Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 23864 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 23864 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/04/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato a BAR (MONTENEGRO) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/09/2023 RAGIONE_SOCIALE CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. uditi i difensori:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME, del foro di ROMA, in difesa di NOME. Il difensore illustra i motivi di ricorso ed insiste per l’annullamento con rinvio del sentenza impugnata.
AVV_NOTAIO COGNOME, del foro di ROMA, in difesa di NOME COGNOME. Il difensore chiede l’accoglimento del ricorso, esponendo i motivi a sostegno dello stesso.
AVV_NOTAIO COGNOME NOME, del foro di ROMA, anch’esso in difesa di NOME COGNOME, il quale illustra i motivi del ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza del 15 settembre 2023, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE pronuncia del Tribunale RAGIONE_SOCIALE stessa sede del 4 luglio 2022, ha assolto NOME COGNOME per non aver commesso il fatto ed ha ridotto il trattamento sanzionatorio nei riguardi di NOME COGNOME e NOME COGNOME, confermando nel rests i condanne emesse a carico di questi ultimi.
In particolare, sono state confermate le condanne di NOME COGNOME e NOME COGNOME, per il capo d’imputazione sub B), riferito al reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. cod.pen. 73, comma 1, 80 cpv., d.P.R. 309/1990), quanto alla cessione, in concorso tra loro e con COGNOME NOME (processato separatamente), di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, corrispondenti ad almeno 1200-1300 kg., di cui acquistavano la disponibilità in territorio brasiliano attivandosi fattivamente per importarla in Italia. Importazione che, in un primo momento, era stata pianificata mediante un aereo che avrebbe dovuto fare scalo direttamente presso l’aeroporto di RAGIONE_SOCIALE Ciampino, ipotesi poi scartata dagli indagati per l’eccessiva divulgazione RAGIONE_SOCIALE notizia, che rendeva estremamente rischiosa questa opzione, e sostituita con la scelta di effettuare l’atterraggio presso l’aeroporto di Sion, in Svizzera, per poi portare la droga sul territorio nazionale fino a RAGIONE_SOCIALE, mediante staffetta. Fatti avvenuti in RAGIONE_SOCIALE e in Brasile dall’aprile 2017 fino al 17 luglio 2018, data dell’arresto di NOME COGNOME.
Il capo di imputazione, riferito a NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME (processato separatamente) e NOME COGNOME, prevedeva, al capo A), il reato previsto dall’art. 74, commi I, II, III e IV, d.P.R. n. 309 del 199 per aver preso parte ad un sodalizio criminoso, aggravato dalla transnazionalità, a cui partecipavano / oltre ai soggetti sopra indicati anche altri non meglio identificati, con la qualifica di organizzatori assegnata al COGNOME ed al COGNOME e di partecipante al COGNOME.
La complessa vicenda aveva tratto origine, secondo la ricostruzione del Tribunale fatta propria anche dalla Corte di appello, dai costanti contatti telefonici ed incontri intercorsi, dall’ aprile 2017 a luglio 2018, tra il ” COGNOME (agente sotto copertura ) in collaborazione con RAGIONE_SOCIALE, escusso in dibattimento) e NOME COGNOME, mirati a definire il piano criminale, avente ad oggetto l’importazione, distribuzione e successivo smercio di ingenti quantitativi di cocaina provenienti dal Sud America, la cui disponibilità era stata preventivamente acquisita in Brasile dal COGNOME, nel corso di ripetuti viaggi finalizzati al reperimento dello stupefacente.
Parallelamente, il “NOME“, affiancato nell’operazione dallo “Svizzero” e dal “pilota” – anche detto NOME (tutti agenti undercover, rispettivamente, RAGIONE_SOCIALE D.E.A. e RAGIONE_SOCIALE C.R.I.S), aveva fornito la totalità delle informazioni raccolte dalla polizia
tr’ COGNOME 1
giudiziaria operante, consentendo l’arresto del COGNOME nella notte tra il 16 ed il 17 luglio 2018. L’operazione sotto copertura era stata diretta dal maggiore NOME COGNOME che aveva proceduto all’individuazione delle persone intercettate.
I rapporti tra COGNOME ed il “COGNOME“, soggetto con passato da narcotrafficante, erano cominciati durante un periodo di detenzione a Marsiglia, condiviso con NOME COGNOME, nel corso del quale il “COGNOME” aveva appreso che il COGNOME, prima dell’arresto, era stato coinvolto in un sodalizio dedito al traffico di stupefacenti, cui partecipavano esponenti RAGIONE_SOCIALE famiglia COGNOME e lo stesso COGNOME. Il COGNOME chiese al “COGNOME“, al tempo sottoposto agli arresti domiciliari in Francia, di incontrare NOME COGNOME. In tale occasione, quest’ultimo, dopo avergli rivelato di essere in affari con un cartello colombiano per l’ingresso in Italia RAGIONE_SOCIALE produzione annuale di cocaina (circa sette tonnellate), di cui avrebbe trattenuto il 20%, propose al “COGNOME” di inserirsi nell’organizzazione, occupandosi del viaggio con aereo e pilota. Poiché il COGNOME aveva affermato di avere appoggi presso l’aeroporto di Ciampino, l’accordo fu elaborato nel senso di effettuare l’importazione RAGIONE_SOCIALE cocaina tramite scalo presso tale aeroporto.
L’ accordo tra COGNOME ed i fornitori sudamericani, che gli consentiva di disporre “a chiamata” di quantitativi ingenti di sostanza stupefacente, prevedeva che il resto del quantitativo non trattenuto dal COGNOME, andasse recapitato presso organizzazioni criminali dedite allo spaccio di droga, chiamate “squadre” (una di provenienza calabrese ed una napoletana, entrambe destinatarie finali e finanziatrici dell’operazione).
