Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40714 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40714 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Messina il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza del Tribunale di Messina dell’11/06/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO generale AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Messina rigettava il reclamo proposto da NOME COGNOME, detenuto in custodia cautelare e sottoposto allo speciale regime di cui all’ art. 41-bis Ord. pen., avverso il provvedimento con il quale la Corte di appello della stessa città aveva disposto il trattenimento di due missive a lui indirizzate e prevenute il 18 agosto ed il 2 settembre 2024.
In particolare, il Tribunale confermava la necessità di trattenere le due missiva in oggetto alla luce della caratura criminale del reclamante e del contenuto delle lettere per alcuni passaggi criptici in esse contenuti, tali da far ritenere che essi contenessero un messaggio ulteriore e differente rispetto a quella che appariva dalla lettura del testo, facendo riferimento a materiali necessari per dei lavori edili, ai soggetti presso cui recuperarli ed alle modalità, nonché alle misure indicate in una piantina allegata.
Avverso la citata ordinanza NOME AVV_NOTAIO, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il annullamento.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 18-ter, 41-bis e 69 Ord. pen., 2, 3, 25 e 111 Cost., 6 e 8 CEDU, 34 cod. pen. e 12 del codice di rito ed il vizio di motivazione rispetto alla disposta riunione dei due procedimenti riguardanti il trattenimento delle due missive in questione. Al riguardo osserva che la riunione (peraltro, originariamente disposta dalla Corte di appello di Messina, dichiarata funzionalmente incompetente con sentenza n.15673/2025 della Corte di cassazione) non tiene conto che le ragioni sottese alla censura delle missive sopra richiamate sono diverse ed afferenti a profili, anche grafici, difformi e che lo stesso detenuto ed il difensore avevano articolato difese diverse con i rispettivi reclami.
2.2. Con il secondo motivo NOME COGNOME deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), e) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 18-ter, 41bis e 69 Ord. pen., 2, 3, 25 e 111 Cost., 3, 6 e 8 CEDU ed il vizio di motivazione manifestamente illogica e contraddittoria con riferimento alle ragioni per le quali
è stato disposto il trattenimento delle missive sopra indicate. In particolare, il detenuto evidenzia che il provvedimento impugnato si caratterizza per l’apparenza della motivazione non avendo fornito idonee argomentazioni per confutare le plurime argomentazioni difensive – supportate da documentazione a conferma che si trattava di corrispondenza relativa a lavori di ristrutturazione edilizia dell’immobile dove risiede la sua compagna – svolte a sostegno della illegittimità del trattenimento e senza spiegare, in concreto, le ragioni di sicurezza posta a fondamento dei provvedimenti impugnati.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., della violazione degli artt. 18-ter, 41-bis e 69 Ord. pen., 2, 3, 25 e 111 Cost., 3, 6 e 8 CEDU e del vizio di motivazione manifestamente illogica e contraddittoria con riferimento al mancato inoltro, almeno parziale, delle missive trattenute; al riguardo osserva che, in via subordinata, aveva chiesto la consegna parziale delle lettere, ma che il Tribunale di Messina ha omesso di pronunciarsi sul punto.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO generale AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso (i cui motivi sono in parte inammissibili ed in parte infondati) deve essere complessivamente respinto.
Il primo motivo è inammissibile poiché i provvedimenti che dispongono o negano la riunione di procedimenti, in quanto meramente ordinatori, sono sottratti ad ogni forma di impugnazione (Sez. 3, n. 37378 del 09/07/2015, Rv. 265088 – 01).
