Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26863 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26863 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/06/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 2256/2025
CC – 27/06/2025
R.G.N. 15444/2025
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 08/02/2025 della Corte d’appello di Messina
lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione NOME COGNOME per mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando due motivi.
2.1. Con il primo eccepisce violazione di legge in relazione agli artt. 18ter , 14ter , 41bis e 69 ord. pen. , 2, 3, 25, 111 Cost., 3 e 6 CEDU, 666 cod. proc. pen.
Lamenta, in sostanza, la circostanza che la Corte di appello ha provveduto sul reclamo de plano ,omettendo la preventiva fissazione dell’udienza camerale e, dunque, in violazione del principio del contraddittorio.
L’art. 18ter ord. pen., invece, impone l’adozione del provvedimento sul reclamo con ordinanza e previa fissazione dell’udienza, con possibilità per le parti di presentare memorie.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce vizi di motivazione sulle ragioni per le quali Ł stato disposto il trattenimento della corrispondenza.
La motivazione della decisione, basata sulla presenza, nella missiva, di messaggi definiti criptici , non consente neppure di comprendere se la Corte di appello abbia o no valutato la documentazione prodotta dal reclamante e a quale dei diversi provvedimenti di trattenimento si riferisca.
Ad ogni modo, il ritenuto messaggio criptico di natura illecita riguarda vicende già oggetto di lettere, specie ai propri familiari, rispetto alle quali la verifica della censura Ł stata
superata.
Si tratta di lettere spedite e ricevute nel medesimo periodo e riferite ad una particolare vicenda (la preparazione di vassoi di carne da parte di un parente macellaio in favore del detenuto) reale e del tutto lecita, oltre che effettiva e priva dei connotati di cripticità.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio.
Nell’interesse del ricorrente Ł stata depositata memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.L’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, sia pure per ragioni diverse da quelle illustrate dal ricorrente.
Su ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOMEaventi ad oggetto la medesima questione) questa Corte ha già deciso con decisioni condivise.
Si richiama, in particolare, il precedente di cui a Sez. 1, n. 15673 del 28/03/2025 del quale si condivide pienamente la motivazione che viene qui ribadita.
L’art. 18ter , comma quinto, ord. pen. attribuisce il potere di trattenimento della corrispondenza inviata dal, o al, detenuto all’«autorità giudiziaria indicata nel comma 3», diversamente individuata a seconda che il detenuto sia un condannato/internato oppure un imputato.
Nel primo caso, il decreto motivato di trattenimento della corrispondenza deve essere emesso dal magistrato di sorveglianza ex art. 18ter , comma 3, lett. a), ord. pen.
Nel secondo, il decreto in parola deve essere emesso dal «giudice indicato nell’articolo 279 del Codice di procedura penale; se procede un giudice in composizione collegiale, il provvedimento Ł adottato dal presidente del collegio o della corte di assise», secondo il disposto della lettera b ) della stessa norma.
Nel caso di specie, trattandosi di imputato davanti alla Corte di appello di Messina, ha provveduto il Presidente di quel Collegio.
Sul reclamo ha provveduto la Corte di appello e ciò in violazione della competenza funzionale fissata ai sensi dell’art. 18ter , comma sesto, ord. pen. in base al quale, tra l’altro, contro i provvedimenti previsti dal comma 1 e dal comma 5 può essere proposto reclamo, secondo la procedura prevista dall’articolo 14-ter al tribunale di sorveglianza, se il provvedimento Ł emesso dal magistrato di sorveglianza, ovvero, negli altri casi, al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento.
Pertanto, il giudice del reclamo proposto avverso il decreto del giudice che procede ex art. 279 cod. proc. pen., o del Presidente del relativo collegio giudicante, Ł, in ogni caso, il Tribunale.
L’individuazione del giudice competente a decidere sul reclamo prescinde dallo stato in cui si trova il processo nei confronti del detenuto, e non conosce deroghe per il caso in cui il decreto di trattenimento sia stato emesso da un giudice di secondo grado (Sez. 1, n. 21350 del 31/03/2021, COGNOME, n.m., che ha riguardato proprio un caso in cui il decreto di trattenimento era stato emesso dal Presidente della Corte di appello, quale giudice che procede, ed Ł stato ritenuto che dovesse essere presentato reclamo «al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento»).
Come Ł già stato rilevato, non viene in questione «un’attribuzione di competenza funzionale che presenti anomalie di carattere sistematico che la rendono suscettibile di essere valutata irragionevole nel significato di cui all’art. 3 Cost., sia perchØ Ł comune ad altri istituti processuali quali il riesame e l’appello cautelare, che attribuiscono il potere di giudice di secondo grado al Tribunale anche quando l’ordinanza cautelare di cui all’art. 292
cod. proc. pen., o l’ordinanza in materia cautelare di cui all’art. 299 cod. proc. pen., sia stata emessa dalla Corte di appello o dalla Corte di assise di appello (…), sia perchŁ nel caso specifico della norma in esame, il giudice dotato del potere di trattenimento Ł, anche quando il processo pende in secondo grado, in ogni caso un organo monocratico, e non la Corte di appello o la Corte di assise di appello nel suo complesso» (Sez. 1, n. 15763 del 2025, cit.).
Pur non avendo eccepito, il ricorrente, la violazione delle regole di procedura nella decisione del reclamo, anche nel presente procedimento giurisdizionale, la violazione delle regole sulla competenza funzionale del giudice deve essere rilevata d’ufficio, anche in sede di legittimità, alla stregua di quanto già ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte con riferimento al procedimento di prevenzione (Sez. 5, n. 19067 del 31/03/2010, Gagliano, Rv. 247503 – 01), al giudizio di sorveglianza (Sez. 1, n. 23870 del 17/07/2020, COGNOME, Rv. 279988 – 02; Sez. 1, n. 17850 del 12/01/2017, COGNOME, Rv. 270297 – 01), alla materia delle questioni relative alle iscrizioni nel casellario giudiziale e dei carichi pendenti (Sez. 1, n. 10463 del 01/12/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269550 – 01).
3. Da quanto esposto discende che l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio (Sez. 3, n. 203 del 27/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280690 – 02) in quanto emessa da giudice incompetente, e gli atti devono essere trasmessi all’autorità giudiziaria competente (Sez. 5, n. 19537 del 28/02/2022, COGNOME, Rv. 283097 – 01), individuata nel Tribunale di Messina, che provvederà previa instaurazione del contraddittorio (Sez. 1, n. 17274, del 23/04/2025, Turiano, n.m.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e ordina trasmettersi gli atti al Tribunale di Messina per l’ulteriore corso.
Così Ł deciso, 27/06/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME