Cessione di stupefacenti: i limiti del ricorso in Cassazione sulla pena
Il tema della determinazione della pena nel reato di cessione di stupefacenti rappresenta uno dei punti più delicati del diritto penale. Spesso i ricorrenti tentano di impugnare le sentenze di merito lamentando un’eccessiva severità del giudice, ma quali sono i reali margini di manovra davanti alla Suprema Corte? Una recente ordinanza chiarisce che, in presenza di una motivazione razionale, il giudizio sulla sanzione resta insindacabile.
I fatti e il procedimento di merito
Il caso trae origine da una condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, ovvero la fattispecie di lieve entità. L’imputato, giudicato con rito abbreviato, era stato condannato in primo grado, decisione poi parzialmente riformata in appello con una rideterminazione della pena a 1 anno, 6 mesi e 20 giorni di reclusione, oltre a una multa di 4.000 euro. L’accusa riguardava un episodio di spaccio in concorso, accertato dalle autorità competenti.
La decisione sulla cessione di stupefacenti
L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo un unico motivo: l’eccessività della pena. Secondo la difesa, il giudice di merito si sarebbe discostato eccessivamente dal minimo edittale senza una giustificazione sufficiente. La Suprema Corte ha però rigettato tale impostazione, dichiarando il ricorso inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella natura del giudizio di legittimità, che non può trasformarsi in un terzo grado di merito in cui si rivalutano i fatti o la gravità soggettiva del reato.
Analisi della congruità sanzionatoria
Perché la pena è stata ritenuta corretta? La Corte d’Appello aveva evidenziato tre elementi chiave: la diversa tipologia di sostanze stupefacenti oggetto di vendita, l’importo non trascurabile della somma ricevuta e l’esistenza di una pur rudimentale organizzazione. Questi fattori, secondo i giudici, giustificano pienamente una pena superiore al minimo, poiché denotano una capacità criminale e una pericolosità del fatto che superano la soglia della minima offensività.
Le motivazioni
Le motivazioni addotte dalla Suprema Corte si fondano sul principio di razionalità della decisione impugnata. I giudici di legittimità hanno osservato che la Corte d’Appello ha fornito una giustificazione logica e coerente per il discostamento dal minimo edittale. Quando il giudice di merito elenca specifici indicatori di gravità, come la varietà delle droghe o l’assetto organizzativo, la sua scelta sanzionatoria diventa blindata. La difesa non può limitarsi a contrapporre una propria valutazione di merito a quella del giudice, poiché tale operazione è preclusa in Cassazione. L’inammissibilità deriva quindi dalla natura stessa del ricorso, che mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti piuttosto che denunciare un reale vizio di legge.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che la determinazione della pena per la cessione di stupefacenti rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito. Se tale potere è esercitato seguendo criteri logici e basandosi sugli elementi concreti del caso, la Cassazione non può intervenire. Per il ricorrente, oltre alla conferma della condanna, è scattato l’onere del pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, fissata in tremila euro. Questo provvedimento funge da monito contro i ricorsi meramente dilatori o basati su questioni di puro fatto, sottolineando l’importanza di una strategia difensiva che si concentri su reali violazioni di legge o vizi motivazionali macroscopici.
Cosa succede se la pena per droga supera il minimo edittale?
Il giudice può legittimamente superare il minimo edittale se fornisce una motivazione razionale basata su elementi concreti come la varietà delle sostanze, l’organizzazione o l’importo del guadagno.
Si può contestare l’entità della pena davanti alla Corte di Cassazione?
È possibile solo se la motivazione del giudice di merito è totalmente assente o manifestamente illogica, ma non si può richiedere una nuova valutazione dei fatti già esaminati.
Quali sono le spese in caso di ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9683 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9683 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Catania del 17 giugno 2025 che, in parziale riforma della decisione resa all’esito di rito abbreviato dal Tribunale il 27 gennaio 2025, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309 del 1990, ha rideterminato la pena a carico di NOME COGNOME, in relazione al reato di cessione di stupefacenti in concorso con altro coimputato accertato in Catania 1’8 ottobre 2024, in 1 anno, 6 mesi, 20 giorni di reclusione e 4.000 euro di multa.
Osservato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si censura l’eccessività della pena irrogat è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello giustificato il discostamento della pena dal minimo edittale in ragione della diversa tipologia delle sostanze stupefacente cedute, dell’importo apprezzabile della somma ceduta e della pur rudimentale organizzazione allestita dall’imputato (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).
Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono conse sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che all declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere d pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 dicembre 2025.