A tal fine, secondo la ricostruzione dei fatti più significativi esaminati dai giudici del merito, il COGNOME, come era emerso dalla conversazione del 2 aprile 2017 con il “COGNOME“, aveva promosso l’organizzazione del trasporto dell’illecito carico rivolgendosi allo stesso agente undecover, perché individuasse un pilota in grado di condurre un aereo a bordo del quale caricare lo stupefacente da trasferire in Italia. Nel giugno 2017, COGNOME organizzava i termini dell’operazione e cioè curava la ricerca RAGIONE_SOCIALE disponibilità dello stupefacente e l’incontro del pilota direttamente con i due gruppi criminali. La mattina del 14 giugno 2017 era avvenuto a Ciampino l’incontro con il pilota, nei pressi RAGIONE_SOCIALE pizzeria RAGIONE_SOCIALE, e si erano discussi i termini dell’operazione (disponibilità dello stupefacente, quantitativi, modalità di invio, località di partenza, primo viaggio a vuoto, compenso per pilota, quantitativo trasportato) dove il pilota, anch’egli sotto copertura, aveva precisato di non poter partire dalla Bolivia, ma dal Brasile o dal Venezuela, indicando anche la possibile tratta da seguire, gli aerei impiegati per i due voli (il primo per un trasporto di 40-50 chili di stupefacente, il secondo per il
trasporto di un quantitativo sensibilmente maggiore pari a 200 o 300 kg.) e l’anticipo al pilota per le spese relative al primo volo.
Il giorno successivo/ ci fu un altro incontro presso l’RAGIONE_SOCIALE, nel corso del quale furono ridiscussi i dettagli dell’organizzazione del trasporto, alla presenza, oltre che di COGNOME, del” COGNOME” e del pilota, oltre che del coimputato NOME COGNOME, tutti individuati e fotografati dalla P.G. Si ribadì l’opportunità di individuare l’aeroporto di partenza in Brasile, precisando che il trasporto doveva avvenire in due fasi e che sarebbe stato COGNOME a consegnare in aeroporto la valigia con lo stupefacente, convenendo la consegna al pilota dell’anticipo richiesto ai fini delle spese.
Il 26 febbraio 2018, come emerso dalle captazioni delle conversazioni telefoniche, ferma la disponibilità dello stupefacente, COGNOME aveva rappresentato che il ritardo nella esecuzione del trasporto era dovuto a difficoltà relative all’aeroporto di arrivo precedentemente determinato e che era necessario provvedere altrimenti. In tale occasione era avvenuto un incontro al caffè Trussardi di Milano, tra COGNOME, il “COGNOME” e lo Svizzero (altro soggetto sotto copertura presentato come agente dell’aeroporto di Sion in grado di far atterrare l’aereo carico di droga), nel corso del quale NOME COGNOME aveva ribadito la volontà di far precedere il trasporto dello stupefacente da un volo di prova, ed aveva consegnato allo Svizzero un telefono per conversazioni criptate i s iegandone il funzionamento, fissando i e . r,Tryl – p-i dei tempi dello scarico RAGIONE_SOCIALE merce e l’ulteriore tragitto RAGIONE_SOCIALE droga dalla Svizzera in Italia. Nel frattempo, COGNOME si teneva in contatto con i suoi referenti, precisando che l’aereo sarebbe arrivato da San Paolo. Nei giorni seguenti, comunicava con lo Svizzero via messaggio mediante l’apparecchio telefonico criptato (intercettazioni acquisite dalla RG. tramite rogatoria internazionale) dando a quest’ultimo indicazioni sui quantitativi di stupefacente, inviando fotografie dell’aereo per il trasporto e di alcuni panetti di cocaina in fase di confezionamento. I due si accordarono per effettuate il volo entro il 2 luglio 2018. Il 13 giugno 2018, COGNOME rientrava da San Paolo ed incontrava la stessa sera il NOME presso la pizzeria RAGIONE_SOCIALE, ove venivano avvistati dalla P.G. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
L’ultimo atto dell’organizzazione corrispondeva all’incontro a SION del 15 giugno 2018, tra COGNOME, COGNOME e lo “Svizzero”, ascoltato in diretta tramite intercettazione ambientale dal maggiore COGNOME, che riconosceva la voce di ognuno dei partecipanti. Dalla conversazione registrata si evinceva che l’accordo tra i sodali era finalizzato anche tà ad importazioni future e che il soggiorno di COGNOME in Brasile aveva lo scopo di sistemare gli affari con i fornitori sudamericani. Tuttavia, poiché l’aeroporto previsto per la partenza era stato oggetto di controlli da parte RAGIONE_SOCIALE polizia federale brasiliana, NOME COGNOME, il 10 luglio 2018,
comunicò il differimento dell’operazione a settembre. Nella notte tra il 16 ed il 17 luglio 2018, nell’ambito di altra indagine, il COGNOME era stato tratto in arresto. Sulla base di tali elementi il Tribunale aveva ritenuto provata la responsabilità penale degli imputati, in riferimento al solo reato di cui al capo B) dell’imputazione, con esclusione dell’aggravante RAGIONE_SOCIALE transnazionalità ex art. 61 bis cod.pen., non risultando provati i presupposti richiesti per la configurabilità del reato d associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.
