Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 21114 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 21114 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità dei ricorsi;
ricorso deciso con contraddittorio scritto ex art.23 co. 8 d.l. 137/2024
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del G.i.p. di Palermo con cui i due imputati erano stati condannati per il reato estorsione aggravata e (il solo COGNOME) per il reato di cessione di sostanza stupefacente. sentenza d’appello escludeva l’aggravante delle più persone riunite (art.628 comma 3 n.1 c.p.), concedeva a COGNOME le circostanze attenuanti generiche, equivalenti alla recidiva e procedeva alla rideterminazione della pena, confermando la condanna del COGNOME per il reato in materia di stupefacenti.
COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME presentato ricorsi per Cassazione distinti e tuttavia fondat su argomenti identici, identicamente trattati.
I motivi, che lamentano tutti la violazione dell’art.606 lett. b) c.p.p. – in relazione al estorsione – sotto diversi profili, possono essere quindi esaminati unitariamente.
2.1 Con il primo motivo si deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art.192 c.p.p. in particolare) in ordine alla valutazione della prova in relazione all’attend ed alla credibilità della persona offesa.
2.2 Con il secondo motivo si deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 125, 192, 544 e 546 c.p.p.) in ordine la valutazione della prova con particolare riferim alla condotta (insussistenza di minaccia) posta in essere da ciascuno dei ricorrenti.
2.3 Infine, con il terzo motivo si deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 125, 192, 544 e 546 c.p.p., in relazione all’art.629 c.p.) con particolare riferiment sussistenza della ipotesi estorsiva, alla luce della consapevolezza della persona offesa di dove pagare un prezzo per la restituzione della vettura sottrattagli.
Con memoria inviata per PEC il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto l’inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I tre motivi enunciati nei due ricorsi sono erroneamente formulati, sono ripetitivi -e pe generici- e sono manifestamente infondati.
Va detto in premessa che, a prescindere dall’esclusione dell’aggravante per il reato d estorsione, e della applicazione nei confronti di COGNOME delle circostanze attenuant generiche, si è in presenza di una c.d. “doppia conforme” in punto affermazione della penale responsabilità degli imputati per i fatti loro rispettivamente contestati, con la conseguenza le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente in relazicne all’accertamento del fatto, costituendo esse un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell’adozione – da parte di entrambe le sentenze – dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).
Per incominciare, vi è in generale un errore di prospettiva nel formulare i primi due moti che denunciano entrambi un vizio di legge (art.606 lett. b, c.p.p. incentrato sull’art.192 c.p sulla valutazione della prova) laddove viene in realtà dedotto un vizio di motivazione (art.606 lett. e, c.p.p.).
Infatti, l’orientamento consolidato di questa Corte di legittimità ha da tempo chiarito che è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. censurare l’omessa od erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti od acquisibili, quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificam dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non possono essere superati ricorrendo al
ipotesi previste da altre parti dell’art.606 ed in particolare alle lettere h) o c) della me disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme penali processuali stabilite a pena di nullità (Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Condello, R 212248; Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, COGNOME, Rv. 254274; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, COGNOME, Rv. 277518). Invero la puntuale indicazione di cui alla lettera e) ricollega a tale ogni vizio motivazionale. La riconduzione dei vizi di motivazione ad altre categorie stravolgerebb l’assetto normativo delle modalità di deduzione dei predetti vizi.
In particolare, con riferimento specifico alla lettera b) (l’ipotesi menzionata nelle rubric vari motivi) l’errore di applicazione della disposizione (art.192 c.p.p.) intanto rileva in qua rifletta in una motivazione errata. Se si deduce la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen censurare l’omessa od erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti od acquisibili, non s fa altro che entrare in un circolo vizioso, dato che ad essere oggetto della i -evisione di legittimità sarà pur sempre la motivazione che necessariamente dovrà rendere esplicite le ragioni della (contestata) valutazione degli elementi di fatto. Ed allora, si torna daccapo, poiché l’appar motivazionale della sentenza non può che essere criticato per la sua assenza, contraddittorietà o manifesta illogicità, ex art. 606 lett. e) c.p.p. (Sez.2, n.12231 del 12/10/2023, COGNOME).
Vero è che nelle rubriche dei motivi i tre vizi motivazionali sono menzionati.
E tuttavia, i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previ di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ris priva della necessaria specificità (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo) ed è di per dimostrativa della natura di merito della doglianza, perciò non consentita in questa sed rendendo il ricorso inammissibile in parte qua ex art. 606 comma 3 c.p.p..
Ciò perché le doglianze articolate finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovv il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme d medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all’esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale.
È perciò necessario ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., il motivo di ricorso deve struttura contestazione della riconducibilità del fatto – come ricostruito dai giudici di merito fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anc nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricond paradigma legale.
