Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32363 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 32363 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Locri avverso l’ordinanza in data 14/07/2023 del Tribunale di Reggio Calabria
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO, anche in sost. dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 14/07/2023 il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato in sede di riesame quella del G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria in data 13/03/2023, con cui è stata applicata ad NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di partecipazione ad associazione
dedita al narcotraffico, di cui al capo B), nonché per il reato in materia di stupefacenti di cui al capo B33).
Ha proposto ricorso COGNOME tramite il suo difensore.
2.1. Con il primo motivo denuncia mancanza e vizio di motivazione in relazione all’ipotesi associativa.
Il Tribunale non aveva fatto riferimento al ricorrente se non con riguardo all’ipotesi di reato di cui al capo B33), ciò che non avrebbe potuto dirsi sufficiente ai fini della prova della partecipazione ad un sodalizio.
Né avrebbero potuto valorizzarsi le note salvate nell’apparato telefonico Encrochat, inidonee a dimostrare un’effettiva facoltà di accesso alla contabilità dell’organizzazione.
Altrettanto avrebbe dovuto dirsi per il riferimento al tenore di vita che non valeva ad escludere un’operatività personale, distinta dal contesto associativo.
Era stato inoltre dedotto come fosse singolare che il ricorrente disponendo di criptofonino e interloquendo con i familiari, cui erano ascrivibili secondo la ricostruzione accusatoria, plurime operazioni di fornitura e cessione, fosse coinvolto solo nei giorni dal 22 al 27 giugno 2020, con riguardo all’episodio di cui al capo B33).
Vano era il riferimento a fatti del 31/03/2020, relativamente ai quali il P.M. non aveva elevato alcuna imputazione.
Altrettanto avrebbe potuto dirsi per l’episodio del 17 giugno 2020, relativo ad interlocuzione del ricorrente con il fratello NOME, cl. ‘DATA_NASCITA.
Alla resa dei conti la figura del ricorrente era risultata marginale, non essendo stato provato un ruolo attivo, corroborato dal coefficiente psicologico, e non potendosi prospettare neppure che il predetto avesse concretamente contribuito al rafforzamento o alla conservazione dell’associazione di riferimento, ai fini della configurabilità di un mero concorso esterno.
Era da rimarcarsi la genericità dei dati investigativi, non comportando una partecipazione la mera vicinanza ad altri soggetti, peraltro familiari, ma occorrendo un apporto stabile, connotato da continuità, frequenza e intensità di rapporti con gli associati, nel caso in esame inesistenti.
La decisione impugnata non si allineava alla giurisprudenza di legittimità in materia di associazione dedita al narcotraffico, in relazione al reciproco affidamento e all’affectio societatis e in relazione alla necessità di un vincolo durevole, che accomunasse il ricorrente ai coindagati con la consapevolezza di partecipare ad un organismo criminale strutturato.
Né avrebbe potuto valere il riferimento al processo COGNOME, a fronte delle deduzioni difensive non valutate dal Tribunale, essendo stato segnalato che il
ricorrente al momento dell’esecuzione della misura si trovava agli arresti domiciliari nel diverso procedimento a dimostrazione del ruolo marginale attribuitogli.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. 309 del 1990, con riguardo al reato di cui al capo B33).
Contrariamente a quanto prospettato dal Tribunale in ordine alla configurabilità di un’offerta in vendita, i dati probatori suffragavano una trattativa volta all’acquisto e una successiva offerta in vendita, senza che tuttavia i soggetti coinvolti avessero mai avuto disponibilità della droga, cosicchè l’offerta era priva del carattere di serietà.
Erano state valorizzate nella memoria difensiva conversazioni nelle quali i soggetti coinvolti, in particolare COGNOME NOME e NOME, mostravano di non credere alla serietà della trattativa, parlando dei soliti imbrogli del soggetto indicato come COGNOME.
Il Tribunale non aveva fornito risposta alle deduzioni difensive, incorrendo in un vizio rilevabile in sede di legittimità.
Quanto all’aggravante dell’ingente quantità, gli atti di indagine erano riferibili a fotografia ritraente un unico panetto, essendo peraltro emersa l’indisponibilità originaria del carico in capo al soggetto da cui la droga avrebbe dovuto essere acquistata.