COGNOME Così ricostruita la vicenda, la Corte territoriale, investita dell’impugnazione del Pubblico ministero e degli imputati COGNOME, COGNOME e COGNOME, ha confermato la sentenza di primo grado relativamente all’assoluzione riferita al capo A) dell’imputazione nei riguardi di tutti gli imputati: ha accol l’impugnazione del COGNOME, che ha assolto anche per il capo B) dell’imputazione, mentre ha confermato la sentenza di primo grado in ordine all’accertamento RAGIONE_SOCIALE responsabilità, riducendo il trattamento sanzionatorio degli imputati COGNOME e COGNOME
COGNOME In particolare, per quanto di attuale interesse, la Corte territoriale ha disatteso i motivi di appello proposti da NOME COGNOME, rilevando che:
la richiesta di rinnovazione istruttoria avanzata dall’appellante, tendente ad ottenere l’escussione degli agenti sotto copertura non identificati (NOME e lo “Svizzero” non era stata accolta in quanto non rientrava nell’ambito previsto dall’art. 603, commi 1 e 2, cod.proc.pen., non trattandosi di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, ma RAGIONE_SOCIALE escussione testimoniale di soggetti undercover, che era stata richiesta in primo grado dal COGNOME, relativamente alle circostanze che lo riguardavano, al fine di vagliare l’attendibilità delle dichiarazioni del” COGNOME“. Tuttavia, data la natura capillare e di flusso RAGIONE_SOCIALE fonte di prova captativa, era essa stessa a costituire il miglior parametro per valutare l’attendibilità di tutti i testi sentiti, per cui la richiesta di esami soggetti in questione, non su precise circostanze, ma sull’attività svolta in generale, non poteva che assumere carattere generico e meramente esplorativo, dunque non ammissibile; peraltro, non vi erano state dichiarazioni che i testi escussi hanno riportato come acquisite dagli agenti sotto copertura non sentiti in dibattimento;
-quanto alla richiesta di rinnovo dell’istruttoria dibattimentale mediante l’escussione di NOME COGNOME, ex art. 195 cod.proc.pen., quale teste di riferimento, essendo stato indicato dal ” COGNOME” come colui il quale gli aveva fatto conoscere il COGNOME, era stata la difesa di COGNOME a sollecitare l’ammissione di tale prova ed era pacifico che, nel corso del dibattimento, il ” COGNOME” aveva riferito sulle circostanze apprese da COGNOME in Francia e sul ruolo dello stesso COGNOME nel realizzare il proprio inserimento nell’organizzazione del
COGNOME e del COGNOME come braccio destro dello stesso, ma era altrettanto pacifico che tali informazioni non avevano assunto valenza essenziale nel fondare la decisione del Tribunale ed anzi la stessa Corte di appello aveva ritenuto di assolvere il COGNOME;
quanto al motivo d’appello relativo alla inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazione resa dal ” COGNOME“, per mancato rispetto RAGIONE_SOCIALE procedura prevista dall’art. 147 bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., ed in particolare per l’assenza dell’ausiliario abilita ad assistere il giudice in udienza, doveva osservarsi che il ” COGNOME” era stato escusso dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE all’udienza del 21 aprile 2021 in videocollegamento con la Corte di appello di Parigi con posizionamento del teste in un sito riservato e protetto, alla presenza dell’interprete, in atti generalizzata, che aveva dato atto dell’esistenza di un’attestazione, con verbale scritto, dell’identità teste, secondo quanto indicato nel verbale d’udienza del 21 aprile 2021. L’assunzione testimoniale era stata preceduta dalla emissione, da parte del P.M., di un ordine europeo di indagine penale ex d.lgs. n. 108 del 2017; le dichiarazioni rese dal” COGNOME” non possono considerarsi inutilizzabili o nulle, perché il teste era stato identificato come risultava dal relativo verbale, come attestato dall’interprete e l’assenza dell’ausiliario potrebbe al più integrare una mera irregolarità, che peraltro non era stata neanche tempestivamente eccepita dalle parti interessate;
nel merito dell’azione svolta dal “COGNOME“, di cui era stata contestata la legittimità sia dall’appello del COGNOME che dai ricorsi dei difensori del COGNOME non vi era stato poi alcun superamento dei limiti consentiti all’agire del soggetto undercover, secondo la lettura RAGIONE_SOCIALE consolidata giurisprudenza di legittimità;
dalle emergenze captative, inoltre, era rimasta accertata interamente la condotta contestata al capo B) in capo sia al COGNOME che al COGNOME, relativa alla disponibilità di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente da far pervenire in Italia, in dettaglio riportata in sentenza da pag. 30 a pag. 35 e poi ancora da pag. 40 a pag. 45;
da tali acquisizioni era rimasto accertato che le operazioni di trasporto RAGIONE_SOCIALE droga in territorio italiano, al giugno 2018, erano ormai state pianificate in tutti i dett e non furono concretamente condotte a termine solo a causa dell’avvio di operazioni di controllo RAGIONE_SOCIALE polizia federale brasiliana nell’aeroporto di San Paolo del Brasile; i dettagli acquisiti nella minuziosa organizzazione emersa e riportata in sentenza davano chiara contezza RAGIONE_SOCIALE effettività dell’accordo che COGNOME aveva con i sudamericani e di come dunque possa ragionevolmente affermarsi che costui avesse la effettiva e concreta disponibilità di quantità ingenti di sostanza stupefacente da importare in Italia;
in punto di diritto, doveva ritenersi consumato il reato di cessione di sostanze stupefacenti, essendo sufficiente l’accordo delle parti sull’oggetto e sulle condizioni
di vendita, non essendo necessaria la materiale consegna all’acquirente RAGIONE_SOCIALE sostanza, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei propri difensori, NOME COGNOME sulla base dei seguenti motivi, così sintetizzati:
nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza, a norma dell’art. 606 n. COGNOME lett. b) ed e) t cod.proc.pen. per violazione di legge, vizio logico e carenza di motivazione nonché travisamento RAGIONE_SOCIALE prova in atti in ordine alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ex art. 603 cod.proc.pen., per come richiesto nel primo motivo di appello; ci si duole RAGIONE_SOCIALE manifesta illogicità delle ragioni addotte dalla Corte d’appello nel rigettare la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale i quanto la richiesta di esaminare gli agenti sotto copertura era stata avanzata in primo grado dall’imputato COGNOME, assolto in appello; il motivo, evidenzia, l’irragionevolezza RAGIONE_SOCIALE giustificazione in relazione al fatto che gli agenti sott copertura non sono per loro natura identificabili dalla difesa, sebbene fosse stata inutilmente avanzata richiesta al p.m. In ogni caso, l’escussione degli stessi sarebbe stata utile in ordine all’attendibilità del cd. ” COGNOME“, anche in ragione del fatto che l’intercettazione telefonica avrebbe dovuto essere valorizzata come riscontro esterno e non come fonte di prova. La difesa aveva anche sollecitato l’escussione di NOME COGNOME, indicato dal ” COGNOME“, come colui che gli avrebbe presentato il COGNOME, ed a tale richiesta era stato opposto il carattere non decisivo RAGIONE_SOCIALE dichiarazione del” COGNOME” su questo punto, dimenticando che invece la richiesta era finalizzata a saggiare l’attendibilità del teste che ne aveva introdotto la presenza negli accadimenti.
