Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 30892 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30892 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOMECOGNOME nato a Locri il 03/10/1967
avverso l ‘ordinanza del 27/02/2025 del Tribunale di Catanzaro udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso ; udito l’Avv. NOME COGNOME difensore di fiducia di NOME COGNOME che ha concluso, anche per il codifensore NOME COGNOME per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Catanzaro -adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen. -confermava l’ordinanza emessa in data 17 gennaio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale con cui veniva disposta la misura degli arresti domiciliari nei confronti di NOME COGNOME in ordine al reato di cui all’art. 390 co d. pen., aggravato dalla finalità dell’agevolazione mafiosa ex art. 416 bis 1
cod. pen. perché secondo la provvisoria contestazione avrebbe agevolato la latitanza di NOME COGNOME capo della omonima ‘ndrina .
Avverso il provvedimento NOME COGNOME per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso con cui ha dedotto:
-violazione di legge, ai sensi dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in ordine alla ritenuta utilizzabilità delle chat sky ecc e alla identificazione di NOME COGNOME come soggetto conversante e utilizzatore dell’ID CODICE_FISCALE. Le modalità attraverso le quali lo Stato estero avrebbe proceduto alla acquisizione delle chat sarebbero contrarie ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano.
La difesa – sebbene avesse chiesto e ottenuto copia degli atti relativi ai sotto fascicoli dell’Ordine di indagine Europea – non era riuscita ad aprire i relativi files perché protetti da una password. Per tale ragione non era stato possibile accertare se i messaggi riversati nel presente procedimento fossero stati estratti dal server francese e non era stato assicurato l’accesso all’algoritmo utilizzato per decriptare il contenuto delle chat, di guisa che la difesa non aveva potuto verificare se vi fosse corrispondenza tra la messaggistica acquisita e quella originale inviata e ricevuta dai telefonini criptati.
Le descritte modalità operative sarebbero, dunque, in contrasto con quanto affermato dalla Corte EDU con la sentenza del 30 aprile 2024 secondo cui lo Stato deve garantire i diritti di difesa e del giusto processo;
-violazione di legge, in relazione all’art. 416 bis 1 cod. pen., per avere il Tribunale del riesame ritenuto correttamente contestata la circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa, nonostante non fosse emerso che NOME COGNOME avesse inteso agevolare la cosca piuttosto che il COGNOME al quale era legato da un datato rapporto di amicizia;
-violazione di legge, in relazione all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per avere il Giudice della cautela confermato il pericolo di recidiva nonostante l’assenza di indici fattuali di un concreto rischio di ricaduta nel crimine . NOME non era inserito in circuiti criminali, svolgeva regolare attività lavorativa ed era dedito alla famiglia. Inoltre, il coinvolgimento nei fatti di causa aveva interessato un breve periodo (da novembre 2020 a febbraio 2021).
3. NOME COGNOME ha presentato memorie difensive.
Ha insistito sulla questione del mancato rilascio della password per potere aprire i C.D. contenenti gli OIE e la copia forense delle chat estrapolate dal server francese. Tale omissione non avrebbe consentito al difensore- ma a monte nemmeno al Tribunale (che non era in possesso della password) – di verificare la
completezza e la correttezza dei criteri utilizzati dal Giudice della cautela per l’identificazione di NOME COGNOME
Alla odierna udienza – che si è svolta alla presenza delle parti a seguito di istanza di trattazione orale presentata dal ricorrente – il Pg e il difensore hanno illustrato le rispettive conclusioni richiamate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è infondato e va rigettato.
La questione introdotta con il primo motivo di ricorso non è fondata per un duplice ordine di motivi.
2.1. La doglianza sulla mancata disponibilità della password necessaria per aprire i relativi files è stata sollevata tardivamente solo dopo l’udienza del riesame ed è stata formulata in modo generico, perchè riferita a files di cui non è stato indicato il contenuto.