2.3. Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari in relazione all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Era rilevante il rilievo dell’unicità del reato in cui il ricorrente era direttamen coinvolto, implicante quanto meno una partecipazione più sfumata, tale da proiettare effetti sul profilo cautelare.
Gli argomenti desunti dalla pregressa latitanza del ricorrente non consideravano che il predetto si era consegnato alle Autorità dopo 27 giorni.
Inoltre, la Corte di appello nell’ambito del separato procedimento aveva sostituito la misura cautelare con quella degli arresti domiciliari, cui era sottoposto al momento dell’esecuzione della nuova misura, essendo ragionevole che la valutazione circa l’attenuazione delle esigenze potesse essere formulata anche nell’ambito del presente procedimento, venendo in rilievo fatti anteriori, con un grado di disvalore inferiore rispetto a quelli giudicati.
Esisteva un consistente lasso temporale non segnato da condotte sintomatiche di perdurante pericolosità.
Il tempo silente avrebbe dunque potuto costituire elemento idoneo a vincere la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod, proc. pen. o a giustificare l’applicazione di misure meno afflittive anche con braccialetto elettronico.
I difensori del ricorrente hanno depositato una memoria con motivi aggiunti.
3.1. In primo luogo, deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 191, 234-bis cod. proc. pen., 15, 24, 111 Cost., 32 Convenzione di Budapest e 6 Direttiva 2014/41/UE.
Premesso che l’impianto accusatorio si fondava sulle risultanze delle chat criptate intercorse su Sky-Ecc ed Encrochat, acquisite mediante ordini europei di indagine e che il tema dell’inutilizzabilità può essere dedotto anche se non sollevato nei precedenti gradi, segnalano i difensori che quanto acquisito costituiva il risultato di attività di indagine di un’autorità giudiziaria stranie documentazione preesistente, ma oggetto di ulteriori iniziative istruttorie di quell’autorità, in quanto l’autorità RAGIONE_SOCIALE anche a seguito delle richieste di assistenza si era introdotta nella rete Sky-Ecc e, decriptando i messaggi, aveva reso intelligibili le comunicazioni intercorse, in tale contesto essendosi inserita l’indagine della Procura di Reggio Calabria che aveva chiesto l’invio dei messaggi decifrati, conservati in un server.
Si trattava dunque di atto di indagine, rispetto al Ei quale l’attività acquisitiva non poteva ricondursi all’art. 234-bis cod. proc. pen.
Richiamando le sentenze 44154 e 44155 del 26 ottobre 2023 della Sesta Sezione della Corte di cassazione i difensori rilevano che era stato dunque violato il disposto dell’art. 6 della direttiva 2014/41/UE, secondo cui l’ordine europeo può essere emesso alle stesse condizioni di un caso interno analogo, occorrendo inoltre il consenso del legittimo titolare e occorrendo, inoltre / il rispetto delle norme costituzionali e di diritto interno a garanzia del giusto processo e del diritto d difesa.
L’attività di acquisizione era illegittima, in quanto non aveva assicurato l’accesso agli originali dei documenti informatici.
Inoltre, le conversazioni e chat, secondo quanto rilevato dalla Corte costituzionale, avrebbero dovuto ricondursi alla nozione di corrispondenza, per la quale occorre l’atto motivato dell’Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge, non essendo sufficiente che l’acquisizione probatoria fosse avvenuta in territorio straniero.
Non avrebbe potuto ammettersi un regime acquisitivo differenziato rispetto a quello previsto per l’acquisizione di tabulati recanti i soli dati esterni di traffi dovendosi inoltre far riferimento all’art. 43, comma 4, d.lgs. 108 del 2017, che mostra di richiedere l’intervento del giudice anche per le attività accessorie di trascrizione, decodificazione, decrittazione, essendo necessario nel caso in esame l’intervento della giurisdizione per valutare i presupposti applicativi della misura,
la sua eccessività, la sproporzione e in ultima analisi il dispiegarsi del diritto difesa.
3.2. In secondo luogo, deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato associativo, con riguardo al primo motivo di ricorso, onde approfondire le censure dedotte.
Ribadiscono l’assenza di gravità indiziaria in relazione ad una posizione marginale, connotata da una sola azione delittuosa, inidonea a dar conto di compenetrazione stabile e organica in seno al gruppo organizzato, individuato dai giudici di merito.
