Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1951 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1951 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CARIATI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria con la quale il Pubblico Ministero, in persona dell’AVV_NOTAIO, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro confermava la decisione del 16 novembre 2022, con la quale il Tribunale monocratico di Crotone aveva condannato NOME COGNOME alla pena di sei mesi di arresto per il reato di cui all’art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, consistito nell’avere l’imputato omesso di pagare la cauzione di 750,00 euro imposta a suo carico con decreto reso in data 19 febbraio 2019 dal Tribunale di Catanzaro in funzione di giudice della prevenzione, notificato per l’esecuzione il 7 maggio 2019.
1.1. Incontestato, sul piano oggettivo, l’omesso adempimento, osservava la Corte di merito che l’elemento soggettivo doveva considerarsi integrato dalla mancata indicazione di circostanze giustificative, da parte del COGNOME, al teste operante COGNOME, quando costui si recò presso l’abitazione del primo per accertare il suo inadempimento.
A confutazione dell’obiezione difensiva, per cui sarebbe gravato sul giudice l’obbligo di accertare l’impossibilità economica, per l’imputato, di adempiere al versamento della cauzione, la Corte territoriale replicava, richiamando la giurisprudenza di legittimità, che incombeva all’accusato di allegare i fatti impeditivi del pagamento.
1.2. I giudici del gravame richiamavano, infine, le argomentazioni spese dal primo giudice per negare l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131bis cod. pen., inerenti alla correlazione tra giudizio di pericolosità sociale fondante l’adozione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale e la violazione delle connesse prescrizioni; inoltre, venivano apprezzati, in senso ostativo, i precedenti della stessa indole documentati a carico del COGNOME, l’entità della somma dovuta e l’intensità del dolo, rivelata dal persistente stato di inadempienza in mancanza di giustificazioni.
Ha presentato ricorso l’interessato, per il tramite del difensore, sviluppando due motivi.
2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011.
Sostiene il difensore del ricorrente che spetti al giudice procedente accertare la reale condizione economica dell’imputato al momento del suo inadempimento, mentre l’allegazione della situazione di impossidenza non avrebbe potuto risolversi che nella sola dichiarazione dell’inadempiente, suscettibile di essere superata da risultanze di segno contrario, eventualmente scaturite dagli accertamenti disposti dall’Ufficio.
2.2. Con il secondo motivo, si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.
Nell’escludere l’applicazione della causa di non punibilità, la Corte di appello non si sarebbe avveduta dell’entità del danno o del pericolo derivante dal mancato pagamento della cauzione.
Sotto altro profilo, l’avere ancorato il diniego al solo giudizio di pericolosità espresso nel procedimento di prevenzione avrebbe condotto alla conseguenza paradossale e inaccettabile di escludere, sempre e comunque, per gli imputati del reato in questione, l’applicazione del beneficio richiesto.
Il Procuratore AVV_NOTAIO di questa Corte, nella sua requisitoria in forma scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e va, perciò, dichiarato inammissibile.
Secondo la tradizionale lezione di legittimità, l’impossibilità economica di far fronte all’obbligo della cauzione, imposta in sede di applicazione della misura di prevenzione personale, è deducibile anche nel giudizio penale, ai fini della responsabilità per il reato costituito dall’inosservanza di tale obbligo, ed incombe al giudice il dovere di accertare la reale condizione economica dell’imputato nel momento in cui si è verificata l’inottemperanza, quando quest’ultimo ha adempiuto all’onere di allegare circostanze idonee a rappresentare la sua situazione di impossidenza (tra molte, Sez. 5, n. 38310 del 05/07/2016, Passafiume, Rv. 267857 – 01; Sez. 1, n. 34128 del 04/07/2014, COGNOME, Rv. 260843 – 01); onere che, peraltro, comprende anche la facoltà di richiedere indagini volte ad acquisire elementi dai quali risulti che la materiale impossibilità di adempiere abbia i caratteri dell’assolutezza e non sia preordinata o colposamente determinata (Sez. 5, n. 38729 del 03/04/2014, Okpere, Rv. 262208 – 01).
Ed invero, va ricordato che nell’ordinamento processuale penale non è previsto un onere probatorio a carico dell’imputato, modellato sui principi propri del processo civile, ma è, al contrario, prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale egli è tenuto a fornire all’ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all’accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in su favore (Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275284 – 01; Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, COGNOME e altro, Rv. 255916 – 01; conf. Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, COGNOME, Rv. 261657 – 01).
Tanto premesso, va osservato che, anche in sede di ricorso, la difesa insiste nel prospettare, nel primo motivo, una tesi mai recepita dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la condizione di impossidenza dell’imputato non potrebbe che risolversi “nella sola dichiarazione di impossidenza” e che il giudice avrebbe comunque il dovere di accertare la reale condizione economica dell’imputato “al momento in cui si è verificata l’inottemperanza”.
Si tratta, come evincibile dalla breve rassegna di giurisprudenza sopra richiamata, di una tesi manifestamente infondata in diritto.
Infatti, la Corte di legittimità ha costantemente affermato che incombe al giudice il dovere di accertare la reale condizione economica dell’imputato, nel momento
in cui si è verificata l’inottemperanza, solo quando quest’ultimo ha adempiuto all’onere di allegare circostanze idonee a rappresentare la sua situazione di impossidenza.
La Corte di appello ha correttamente escluso che, nella specie, l’imputato abbia assolto all’onere di allegazione a lui incombente, reputando, all’uopo, insufficiente la generica dichiarazione di impossidenza; dichiarazione, che, peraltro, sembra esternata solo dalla difesa tecnica, posto che, per come emerso dalla ricostruzione dei fatti esposta in sentenza, quando il teste COGNOME si recò presso l’abitazione dell’imputato per accertare l’avvenuto pagamento della cauzione non ricevette alcuna giustificazione in merito alla constatata inadempienza.
Manifestamente infondato in diritto è anche il secondo motivo di ricorso, atteso che la Corte territoriale si è pienamente conformata all’insegnamento di legittimità, secondo cui «l fine di escludere la configurabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. in relazione al reato di inottemperanza all’ordine di deposito della cauzione da parte di soggetto sottoposto a misura di prevenzione (nella specie, della sorveglianza speciale), di cui all’art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, il giudice di merito, pur a fronte dell’entità non elevata della relativa somma (nella specie, pari ad euro 200,00), può legittimamente richiamare gli stessi presupposti del giudizio di pericolosità sociale che hanno portato all’adozione della misura di prevenzione, tenendo, altresì, conto dell’allarme sociale derivante dalla violazione delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria, in considerazione dell’interesse pubblico costituente la “ratio” della normativa e della portata precettiva della relativa disposizione» (Sez. 2, n. 678 del 19/11/2019, dep. 2020, Costa, Rv. 277787 – 01).
Il ricorso, in conclusione, va dichiarato inammissibile, dal che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non versandosi in ipotesi di esonero da colpa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2025