Quanto alle ulteriori censure è sufficiente il richiamo alla sentenza delle Sez. U n. ‘ Gjuzi ‘, secondo cui «in materia di comunicazioni digitali, l’impossibilità per la difesa di accedere all’algoritmo utilizzato nell’ambito di un sistema di comunicazioni per criptare il testo delle stesse non determina una violazione dei diritti fondamentali, dovendo escludersi, salvo specifiche allegazioni di segno contrario, il pericolo di alterazione dei dati in quanto il contenuto di ciascun messaggio è inscindibilmente abbinato alla sua chiave di cifratura, ed una chiave errata non ha alcuna possibilità di decriptarlo anche solo parzialmente».
2.2. Il Tribunale del riesame ha fatto corretta applicazione di tali principi: la presunzione di legittimità dell’attività compiuta all’estero ai fini dell’acquisizione di elementi istruttori e la competenza del giudice straniero in ordine alla verifica della correttezza della procedura e alla risoluzione di ogni questione relativa ad eventuali irregolarità escludono la paventata violazione del diritto di difesa.
Parimenti, con argomentazioni esaustive e saldamente ancorate al dato istruttorio, il Giudice della cautela ha indicato (pagg. 6 e ss dell’ordinanza) una serie di elementi fattuali sintomatici -quanto meno a livello indiziario ex art. 273 cod. proc. pen.- della riconducibilità alla persona del Comito dell’utilizzatore dell’ID CODICE_FISCALE con nickname ‘NOME Polo’ ed ‘NOME‘. Non è, infatti, censurabile sotto il profilo della logica la chiave di lettura delle conversazioni decriptate, lì dove l’esplicito rif erimento ad una serie di dati personali, a vicende familiari e ai rapporti di comparaggio con il COGNOME sono state congruamente ritenute evocative della identità digitale del Comito.
Il secondo motivo difetta di carenza di interesse: la misura degli arresti domiciliari è applicabile sulla sola base della pena edittale prevista per il reato provvisoriamente in contestazione, a prescindere dalla configurabilità o meno della circostanza aggrava nte dell’agevolazione mafiosa.
3.1. In ogni caso, la motivazione in parte qua non presenta profili di illogicità manifesta, per avere i Giudici della cautela chiarito, in modo persuasivo e completo, le ragioni per le quali NOME COGNOME avesse agito non solo nell’interesse del COGNOME, al quale era effettivamente legato anche da rapporti di comparanza, ma anche con l’intenzione specifica di agevolare la omonima ‘ndrina all’interno della quale il COGNOME rivestiva un ruolo apicale ( cfr pagg. 9 e ss dell’ordinanza).
Di contro le doglianze sollevate sono generiche, se non altro per l’omesso confronto critico con le puntuali valutazioni espresse nel provvedimento impugnato.
4 . L’ultimo motivo in tema di esigenze cautelari non solo è reiterativo di questioni che sono state correttamente affrontate e risolte, ma è volto a offrire una differente chiave di lettura degli elementi fattuali valutati dai Giudici della cautela con argomentazioni per nulla illogiche e incomplete (cfr pag. 10 del provvedimento); lettura alternativa non consentita in questa Sede.
La ‘persisten te vicinanza’ del Comito ‘ai contesti di criminalità organizzata ‘ e, quindi, il rischio concreto di recidivanza sono stati, infatti, desunti non solo dalla caratura criminale del Comito – che vanta precedenti per omicidio, armi e partecipazione alla cosca d i ‘ndrangheta Ruga di Monasterace – ma anche e soprattutto dal concreto modus agendi del ricorrente che nel periodo oggetto di monitoraggio -per quanto breve- aveva fatto registrare una disponibilità assidua pressocchè quotidiana nel far fronte alle esigenze del latitante e nel mantenere rapporti con gli intranei al sodalizio.
Peraltro, il Tribunale del riesame ha correttamente evidenziato come anche la disponibilità in capo al Comito di strumenti di comunicazione criptati rappresentasse un ulteriore significativo elemento di conferma quanto meno della piena contiguità del ricorrente a circuiti criminali.
Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell’art. 6 16 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter , disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, il 25/06/2025