Richiamano sul punto giurisprudenza di legittimità, per segnalare l’assenza dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione ad associazione dedita a narcotraffico, rilevando la scarsa consistenza dell’episodio di cui al capo B33), in quanto il ruolo in quell’occasione ricoperto dal ricorrente avrebbe dovuto considerarsi svuotato dagli altri soggetti coinvolti nella vicenda, che avevano mostrato di non credere all’offerta di fornitura proveniente da soggetto ritenuto non affidabile.
Il procedimento, rinviato a seguito della rimessione alle Sezioni Unite della Corte di cassazione della questione riguardante l’utilizzabilità delle chat acquisite con ordine europeo di indagine, è stato nuovamente fissato a seguito del deposito della sentenza delle Sezioni Unite, pronunciata in data 29 febbraio 2024.
Con ulteriore memoria i difensori del ricorrente hanno dedotto un tema nuovo, eccependo l’inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni veicolati attravers OEI adottati dall’A.g. RAGIONE_SOCIALE, riguardanti utilizzatori di Sky ecc sul territo italiano, alla luce dell’art. 24 del d.lgs. 107 del 2018 e dell’art. 31 della dirett 2014/41, come interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 30 aprile 2024.
Sostengono che l’art. 24 cit. deve soggiacere all’interpretazione dell’art. 31 fornita dalla Corte di giustizia, nel senso che le intercettazioni dal punto di vista passivo debbono intendersi assoggettate alla procedura interna in materia di intercettazioni a garanzia dei diritti fondamentali di utenti che si trovino in Itali
Non risulta il coinvolgimento di autorità giudiziaria RAGIONE_SOCIALE nel procedimento notificatorio delle intercettazioni autorizzate dall’autorità RAGIONE_SOCIALE, iniziate proseguite nel contesto di intese tra forze di polizia degli Stati interessati.
Alla luce della sentenza della Corte di giustizia devono ritenersi implicati nella valutazione dell’RAGIONE_SOCIALE non solo il titolo di reato ma l’intera gamma dei presupposti stabiliti per un’intercettazione in un caso analogo interno.
Nel caso di specie la mancata notificazione ha comportato il venir meno di una garanzia giurisdizionale piena, necessaria ad impedire la violazione dei diritti fondamentali dei soggetti intercettati.
La notifica ove inviata ad autorità non competente avrebbe dovuto essere trasmessa all’autorità in grado di pronunciarsi ai fini dell’interdizione di operazioni ove non ammesse in un caso interno analogo, mentre l’omessa notifica ha prodotto una violazione non rilevante solo sotto il profilo procedurale, non potendo rilevare l’attività di supplenza da parte degli organi di polizia, a fronte della competenza spettante al G.i.p. e delle prerogative spettanti al P.m.
Il dato letterale dell’art. 24 d.lgs. 107 cit. deve essere conformato alla stregua delle indicazioni della Corte di giustizia, con estensione del controllo giurisdizionale su tutti i presupposti di cui all’art. 267 cod. proc. pen. alla luce di una necessaria interpretazione conforme alla normativa europea.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va nel suo complesso rigettato.
Cominciando l’esame dai motivi che concernono il tema della gravità indiziaria (primo e secondo motivo originario e secondo motivo aggiunto), deve rilevarsi che gli stessi indulgono in alternative prospettazioni inerenti al merito con indebite incursioni nell’analisi del fatto, solo in tale prospettiva deducendo profili riguardanti la configurabilità del reato associativo e del reato-fine addebitato al ricorrente.
2.1. Va invero rimarcato come il Tribunale abbia esaminato il compendio indiziario e non illogicamente ritenuto che il ricorrente fosse raggiunto da gravi indizi sia con riguardo al reato associativo sia con riferimento all’offerta in vendita di un considerevole quantitativo di hashish.
Premesso che gli indizi discendono in larga misura dalle risultanze dei messaggi scambiati su piattaforma criptata Sky-Ecc e Encrochat, deve in primo luogo rilevarsi che non ha formato oggetto di rilievi l’individuazione del ricorrente nell’utente Encrochat Loudmacaw e nell’utente Sky-Ecc TARGA_VEICOLO 7L1OME.
