Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33747 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33747 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TAURIANOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME che ha chiesto dichiararsi l ‘ inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata nel preambolo, la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza con cui il Tribunale della stessa sede giudiziaria aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole del delitto di cui all’art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, per avere omesso il versamento, nel termine fissato, della cauzione impostagli con il decreto applicativo della sorveglianza speciale di P.S. e non offerto garanzie sostitutive.
Avverso l’illustrata sentenza COGNOME, per mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, ricorre per cassazione articolando quattro motivi sintetizzabili nei limiti di cui all’art. 173 co.1 disp. att. cod. proc. pen. come segue.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli articoli 546 cod. proc. pen., 76 d.lgs. n. 159 del 2011 e 40 cod. pen.
Lamenta che la Corte distrettuale ha desunto la prova dell’elemento soggettivo dalla scelta dell’imputato di non partecipare alle fasi del giudizio. In tal modo ha fatto discendere conseguenze negative sul piano probatorio dall’esercizio di un diritto riconosciuto dall’ordinamento processuale .
Discostandosi dai principi enunciati dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, la Corte di appello non ha accertato la sussistenza in capo all’imputato quanto meno della colpa, per di più trascurando che lo stesso si trovava nella materiale impossibilità di provvedere al versamento della cauzione imposta a causa di una condizione di indisponibilità economica né preordinata né colposamente determinata.
2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione di relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen.
Lamenta che la sentenza impugnata non ha concesso il beneficio invocato sulla base di una valutazione personologica e senza procedere alla necessaria valutazione della gravità del fatto.
2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’articolo 131-bis cod. pen.
Lamenta che la sentenza impugnata ha escluso la particolare tenuità del fatto senza effettuare la valutazione complessiva delle modalità della condotta, dell ‘esiguità del danno o del pericolo e del grado di colpevolezza nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso propone censure in parte infondate in parte inammissibili sicché deve essere nel suo complesso rigettato.
1. Il primo motivo è infondato.
La Corte distrettuale – investita della doglianza relativa all’insussistenza dell’elemento soggettivo e dell’operatività della causa di giustificazione dello stato di necessità per avere l’imputato inadempiuto all’obbligo di pagamento della cauzione in conseguenza delle proprie precarie condizioni economiche – l’ha correttamente disattesa.
Al riguardo ha osservato, seguendo un percorso argomentativo non manifestamente illogico, che COGNOME, pienamente consapevole dell ‘ obbligo di versamento della cauzione, non aveva fornito alcun riscontro a suffragio dell’affermazione relativa alla precarietà delle proprie condizioni economiche e alla
conseguente impossibilità di versare la somma di denaro indicata nel decreto di sottoposizione alla misura di prevenzione, si era, infatti, limitato a richiamare una generica ed indimostrata condizione di indigenza, ovvero ad esprimere considerazioni che non valgono, secondo quanto statuito dalla Corte di appello attraverso considerazioni scevre da fratture sul piano razionale e coerenti con le evidenze istruttorie, a comprovare l’impossibilità economica di effettuare il versamento.
Trattasi di argomentazioni non solo plausibili in fatto ma anche giuridicamente ineccepibili ove si consideri che la giurisprudenza di legittimità è univocamente orientata nel senso di ritenere provato, al cospetto di situazioni del tipo di quella in esame, l’elemento soggettivo della contravvenzione, in quanto tale ascrivibile anche a titolo di mera colpa.
D’altra parte se, da un canto, è pacifico che, come attestato dalla stessa Corte di appello, «l’impossibilità economica di far fronte all’obbligo della cauzione, imposta in sede di applicazione della misura di prevenzione personale, è deducibile anche nel giudizio penale, ai fini della responsabilità per il reato costituito dall’inosservanza di tale obbligo, ed incombe al giudice il dovere di accertare la reale condizione economica dell’imputato nel momento in cui si è verificata l’inottemperanza, gravando su quest’ultimo soltanto un onere di allegazione dei fatti che hanno impedito il pagamento» (Sez. 5, n. 38310 del 2 05/07/2016, Passafiume, Rv. 267857), non può trascurarsi, per converso, che l’onere di allegazione non può ritenersi soddisfatto con la sola affermazione dello stato di indigenza (Sez. 5, n. 39025 del 11/07/2008, COGNOME, Rv. 242325), richiedendosi, invece, la rappresentazione di circostanze di fatto idonee a concretizzare tale condizione (Sez. 1, n. 34128 del 04/07/2014, COGNOME, Rv. 260843; Sez. 1, n. 22628 del 21/05/2014, Alma, Rv. 262266).
Il secondo motivo, oltre ad essere generico, è manifestamente infondato perché non si confronta criticamente con il reale apparto giustificativo posto a sostegno della scelta di non concedere l’invocato beneficio di cui all ‘a rt. 62-bis cod. pen. ovvero la mancata allegazione di elementi positivamente valutabili in presenza di numerosi precedenti penali, sintomatici di un ‘ accentuata capacità a delinquere.
Il terzo motivo è aspecifico posto che il ricorrente nulla ha opposto al dato considerato ostativo per escludere l’ applicazione dell’art . 131 bis cod. pen. ovvero l’ abitualità della condotta desunta dalle ripetute condanne per reati della stessa indole.
Dal rigetto del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali .
Così deciso, in Roma 9 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME