Cessione di Droga: la Cassazione e i Limiti del Ricorso
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, offre un importante chiarimento sui criteri di ammissibilità dei ricorsi in materia di stupefacenti, in particolare quando la cessione di droga avviene in contesti delicati come le comunità di recupero. La decisione sottolinea la necessità di presentare motivi di ricorso specifici e non generici, ribadendo l’impossibilità per la Suprema Corte di rivalutare nel merito le prove già esaminate nei gradi precedenti.
I Fatti del Caso: Cessione di un Farmaco in una Comunità di Recupero
Il caso riguarda un individuo condannato per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti, che disciplina i fatti di lieve entità. L’imputato aveva ceduto un farmaco contenente principi attivi stupefacenti a diverse persone, tra cui anche minorenni, che si trovavano all’interno di una struttura di recupero per tossicodipendenti. Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, contestando la valutazione della sua responsabilità penale.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla Cessione di droga
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri principali: la genericità dei motivi di ricorso e la manifesta infondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata. I giudici hanno evidenziato come le argomentazioni del ricorrente non sollevassero questioni di legittimità, ma si limitassero a proporre un apprezzamento alternativo delle fonti di prova, come le dichiarazioni dei testimoni. Questo tipo di valutazione, tuttavia, è preclusa in sede di Cassazione, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non riesaminare i fatti.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha ritenuto che la valutazione operata dal giudice di merito fosse un “ragionevole apprezzamento” e non manifestamente illogico. I punti chiave della motivazione sono i seguenti:
Bilanciamento tra Gratuità e Gravità della Condotta
Un aspetto centrale della decisione riguarda il bilanciamento delle circostanze del reato. La difesa aveva probabilmente fatto leva sulla natura gratuita della cessione per sostenere una minore gravità del fatto. Tuttavia, la Cassazione ha confermato la correttezza del giudizio di merito, che ha considerato tale elemento ma lo ha ritenuto recessivo rispetto all’obiettiva gravità della condotta. Fornire una sostanza stupefacente a persone impegnate in un difficile percorso terapeutico, per di più minorenni, rappresenta un’azione che alimenta la tossicodipendenza proprio nel luogo deputato a combatterla. Questo contesto ha aggravato significativamente il disvalore penale del fatto.
L’Inammissibilità per Genericità dei Motivi
Dal punto di vista processuale, la Corte ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per cassazione deve basarsi su motivi specifici che individuino un vizio di legge o un’illogicità manifesta nella motivazione della sentenza impugnata. Non è sufficiente contestare genericamente la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove operata dai giudici di merito. In questo caso, il ricorso è stato giudicato generico proprio perché tentava di ottenere una nuova e diversa lettura del materiale probatorio, compito che esula dalle funzioni della Corte di Cassazione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in commento offre due importanti insegnamenti. Primo, la gravità di un reato di cessione di droga non dipende solo dalla quantità o dal tipo di sostanza, ma è pesantemente influenzata dal contesto in cui avviene e dalla vulnerabilità delle persone coinvolte. Cedere stupefacenti all’interno di una comunità di recupero è un fatto di particolare gravità che difficilmente può essere qualificato come di lieve entità. Secondo, chi intende impugnare una sentenza di condanna in Cassazione deve formulare censure precise e puntuali, focalizzate su errori di diritto o vizi logici della motivazione, evitando di trasformare il ricorso in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti.
Quando un ricorso in Cassazione per cessione di droga viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono generici, cioè non sollevano specifiche questioni di violazione di legge o vizi di motivazione, ma si limitano a proporre una diversa e alternativa valutazione delle prove già esaminate nei precedenti gradi di giudizio.
La cessione gratuita di una sostanza stupefacente è considerata meno grave?
Secondo questa ordinanza, la gratuità della cessione è un elemento che viene preso in considerazione, ma può essere superato da altri fattori di obiettiva gravità. In questo caso, la gravità derivava dal fatto di aver fornito la sostanza a persone vulnerabili, anche minorenni, all’interno di una comunità terapeutica, alimentando così la loro dipendenza durante un percorso di recupero.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa così definitiva e irrevocabile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46971 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46971 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di StepanenkoIvan dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi di ricorso, concernenti la responsabilità per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n.309/1990, sono generici perché volti all’apprezzamento alternativo delle fonti di prova (le dichiarazioni della cessionaria e di altri ospiti della RAGIONE_SOCIALE, teatro dei fatti) e manifestamente infondati nell’applicazione delle generiche con mero giudizio di equivalenza all’aggravante contestata, giudizio che ha tenuto in debito conto, ai fini dell’applicazione, della natura gratuita della cessione ma anche della obiettiva gravità della consegna della droga (si trattava del farmaco “Subutex”) a persone, anche minorenni, che seguivano un difficile percorso terapeutico, alimentandone la tossicodipendenza. Si tratta di un ragionevole apprezzamento non suscettibile di essere ritenuto manifestamente illogico.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presi nte