Su tali basi è stato ricostruito un quadro di colloqui criptati intercorsi tra ricorrente e altri familiari, che parimenti condividevano l’uso delle chat criptate e attraverso di esse coordinavano, organizzavano e attuavano un diffuso programma di illecite operazione in materia di narcotraffico, con cocaina proveniente dall’America del Sud, che veniva recapitata in porti che i sodali controllavano ai fini delle operazioni di esfiltrazione, in vista del successivo trasferimento della droga presso depositi o altrove.
2.2. In particolare, il Tribunale ha ricostruito l’operatività di un sodaliz riferibile alla famiglia COGNOME di Bovalino.
All’interno di esso ha collocato anche il ricorrente NOME COGNOME, il quale era stato già coinvolto nell’indagine «COGNOME», nell’ambito della quale aveva riportato condanna per partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico, avente analoga composizione e stessa sfera di operatività, seppur riferita al periodo fino al 2016, associazione che in realtà aveva continuato a svolgere la sua attività illecita in materia di traffici internazionali di sostanze stupefacen ricadendo nel quadro delle indagini alimentate dagli ordini europei di indagine che avevano condotto ad acquisire dall’A.G. RAGIONE_SOCIALE -la quale aveva autonomamente proceduto nell’ambito di una propria indagine coordinata con quelle attivate anche in altri Paesi- le chat relative ai messaggi scambiati tra i sodali, riguardanti operazioni in materia di narcotraffico.
A fondamento della gravità indiziaria a carico del ricorrente è stato dato conto, dunque, del fatto che si trattava della perdurante operatività di un sodalizio corrispondente, che risultavano plurime operazioni dello stesso genere, che inoltre era significativo l’utilizzo da parte dei sodali delle chat criptate, riconducibili a piattaforme Encrochat e Sky-Ecc e che inoltre, accanto ai costanti rapporti con gli altri familiari, parimenti dediti al narcotraffico, era addebitabile al ricorrente diretto coinvolgimento nel reato di cui al capo B33), oltre che il rapporto con NOME COGNOME, le specifico riferimento al ricorrente da parte dell’utilizzatore di una utenza criptata in una conversazione intercorsa con NOME COGNOME ed ancora la significativa presenza delle note salvate nell’apparato telefonico Encrochat riferibile al ricorrente, le quali documentavano conteggi e operazioni illecite, a dimostrazione di un costante coinvolgimento nelle dinamiche illecite del sodalizio.
Posto che non sono stati formulati rilievi volti a negare la sussistenza del sodalizio, ma solo volti a contestare il ruolo partecipativo del ricorrente, deve rilevarsi che gli elementi valorizzati dal Tribunale risultano idonei a dar conto dell’inserimento del ricorrente nella persistente trama illecita imputabile al sodalizio, avente una base familiare e costituente la prosecuzione di quello venuto in rilievo nel processo «COGNOME», con piena e reciproca consapevolezza della partecipazione del ricorrente e con condivisione da parte di quest’ultimo della comune progettualità illecita, nutrita dalla disponibilità di idonea struttur organizzativa e fra l’altro corroborata dall’utilizzo degli strumenti di comunicazione criptata di cui s’è detto, costituenti riscontro significativo dell’appartenenza a medesimo circuito criminale.
Le deduzioni difensive, oltre a muoversi sul piano astratto degli insegnamenti giurisprudenziali, contestano la valenza degli elementi descritti, facendo
riferimento all’addebito di un unico reato-fine, ma senza misurarsi specificamente con l’intera motivazione e senza individuarne realmente fratture logiche, a fronte dell’illustrazione degli elementi costitutivi del ravvisato sodalizio, inquadrabile ne paradigma di cui all’art. 74 d.P.R. 309 del 1990, e dell’idonea individuazione degli elementi distintivi del ruolo di partecipe in capo al ricorrente, operante nell’interesse del sodalizio e in funzione dell’attuazione del suo programma.
2.3. Quanto al reato-fine, la deduzione difensiva si incentra sul fatto che all’offerta in vendita di un cospicuo quantitativo di hashish non avrebbe fatto riscontro la prova dell’effettiva disponibilità dello stupefacente offerto, che avrebbe dovuto provenire da soggetto indicato come inaffidabile.
