Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 23444 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 23444 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME nato a Canosa di Puglia il 15/07/1987, avverso la sentenza in data 11/03/2024 della Corte di appello di Bari, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 11 marzo 2024 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza in data 3 marzo 2023 del G.u.p. del Tribunale di Trani che aveva condannato NOME COGNOME alle pene di legge per il reato dell’art. 7 commi 1 e 4, aggravato ai sensi dell’art. 80, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.
L’imputato ricorre per cassazione sulla base di un solo motivo, contestando l’applicazione dell’aggravante della conoscenza della minore età de giovane a cui aveva ceduto lo stupefacente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il fascicolo, esaminato dalla Settima Sezione penale all’udienza del 28
febbraio 2025, è stato trasmesso alla Terza Sezione penale non apparendo manifestamente infondato il vizio di motivazione sulla ricorrenza della circostanza
aggravante della minore età dei cessionari della sostanza stupefacente.
Il ricorso è fondato.
L’imputato presenta l’impugnazione esclusivamente in relazione all’aggravante della cessione dello stupefacente a soggetti minori. Dall’istruttoria
è emerso che l’imputato si era recato dai due quindicenni a bordo di una bici elettrica, chiamato da uno dei due che lo conosceva, per consegnare la sostanza.
Il Tribunale ha tratto dalle dichiarazioni dei ragazzi in merito alla “conoscenza”
dell’imputato la convinzione che questi, a sua volta, non solo conoscesse almeno uno dei due, ma fosse addirittura edotto della sua età, sul presupposto che nel
dizionario Garzanti il conoscente era definito come una persona “che si conosce e con cui si ha una certa familiarità”. Dalla familiarità si è desunta la conoscenza
dell’età e si è corroborata la decisione con il mancato ricorso da parte dell’imputato all’ordinaria diligenza nella verifica dell’età. La decisione è congetturale. Infatti, la
conoscenza o la familiarità non implicano di per sé la conoscenza di tutte le qualità o notizie rilevanti della persona, quali a esempio l’età; inoltre, la conoscenza dell’imputato da parte del minore acquirente, che sapeva di potersi rivolgere a lui per l’acquisito dello stupefacente, non rende certi del grado di conoscenza del ragazzo da parte dell’imputato; infine, non è prevista una presunzione di conoscenza della minore età dell’acquirente per cui il giudice è tenuto a motivare sull’elemento psicologico che deve sorreggere l’aggravante, dimostrando che la stessa sia da lui conosciuta, ovvero ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa (tra le più recenti, Sez. 4, n. 1351 del 28/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 277954 – 01).
S’impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari
P.Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’alt. 80, comma 1, lett. A), d.P.R. n. 309 del 1990 con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.
Così deciso, il 6 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente