Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28713 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28713 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Siderno il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/08/2023 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito per l’imputato l’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 23/08/2023, il Tribunale di Reggio Calabria rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse di COGNOME NOME avverso l’ordinanza resa in data 01/08/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri, con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 73-80 d.P.R. n 309/1990 contestati ai capi 1) e 2) dell’imputazione provvisoria.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla utilizzabilità delle chat Sky ECC, frutto di attività di intercettazio telematica svolta dall’autorità giudiziaria francese, i cui risultati erano sta acquisiti con OEI (ordini di indagine europei) dall’autorità giudiziaria italiana, i quanto attività avvenuta in violazione dei principi fondamentali del diritto interno e dell’unione.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui al capo 2) dell’imputazione.
Lamenta, con riferimento all’identificazione di COGNOME NOME, che il Tribunale aveva fondato tale identificazione su dati emergenti dalle risultanze probatorie – messa a disposizione di COGNOME NOME di immobile rientrante nella sua disponibilità per effettuare lo stoccaggio della sostanza stupefacente-, con argomentazioni illogiche ed in contrasto con le produzioni documentali della difesa, che comprovavano una ubicazione dell’immobile diversa da quella emergente dal contenuto delle conversazioni intercettate.
Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 125, 274 e 275 cod.proc.pen. e vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale aveva fondato il pericolo di reiterazione criminosa sulle modalità del fatto, mentre avrebbe dovuto considerare anche la personalità dell’indagato; inoltre, non era stato argomentato in maniera concreta in ordine al requisito di attualità del pericolo di reiterazione nè erano state indicate le ragioni in base alle quali sarebbe stata inadeguata la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all’art. 275 -bis, comma 1, cod. proc. pen.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
La difesa del ricorrente ha chiesto la trattazione orale del ricorso e depositato motivi nuovi con i quali ha ulteriormente argomentato in ordine al primo motivo di ricorso e prodotto documentazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare, va dato atto che, come riportato nel verbale di udienza, il difensore del ricorrente ha dichiarato di rinunciare al secondo motivo di ricorso avente ad oggetto la valutazione di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui al capo 2) dell’imputazione.
Va osservato che secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite intanto “il difensore può ritenersi legittimato a rinunciare ad uno o più motivi (motivazioni o argomentazioni) dell’impugnazione, senza necessità di ottenere dal suo assistito il rilascio di una procura speciale, in quanto non si tratti di una rinuncia parziale all’impugnazione, e cioè di una rinuncia che comporti il venir meno della richiesta di caducazione di un capo o punto del provvedimento impugnato” (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, COGNOME, Rv. 266245)
La rinuncia all’impugnazione totale o parziale, quale atto abdicativo di diritti e facoltà processuali già acquisiti, compete, infatti, solo all’imputato o al difensore munito di procura speciale, in difetto della quale il difensore è unicamente legittimato a rinunciare ad uno o più motivi di ricorso – come avvenuto nella specie- , atto che riguarda le singole argomentazioni poste a sostegno del ricorso (rientrante nelle scelte tecniche del difensore e non abbisognevole di procura speciale) ed incide sull’onere di motivazione del giudice dell’impugnazione che risulta alleggerito (Sez.6, n. 7493 del 15/01/2021, Ry.281609 – 01).
Nella specie, la rinuncia attiene ad un argomento di contestazione della legittimità della decisione impugnata e può, quindi, rilevarsi che la rinuncia al motivo è stata validamente espressa e, di conseguenza, determina l’inammissibilità delle censure in esso contenute.
Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente dell’ulteriore doglianza proposta, secondo le argomentazioni che seguono.
In ordine alla questione della utilizzazione della messaggistica criptata sulla piattaforma “SKY-ECC” acquisita mediante ordine europeo di indagine da autorità estera, la giurisprudenza di questa Corte di cassazione non è pervenuta a conclusioni uniformi.
Secondo l’orientamento prevalente, le “chat” su sistema “Sky Ecc”, costituendo rappresentazioni comunicative incorporate in una base materiale con un metodo digitale o comunque dati informativi di natura documentale conservati all’estero e non flusso comunicativo, sono acquisibili per mezzo di ordine europeo
di indagine, a sensi dell’art. :234-bis cod. proc, pen., sicché non trova applicazione la disciplina delle intercettazioni di cui agli artt. 266 e 266-bis cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 6364 del 13/10/2022, COGNOME, Rv. 283998 – 01; Sez. 3, n. 47201 del 19/10/2023, COGNOME, Rv. 285350 – 01; Sez. 1, n. 34059 del 01/07/2022, COGNOME, non mass.). Il contrapposto orientamento esclude la legittimità dell’acquisizione con lo strumento dell’art. 234-bis cod. proc. pen. sul presupposto che l’oggetto dell’acquisizione all’estero della messaggistic:a criptata sulla piattaforma “SKY-ECC” non costituisce dato informatico. Ritiene, invece, che debba essere distinta l’ipotesi in cui l’attività acquisitiva riguarda comunicazioni avvenute nella fase “statica” da quella in cui ha ad oggetto comunicazioni avvenute nella fase “dinamica”. Nel primo caso trovano applicazione le disposizioni in materia di perquisizione e sequestro e, in particolare, in quella di cui all’art. 254bis cod. proc. pen., nel secondo caso l’attività deve essere deve essere inquadrata nella disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen. in materia di intercettazioni telefoniche (Sez. 6, n. 44154 del 26/10/2023, lana, Rv. 285284 – 01; Sez. 6, n. 44155 del 26/10/2023, COGNOME, Rv. 285362 – 01).
A fronte di queste decisioni discordanti, la Terza sezione penale di questa Corte con ordinanza n. 47798 del 3 novembre 2023 , evidenziando il contrasto in materia, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite, sollecitando una sua pronuncia su questi punti: – se il trasferimento all’Autorità giudiziaria italiana, in esecuzione di ordine europeo di indagine, del contenuto di comunicazioni effettuate attraverso criptofonini e già acquisite e decrittate dall’Autorità giudizaria estera in un proprio procedimento penale, costituisca acquisizione di documenti e di dati informatici ai sensi dell’art. 234 bis cod.proc.pen. o di documenti ex art. 234 cod.proc.pen. ovvero sia riconducibile ad altra disciplina relativa all’acquisizione di prove; – se il trasferimento di cui sopra debba essere oggetto di verifica giurisdizionale preventiva della sua legittimità, nello Stato di emissione dell’ordine europeo di indagine; – se l’utilizzabilità degli esiti investigativi di cui al precedente punto a) sia soggetta a vaglio giurisdizionale nello Stato di emissione dell’ordine europeo di indagine.
Successivamente anche la Sesta sezione penale di questa Corte ha deciso di rimettere la questione alle Sezioni Unite, chiedendo di chiarire: – se l’acquisizione, mediante ordine europeo d’indagine, dei risultati di intercettazioni disposte da un’autorità giudiziaria straniera, in un proprio procedimento, su una piattaforma informatica criptata e su criptofonini integri l’ipotesi disciplinata, nell’ordinamento nazionale, dall’art. 270 c.p.p.; – se, ai fini dell’emissione dell’ordine europeo di indagine finalizzato al suddetto trasferimento, occorra la preventiva autorizzazione del giudice; – se l’utilizzabilità degli esiti investigativi di cui al precedente punto a)
soggetta a vaglio giurisdizionale nello Stato di emissione dell’ordine europeo di indagine.
Dalle informazioni provvisorie si evince che le Sezioni Unite hanno superato il principio affermato dalla giurisprudenza maggioritaria in forza del quale la messaggistica oggetto di esame può essere sempre acquisita nel procedimento ai sensi dell’art. 234-bis cod. proc. pen., alla stregua di dati informativi di natura documentale conservati all’estero, per approdare alla diversa conclusione che l’acquisizione ed utilizzazione dei messaggi in questione è sottoposta a regole, limiti e garanzie diverse che dipendono dalle modalità con cui l’autorità estera ha, a sua volta, acquisito i dati conservati nel server. In particolare, se ciò è avvenuto mediante captazione, condotta in tempo reale, di un flusso di comunicazioni in atto si è realizzata attività di intercettazione in procedimento separato con la conseguenza che, pur potendo essere richieste dal pubblico ministero italiano tramite ordine di indagine europeo, trova applicazione l’art. 270 cod. proc. pen. Spetta, comunque, al giudice dello Stato di emissione dell’ordine europeo di indagine, la competenza a valutare il rispetto dei diritti fondamentali, del diritto d
Con la decisione del 29 febbraio 2024, le Sezioni Unite si sono pronunciate separatamente sui due ricorsi, affermando in relazione ai quesiti sollevati dalla Terza sezione (informazione provvisoria n. 3 del 2024): – che il trasferimento all’Autorità giudiziaria italiana, in esecuzione di ordine europeo di indagine, del contenuto di comunicazioni effettuate attraverso criptofonini rientra nell’acquisizione di atti di un procedimento penale, che, a seconda della loro natura, trova alternativamente il suo fondamento negli artt. 78 disp. att. cod. proc. pen., 238, 270 cod. proc. pen. e, in quanto tale, rispetta l’art. 6 della Direttiva 2014/41/UE; 6 – che rientra nei poteri del pubblico ministero quello di acquisizione di atti di altro procedimento penale; – che l’Autorità giurisdizionale dello Stato di emissione dell’ordine europeo di indagine deve verificare il rispetto dei diritti fondamentali, comprensivi del diritto di difesa e della garanzia di un equo processo. In relazione al ricorso proveniente dalla Sesta sezione le Sezioni Unite hanno convenuto (informazione provvisoria n. 4 del 2024): – che l’acquisizione, mediante ordine europeo d’indagine, dei risultati di intercettazioni disposte da un’autorità giudiziaria straniera, in un proprio procedimento, su una piattaforma informatica criptata e su criptofonini è un atto riconducibile all’art. 270 cod. proc. pen. e che l’ordine europeo di indagine può essere richiesto dal pubblico ministero; – che l’Autorità giurisdizionale dello Stato di emissione dell’ordine europeo di indagine deve verificare il rispetto dei diritti fondamentali, comprensivi del diritt di difesa e della garanzia di un equo processo In virtù di queste decisioni i due ricorsi già assegnati rispettivamente alla Terza sezione ed alla Sesta sezione – sono stati rigettati. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
difesa e della garanzia di un equo processo. Qualora, invece, fossero ottenute da autorità giudiziaria estera trascrizioni di comunicazioni già avvenute e conservate nella memoria dei supporti utilizzati dai dialoganti, allora i relativi dati sarebber da considerare documenti, acquisibili ai sensi dell’art. 238 cod. proc. pen.
Tanto premesso, è evidente che il Tribunale del riesame, conformandosi ai principi enunciati dall’orientamento superato, ha erroneamente ritenuto ininfluente accertare le modalità con cui l’autorità francese aveva acquisito le conversazioni conservate nel server e poi trasmesse, in esecuzione dell’ordine europeo di indagine, al pubblico ministero italiano che le aveva richieste. Tale accertamento, opportunamente sollecitato dalla difesa con la richiesta di riesame, doveva, invece, essere effettuato perché, come chiarito dalla sopravvenuta pronuncia a Sezioni unite dei 29 febbraio 2024, funzionale a sl:abilire le regole di acquisizione della messaggistica nel procedimento penale e, conseguentemente, i limiti della sua utilizzabilità ai fini della decisione cautelare.
Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria che, nel rispetto dei principi enunciati, colmerà le lacune motivazionali indicate.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod.proc.pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, 28/05/2024