Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 11219 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11219 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a CROTONE il 26/10/1985
avverso la sentenza del 22/05/2024 della Corte d’appello di Catanzaro Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, emessa in data 22 maggio 2024, la Corte di Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Tribunale di Crotone del 6 febbraio 2020, ha assolto COGNOME NOME dal reato ascritto per non avere commesso il fatto, confermando l’impugnata sentenza quanto ad COGNOME NOME che il Tribunale aveva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di cui agli artt. 482, in rel. all’art cod.pen. per la contraffazione del certificato di revisione dell’autovettura di sua proprietà, immatricolata in Bulgaria.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato NOME COGNOME per il tramite del suo difensore.
2.1. Con unico motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 597 cod. proc.pen. e vizio di motivazione illogica e contraddittoria.
Deduce l’inidoneità dell’accertamento compiuto dalla p.g. a fornire prova della falsificazione del certificato di revisione dell’autovettura in quanto il teste non avev saputo spiegare le modalità attraverso le quali aveva proceduto, considerato che il sito del ministero dei trasporti bulgaro, sul quale erano stati effettuati gli accertamenti, non risultava tradotto in italiano, ma solo in inglese, e che il medesimo operante aveva dichiarato di non conoscere la lingua inglese né quella bulgara. Non sussisterebbe, inoltre, neppure la certezza che il codice numerico inserito nell’effettuare l’accertamento corrisponda all’attestazione di revisione, in quanto la traduzione, fornita dal sistema di traduzione Google, non aveva indicato il significato di tali numeri specificando il significato dei caratteri cirillici relativi.
3.11 Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.Va, preliminarmente, considerato che il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminat tutti gli elementi a loro disposizione, abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428 – 01).
La verifica che questa Corte è abilitata a compiere sulla completezza e sulla correttezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito, essendo preclusa alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 39580 del 20/10/2021, Marino, non mass.).
Inoltre, è estraneo all’ambito applicativo dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione
dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per “brani” né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti d giudizio che consistono nella valutazione e nell’apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capac dimostrativa
1.1.Quanto al denunciato vizio di travisamento della prova vizio deve ricordarsi che tale vizio è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l’error accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, COGNOME, Rv. 258774; sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499).
Quando oggetto della denuncia di vizio è il contenuto di un esame dibattimentale, e comunque di una dichiarazione, requisito indefettibile di ammissibilità della denuncia di questo peculiare vizio è la produzione integrale del verbale nel quale quella dichiarazione è inserita, ovvero la sua integrale trascrizione nel ricorso (Sez. 4, sent, 37982 del 26.6 3.10.2008, rv 241023; Sez.2, sent. 38800 del 1-14.10.2008, rv 241449): ciò non solo per attestare la corrispondenza del dedotto alla realtà – stante l’impossibilità per il giudic di legittimità di accedere agli atti – ma, ancor più, per verificare se il senso probator dedotto dal ricorrente sia congruo al complesso della dichiarazione (Sez. 6, n. 18491 del 24/02/2010, Rv. 246916 – 01), in quanto l’esperienza della quotidiana giurisdizione del merito dà contezza della possibilità che, nello stesso verbale, ed anche in rapida successione, siano presenti affermazioni tra loro apparentemente del tutto opposte, anche come conseguenza delle modalità del dialogo e del confronto che interviene tra le parti processuali. La produzione dell’intera dichiarazione è funzionale ad evitare il rischio che possa essere estratta dal verbale la frase che giova alla tesi del contingente ricorrente, pur se successivamente smentita, o comunque spiegata, in affermazioni successive o che precedono.
1.2.Nella fattispecie in esame la doglianza difensiva, volta a mettere in luce una presunta non affidabilità dell’esito degli accertamenti eseguiti dall’operante di p.g. su sistema del sito governativo bulgaro, in quanto privo di conoscenza della lingua inglese, rifugge da un confronto logico ed integrale con la motivazione fornita dalla Corte territoriale, che ha rilevato come la falsità del documento sia stata desunta da una diretta constatazione dei segni di contraffazione sul documento oltre che dall’esito degli accertamenti compiuti sul sistema, con l’ausilio del traduttore Google, che ha evidenziato che il numero riportato sul certificato “serviva proprio a contraddistinguere il certifica
di revisione”, oltre che il mancato riconoscimento dello stesso come rispondente ad una revisione effettuata.
Peraltro, come in maniera condivisibile osservato dal Procuratore generale, la contestazione espressa sulla validità degli accertamenti compiuti non risulta accompagnata dalla prova che la traduzione, effettuata dall’operatore di p.g. con l’ausilio di un traduttore, sia stata erronea.
La motivazione della sentenza impugnata è logica ed immune da vizi e la doglianza difensiva è inammissibile in quanto la mancanza di specificità del motivo, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell’art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., all’inammissibilità (cfr. Sez.4, n. 256 del 9 18/09/ COGNOME, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, COGNOME, Rv. 23694501; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, COGNOME Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, COGNOME, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME Rv. 277710-01).
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/01/2025