Cessione di Stupefacenti: Quando la Condotta Sistematica Esclude la Lieve Entità
La distinzione tra la cessione di stupefacenti come reato ordinario e la sua configurazione come ipotesi di “lieve entità” è un tema centrale nel diritto penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 44705/2023) offre un importante chiarimento sui criteri di valutazione, sottolineando come la sistematicità della condotta e il contesto generale possano essere decisivi per escludere l’applicazione della fattispecie più lieve. Analizziamo insieme questa pronuncia.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato nei gradi di merito per reati legati agli stupefacenti. L’unico motivo di doglianza sollevato davanti alla Suprema Corte riguardava la mancata qualificazione di uno dei capi di imputazione nell’ipotesi delittuosa di lieve entità, prevista dall’articolo 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990 (Testo Unico Stupefacenti). La difesa sosteneva che i fatti contestati dovessero rientrare in questa fattispecie attenuata, che prevede pene significativamente più miti.
La Decisione della Corte sulla Cessione di Stupefacenti
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile per manifesta infondatezza. Gli Ermellini hanno confermato la decisione della Corte d’Appello, ritenendo che la motivazione fornita fosse esente da vizi logici e giuridicamente corretta. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sentenza: Perché Non Si Tratta di Lieve Entità?
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui i giudici di legittimità hanno avallato il ragionamento del giudice di merito. La Corte ha stabilito che la valutazione compiuta in appello era pienamente legittima. In particolare, per escludere la lieve entità nel reato di cessione di stupefacenti, i giudici di merito avevano dato peso a due elementi cruciali:
1. La sistematicità della condotta: L’attività di spaccio non era un episodio isolato o occasionale, ma presentava caratteri di continuità e organizzazione. Questo elemento indica una maggiore pericolosità sociale e un inserimento stabile nel mercato illegale.
2. Il contesto allarmante: I fatti si inserivano in una cornice preoccupante, un fattore che il giudice ha ritenuto rilevante per valutare la gravità complessiva del comportamento.
La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del proprio ruolo: il giudizio di legittimità non serve a riesaminare i fatti o a fornire una lettura alternativa delle prove. Il compito della Suprema Corte è verificare che il giudice di merito abbia applicato correttamente la legge e abbia motivato la sua decisione in modo logico e coerente. Nel caso di specie, il ricorso si limitava a proporre una diversa interpretazione del materiale probatorio, un’operazione non consentita in questa sede. La motivazione della Corte d’Appello era solida e basata su corretti argomenti giuridici, rendendo il ricorso manifestamente infondato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame rafforza l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la valutazione della “lieve entità” non può basarsi unicamente sulla quantità di sostanza stupefacente ceduta. È necessario un giudizio complessivo che tenga conto di tutti gli indici rilevanti, come le modalità dell’azione, la professionalità del reo e il contesto in cui il reato si è consumato. Questa pronuncia serve da monito: la sistematicità e l’organizzazione nell’attività di spaccio sono elementi che, con alta probabilità, porteranno a escludere l’applicazione della più favorevole ipotesi del comma 5 dell’art. 73, anche a fronte di singole cessioni di modesta quantità.
Quando un reato di cessione di stupefacenti può essere qualificato di “lieve entità”?
La qualificazione dipende da una valutazione complessiva del giudice che considera non solo la quantità e qualità della sostanza, ma anche le modalità dell’azione, i mezzi utilizzati e le circostanze. La pronuncia in esame chiarisce che la sistematicità della condotta e un contesto allarmante sono elementi decisivi per escludere tale qualifica.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. L’imputato non ha evidenziato errori di diritto o vizi logici nella sentenza impugnata, ma si è limitato a proporre una diversa interpretazione dei fatti, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Quali elementi specifici ha considerato il giudice per escludere la lieve entità nel caso di specie?
Il giudice di merito ha basato la sua decisione su due fattori principali: la “sistematicità della condotta”, che indicava un’attività non occasionale, e il “contesto allarmante” in cui si inseriva lo spaccio, elementi che complessivamente delineavano una gravità del fatto incompatibile con l’ipotesi lieve.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44705 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44705 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si censura la mancata qualificazione d fatto contestato al capo D dell’imputazione nell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 73, c D.P.R. 309/1990, è manifestamente infondato, in quanto il giudice di merito, con motivazion esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine 9 ed il richiamo alla sistematicità della condotta e al contesto allarmante nel quale si ins facendo applicazione di corretti argomenti giuridici al fine di escludere la cessio stupefacenti di lieve entità, risolvendosi il motivo proposto in una mera lettura alternati merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Pres dente