Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6238 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1   Num. 6238  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASSANO ALLO IONIO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 07/06/2023 del TRIBUNALE di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME per il rigetto del ricorso.
udito l’AVV_NOTAIO che, in difesa di COGNOME NOME, anche in qualità di sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO, insiste per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione per il riesame, con ordinanza del 7/6/2023, depositata il 10/7/2023, rigettato la richiesta di riesame e, per l’effetto, ha confermato l’ordinanza con la quale in data 9/5/2023 il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catanzaro ha applicato la misura degli arresti domiciliari nei confronti di COGNOME NOME in relazione ai delitti di cui agli artt. 81 cpv, 110 cod. pen. e 1, 4 e 7 L. 895/1967, di cui al capo 2), e artt. 110 cod. pen. 2 e 7 L. 895/19670 di cui al capo 3).
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
2.1. Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto a entrambi i reati contestati. Nel primo motivo la difesa rileva che il Tribunale avrebbe fondato la propria conclusione solo su alcuni spezzoni delle conversazioni intercettate senza confrontarsi con il contenuto integrale delle stesse, pure segnalato nell’impugnazione come significativo del mancato conseguimento delle armi di cui si parlava di cui nessuno degli indagati, il ricorrente, il figlio NOME COGNOME e NOME COGNOME, avrebbero avuto né avrebbero mai conseguito la disponibilità.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta consumazione del reato di cui agli artt. 1, 2, 4 e 7 L. 895/1967 di cui al capo 2) in quanto gli indagati, al più, avrebbero soltanto avviato una trattativa relativa alla cessione armi, mai in effetti andata in porto.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento a entrambi i capi di imputazione, per carenza degli elementi tipici del reato di cui al capo 2) e per carenza degli elementi fattuali e dell’elemento soggettivo del reato di cui al capo 3). Nel terzo motivo la difesa evidenzia che dalle fonti di prova acquisite non sono emersi dati significativi circa la sussistenza degli elementi costitutivi dei reati, le cui fattispecie non prevedono la condotta di chi acquista, rectius enta di acquistare, un’arma di cui, come sarebbe avvenuto nel caso di specie, non consegue l’effettiva e concreta disponibilità.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza e consistenza delle esigenze cautelari poste a fondamento della misura cautelare disposta.
In data 20 novembre 2023 è pervenuta in cancelleria una memoria nella quale il AVV_NOTAIO evidenzia che i motivi di ricorso sono complessivamente infondati e chiede pertanto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.  Il ricorso è infondato.
Nei primi tre motivi la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per entrambi i reati e quanto alla ritenuta consumazione del delitto di cui al capo sub 2).
Le doglianze, formulate anche nei termini della violazione di legge ma che in effetti afferiscono peer lo più la logicità e completezza della motivazione, sono complessivamente infondate.
2.1. In tema di misure cautelari personali il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o l’assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di
legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279495 – 02; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628).
Nel giudizio di legittimità, d’altro canto, sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione, ciò in quanto il controllo di logicità deve rimanere all’interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti “de libertate”, a una diversa delibazione in merito allo spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (cfr. Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, COGNOME, Rv 215828; Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279495 – 02; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, COGNOME, Rv 269885; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, COGNOME, Rv. 265244).
Il controllo di legittimità, infatti, concerne il rapporto tra motivazione decisione, non già il rapporto tra prova e decisione e, quindi, il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione e non deve riguardare la valutazione sottesa che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279495 – 02).
Da quanto sopra discende che: a) in materia di misure cautelari la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientra fra i compiti istituzionali del giudice merito sfuggendo entrambe a censure in sede di legittimità se adeguatamente motivate ed immuni da errori logico giuridici, posto che non può contrapporsi alla decisione del Tribunale, se correttamente giustificata, un diverso criterio di scelta o una diversa interpretazione del materiale probatorio; b) la denuncia di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, anche con riferimento alla corretta qualificazione giuridica attribuita ai fatti, o di assenza di esigenze cautelari è ammissibile solo se la censura riporta l’indicazione precisa e puntuale di specifiche violazioni di norme di legge, ovvero l’indicazione puntuale di manifeste illogicità della motivazione provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, esulando dal giudizio di legittimità sia le doglianze ch attengono alla ricostruzione dei fatti sia quelle che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito. (Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusimano, Rv 269885; Sez. 6, n. 11194 del
S-2- • ,”
08/03/2012, COGNOME, Rv 252178; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, COGNOME, Rv 241997; Sez. 3, n. 40873 del 21.10.2010, COGNOME, Rv 248698).
Ciò in quanto il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest’ultima: a) sia “effettiva”, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia “manifestamente illogica”, perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente “contraddittoria”, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente “incompatibile” con “altri atti del processo” (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, COGNOME, Rv 251516; Sez. 4, n. 22500 del 3/5/2007, COGNOME, Rv 237012).
2.2. Nel caso di specie il Tribunale ha fornito adeguata risposta alle censure sollevate dalla difesa, ora nella sostanza riproposte.
