Cessione di Droga a Minore: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato un caso di cessione di droga a minore, ribadendo principi fondamentali sul ruolo del giudice di legittimità e sui limiti dei ricorsi. La decisione sottolinea come non sia possibile, in sede di Cassazione, rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, a meno che non si evidenzino vizi logici o giuridici palesi. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere la differenza tra un’impugnazione basata su questioni di diritto e un tentativo, destinato a fallire, di ottenere una terza valutazione del merito della vicenda.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo, emessa dalla Corte d’Appello, per aver consegnato una quantità di sostanza stupefacente a una persona di minore età. Contro questa sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione. La difesa non ha contestato specifici errori di diritto commessi dalla Corte territoriale, ma ha cercato di proporre una lettura alternativa dei fatti. In sostanza, si è tentato di sminuire la gravità del gesto, facendo leva sui motivi della cessione e sulla presunta possibilità che la droga venisse restituita.
L’Analisi della Corte di Cassazione sul Ricorso per cessione di droga a minore
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza entrare nel merito delle argomentazioni difensive. Il fulcro della decisione risiede in un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è quello di stabilire come si sono svolti i fatti – competenza che spetta al Tribunale e alla Corte d’Appello – ma di verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e coerente.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha evidenziato vizi di questo tipo, ma si è limitato a contrapporre la propria versione dei fatti a quella, ritenuta ragionevole e ben argomentata, dei giudici dei gradi precedenti.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la propria decisione di inammissibilità evidenziando come la Corte d’Appello avesse correttamente valorizzato il dato oggettivo e incontrovertibile: l’avvenuta consegna della sostanza stupefacente alla persona minore. Secondo i giudici, di fronte a questo fatto, la rilevanza dei motivi che hanno spinto l’imputato a compiere l’atto viene meno. La ricostruzione dei giudici di merito è stata considerata logica e coerente, soprattutto nel rilevare l’incertezza sulla possibilità di confidare nella restituzione della droga da parte di un minore.
Di conseguenza, il tentativo di rileggere i dati processuali è stato qualificato come un inammissibile tentativo di rivalutazione del merito. La condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende è la diretta conseguenza di un ricorso proposto con colpa, ovvero senza che sussistessero i presupposti di legge per la sua ammissibilità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma con chiarezza che un ricorso per Cassazione, per avere speranza di essere accolto, deve concentrarsi su precise censure di violazione di legge o su vizi manifesti della motivazione. Proporre una semplice “lettura alternativa” dei fatti equivale a chiedere alla Suprema Corte di svolgere un compito che non le compete, con la quasi certa conseguenza di una declaratoria di inammissibilità e di un’ulteriore condanna economica. Per i professionisti del diritto, ciò significa che l’atto di impugnazione deve essere costruito con rigore tecnico, identificando i reali punti deboli, di natura giuridica e non fattuale, della sentenza che si intende contestare.
Perché il ricorso per la cessione di droga a minore è stato dichiarato inammissibile?
Risposta: Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di contestare errori di diritto nella sentenza precedente, si limitava a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Qual è il principio affermato dalla Corte di Cassazione in questo caso?
Risposta: La Corte ha ribadito che, ai fini della condanna per cessione di stupefacenti, ciò che conta è il dato oggettivo della consegna della droga. I motivi personali del cedente o la possibilità che la sostanza venga restituita sono considerati irrilevanti di fronte alla materialità del fatto.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per il ricorrente?
Risposta: Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende, a causa della colpa ravvisata nella proposizione di un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13059 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13059 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 28/09/1988
avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile.
Esso rivaluta i dati disponibili proponendo una alternativa lettura dei fatti a GLYPH nte di una ragionevole ricostruzione che valorizza il dato obiettivo della av).e consegna della droga alla minore escludendo, in linea con i dettami di fcniio diritto penale, la rilevanza dei motivi della cessione, peraltro logica sminuendo anche la portata degli stessi a fronte dei coerente rilievo della nor c possibilità di confidare nella restituzione della droga da parte di un minore.
Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inannnnissitile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere pnfili d colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendi!.
Così deciso in Roma il 14.3.2025.