Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 8757 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 8757 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMENOME nato a Sava il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 6/2/2023 della Corte di appello di Lecce
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udita la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 6 febbraio 2023 la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza emessa il 4 ottobre 2022 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Taranto, con cui NOME COGNOME è stato assolto dal delitto di detenzione illecita di grammi 6,5 di eroina e condannato per il
delitto di cessione di grammi 3,5 di marijuana a NOME COGNOME, riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 73, 5 comma, d.P.R. n. 309 del 1990.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, che ha dedotto i motivi di seguito indicati.
2.1. Contraddittorietà, mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla commissione del delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 da parte dell’imputato. In difetto di accertamenti tecnici in relazione alla sostanza trovata in possesso di NOME COGNOME e di altri elementi (quali strumenti di precisione a casa dell’imputato o somme di denaro rinvenute addosso al medesimo durante la perquisizione personale, eseguita subito dopo la cessione), sarebbe illogico affidare solo alla valutazione eseguita dagli operanti la certezza che l’imputato avesse ceduto marijuana o, comunque, sostanza stupefacente.
2.2. Contraddittorietà, mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla determinazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche. Non si comprenderebbe se la specifica doglianza, proposta nell’atto di appello, con la quale si è contestata l’eccessività della pena, abbia trovato accoglimento e la Corte territoriale non ha dato risposta alla richiesta motivata di concessione delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo non è consentito.
La Corte di appello ha attribuito all’imputato la cessione di marijuana sulla base delle dichiarazioni di NOME COGNOME e delle circostanze fattuali, in cui era avvenuta la condotta contestata. In particolare, la menzionata Corte ha affermato che la rapida successione temporale degli eventi era un elemento che unificava i fatti accertati e consentiva di ritenere che la sostanza, rinvenuta nella disponibilità di NOME COGNOME, gli fosse stata ceduta proprio dall’imputato. Infatti, i Carabinieri, subito dopo avere visto l’imputato cedere qualcosa a NOME COGNOME, avevano proceduto a fermare quest’ultimo, il quale aveva consegnato spontaneamente ai Carabinieri due bustine di plastica trasparente, contenenti stupefacente. Il fermato, inoltre, aveva riferito di avere acquistato l stupefacente da un suo amico di Sava di nome NOME. In sostanza, come testualmente si è rimarcato nella sentenza impugnata, «la consegna di qualcosa da parte del ricorrente a COGNOME, l’immediato controllo successivo di quest’ultimo e la consegna di due bustine, ricevute a Sava dal suo amico
“NOME“, sono indizi che possono essere letti solo nel senso che quelle bustine erano state cedute proprio dall’imputato NOME COGNOME, il cui diminutivo è NOME e che abita a Sava, nello stesso luogo in cui era stata notata la cessione».
Il Collegio territoriale ha ritenuto che la sostanza, contenuta in quelle bustine, fosse marijuana o, comunque, avesse effetto drogante: ciò in considerazione della dichiarazione di NOME COGNOME, effettuata subito dopo la cessione delle due bustine, circa il suo status di consumatore occasionale di stupefacente.
Al riguardo deve ricordarsi che questa Corte è ferma nel ritenere che, in tema di reati concernenti gli stupefacenti, per stabilire l’effettiva natura di un sostanza non è necessaria l’effettuazione di una perizia tossicologica, essendo sufficienti altri mezzi di prova, quali le dichiarazioni testimoniali o confessorie le risultanze degli accertamenti di polizia o di altri indizi gravi, specific concordanti (Sez. 3, n. 18611 del 18/01/2019, Aigbe, Rv. 275704 – 01; Sez. 4, n. 22652 del 4/04/2017, COGNOME, Rv. 270486 – 01, in motivazione).
Nel caso in esame, la valutazione complessiva di entrambi i giudici del merito, fondata sulle circostanze in cui era avvenuta la cessione a NOME COGNOME e sulle dichiarazioni di quest’ultimo, risulta logica, rispettosa dei principi elabora dalla giurisprudenza e, pertanto, non censurabile in questa sede.
Di contro, i rilievi del ricorrente sono tesi a sollecitare una divers valutazione delle emergenze processuali: operazione, questa, estranea al giudice di legittimità.
Il secondo motivo è privo di specificità.
3.1. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte territoriale ha motivato il diniego delle attenuanti generiche, avendo sia valorizzato il difetto di elementi idonei ad attenuare la gravità complessiva del fatto sia rimarcato che l’appellante si era limitato a contestare la sussistenza di precedenti penali attuali ma aveva omesso di considerare il precedente del 18 luglio 2018.
In tal modo il Collegio di appello ha fatto buon governo dei principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 4, n. 32872 dell’8/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 01; Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, COGNOME e altro, Rv. 260610 – 01), secondo cui il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62 bis cod. pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato.
3.2. Deve poi rilevarsi che la pena detentiva è stata determinata nel minimo edittale e quella pecuniaria in misura prossima al minimo, così da non richiedere una specifica motivazione, come affermato da questa Corte (ex multis: Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288 – 01; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME e altro, Rv. 271243 – 01) secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del Giudice di merito ed è sufficiente che quest’ultimo dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) – della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6/2/2024