2.2.1. In merito alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi circa la detenzione dell’arma cui al capo 3) la motivazione dell’ordinanza impugnata appare coerente con il tenore e il contenuto degli stralci delle conversazioni riportate.
I riferimenti specifici alla conversazione intercorsa il giorno 19 ottobre 2023 -nel corso della quale gli indagati parlano espressamente di una pistola a tamburo e, il ricorrente con il figlio, di quanto la stessa o un’altra arma era stata pagata- rendono, infatti, adeguato conto, anche per il contesto nel quale si inserisce il dialogo, della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativi all’ipotesi di reato contestata, ciò anche se il tipo e il calibro dell’arma non sono specificati.
La conclusione cui i giudici sono pervenuti, d’altro canto, non appare inficiata dalle considerazioni evidenziate nell’atto di ricorso nel quale, in effetti, si limita a dubitare in astratto della sussistenza dell’elemento materiale del reato in quanto la detenzione dell’arma non si sarebbe protratta nel tempo.
Tale critica, contenuta in una mera asserzione, a fronte delle specifiche frasi dal contenuto inequivoco indicate dai giudici del riesame, appare allo stato priva di fondamento.
2.2. Ad analoghe conclusioni si deve pervenire in ordine alle censure contenute quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e in ordine alla ritenuta consumazione del reato oggetto della contestazione di cui al capo 2).
2.2.1. L’art. 1 della L. 895/1967 sanziona diverse condotte che hanno come oggetto le armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, gli esplosivi di ogni genere, gli aggressivi chimici e tutti gli altri congegni micidiali.
La norma (la cui applicazione è estesa in virtù del combinato disposto con l’art. 7 della medesima legge alle armi comuni da sparo) prevede alternativamente quale elemento materiale della fattispecie le distinte azioni costituite da fabbricare, introdurre nello Stato, porre in vendita, cedere a qualsiasi titolo o fare raccolta e il reato, pertanto, si consuma allorché il soggetto realizza una qualunque di tali condotte.
In una corretta prospettiva interpretativa, per quanto interessa nel caso di specie, “porre in vendita” o “cedere” sono due condotte autonome che, essendo spesso la prima l’antecedente logico della seconda, possono coesistere, tanto da escludere che assuma rilievo la materiale disponibilità delle armi ab initio e che il reato si arresti allo stadio del tentativo laddove la consegna, la cessione di quanto convenuto, non avvenga.
Come anche di recente ribadito, infatti, il reato previsto dall’art. 1 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (come nnodif. dall’art. 9 della legge 14 ottobre 1974, n. 497), si consuma con il solo svolgimento di trattative, purché connotate da requisiti di serietà e affidabilità, tra soggetti interessati alla negoziazione d armi o munizioni senza licenza, rientrando tali contatti preliminari nella condotta di “porre in vendita”, vietata dalla norma incriminatrice (Sez. 1, n. 45175 del 1/3/2023, COGNOME, n.m.; Sezs. 1, n. 16483 dell’8/2/2023, COGNOME, n.m.; Sez. 6, n. 3667 del 03/12/2021, dep. 2022, Toriello, Rv. 282782 – 01), non essendo necessario che alla condotta dell’agente seguano effetti traslativi della proprietà o la materiale consegna del bene (Sez. 1, n. 45175 del 1/3/2023, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 10071 del 25/06/2014, dep. 2015, Lanfranchi Rv. 262691 – 01; sez. 1 n. 5570 del 11/11/2011, dep. 2012, La Posta, Rv. 251835 01).
2.2.2. Nel caso di specie il giudice del riesame si è conformato ai principi evidenziati.
Anche volendo in astratto ritenere che la cessione dell’arma, della pistola TARGA_VEICOLO, non sia avvenuta, infatti, il Tribunale -con gli specifici riferiment alle frasi dalle quali emergono i particolari degli accordi raggiunti in ordine al reperimento delle armi e alle modalità operative con le quali procedere- ha dato comunque adeguato conto dell’esistenza e della serietà della trattativa e, così, della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza circa gli elementi costitutivi del reato contestato al capo 2) e dell’avvenuta consumazione dello stesso.
La motivazione dell’ordinanza impugnata, a ogni buon conto, nella quale è riportata la conversazione con le quali vengono concordate le modalità di
scambio -scelte proprio al fine di limitare il rischio che COGNOME potesse essere fermato con l’arma- diversamente da quanto indicato dalla difesa, deve ritenersi coerente e adeguata pure con riferimento all’avvenuta consegna della pistola.
Nel quarto motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza e consistenza delle esigenze cautelari poste a fondamento della misura cautelare disposta.
La doglianza è manifestamente infondata.
La motivazione del provvedimento impugnato, con i riferimenti alle modalità della condotta, al breve lasso temporale intercorso, alla personalità dell’indagato e dalla capacità dimostrata di intrattenere rapporti con soggetti inseriti nel traffico illegale di armi, infatti, risulta essere corretta espressione dei princi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità ed è adeguata sia quanto alla sussistenza delle esigenze che in ordine alla scelta della misura ritenuta adeguata a tutelarle.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 5 dicembre 2023.