercettazioni telefoniche e i diritti di verifica spettanti della difesa.
2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione degli art. 192 e 533 cod.proc.pen. e vizio di motivazione con riferimento alla identificazione del ricorrente basata sul verbale del 4.08.2022 e in riferimento alla quale il 14.11.2024 veniva escusso dalla Corte distrettuale il teste NOME COGNOME mediante la rinnovazione istruttoria. Lamenta che le criticità dedotte dalla difesa sono rimaste intatte, anzi emergeva l’assenza di un documento attestante le modalità certe della individuazione del ricorrente oltre che la genericità e le contraddizioni della testimonianza di cui dava puntuale conto mediante l’allegazione della trascrizione. Evidenziava, inoltre, che il teste aveva riferito che i soggetti recatesi a Delianuova erano stati identificati in realtà dal Maresciallo COGNOME, mentre l’attività di PG del 22 dicembre 2020 non conteneva nulla di quanto riferito dal teste nè attestava la presenza del Mito COGNOME identificatore del video di Delianuova. Afferma che è illogico ritenere che il video di Delianuova possa fungere da elemento di riscontro della telefonata del 18.07.2020 in quanto le riprese erano precedenti del 3.07.2020. La telefonata di “COGNOME” è successiva al video ed inoltre il Mllo COGNOME non indica il motivo di conoscenza pregressa di COGNOME Domenico e in ultimo il teste COGNOME si è limitato a visionare il video e a ricevere il risultato dell identificazione proprio dal Mllo COGNOME. Le argomentazioni della Corte territoriale
non superano il principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio. Manca nel caso di specie la prova della conoscenza della voce e delle fattezze fisiche del ricorrente da parte dei testi COGNOME e COGNOME.
2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 73 DPR 309/90 con riferimento all’art. 56 e alla omessa riqualificazione della vicenda in delitto tentato. La motivazione a fol 17 è frutto di una attività valutativa illogica dei messaggi in quanto non tiene conto degli sms scambianti successivamente, indicati a fol 12,che davano conto della interruzione delle trattative per l’assenza di corrieri disposti ad effettuare il trasporto. Contesta la qualificazione di reato consumato desunta dalla mera offerta in vendita,
2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge in relazione all’art. 192 cod.proc.pen e 533 cod.proc.pen in riferimento all’art. 80 comma 2 DPR 309/90 trattandosi di argomentazioni meramente congetturali. Lamenta che la Corte territoriale afferma che, essendo stato fissato il prezzo a 31.500 euro al Kg, doveva considerarsi superato il principio della soglia minima prevista; non si indica e non -si tiene conto del fatto che non in tutti i pacchetti la sostanza stupefacente poteva essere di uguale purezza; si ipotizzano poi canali internazionali di approvvigionamento.
2.5. Con il quinto motivo si deduce la violazione di legge in relazione all’art. 62 bis cod.pen. in quanto la motivazione di diniego delle attenuanti gneriche non si confronta con le deduzioni difensive circostanziate, che consentivano di concedere le attenuanti generiche almeno equivalenti all’aggravante contestata.
3.11 Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo proposto in ordine all’inutilizzabilità delle chat è manifestamente infondato, reiterativo peraltro di analoghe censure poste ai giudici di merito che hanno argomentato in maniera logica, coerente e rispondente ai principi giuridici richiamati nelle recenti pronunce delle Sezioni unite.
1.1 Le Sezioni unite di questa Corte hanno statuito che in materia di ordine europeo di indagine, la trasmissione del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 234-bis cod. proc. pen., che opera al di fuori delle ipotesi di collaborazione tra autorità giudiziarie, bensì nella disciplina relativa alla circolazione delle prove tra procedimenti penali, quale desumibile dagli artt. 238 e 270 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen. (Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, COGNOME, Rv. 286573 01, fattispecie in tema di ‘prove, costituite
da messaggi scambiati su chat di gruppo mediante un sistema cifrato, già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione).
Le prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione possono essere legittimamente richieste ed acquisite con un ordine europeo di indagine emesso dal Pubblico ministero italiano, senza la necessità della preventiva autorizzazione da parte del giudice de procedimento nel quale si intende utilizzarle (Sez. U, n. 23756 de 29/02/2024, COGNOME, Rv.286589- 02).
L’emissione, da parte del Pubblico ministero, in materia di ordine europeo di indagine, diretto ad ottenere il contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall’autori giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, non deve essere preceduta da autorizzazione del giudice italiano, quale condizione necessaria a norma dell’art. 6 Direttiva 2014/41/UE, perché tale autorizzazione, nella disciplina nazionale relativa alla circolazione de prove, non è richiesta per conseguire la disponibilità del contenuto d comunicazioni già acquisite in altro procedimento (Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, Gjuzi), L’acquisizione delle chat intercorse sull piattaforma SKYECC che hanno coinvolto COGNOME Domenico e i coindagati sono, dunque, state legittimamente acquisite dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria mediante ordine europeo di indagine, senza necessità di alcun intervento da parte del giudice p le indagini preliminari. Parimenti le conversazioni acquisite sono pienamente utilizzabili.
Le Sezioni unite, nelle sentenze GLYPH predette, precedenti alla presentazione del ricorso, a fronte di censure analoghe a quelle proposte nel presente procedimento, hanno escluso che sia stata accertata la violazione di diritti fondamentali (si veda in proposito il § 18.5 Considerato in diritto della sentenza COGNOME e il § 15.4 del Considerat in diritto della sentenza COGNOME).
I dati probatori trasmessi dall’autorità giudiziaria francese son infatti, stati acquisiti in un procedimento penale pendente davanti ad ess sulla base di provvedimenti autorizzativi adottati da un giudice in relazion ad indagini per gravi reati, e motivati in ordine all’esistenza in concreto presupposti ritenuti necessari dalla giurisprudenza della Corte EDU ( fol 2 sentenza di primo grado e fol 9 sentenza impugnata)
1.2. La questione dell’utilizzabilità delle conversazioni intercorse sul piattaforma RAGIONE_SOCIALE ed acquisite con ordine europeo di indagine rivolto dall’autorità giudiziaria italiana all’autorità giudiziaria francese, risolta affermativamente dalle Sezioni Unite, salvo che per il caso in cui vengano allegati e provati fatti indicativi della violazione di diritti fondamentali.
Invero, le Sezioni Unite, hanno affermato che, in materia di ordine europeo di indagine, la trasmissione del contenuto ‘ di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, è ammissibile secondo la disciplina relativa alla circolazione delle prove tra procedimenti penali, quale desumibile dagli artt. 238 e 270 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen. (così Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, COGNOME Rv. 286573 -01, relativa a messaggi scambiati su chat di gruppo mediante un sistema cifrato, già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione). e che l’acquisizione dei risultati di intercettazioni disposte da un’autorità giudiziaria straniera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, ed effettuate su una piattaforma informatica criptata e su criptofonini, è consentita sulla base della disciplina di cui all’art. 270 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, COGNOME Rv. 286589 – 01).
Sempre le Sezioni Unite, inoltre, hanno precisato che l’utilizzabilità del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, e trasmesse sulla base di ordine europeo di indagine, così come l’utilizzabilità dei risultati di intercettazioni disposte da un’autorità giudiziaria straniera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, ed effettuate su una piattaforma informatica criptata e su criptofonini, deve essere esclusa se il giudice italiano rileva che il loro impiego determinerebbe una violazione dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, e, tra questi, del diritto di difesa e della garanzia di un giusto processo, fermo restando che l’onere di allegare e provare i fatti da cui inferire tale violazione grava sulla parte interessata (così Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, Gjuzi, Rv. 286573 – 05, per il contenuto di comunicazioni, e Sez. U, n. 23756 de129/02/2024, COGNOME Rv. 286589 – 04, per i risultati di intercettazioni).
Nella specie, la questione dell’utilizzabilità delle conversazioni transitate sulla piattaforma RAGIONE_SOCIALE è stata sollevata in termini generali e di principio, mentre non risulta nemmeno allegata se non in via generica la violazione di diritti fondamentali.
Ne consegue che, ai fini della presente pronuncia, la questione è stata risolta e argomentata dalla Corte territoriale sulla GLYPH base dell’affermazione dell’utilizzabilità, in linea generale, delle conversazioni transitate sulla piattaforma Sky-Ecc, secondo i principi enunciati dalle Sezioni Unite sopra richiamate. Si è trattato nel caso di specie dell’acquisizione di c.d.dati freddi, extrapolati da supporto informatico, noti alla difesa a seguito della trasmissione
da parte dello Stato estero e del loro contenuto divenuto intellegibile mediante l’algoritmo che non è risultato di un accertamento tecnico irripetibile ma prova certamento valutabile anche e a prescindere dalla richiesta di rito abbreviato. La Corte territoriale dà conto a fol 10 che nella richiesta di OIE, in specie quello del 3.03.2022, l’oggetto era specifico e riguardava l’User ID interessato SKYEcc 3KDPV9, con user Amsterdam, in quanto l’attività di indagine in corso in Italia aveva consentito di appurare che i soggetti indagati per i quali erano emersi gravi indizi di reato in materia di narcotraffico erano a loro volta in contatto con l’odierno imputato per il tramite delle suddette apparecchiature criptate, ( fol 4 sentenza di primo grado),
Quanto al secondo e al terzo riguardante la identificazione dell’imputato e la consumzaione del reato sono inammissibili, in quanto implicano sostanzialmente una valutazione in fatto del materiale probatorio; si tratta di censure esposte le quali contestano la individuazione dell’attuale ricorrente come l’utilizzatore del dispositivo Sky-Ecc avente UI3KDPV9 e l’attività di intermediazione nella vendita di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente.
La Corte territoriale, rispondendo ad analoghi motivi di appello ai paragrafi 5 e 5.1., ha affermato che le emergenze probatorie acquisite nel corso delle indagini ( dettagliatamente ricostruite a fol 5-9 della sentenza di primo grado) pienamente utilizzabili trattandosi di rito abbreviato e l’approfondimento istruttorio espletato in appello non lasciano dubbi sulla corretta identificazione del soggetto utilizzatore della criptochat RAGIONE_SOCIALE avente UI 3KDPV9 nella persona di COGNOME NOMECOGNOME
Richiama le argomentazioni del Giudice di primo grado al paragrafo 1.4 della sentenza gravata ( pag 5-9) r . e argomenta da una serie di elementi fattuali articolati in modo logico a fol 11 e 12: la conversazione del 20.12.2012 è stata ascoltata e trascritta dai militari operanti che hanno identificato l’interlocutore nell’imputato e che avevano già dimestichezza con la sua voce, dato che hanno svolto tutte le indagini e avevano riconosciuto lo stesso imputato nella conversazione del 18.07.2020 in cui veniva più volte chiamato con il diminutivo di NOME, “COGNOME “; il Mllo COGNOME effettivo alla compagnia di Locri dei CC all’udienza del 14.11.2024 / ha chiarito di aver svolto attività investigativa nell’ambito dell’indagine RAGIONE_SOCIALE da cui trae origine il presente procedimento per circa quattro anni e di essersi occupato dell’attività di intercettazione dal 26.06.2020 al 29.09.2020; il 15 e il 19 dicembre 2020 nella chat tra l’utilizzatore UI 3KDPV9 ( attribuita all’imputato) e l’utilizzatore della UI TARGA_VEICOLO, identificato in NOME Sebastiano cl 97, gli interlocutori si chiamano più volte
cugini 4 ed infatti / le due madri sono sorelle; il teste COGNOME in sede di esame dinanzi alla Corte di appello ha ulteriormente chiarito, in merito alla affidabilità del riconoscimento di conoscere le fattezze fisiche dell’imputato per averlo
attenzionato in sede di indagine e aver visionato i filmati estrapolati dalla videosorveglianza di Delianuova del 22.12.2020, pur se il relativo verbale era stato redatto dal maresciallo COGNOME.
