Cessione Materiale Esplosivo: La Cassazione Conferma la Condanna
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato un caso di cessione materiale esplosivo, chiarendo aspetti fondamentali sulla qualificazione giuridica di tali sostanze e sui limiti del ricorso in sede di legittimità. La decisione sottolinea la netta differenza tra ‘materie esplodenti’ e veri e propri ‘esplosivi’, confermando la condanna per un imputato che aveva fornito il materiale per la fabbricazione di un ordigno. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante pronuncia.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo, confermata in secondo grado dalla Corte di Appello di Catanzaro, per il reato di illecita cessione di materiale esplosivo. Secondo l’accusa, il materiale fornito dall’imputato era stato poi utilizzato da alcuni coimputati per confezionare un ordigno, successivamente fatto esplodere. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la natura del materiale ceduto e, di conseguenza, la correttezza della sua condanna.
La Distinzione Cruciale: ‘Materie Esplodenti’ vs ‘Esplosivi’
Il fulcro della questione giuridica risiede nella distinzione tra due categorie di materiali:
1. Materie Esplodenti: Rientrano nella previsione dell’art. 678 del codice penale e comprendono sostanze prive di una significativa potenzialità micidiale, sia per composizione chimica che per modalità di fabbricazione.
2. Esplosivi: Disciplinati dall’art. 10 della legge n. 497 del 1974, sono sostanze caratterizzate da elevata potenzialità, capaci di provocare esplosioni con un rilevante effetto distruttivo.
La Corte di Cassazione, richiamando un precedente orientamento, ha ribadito che la classificazione dipende dalla capacità distruttiva e dalla micidialità del materiale. Nel caso di specie, i rilievi tecnici avevano accertato che il materiale pirotecnico ceduto possedeva una ‘notevole capacità esplosiva’, facendolo rientrare a pieno titolo nella più grave categoria degli ‘esplosivi’.
La Decisione della Corte sulla Cessione Materiale Esplosivo
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Le censure sollevate dal ricorrente riguardo alle caratteristiche del materiale sono state giudicate ‘manifestamente infondate’. I giudici hanno evidenziato come le argomentazioni fossero ‘assolutamente generiche’ e non si confrontassero in modo specifico con il coerente ragionamento della Corte di Appello. In sostanza, il ricorso mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti, un’operazione che non è permessa in sede di legittimità, dove la Cassazione si limita a verificare la corretta applicazione della legge.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su due pilastri. In primo luogo, la decisione della Corte territoriale era adeguata e non manifestamente illogica nel ritenere provata la natura di ‘esplosivo’ del materiale, basandosi sui risultati dei rilievi tecnici. In secondo luogo, il ruolo della Corte di Cassazione non è quello di un ‘terzo grado di giudizio’ sul merito, ma di garante della legittimità. Le critiche del ricorrente, non avendo evidenziato vizi di legge o palesi illogicità nella motivazione della sentenza impugnata, si traducevano in una semplice richiesta di valutazione alternativa delle prove, inammissibile in questa sede.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la gravità del reato legato alla cessione materiale esplosivo dipende dalla sua effettiva potenzialità distruttiva. La decisione conferma inoltre che, per contestare in Cassazione una valutazione tecnica o fattuale, non sono sufficienti censure generiche, ma è necessario dimostrare un vizio logico o giuridico nel ragionamento del giudice di merito. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato per il ricorrente la condanna definitiva al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, chiudendo così la vicenda giudiziaria.
Qual è la differenza legale tra ‘materie esplodenti’ ed ‘esplosivi’?
La differenza risiede nella potenzialità distruttiva. Le ‘materie esplodenti’ (art. 678 c.p.) hanno una bassa potenzialità micidiale, mentre gli ‘esplosivi’ (art. 10, L. 497/1974) sono caratterizzati da elevata potenzialità e sono idonei a provocare esplosioni con rilevante effetto distruttivo.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché le censure presentate erano generiche, non si confrontavano specificamente con il ragionamento della Corte d’Appello e miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività non consentita alla Corte di Cassazione, che giudica solo la corretta applicazione della legge.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La sua condanna penale è diventata definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23685 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23685 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SERRA SAN BRUNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Considerato, infatti, che la Corte di appello di Catanzaro ha confermato il giudizio di penale responsabilità di NOME COGNOME in ordine al reato di cui all’art. 1 1.895/67 per la illecita cessione di materiale esplosivo, poi utilizzato pe confezionare un ordigno fatto esplodere da alcuni dei coimputati;
Rilevato, al riguardo, che nella categoria delle “materie esplodenti” indicata nell’art. 678 cod. pen. rientrano quelle sostanze prive di potenzialità micidiale sia per la struttura chimica, sia per le modalità di fabbricazione, dovendo invece essere annoverate nella diversa categoria degli “esplosivi” – la cui illegale detenzione è sanzionata dall’art. 10 della legge n. 497 del 1974 – quelle sostanze caratterizzate da elevata potenzialità, le quali, per la loro micidialità, sono idonee a provocare un’esplosione con rilevante effetto distruttivo. (Sez. 1, n. 12767 del 16/02/2021, Rv. 280857 – 01);
Considerato che la Corte territoriale – con motivazione adeguata e non manifestamente illogica – ha ritenuto sussistente il reato sopra indicato tenuto conto che, dai rilievi tecnici in atti, risultava che il materiale pirotecnico utiliz per confezionare l’ordigno era dotato di notevole capacità esplosiva e che le relative censure riguardanti le caratteristiche del citato materiale sono manifestamente infondate, atteso che sono assolutamente generiche e non si confrontano in modo specifico con tale coerente ragionamento svolto dalla Corte di appello e sono tese a sollecitare una valutazione alternativa delle suddette argomentazioni, non consentita in sede di legittimità;
Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 giugno 2024.