Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9860 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9860 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NICOSIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
udito il difensore avvocato COGNOME CICIRITTO NOME, per NOME, che conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Enna in data 12 maggio 2022 con la quale NOME COGNOME è stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 7.000 di multa per la cessione illegale di due pistole a NOME, reato previsto e punito dagli artt. 1 e 7 I. 2 ottobre 1967, n. 895.
1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito è stata affermata la responsabilità dell’imputato per il reato sopra indicato sulla base delle videoriprese dell’incontro con l’acquirente, dei preesistenti contatti con lo stesso e della mancanza di segni o tracce della supposta rapina nell’ambito della quale l’imputato avrebbe perso il possesso delle armi da fuoco, una delle quali è stata successivamente rinvenuta in possesso di COGNOME, ex fidanzato della figlia dell’imputato.
Ricorre NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando:
la violazione di legge, in riferimento agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla responsabilità. Non esiste alcun elemento di prova diretta della cessione delle armi, ma unicamente delle presunte contraddizioni nelle dichiarazioni rese dall’imputato e dalla figlia NOME COGNOME. È stato quindi violato il principio del ragionevole dubbio (primo motivo);
il vizio della motivazione con riguardo all’entità della pena, anche in riguardo delle circostanze attenuanti generiche, alla luce dei motivi dell’atto di appello cui non è stata data risposta (secondo motivo).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato, anche se sono presenti doglianze inammissibili.
È manifestamente infondato il primo motivo con il quale si deduce la violazione dell’art. 192 e dell’art. 533 cod. proc. pen., per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme
processuali stabilite a pena di nullità, ai sensi del predetto art. 606, comma 1, lett. c), giacché l’inosservanza dell’art. 192 e dell’art. 533 cod. proc. pen. non è in tal modo sanzionata (Sez. U n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027); né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell’art. 606 cod. proc. pen., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, riguarda solo l’errata applicazione della legge sostanziale; ne risulterebbe, altrimenti, l’aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c) dello stesso articolo) della possibilità di denunciare la violazione norme processuali solo quando determina una invalidità.
2.1. Si tratta, in effetti, di regole di giudizio dalla violazione delle quali discende alcuna nullità, ma, semmai, un vizio della motivazione che, però, deve essere dedotto negli specifici limiti dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc pen.
Sotto tale profilo, però, il ricorso è generico in quanto non si confronta con la sentenza impugnata e con quella del giudice di primo grado, ampiamente richiamata dal giudice d’appello, che ha evidenziato l’interesse di COGNOME all’acquisto dell’arma; l’esistenza di un legame affettivo tra NOME e la figlia d COGNOME; i contatti intercorsi proprio a cavallo dell’acquisto dell’arma effettuato da COGNOME in data 13 aprile 2016 ore 12:40; il successivo incontro dei tre, tutt’altro che occasionale perché preceduto da serrati contatti, presso un esercizio pubblico; la circostanza che COGNOME e COGNOME si sono appartati per qualche minuto, al di fuori del raggio di azione delle videocamere; la circostanza che COGNOME ha denunciato la rapina pochi minuti dopo, senza saper nemmeno descrivere il veicolo utilizzato dagli aggressori e omettendo di riferire dei contatt e dell’incontro avuto con COGNOME; della circostanza che una delle armi acquistate è stata poi sequestrata in possesso di COGNOME.
I giudici di merito hanno, inoltre, posto in evidenza le gravi contraddizioni nelle quali è caduto l’imputato, nonché la figlia, proprio con riferimento ai contatti precedenti e successivi all’acquisto dell’arma nonché in merito all’incontro con COGNOME poco prima di subire la presunta rapina delle armi.
2.2. In sostanza, il ricorso, senza confrontarsi con i numerosi elementi indiziari, tutti giudicati convergenti e gravi nei confronti dell’imputato, si limi sottolineare che lo scambio delle armi non è stato ripreso dalle videocamere e
che le contraddizioni non risultano decisive, con ciò però formulando delle deduzioni confutative e generiche.
Il secondo motivo di ricorso è, invece, infondato.
3.1. Il motivo di ricorso sul trattamento sanzionatorio è infondato poiché la pena detentiva inflitta è pari al minimo edittale, mentre quella pecuniaria è di poco superiore a detto limite inferiore, mentre il ricorso non sviluppa una critica adeguata a superare la logica valutazione compiuta dal primo giudice cui si è rifatto il giudice di appello.
3.2. Non è, invece, consentita alcuna censura sull’omessa pronuncia relativa alla richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. posto che la generica richiesta contenuta nell’atto di appello (priva di riferimento ad elementi di segno positivo, tale non potendosi considerare lo stato di incensuratezza, già valutato dal primo giudice) non imponeva ai giudici di secondo grado alcuna motivazione: il motivo di appello era ab origine inammissibile.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 16 gennaio 2024.