Si tratta di doglianza già formulata in sede di riesame, che non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, in cui, a fronte di quanto difensivamente contestato, si fa rilevare che vi erano elementi inequivoci, idonei a comprovare che il fornitore, cioè NOME COGNOME, detto «NOME» era effettivamente in grado di procurare la droga, che in tale prospettiva il ricorrente aveva offerto in vendita, in tal senso dovendosi considerare (cfr. pagg. 13 e 14 del provvedimento impugnato) le foto della droga inviate a COGNOME, i riferimenti del ricorrente alla droga in arrivo, i contatti di NOME COGNOME con NOME e con l’utenza TARGA_VEICOLO, attestanti la disponibilità dello stupefacente.
Venendo ora al tema giuridico che ha comportato l’attesa della pronuncia delle Sezioni Unite in materia di utilizzabilità delle chat acquisite con ordine europeo di indagine, deve ritenersi che le questioni difensivamente sollevate in questa sede -peraltro formulate in gran parte prospettando temi astratti e richiamando gli argomenti sviluppati nelle sentenze n. 44154 e 44155 del 26 ottobre 2023 della Sesta Sezione della Corte di cassazione- abbiano trovato risposta proprio nelle sentenze delle Sezioni Unite (si richiamano Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, Gjuzi e Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, COGNOME).
Dopo che sono illustrate le ragioni per cui nei casi esaminati, analoghi a quello rilevante in questa sede, non può farsi riferimento, per giustificare l’acquisizione delle chat, all’art. 234-bis cod. proc. pen., che risulta applicabile nel diverso caso della diretta acquisizione di documenti e dati informatici, conservati all’estero, se del caso previo consenso del detentore, come peraltro già rilevato in alcune pronunce, che nondimeno avevano escluso la sussistenza di cause di inutilizzabilità (in tal senso Sez. 6, n. 46833 del 26/10/2023, COGNOME, Rv. 285543, Sez. 6, n. 48838 del 11(10/2023, COGNOME, Rv. 285599, Sez. 6, n. 46482 del 27/09/2023, COGNOME, Rv. 285363), è stata riconosciuta la sostanziale legittimità degli ordini europei di indagine: comunque voglia qualificarsi l’attività di indagine autonomamente svolta in Francia -riconducibile o meno ad attività di
intercettazione-, è stato al riguardo sottolineato che: 1) si trattava di acquisire att già nella disponibilità dell’A.RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE; 2) in tale prospettiva sussisteva il requisito dell’ammissibilità in un caso interno analogo, di cui all’art. 6, parag. 1, lett. b) della direttiva 2014/41/UE, venendo in rilievo gli strumenti che assicurano la circolarità della prova, anche nel caso di intercettazioni telefoniche, secondo quanto previsto dall’art. 270 cod. proc. pen., comunque non implicanti l’intervento autorizzatorio del giudice, fermo restando che venivano in rilievo reati di criminalità organizzata; 3) sussisteva il requisito della proporzionalità in rapporto al mirato quadro di indagine; 4) non erano ravvisabili in fase di esecuzione degli ordini europei di indagine violazioni di diritti fondamentali, comunque non specificamente allegate e comprovate dalla parte interessata; 5) non era necessaria ai fini dell’utilizzabilità del dato probatorio la disponibilità dell’algorit utilizzato per la decriptazione, incidente sull’affidabilità del dato piuttosto che sull sua utilizzabilità, fermo restando che sul piano tecnico solo il corretto algoritmo avrebbe assicurato un risultato attendibile in mancanza di specifica allegazione di elementi tali da far dubitare della reale corrispondenza del dato criptato a quello risultante dalla decriptazione; 6) non avrebbe potuto prospettarsi la competenza del giudice all’adozione dell’ordine europeo di indagine, neppure nella prospettiva che venisse in rilievo corrispondenza, essendo anche a tal fine sufficiente il provvedimento del Pubblico ministero, diversamente da quanto, sulla scia di arresti della Corte di giustizia dell’Unione Europea, è ora previsto ai fini dell’acquisizione di tabulati recanti i dati esterni di traffico e ubicazione, dall’a 132 d.lgs. 196 del 2003, che fa riferimento all’acquisizione direttamente presso un gestore di servizi telefonici e telematici e non all’acquisizione di dati già nell disponibilità di altra A.G.