Quanto al secondo motivo, deve ricordarsi che l’art. 18 -ter Ord. pen. individua le tipologie di limitazioni che possono essere imposte alla libertà e alla segretezza della corrispondenza, i relativi presupposti e tempi, nonché le autorità competenti e i meccanismi di tutela giurisdizionale; tale disposizione prevede, al primo comma, che per esigenze attinenti alle indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell’Istituto,
possano essere disposte, nei confronti dei singoli detenuti o internati, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per periodi non superiori a tre mesi, tre diverse forme di restrizione all’invio e alla ricezione di missive, connotate da un crescente grado di intrusività. La limitazione più intensa (quella applicata all’odierno ricorrente) consiste, invece, nell’inibizione totale o parziale della facoltà di spedire o di ricevere corrispondenza, cui è propedeutica la sottoposizione a visto di controllo, operazione di lettura e analisi – ad opera dell’autorità giudiziaria ovvero, su sua delega, del Direttore del carcere o di un appartenente all’Amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore – del contenuto delle missive in entrata ed in uscita. La citata disposizione, pur contenendo una specifica disciplina anche della successiva operazione di trattenimento, non individua in modo specifico le ragioni che lo consentono. La giurisprudenza di questa Corte legittimità ha precisato che – vista la connessione con il visto di censura – il trattenimento può essere disposto qualora, dall’esame dei contenuti della corrispondenza, l’Autorità giudiziaria ritenga che sussista una situazione di pericolo concreto per quelle esigenze di ordine e di sicurezza pubblica che costituiscono i presupposti per l’adozione del visto di controllo (tra le altre, Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274479, e Sez. 5, n. 32452 dei 22/02/2019, Falsone, Rv. 277527, entrambe in motivazione).
3.1. Tale disciplina viene derogata dall’art. 41-bis Ord. pen. che contiene, tra l’altro, regole specificamente dedicate alla tutela della libertà e della segretezza della corrispondenza epistolare e telegrafica con specifico riferimento ai detenuti sottoposti al regime differenziato. Tale disposizione – nel testo modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 – contiene al comma 2-quater, un elenco puntuale di limitazioni al trattamento penitenziario tra le quali, alla lett. e) sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia. L’utilizzo di un termine («censura») diverso da quello indicato all’art. 18-ter («controllo») non ha impedito la sostanziale assimilazione in giurisprudenza, dei concetti in quanto rimandano, in entrambi i casi, all’esame di una missiva, effettuato dall’Autorità preposta, attività strumentale ad evitare la trasmissione di informazioni suscettibili di mettere a repentaglio i valori a cui presidio le disposizioni sono rispettivamente poste. La ritenuta sostanziale equivalenza tra visto di controllo (art. 18-ter) e visto di censura (art. 41-bis)
consente di affermare che tra le disposizioni che, rispettivamente, li prevedono sussiste un rapporto di specialità e che, quindi, nell’ipotesi di lettura della corrispondenza nei confronti dei detenuti sottoposti al regime speciale, la previsione di cui all’art. 18-ter cit. si applica limitatamente agli aspetti non disciplinati dall’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. e) Ord. pen. (Sez. 1, n. 43313 del 27/20/2021, Pesce, non massimata).
3.3. Ciò posto, si osserva che il provvedimento impugnato appare rispettoso dei principi giurisprudenziali sopra richiamati; in particolare, il Tribunale di
Messina ha dato conto, con motivazione adeguata ed esente da evidenti vizi di carattere logico, delle ragioni in base alle quali ha confermato la legittimità del trattenimento delle due missive dirette all’odierno ricorrente in considerazione del contenuto delle medesime, riguardanti l’acquisto di materiale edile e delle modalità di pagamento dello stesso ed una piantina contenente misure che facevano ritenere le stesse come lesive delle esigenze di sicurezza e tutela dell’ordine pubblico.
Ne consegue che l’obbligo motivazionale richiesto da questa Corte è stato rispettato e che le censure difensive (peraltro, in gran parte rivalutative) non scalfiscono il congruo argomentare del Tribunale di Messina.
Il terzo motivo è inammissibile per la sua genericità non avendo indicato il ricorrente quale parte delle missive aveva chiesto venissero comunque inoltrate, di talché non è possibile per questa Corte verificare la fondatezza della relativa censura.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell’art. 616 del codice di rito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2025.