Il ricorrente lamenta anche che era stata dedotta in appello l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal “COGNOME” per mancato rispetto RAGIONE_SOCIALE procedura prevista dall’art. 147 bi, comma 2, disp. att. cod.proc.pen., per l’assenza del cancelliere, non essendo equipollente la presenza di un interprete, e che, illegittimamente, a tale motivo d’impugnazione era stato opposto il carattere di mera irregolarità RAGIONE_SOCIALE circostanza non tempestivamente rilevata e dunque sanata. Ancora, il ricorrente denuncia l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE decisione nel punto in cui ha argomentato sulla configurabilità RAGIONE_SOCIALE responsabilità penale del soggetto provocato quando l’azione dello stesso è riconducibile ad azione propria ed autonoma, mentre il motivo aveva dedotto l’inutilizzabilità delle dichiarazioni dell’agente sotto copertura.
con un secondo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, nonché travisamento RAGIONE_SOCIALE prova in ordine alla affermazione di responsabilità del ricorrente con riferimento al capo 13; RAGIONE_SOCIALE rubrica. Si contesta, come già fatto in appello, la natura meramente autoreferenziale RAGIONE_SOCIALE prova
addotta dai giudici di merito di primo e secondo grado, basate solo sulle dichiarazioni del ” COGNOME“. Ad avviso del ricorrente, la ricostruzione secondo la quale il COGNOME poteva disporre a chiamata di ingenti quantitativi di droga, senza spendere un centesimo, era del tutto illogica e contraria alla comune conoscenza che vuole che i cartelli RAGIONE_SOCIALE droga pretendano il pagamento anticipato dello stupefacente. Là dove si era dato rilievo alle dichiarazioni dell’imputato, che invece stava imbastendo una truffa, si era trattato di interpretazioni autoreferenziali che avrebbero dovuto essere sottoposte a serio vaglio logico e critico.
con il terzo motivo di ricorso, si denuncia nuovamente violazione di legge e vizio di motivazione nonché travisamento RAGIONE_SOCIALE prova in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine alla mancata derubricazione RAGIONE_SOCIALE fattispecie sub B) nell’ipotesi tentata, attesa la ricostruzione dei singoli atti attuata dalla sentenz impugnata;
con il quarto motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione nonché travisamento RAGIONE_SOCIALE prova in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e comunque in ordine al trattamento sanzionatorio, non avendo la sentenza impugnata tenuto conto del ridimensionamento RAGIONE_SOCIALE ipotesi accusatoria, dell’assoluzione per il reato associativo, dell’aggravante RAGIONE_SOCIALE transnazionalità e che nel territorio nazionale non era transitata alcuna quantità di droga.
Anche NOME COGNOME, con un ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO e con altro ricorso, a firma dell’AVV_NOTAIO COGNOME, ha impugnato per cassazione la sentenza.
Con il ricorso a mezzo dell’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, sono stati proposti i seguenti motivi:
violazione di legge in relazione all’attività svolta dall’agente sott copertura, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in relazione alle dichiarazioni rese dalla persona interposta denominata ” NOME“, che aveva assunto il ruolo di propulsore e determinatore dell’azione criminosa altrui, senza che mai fosse stato realmente accertato il movente di tale azione;
inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in relazione alle dichiarazioni rese dall’operante di p.g. il maggiore NOME COGNOME, nella parte in cui aveva riferito le notizie apprese dall’agente sotto copertura; si trattava di dichiarazioni utilizzate a fini decisori ma inutilizzabili perché adotta contro i crismi del processo accusatorio;
la violazione dell’art. 49 cod.pen., posto che l’oggetto del reato non esiste, né, nonostante tre anni di indagine e dispendio di forze anche di soggetti stranieri, gli stupefacenti erano mai stati sequestrati senza spiegazioni logiche;
vizio di motivazione in relazione all’accertamento dei fatti RAGIONE_SOCIALE ritenuta sussistenza RAGIONE_SOCIALE sostanza stupefacente/1 COGNOME particolare / il ricorrente deduce il vizio motivazionale sul punto RAGIONE_SOCIALE effettiva sussistenza RAGIONE_SOCIALE sostanza stupefacente presso l’aeroporto di Rio in Brasile pari a 600 kg. Il ricorrente evidenzia l’insostenibilità logica RAGIONE_SOCIALE pretesa accusatoria recepita dalla sentenza impugnata e specialmente in ordine alla partecipazione ai fatti da parte dell’imputato che solo in via meramente congetturale era stato collocato come presente a San Paolo in Brasile o a Sion in Svizzera. Durante l’istruttoria era emersa solo una mera vanteria dell’imputato;
violazione di legge in ragione RAGIONE_SOCIALE qualificazione del reato come consumato e non meramente tentato, posto che la sostanza stupefacente non era mai stata importata nel territorio nazionale;
violazione di legge in relazione alla ritenuta circostanza aggravante dell’ingente quantità, ai sensi dell’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 del tutto irragionevolmente ritenuta nonostante si trattasse di fattispecie di droga parlata;
violazione di legge in relazione alla riconosciuta recidiva, posto che il COGNOME al momento RAGIONE_SOCIALE commissione dei fatti oggetto del processo il COGNOME non aveva mai subito condanne irrevocabili e la recidiva non era stata contestata in precedenza, non essendo all’epoca stato esplicitato l’orientamento espresso dalle SS.UU. in senso contrario;
Con il ricorso proposto a mezzo dell’AVV_NOTAIO, sono stati proposti i seguenti motivi:
Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta utilizzabilità delle prove ottenute mediante l’apporto dell’agente infiltrato denominato il “COGNOME” in relazione agli artt. 6 CEDU, 97 d.p.r. n. 309 del 1990, 9 I. n. 146 del 2006 e 191 cod.proc.pen.
Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di importazione di stupefacenti là dove la sentenza aveva ritenuto che gli imputati avessero la possibilità di ottenere a chiamata la sostanza stupefacente ed al contempo era stata esclusa la transnazionalità, ed anche lo stesso coordinatore delle indagini maggiore COGNOME aveva dovuto ammettere la mancanza di certezza in ordine al contenuto di quei seicento pacchi.
Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto a titolo di importazione di sostanze stupefacenti consumata anziché tentata, posto che era stato ritenuto sufficiente il raggiungimento dell’accordo;
Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità dell’aggravante dell’ingente quantità, in quanto meramente desunta dalle parole di COGNOME;
Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE recidiva reiterata nonostante che le pronunce divenute irrevocabili prima RAGIONE_SOCIALE commissione del reato per cui si procede fossero soltanto due;
Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche posto che non si era posta attenzione al buon comportamento osservato.
COGNOME All’odierna udienza, il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi.
AVV_NOTAIO, in difesa di RAGIONE_SOCIALE, ha insistito per l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata.
L’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME e l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, in difesa di NOME COGNOME, hanno chiesto l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME, a mezzo dei propri difensori, va rigettato. Allo stesso modo, anche i ricorsi proposti da NOME COGNOME, attraverso i propri difensori sono complessivamente da rigettare.
Poiché taluni dei motivi formulati dai ricorrenti propongono le medesime questioni, saranno trattati in modo congiunto i motivi che presentano tale carattere.
Il primo motivo proposto dai difensori di NOME COGNOME denuncia la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, cumulativamente, per violazione di legge penale e vizio motivazionale, nonché per travisamento RAGIONE_SOCIALE prova in atti, in relazione alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, ex art. 603 cod.proc.pen., per come richiesto dal primo motivo di appello. Nella illustrazione del motivo, il ricorrente enuncia plurime critiche alla sentenza impugnata, ribadendo la contrarietà alla decisione RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di non procedere alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale con l’escussione delle testimonianze dello “Svizzero” e di “NOME“, agenti sotto copertura, oltre che di COGNOME, sulla base di valutazioni di insufficienza RAGIONE_SOCIALE motivazione adottata dalla sentenza di appello per rigettare i relativi di appello
3.1. COGNOME Il motivo non risponde, sin dalla sua tecnica di formulazione, ai canoni di ammissibilità del ricorso in cassazione. La Corte di cassazione ha infatti avuto modo di precisare che in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile, per aspecificità, ex artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., il motivo che denunci l’inosservanza e l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge penale,
nonché, in modo cumulativo, promiscuo e perplesso, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione, ove non sia indicato specificamente il vizio di motivazione dedotto per i singoli, distinti aspetti, co puntuale richiamo, alle parti RAGIONE_SOCIALE motivazione censurata (Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024; Rv. 285870 – 01). Il motivo lamenta, in primo luogo, che già il giudice di primo grado, non ammettendo la prova testimoniale di tutti gli agenti under cover, aveva insinuato nel compendio probatorio il germe RAGIONE_SOCIALE insufficienza RAGIONE_SOCIALE acquisizione, con ciò determinando l’illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione laddove si era fondata sul mero contenuto delle intercettazioni captate.
3.2. COGNOME Il motivo unisce a tali considerazioni anche la denuncia di violazione dell’art. 195 cod.proc.pen. per l’omessa rinnovazione istruttoria con il teste COGNOME, senza confrontarsi con la logica e corretta osservazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata che le dichiarazioni del “COGNOME” sul COGNOME non avevano assunto carattere decisivo nella ricostruzione adottata dal Tribunale e poi dalla stessa Corte di appello. Da ciò la sua a-specificità ed inammissibilità.
3.3. COGNOME È infondato il profilo, sempre interno al primo motivo del ricorso proposto dai difensori di NOME COGNOME, con il quale ci si duole RAGIONE_SOCIALE utilizzabilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazione del “COGNOME“, nonostante la denunciata violazione dell’art. 147 bis comma 2 disp. att. cod.proc.pen., per l’affermata mancata presenza di un ausiliario del giudice, al momento in cui fu assunta la testimonianza del “COGNOME“. Sul punto è sufficiente riaffermare il principio secondo cui le concrete modalità di esame a distanza dei collaboratori di giustizia, se non del tutto conformi alle modalità ordinarie, mediante il sistema delle “videoconferenze”, non comportano l’inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE prova né una nullità ‘~t . ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p., bensì la ricorrenza di una mera irregolarità, che, peraltro, non può nemmeno considerarsi tale allorché si tratti di un accorgimento volto a tutelare la persona interrogata, giusta la previsione contenuta nell’art. 147 bis disp. att. c.p.p., comma 1, applicabile anche all’esame a distanza disciplinato dal successivo comma di tale disposizione (in tal senso vd. Sez. 5, Sentenza n. 22619 del 2009 in motivazione).
3.4. COGNOME Ugualmente infondato è il profilo del primo motivo con il quale si deduce il vizio di motivazione apparente, di motivazione contraddittoria ed il travisamento RAGIONE_SOCIALE prova, tutti riferiti al motivo di appello che aveva lamentato il ruolo attivo effettivamente svolto dal “COGNOME” nella vicenda di induzione e spinta al crimine ed al punto RAGIONE_SOCIALE motivazione spesa dalla Corte di appello, alla pagina 30. La Corte territoriale, infatti, con motivazione reale e non apparente ha esaminato il motivo in oggetto, affermando che il ruolo del” COGNOME“, seppure in alcuni frangenti non meramente passivo, non aveva mai assunto funzioni propulsive e di guida. Ciò, evidentemente, con implicito ma reale richiamo a tutte
le emergenze captative e senza cadere in contraddizione, perché l’affermazione dell’atteggiamento non meramente passivo tenuto in taluni frangenti non è logicamente in contraddizione con la diversa nozione dell’assunzione di un ruolo propulsivo, che è concetto denotante una particolare energia di iniziativa.
3.5. Peraltro, il vizio di travisamento RAGIONE_SOCIALE prova è evocato in modo del tutto eccentrico, per censurare la sentenza in quanto non avrebbe compreso la finalità cui tendeva l’eccezione di inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE prova dichiarativa de “COGNOME“. Va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento RAGIONE_SOCIALE prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del “devolutum” in caso di cosiddetta “doppia conforme” e l’intangibilità RAGIONE_SOCIALE valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 2 n. 31553 del 17/05/2017; Rv. 270628 – 01).