Le censure addotte nel ricorso sono frammentarie e non si attagliano alla complessiva ricostruzione della vicenda dettagliatamente descritta al paragrafo 5 della sentenza impugnata e ai foll 9,10 e seguenti della sentenza di primo grado, da cui risulta provato oltre ogni ragionevole dubbio che COGNOME NOME ha operato in prima persona per consentire il perfezionarsi della compravendita di sostanza stupefacente, cocaina, ponendosi quale punto di contatto effettivo tra l’ acquirente NOME e il fornitore NOME, il cugino; nei messaggi si fa esplicito riferimento alla sostanza, cocaina, raffigurata nelle immagini scambiate tra NOME e NOME avente come marchio” quadrifoglio”, al quantitativo e all’entità del Prezzo, 31.250 euro al chilogrammo per 10 kg, alle modalità e al luogo di consegna della sostanza e del denaro. Nella ricostruzione dei fatti storici, le indicazioni dei giudici di merito sono precise perché trovano aggancio in puntuali elementi di prova, e, in particolare, in conversazioni il cui contenuto è stato riportato analiticamente anche nella motivazione a fol 13, 14 e 15. Né le critiche enunciate nel ricorso in proposito offrono elementi specifici per far rilevare vizi argomentativi, in quanto si limitano ad affermare semplicemente l’equivocità del contenuto di alcune dichiarazioni che vengono estrapolate dall’unitario compendio probatorio / ricostruito dettagliatamente anche a fol 911 della sentenza di primo grado.
Argomenta la Corte che il tenore dei messaggi scambiati è univoco circa l’avvenuto accordo per la consegna di dieci chili di cocaina” il lunedi” tanto che si discuteva solo sulle modalità di apprensione del bene e di consegna del denaro fol 16 ( ” conferma dieci “scriveva NOME coimputato a COGNOME e “blocca lunedì”) E’ provata l’intermediazione consumata, così come contestata, in relazione alla continua e concreta interlocuzione dal parte del COGNOME tra fornitore ed acquirenti tanto da veicolare fotografie, il 23.01.2021 ( v. fol 14), al cugino NOME NOME di una confezione aperta di cocaina, marca quadrifoglio, imagine che poi veniva inviata dal NOME a COGNOME, interessato all’acquisto, il 26.01.2021, a riscontro della disponibilità della sostanza stupefacente;NOME inoltre forniva dettagli sulla quantità, partecipava alle trattative sul prezzo, sulle modalità per la consegna del denaro e della sostanza medesima.
Va richiamato il principio che in materia di stupefacenti, tra le condotte illecite descritte nella norma incriminatrice di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rientra anche quella di intermediazione, che è ricompresa nella condotta del “procurare ad altri”, con la quale si intende punire l’attività illecita di chi agisce al fine di provocare l’acquisto, la vendita o la cessione di droga da parte di terzi, perfezionandosi il reato nel momento in cui l’agente manifesta la
7 GLYPH
/e-)
disponibilità a procurare ad altri droga, sempre che ne abbia la disponibilità, pur mediata. (Sez. 6, n. 46367 del 11/10/2023 Ud. (dep. 16/11/2023) Rv. 285882 – 01.)
Quanto al motivo attinenente alla attenuanti generiche GLYPH la Corte ha argomentato GLYPH al paragrafo 7 circa l’assenza di elementi favorevoli di valutazione.Ha evidenziato le circostanze del fatto, la ingente quantità di stupefacente oggetto dell’operazione illecita, la personalità del reo derivante non solo dalla modalità della condotta ma dai precedenti penali numerosi e specifici . .ea mancanza durante il procedimento penale di ogni segnale di ravvedimento che consenta di individuare elementi di segno positivo.( ex plurimisi Sez. 4 -, n. 32872 del 08/06/2022 Ud. (dep. 07/09/2022) Rv. 283489
– 01).
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 18.03.2025