A ciò, si aggiunge che le modalità con le quali le critiche alla sentenza sono formulate, senz spiegare in cosa consista la manifesta illogicità o la contraddittorietà della stessa, dimost ulteriormente che la prospettiva da cui si muovono i ricorrenti è quella di una terza valutazi
del merito, un terzo grado di giudizio che non è in linea e non è consentito dal nostro siste processuale, che identifica nella Corte Suprema l’ultima istanza di legittimità, non l’ennesi corte di merito.
D’altra parte, i punti in relazione ai quali si dipanano i motivi trovano adeguata risposta motivazione della sentenza d’appello.
Si tratta della credibilità del denunciante (primo motivo), del ruolo svolto dai due imp (secondo motivo) e dell’insussistenza della estorsione (terzo motivo).
Con riferimento al primo aspetto, la Corte d’appello, pur limitandosi a riprodurre la motivazio del primo giudice, sufficientemente elaborata ed immune da vizi logici manifesti, aggiunge immediatamente dopo (pg.5), relativizzando così il valore della critica alla attendibilità NOME, che lo stesso COGNOME aveva ammesso i fatti, riconoscendo di essersi attivato per il ritrovamento della vettura e di aver contattato a tal fine COGNOME. Immediatamente dopo (pg.5 e 6), la Corte fornisce le ragioni che confermano il contenuto ammissivo e confessorio dell dichiarazioni del COGNOMECOGNOME COGNOME per tale via la forza argomentativa ed il signifi stesso della critica alla attendibilità della vittima del reato. Infatti, ogni deduzione sulla c della persona offesa (che non si è costituita parte civile e che non aveva alcuna ragione pe calunniare gli imputati) viene ‘smontata’ COGNOME ammissione di responsabilità da parte de COGNOMECOGNOME
Quanto al ruolo del COGNOME (per il COGNOME l’argomento è generico in quanto si riduce cfr. pg.10- al copia/incolla del ricorso del coimputato -senza nemmeno la cura di adattare il te e cambiare il nome), l’identificazione dell’imputato ed il relativo coinvolgimento sono dimost adeguatamente a pg.6 della sentenza, dove si affermai che, lungi dall’essere Interscambiabile’ con un altro NOME, il COGNOME è collegato inelludibilmente all’episodio oltre che da dichiarazioni del COGNOME (che aveva detto di essersi rivolto a lui per individuare i posse della vettura sottratta, anche se poi ha cercato di assumere su sé ogni responsabilità), dag scambi telefonici avuto con il COGNOMECOGNOME COGNOME telefonata avuta con costui alla presenza del NOMENOME NOME COGNOME apparizione, con presentazione (“piacere, NOME“), al cospetto della persona offesa. In tal senso, infine, depone altresì la circostanza che l’analisi dei contatti telefo COGNOME COGNOME COGNOME la presenza di altri soggetti coinvolti nella vicenda e che l’indicaz alternativa di un ‘NOME Terremoto’ sia rimasta indimostrata.
Infine, anche il tentativo difensivo diretto a negare la natura estorsiva della condotta dei imputati è destinato al fallimento. Non è possibile infatti accogliere la tesi per cui, esse persona offesa consapevole che il recupero della vettura avrebbe comportato degli oneri, ed essendosi egli rivolto a chi ipotizzava gli potesse garantire la restituzione della stessa, posto volontariamente nelle mani degli intermediari che, pertanto, perdono ogni carica ‘coartante’.
Costituisce infatti insegnamento giurisprudenziale pacificamente acquisito che l’attività intermediario, che si inserisca come un ponte tra l’estorsore e la vittima del furto, interessa ‘cavallo di ritorno’ (espressione con cui negli ambienti malavitosi meridionali ci si riferis
refurtiva destinata ad essere restituita a fronte della corresponsione di una somma da parte dell vittima del furto) per assicurarne la restituzione, integri il reato di estorsione. Infa presuppone la coscienza e volontà di aderire ed in definitiva di favorire il conseguimento del scopo illecito, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l’interesse vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana (Sez. 2, n. 37896 del 20/07/201 Benestare Rv. 270723 – 01), circostanza quest’ultima esclusa fin COGNOME sentenza di primo grado (pg.38) non solo dalle modalità e dal contesto in cui la vicenda si è svolta ma soprattutto da esplicita richiesta di un ‘riconoscimento’ di C100,00 formulata dal COGNOME, per se’ e NOME‘ (COGNOME).
Da quanto precede deriva l’inammissibilità dei ricorsi, da cui consegue, ai sensi dell’art. 6 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissbilità, al pagamento i favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 6 marzo 2024
Il Consigliere estensore