3.6. COGNOME Infine, va pure ricordato che (Sez. 6, n. 12204 del 04/02/2020) Rv. 278730 – 01) in tema di operazioni sotto copertura, è inutilizzabile la prova acquisita dall’agente infiltrato che abbia determinato l’indagato alla commissione di un reato e non quella acquisita con l’azione di mero disvelamento di una risoluzione delittuosa già esistente, rispetto alla quale l’attività dell’infiltra presenti solo come occasione di estrinsecazione del reato. Nel caso di specie, già dal tenore RAGIONE_SOCIALE contestazione, confermato dal giudice di merito, il ruolo del “COGNOME” è chiaramente limitato ad affermare una disponibilità a collaborare alla riuscita del progetto criminale ordito dagli imputati e non si pone come fattore scatenante RAGIONE_SOCIALE scelta delittuosa. I motivi dei ricorsi che attaccano la sentenza su questo versante, in modo inammissibile, tendono a stravolgere la ricostruzione dei fatti operata dai giudici del merito, dalla quale si evince con chiarezza che fu il COGNOME a contattare il “COGNOME“, che aveva conosciuto in Francia durante un periodo di detenzione, per fargli conoscere NOME COGNOME ed integrarlo nel progetto dallo stesso ordito, relativo al trasferimento del quantitativo di sostanza stupefacente.
3.7. COGNOME E’ all’iniziativa prodromica alla realizzazione dell’intera operazione, considerata nei suoi aspetti oggettivi, che deve darsi rilievo per stabilire i limi RAGIONE_SOCIALE utilizzabilità delle informazioni probatorie rinvenienti dall’attività dell’age infiltrato, non certo a singoli passaggi delle conversazioni, come invece pretenderebbero i ricorrenti, che riportano brani delle battute intercorse tra il “COGNOME” ed il COGNOME, leggendovi, in virtù di una personale interpretazione,
l’esercizio, da parte del” NOME” nei riguardi del NOME, di una pressione psicologica.
3.8. COGNOME Deve osservarsi che sul tema RAGIONE_SOCIALE inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’agente sotto copertura vertono anche il primo motivo del ricorso proposto dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e quello proposto dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, entrambi in favore di NOME COGNOME. La questione proposta, per quanto impostata anche mediante riferimenti alla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE CEDU (citata a pag. 3 del ricorso dell’AVV_NOTAIO COGNOME), non pone argomenti diversi nella sostanza da quelli sopra affrontati, per cui i medesimi vanno rigettati per le medesime motivazioni espresse ai punti 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7.
Anche il secondo motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME va complessivamente rigettato. Vale anche in questo caso, la valutazione di non conformità al canone di ammissibilità del ricorso per cassazione, relativamente alla tecnica utilizzata, già indicata al punto 2.1.
Il motivo è certamente inammissibile anche laddove tende a criticare l’accertamento in fatto operato dai giudici del merito sulla ricostruzione degli eventi (ricerca RAGIONE_SOCIALE disponibilità RAGIONE_SOCIALE sostanza stupefacente da parte del COGNOME attraverso l’opera di COGNOME, accordo con i sudamericani, fotografie dell’aereo e delle confezioni di cocaina, individuazione degli aeroporti di partenza del carico e di arrivo, assegnazione al pilota di un fondo spese in acconto, etc..), ed infondato laddove afferma che l’accertamento si sarebbe basato solo sulle dichiarazioni dell’imputato. Infatti, il ricorrente dimentica che le fonti di prova captativa son state ben più articolate, continuative e diversificate, quanto ad ambienti ed occasioni oggetto di esame, rispetto al mero apporto derivante dalla pur significativa condotta del COGNOME. Tale ricchezza del quadro complessivo, che ha pienamente corroborato la fonte di prova in questione, rende del tutto ragionevole e logica la conclusione cui è giunta la Corte di appello.
In particolare, la Corte territoriale, nel trattare i motivi di appello propos dal COGNOME e dal COGNOME e relativi alla affermazione di responsabilità penale, ha puntualizzato (pagg. 30 e 40) che l’accusa mossa in rubrica si riferiva ad una ipotesi di detenzione all’estero di un quantitativo ingente di sostanza stupefacente, quantitativo del quale gli imputati si erano fattivamente operati per organizzarne l’importazione in territorio italiano. Il compendio probatorio consentiva di ritenere, in punto di fatto, proprio la condotta addebitata agli imputati nel capo di imputazione. In particolare, oltre alla captazione del 2 aprile 2017- ove è il ” NOME” che chiede conferma al COGNOME RAGIONE_SOCIALE percentuale che avrebbe trattenuto sul quantitativo trasportato- la Corte di appello ha spiegato il proprio convincimento, sul ruolo del COGNOME, riferendosi alla conversazione del 9 aprile 2017, nel corso RAGIONE_SOCIALE quale l’imputato riferisce al ” NOME“, insistendo sul
punto, di disporre di persona con l’incarico di scaricare la merce, previa organizzazione e semplice chiamata. Tali dichiarazioni del COGNOME vengono confrontate con la versione del” COGNOME” e da qui, nello svolgimento logico RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, si snoda l’intera vicenda ed, in particolare, la necessità per il COGNOME di cercare il confronto con i gruppi criminali italiani ai quali è destinato il carico ( si richiama la conversazione del 2 aprile 2017) organizzando vari appuntamenti, e contemporaneamente cercando il pilota, attraverso il “COGNOME“, in grado di condurre un aereo a bordo del quale caricare lo stupefacente e disposto a venire in Italia per organizzare la trasvolata (conversazione del 19 aprile 2017). La sentenza ha poi ravvisato nella conversazione del 13 giugno 2017, intercorsa tra il ” COGNOME” ed il responsabile del servizio undercover, la piena corrispondenza con quanto progettato dal D -A k ik COGNOME 4 t COGNOME in ordine alla ci’eazione dell’incontro diretto con i gruppi criminali italiani ed il pilota e la più minuta organizzazione dell’operazione (si vedano i dettagli contenuti nelle pagine 32 – 35 e poi nelle pagine 40-46), dalle quali la sentenza ha tratto il convincimento RAGIONE_SOCIALE sussistenza RAGIONE_SOCIALE condotta contestata sia al COGNOME che al COGNOME.
7. La motivazione, oltre a non soffrire di alcuna incoerenza o anomalia logica, è completa e non inficiata dalla mancatagiustificaziong, peraltro neanche COGNOME comptutamente spiegata; RAGIONE_SOCIALE tesi antagonista offerta dall’imputato, secondo cui tutta tale attività sarebbe riferibile ad un mero tentativo di truffa ordito da COGNOME. Si tratta, all’evidenza, di una mera congettura, disancorata del tutto dalla particolare e continuata significatività dei dati informativi utilizzati da sentenza impugnata che, quindi, nulla avrebbe potuto aggiungere per smentire la versione dell’imputato. Infine, certamente non decisivo è il punto sollevato dal ricorrente in via meramente speculativa, sulla lacuna motivazionale che sarebbe derivata dalla assoluzione del COGNOME, trattandosi di condotte ipotizzate come concorrenti ma certamente autonome tra di loro.
8. Possono richiamarsi le osservazioni di cui ai punti 5, 6 e 7, anche con riferimento al secondo motivo proposto dall’AVV_NOTAIO COGNOME ed al quarto proposto dall’AVV_NOTAIO COGNOME, per l’imputato COGNOME, che analogamente alla impostazione seguita dalla difesa del COGNOME, denunciano il vizio di motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata in ordine al ragionamento sulla sussistenza storica dei fatti. Anche in questo caso, sul presupposto che si discute di cd. droga parlata, si formulano critiche non dirette a precisi passaggi ricostruttivi, ma generiche valutazioni di scarsa verosimiglianza RAGIONE_SOCIALE ricostruzione storica seguita dalla sentenza impugnata, basate su affermate prassi in uso negli ambienti dei narcotrafficanti o addirittura su censure alla diligenza RAGIONE_SOCIALE p.g., che avrebbe
dovuto operare sequestri all’interno dell’aeroporto di San Paolo in Brasile, con tempestività in territorio di Stato estero appartenente ad altro continente.
9. Il terzo motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME è infondato. Allo stesso modo, ponendo la medesima questione, sono infondati il terzo, quinto ed il sesto motivo proposto dall’AVV_NOTAIO COGNOME ed il terzo proposto dall’AVV_NOTAIO COGNOME, per conto di COGNOME. La Corte territoriale ha ritenuto integrato il reato consumato, e il tentativo dello stesso, in presenza di accertamento dell’accordo, tramite l’opera del COGNOME in Brasile, sulla cessione RAGIONE_SOCIALE droga da parte del cartello sudamericano e sulla concreta disponibilità RAGIONE_SOCIALE stessa da parte del RAGIONE_SOCIALE, richiamando gli orientamenti di legittimità cui ha aderito (pag.36).
In punto di diritto, la sentenza si è mostrata rispettosa RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di questa Corte di legittimità, essendo consolidato il principio secondo cui (vd. oltre quelle richiamate dalla sentenza impugnata, Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Rv. 284984 – 01), in tema di stupefacenti, il delitto di cessione può perfezionarsi, in conformità alle modalità realizzative del reato progressivo, in forma contratta, al momento dell’accordo tra cedente e cessionario, nel caso in cui ad esso non segua la dazione, e in forma ordinaria, con la materiale consegna RAGIONE_SOCIALE sostanza, nel caso in cui intervenga la “traditio”, nella quale è assorbito, perdendo la propria autonomia, il previo accordo.
Per consolidato orientamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità, la cessione, la vendita, l’acquisto e la ricezione di sostanze stupefacenti COGNOME si perfezionano con il solo fatto del consenso sull’oggetto (ed eventualmente sul prezzo: nella vendita e nell’acquisto) del negozio, non occorrendo l’effettiva consegna RAGIONE_SOCIALE sostanza (o l’effettivo pagamento del prezzo pattuito: nella vendita e nell’acquisto); in una tale ottica, costituendo la materiale traditio RAGIONE_SOCIALE droga una mera conseguenza del già intervenuto accordo, la cui concretizzazione vale solo a dare esaustiva e definitiva contezza, anche sul piano probatorio, RAGIONE_SOCIALE concordata attività criminosa e dei soggetti che l’hanno posta in essere (Sez. 4, 29 maggio 2001, COGNOME, non massimata; Sez. I, 22 novembre 2000, COGNOME, Rv. 217843; Sez. 6, 16 marzo 1998, COGNOME, non massimata).
In seguito, tale principio è stato ribadito e precisato, affermandosi che, in tema di spaccio di sostanze stupefacenti, per aversi consumazione del reato di cessione, non occorre che la droga sia materialmente consegnata all’acquirente, essendo sufficiente che sulla consegna si sia formato il consenso tra le parti; la mancata disponibilità da parte del venditore al momento RAGIONE_SOCIALE conclusione dell’accordo del quantitativo pattuito, se è in grado di procurarselo e di consegnarlo entro breve tempo, è del tutto irrilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE sussistenza del reato e non equivale ad una inesistenza originaria e assoluta
dell’oggetto dell’azione, né determina una inefficienza causale RAGIONE_SOCIALE condotta, senza che possa farsi ricorso alla figura del reato impossibile prevista dal secondo comma dell’art. 49 cod. peri. (Sez. 4. n.14275 del 2023; Sez. 6, n. 5301 del 12/12/1995, dep. 1996, Falsane, Rv. 205646). Nel caso di specie, è stato accertato in fatto, con motivaziong per quanto si è detto /non censurabile in questa sede, che il COGNOME, con la collaborazione del COGNOME, aveva in effetti ottenuto la disponibilità dello stupefacente e stava organizzando il suo trasporto in Italia.