In tal modo devono ritenersi superati i rilievi formulati nelle richiamate sentenze n. 44154 e n. 44155 del 26 ottobre 2023 della Sesta Sezione della Corte di cassazione, cui si è fatto riferimento nel primo motivo aggiunto, con il quale è stata prospettata per la prima volta in questa sede la questione dell’utilizzabilità delle chat, dovendosi inoltre ribadire i rilievi formulati dalle Sezioni Unite in ordin all’onere gravante sulla parte che deduca un profilo di inutilizzabilità, tanto più se ciò avvenga in sede di legittimità, allorché risulta rafforzato l’onere di allegazione e di prova di elementi tali da comprovare vizi e carenze da cui discenda l’inutilizzabilità di elementi acquisiti.
Resta da esaminare un profilo, che ha formato oggetto della memoria integrativa da ultimo depositata, contenente un ulteriore motivo.
4.1. E’ stato fatto riferimento alla recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea in data 30 aprile 2024, a seguito di questione pregiudiziale
sollevata dal Tribunale di Berlino proprio con riferimento all’acquisizione delle chat criptate con ordine europeo di indagine.
L’odierno ricorrente si sofferma in particolare su un passaggio di tale sentenza nella quale (punti 107 e seguenti) si segnala che l’infiltrazione in apparecchi terminali diretta ad estrarre dati relativi al traffico, all’ubicazione e a comunicazioni di un servizio legato ad internet avrebbe dovuto considerarsi intercettazione di telecomunicazioni, implicante l’applicazione dell’art. 31 della direttiva, che, nel caso di presenza all’estero della persona sottoposta ad intercettazione, impone la notifica all’autorità competente dello Stato estero, notifica che assume rilievo anche ai fini della tutela dei diritti fondamentali dei soggetti intercettati.
4.2. Orbene, è noto che la notifica ha la funzione di consentire all’Autorità competente di verificare se l’attività di intercettazione sia ammissibile in base a quanto previsto dall’ordinamento interno.
L’art. 24 del d.lgs. 108 del 2017, al riguardo, stabilisce che, se la competente autorità rileva che si procede per un reato che non consente operazioni di intercettazione, ne può interdire l’esecuzione.
E’ previsto, d’altro canto, che l’intervento possa avvenire anche dopo l’inizio delle operazioni quando si abbia contezza della presenza del soggetto all’estero o, eventualmente, alla fine di esse.
A fronte di ciò, le indicazioni fornite sul punto dalla Corte di giustizia sono coerenti con l’impianto della direttiva 2014/41/UE, nella quale si fa riferimento alla verifica dei presupposti e non solo del reato per cui si procede.
Proprio su tale punto si sofferma il motivo da ultimo proposto, segnalandosi come alla luce della sentenza della Corte di giustizia si imponesse una verifica volta a stabilire la sussistenza di tutti i presupposti legittimanti previsti dall’ 267 cod. proc. pen.
4.3. In realtà, proprio alla luce delle sentenze delle Sezioni Unite, in particolare di quella n. 23756, NOME, cit., deve ritenersi superato anche tale tipo di rilievo.
Le Sezioni Unite sono intervenute prima della Corte di giustizia, ma hanno formulato un’ampia valutazione, che consente di rilevare che non ricorrono profili di inutilizzabilità.
In primo luogo, deve rimarcarsi che la mancanza della notifica non produce di per sé alcun vizio: al di là della non sempre agevole individuazione dell’Autorità che nello Stato estero risulta competente, deve ribadirsi che la necessità della notifica potrebbe sorgere ad operazioni già avviate o addirittura terminate.
Ciò consente di rilevare che la sua funzione, proprio perché volta ad assicurare la tutela dei diritti dei soggetti coinvolti, deve essere quella di garantire u
contro
llo ai fini dell’utilizzazione di un mezzo e dei suoi risultati conoscitivi, ove g stessi risultino non ammissibili in base al diritto interno.
Può dirsi, sotto tale riguardo, che ciò che occorre, anche in mancanza della notifica, è che possa essere effettuata la verifica volta a stabilire l’ammissibilità d un mezzo e dei suoi esiti.
Nel caso di specie, peraltro, non viene in rilievo l’utilizzazione da parte dell’A.G. che ha disposto ed eseguito le operazioni di captazione, ma da parte dell’A.G. dello Stato estero, che ha acquisito ex post i risultati di quelle operazioni a mezzo di ordini europei di indagine.
