Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21596 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21596 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CINQUEFRONDI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 12 luglio 2023, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato il reclamo proposto da NOME COGNOME, ristretto in regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen., avverso il decreto con cui, il 20/03/2023,, il Magistrato di Sorveglianza di Cuneo ha disposto il trattenimento di una missiva indirizzatagli dalla cugina NOME COGNOME. Osservava il Tribunale come la missiva, che conteneva il riferimento a lavori edili, con l’indicazione di una precisa tempistica di esecuzione degli stessi e la menzione di determinate fattispecie di animali selvatici, poteva costituire un tentativo di veicolare in maniera criptica messaggi relativi alla consorteria di appartenenza del RAGIONE_SOCIALE, operante anche nel settore dei rifiuti e dei furti di animali, tale da integrare un pericolo per l’ordine e la sicurezza.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1 Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio argomentativo avendo il Tribunale di Sorveglianza di Torino omesso di applicare la disciplina e i principi sanciti nel rispetto della tutela del detenuto: la lettera oggetto di trattenimento (per mezzo della quale la COGNOME comunicava al cugino di aver subito una frattura alla vertebra nel corso della pulizia in casa a seguito di lavori edili) ) non conteneva alcun linguaggio criptico o messaggio che potesse essere veicolo di informazioni circa le dinamiche interne della consorteria criminale di appartenenza. Richiamati i principi giurisprudenziali che governano la materia, osservava il ricorrente come il Tribunale, in spregio agli stessi, si fosse limitato ad una scarna motivazione, omettendo di rispondere alle specifiche doglíanze mosse in sede di reclamo, fornendo una motivazione insufficiente o comunque apparente.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio argomentativo, essendo il provvedimento di trattenimento motivato solo su un giudizio generico e astratto di pericolosità del COGNOME. Ai sensi degli artt. 18 ter e 41 bis ord. pen., è consentita una compressione delle libertà dei condannati solo allorquando sussista una situazione di pericolo concreto per le esigenze di ordine e sicurezza pubblica, che debbono tuttavia essere oggetto di congrua motivazione, omessa nel caso di specie.
Il Sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
La difesa ha depositato memoria con la quale ulteriormente argomenta in ordine ai motivi già avanzati e insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, che presenta tratti di inammissibilità, è nel complesso infondato.
In tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale, la decisione di non inoltro può essere legittimamente motivata sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo (Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Rv. 274479).
2.1. Ciò premesso, il primo motivo è inammissibile poiché basato su valutazioni di puro fatto, non cònsentite nel giudizio di legittimità.
Per quanto riguarda la ritenuta e contestata natura criptica del messaggio contenuto nella lettera sottoposta al visto di censura, la valutazione del Tribunale è infatti adeguatamente sorretta da giustificazioni legate a superiori esigenze di sicurezza, che non appaiono sufficientemente contrastate dalle doglianze sul punto espresse, involgenti per lo più profili fattuali. Il discorso giustificativo che è stat offerto rientra nei limiti della plausibile opinabilità di apprezzamento, compiuta nella prospettiva di una potenziale lesività della diffusione degli scritti.
2.2. Il secondo motivo è infondato: con riferimento alla sussistenza di un pericolo concreto per le esigenze di ordine e sicurezza pubblica, contrariamente a quanto osservato in ricorso, il provvedimento risulta congruamente motivato, essendo stato espressamente evidenziato come il riferimento a lavori edili, con l’indicazione di una precisa tempistica di esecuzione degli stessi e la menzione di determinate fattispecie di animali selvatici, poteva costituire un tentativo di comunicare in maniera criptica al COGNOME le recenti dinamiche interne alla consorteria di appartenenza, operante anche nel settore dei rifiuti e dei furti di animali.
Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 08/02/2024