COGNOME Anche l’ultimo motivo del ricorso proposto dai difensori di NOME COGNOME — Ci Si lamenta che la sentenza impugnata non abbia ritenuto di accogliere la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche, con ciò non motivando in ordine alle circostanze addotte e relative alla vetustà dei fatti per i quali è processo, al ridimensionamento RAGIONE_SOCIALE tesi accusatoria derivante dall’assoluzione per il reato associativo, al continuo rinvio dell’operazione edL procrastinarsi RAGIONE_SOCIALE stessa, oltre al fatto che nessun quantitativo di droga era passato per il territorio nazionale.
Nessuna carenza motivazionale è addebitabile alla sentenza impugnata sul punto. La Corte di cassazione (vd. Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022 (dep. 2023) Rv. 284096 – 01) ha affermato, in via di principio, che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa RAGIONE_SOCIALE sentenza. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto di non concedere le attenuanti generiche perché insussistenti, in positivo, le condizioni per il loro riconoscimento a fronte RAGIONE_SOCIALE personalità dell’imputato, gravato da vari precedenti penali e ristretto in carcere per una pluralità di titoli custodiali dipendenti dalla commissione di gravi reati per i quali ha subito pesanti condanne, anche in sede di appello, nonché alla gravità dei fatti oggetto di giudizio nei quali ha dato prova di contatti tali da pote disporre di quantità ingenti di sostanze stupefacenti provenienti dai cartelli sudamericani.
È inammissibile il secondo motivo del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME da parte dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME. Si deduce l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal Maggiore COGNOME nel corso dell’udienza del 17 novembre 2020, segnatamente laddove lo stesso ha riferito sull’operato dell’agente sotto copertura, su quanto da questi dopo ogni incontro riferito a coloro che dirigevano le operazioni (al momento del cd. briefing), con particolare riferimento alla pagina 72 del verbale, nel punto in cui il P.M. aveva chiesto se nel corso del < >. Ad avviso del ricorrente si tratterebbe di informazione utilizzata dal giudice per avvalorare la tesi dell’individuazione reale dell’aereo, ma
in realtà inutilizzabile, perché assunta pur essendo stata chiesta e rigettata la richiesta di assumere come teste lo Svizzero.
16. Il motivo non spiega perché l’informazione probatoria costituita dalla visione, sullo schermo del telefonino dello Svizzero, di un aereo costituisca aspetto decisivo RAGIONE_SOCIALE decisione e per questo il motivo è privo di specificità, dovendosi fare applicazione del principio secondo il quale in tema di ricorso per cassazione, è onere RAGIONE_SOCIALE parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l’inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (S. U., n. 23868 del 23/04/2009, COGNOME, Rv. 243416 – 01).
18. Va ritenuto inammissibile perché estraneo al giudizio di legittimità anche il sesto motivo proposto dall’AVV_NOTAIO per il COGNOME. Ci si lamenta che la sentenza impugnata non abbia ritenuto di accogliere la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche, con ciò non motivando in ordine alle
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circostanze addotte e relative alla buona condotta tenuta per tutto il lungo periodo custodiale ed alla lontananza nel tempo dei precedenti penali.
La sentenza impugnata ha motivato il diniego in riferimento alla personalità dell’imputato, gravato da due precedenti penali, nonché alla gravità dei fatti che qui si giudicano, nei quali aveva dato prova di gestire in prima persona i contatti con i cartelli sudamericani, recandosi in Sud America e concordando le modalità per il trasporto aereo di ingenti quantità di sostanze stupefacenti. Si tratta di motivazione adeguata e completa, fondata su valutazioni in positivo.
La concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento RAGIONE_SOCIALE pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737 – 01).
Da ultimo, vanno rigettati i motivi, quinto, per l’AVV_NOTAIO COGNOME, ed ottavo per l’AVV_NOTAIO COGNOME, proposti per COGNOME in ragione RAGIONE_SOCIALE riconosciuta recidiva reiterata. Ci si duole del fatto che al momento RAGIONE_SOCIALE pronuncia non era stata già contestata, per i precedenti reati commessi, la recidiva semplice e ciò avrebbe comportato la violazione RAGIONE_SOCIALE disposizione ed un vizio di motivazione nella determinazione RAGIONE_SOCIALE pena.
La Corte territoriale ha ritenuto che la recidiva reiterata fosse stata correttamente contestata, ai fini del trattamento sanzionatorio e dell’ulteriore aumento di pena, dovendosi apprezzare l’idoneità RAGIONE_SOCIALE nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggiore capacità a delinquere dell’imputato, in considerazione dei precedenti penali a suo carico. Il certificato penale dell’imputato annoverava quattro iscrizioni relative a fatti commessi nel 2004, 2013, 2006/2007 e 2007/2008, per cui la condotta oggetto di attuale giudizio rivelava in via sintomatica una accresciuta pericolosità sociale dell’imputato denotante un atteggiamento di indifferenza verso la legge penale, insensibilità rispetto al valore deterrente RAGIONE_SOCIALE pena di coerente con il ruolo di soggetto collocato tra i vertici del crimine.
Il motivo d’appello, con il quale si era dedotta l’inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE recidiva reiterata perché nelle condanne precedenti non avrebbe potuto applicarsi la recidiva semplice o aggravata (primi tre commi dell’art. 99 cod.pen), è stato disatteso in applicazione del principio espresso da S.U. n. 32318 del 2023 ed in virtù del fatto che nella sentenza di condanna per il furto commesso nel 2013, l’imputato aveva già subito due condanne irrevocabili ( una per ricettazione, il 19 novembre 2007, e l’altra per usura, il 15 gennaio 2010) ed al momento dei fatti in esame (2017 e 2018. il COGNOME aveva subito due condanne passate in giudicato,
mentre le due ulteriori erano intervenute il 5 ottobre 2019 (furto) ed il 28 marzo 2023 (usura).
23. I motivi dunque non propongono errori nell’applicazione del principio espresso dalle citate S.U., la quale ha affermato il principio secondo cui in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini RAGIONE_SOCIALE relativ applicazione è sufficiente che, al momento RAGIONE_SOCIALE consumazione del reato, l’imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice.
24. In definitivi i ricorsi vanno rigettati e gli imputati vanno condannati alle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in RAGIONE_SOCIALE il 12 aprile 2024.