4.4. Orbene, considerando la funzione della notifica e la sua potenziale idoneità ad assicurare un intervento interdittivo, deve ritenersi che lo stesso possa valere, se del caso, ad escludere l’utilizzabilità del dato probatorio acquisito anche nel procedimento in corso nello Stato estero, che si è avvalso di un ordine europeo di indagine: in altre parole deve ritenersi ammissibile un controllo sul risultato delle operazioni di intercettazione rivenienti da acquisizione a mezzo di 0.E.I., nel senso che possa, ora per allora, verificarsi se le operazioni fossero o meno da interdire, ciò che dovrebbe tradursi, se del caso, in una causa di inutilizzabilità di quanto acquisito.
Ma così inquadrato il tema, anche volendo superare, alla luce di quanto stabilito dalla Corte di giustizia sulla base della direttiva, il restrittivo te dell’art. 24 d.lgs. 108 del 2017, che si riferisce al solo reato, deve in primo luogo rimarcarsi che, come posto in luce dalle Sezioni Unite, si procedeva fra l’altro per reato di associazione dedita a narcotraffico, che anche in Italia avrebbe consentito il ricorso a intercettazioni, peraltro in concreto soggette allo standard (sufficienti indizi e necessità del mezzo) previsto per i reati di criminalità organizzata.
Inoltre i può rilevarsi come proprio le Sezioni Unite, senza che in questa sede siano stati valorizzati elementi di segno contrario, abbiano posto in luce (cfr. pagg. 51 e 52 della sentenza n. 23756 cit.) la sussistenza di tutti i presupposti legittimanti, sottolineando che nei provvedimenti autorizzativi dell’ARAGIONE_SOCIALE erano stati posti in evidenza gli elementi indizianti a carico degli utilizzatori dell chat criptate, a cominciare dal fatto stesso dell’utilizzo di quel sistema di comunicazione, di per sé vietato in Italia, in quanto inidoneo ad assicurare l’identità prima dell’attivazione (art. 98-undecies d.lgs. 259 del 2003) e implicante costi di gestione tali da presupporre la percezione di redditi elevati, a garanzia del corrispondente anonimato, come dimostrato dall’utilizzo da parte di organizzazioni criminali, dovendosi comunque escludere che si fosse fatto ricorso ad operazioni di intercettazione generalizzate ed indiscriminate.
Ciò vai quanto dire che in sede di verifica, su quelle basi, non avrebbe potuto ipotizzarsi un provvedimento interdittivo, volto a garantire il rispetto dell
condizioni di ammissibilità contemplate dall’ordinamento interno, sussistendo per contro i relativi presupposti.
Senza necessità di verifiche e interlocuzioni ulteriori deve dunque concludersi che il quadro delineato sulla base degli arresti sopra richiamati consenta di escludere, ai fini in esame, profili di inutilizzabilità dei dati acquisiti a mezzo ordini europei di indagine.
Venendo infine al terzo motivo, riguardante le esigenze cautelari, deve ravvisarsene la infondatezza.
Sul punto il Tribunale ha rilevato come il coinvolgimento del ricorrente in traffici illeciti riconducibili alla trama associativa risalisse a vari anni prima e fosse poi protratto fino al suo arresto, in assenza di segnali di radicale dissociazione da una operatività illecita gestita anche con metodiche sofisticate e insidiose.
In tale quadro avrebbe dovuto valorizzarsi la presunzione prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non idoneamente superata da comprovati elementi offerti dal ricorrente.
A tale riguardo non illogicamente si è ritenuto che non potesse darsi rilievo al fatto che in prosieguo di tempo, dopo l’originario arresto nell’ambito dell’operazione «RAGIONE_SOCIALE», il ricorrente avesse fruito di arresti domiciliari, dovendosi commisurare la valutazione al quadro di consapevolezze rivenienti dalla nuova indagine nell’ambito della quale è stata disposta l’attuale misura custodiale.
Si tratta di analisi che non presenta vizi logici e non risulta vulnerata dagli argomenti difensivi, che finiscono per riproporre elementi già esaminati.
Nel complesso, dunque, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ferme le comunicazioni di legge.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 08/07/2024