Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25962 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25962 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a Siracusa il 16/07/1970 avverso l’ordinanza del 16/01/2025 del Tribunale di Catania udita la relazione svolta dal Consigliere NOME Maria COGNOME lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Catania, quale giudice del riesame, con ordinanza del 16 gennaio 2025, ha rigettato il reclamo proposto da NOME COGNOME ex art. 18ter ord. pen. avverso il provvedimento con cui la Corte di Assise di Appello di Catania in data 10 dicembre 2024 ha disposto “l’inoltro della missiva Posta priority internazionale a firma del detenuto NOME COGNOME -missiva allegata alla nota del Direttore della Casa crc.le di Nuoro “Bad e Carros” in data 4.12.2024, rif. Pratica n. 06.24P- limitatamente al testo scritto e/o stampato di cui alle pagine da 1 a 4, ad esclusione dei tre fotogrammi acclusi in calce alla terza pagina”.
Il detenuto ha inviato una lettera alla nipote che vive in Irlanda e alla missiva erano allegate alcune foto, estrapolate da un fascicolo di indagine relativo a un processo per fatti avvenuti in carcere, nelle quali sono visibili degli agenti della polizia penitenziaria.
La Corte di Assise di Appello ha disposto l’inoltro della missiva con l’esclusione dei tre fotogrammi.
Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo il detenuto nel quale, preliminarmente, ha sostenuto di non avere ricevuto il provvedimento che disponeva il trattenimento e ha chiesto la remissione in termini e, nel merito, ne ha censurato la legittimità.
Lo stesso detenuto, successivamente, ricevuta la notifica del provvedimento, ha depositato una integrazione all’atto di reclamo con la quale ha rinunciato al primo motivo di reclamo e ha insistito in ordine alla illegittimità del mancato inoltro delle foto evidenziando che gli agenti non erano riconoscibili e comunque che le immagini erano contenute in atti processuali di cui il detenuto aveva avuto ritualmente visione e disponibilità, tanto che un video analogo era già stato trasmesso ad altri suoi familiari.
Il Tribunale del riesame ha ritenuto infondate le censure sollevate e ha respinto l’impugnazione.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il detenuto che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge in relazione alla mancanza di risposta alle doglianze esposte con l’integrazione ai motivi di reclamo depositati il 18 dicembre 2024.
In data 18 gennaio 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME che chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
La difesa in un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge con riferimento alla mancanza di una specifica risposta alle censure contenute nell’atto di integrazione del reclamo originario.
La doglianza è manifestamente infondata.
Il Tribunale, che pure in effetti non ha fatto-direttamente citto – l’atto di integrazione del reclamo, ha comunque fornito una risposta adeguata e coerente agli argomenti e alle critiche complessivamente sollevate dal ricorrente.
Nel provvedimento impugnato, infatti, il giudice del riesame, seppure in termini sintetici, ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di condividere la decisione della Corte di Assise di appello e -pure evidenziando e ribadendo che le foto allegate erano “incongruenti” rispetto al testo della missiva e che queste ponevano un fattore di rischio per l’incolumità degli agenti e per la
sicurezza e l’ordine dell’intero reparto- ha reso una motivazione coerente alle censure esposte.
Ciò senza che abbiano e possano avere alcun rilievo sul punto le considerazioni in ordine alla riconoscibilità o meno degli agenti stessi e il fatto
che la documentazione fotografica era nel legittimo possesso del ricorrente.
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati
i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che
ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle
ammende.
Così è deciso il 3 aprile 2025
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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