Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20927 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20927 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; –
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME di cui al primo e al secondo motivo di ricorso – nei quali il difensore lamenta rispettivamente violazione dell’art. 14, commi 2-bis e 2-ter d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159 e violazione dell’art. 76 del medesimo decreto – sono manifestamente infondate, oltre che non consentite in sede di legittimità, risolvendosi in doglianze in punto di fatto.
Osservato che dette doglianze sono reiterative di profili di censura già vagliati con argomentazioni non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici dalla Corte di appello di Palermo nel provvedimento impugnato.
In esso si evidenzia che: – nel caso in esame non appare necessaria, ai fini del decidere, l’acquisizione dell’ordinanza di custodia cautelare offert dall’appellante, trattandosi di provvedimento applicativo di misura cautelare che, alla data di notifica del verbale di esecuzione della sorveglianza speciale, er stata certamente revocata, risultando da detto verbale, versato in atti, COGNOME sottoposto a obbligo di dimora e quindi a misura non incompatibile con l’esecuzione della sorveglianza speciale; – quanto al pagamento della cauzione imposta in sede di applicazione della misura di prevenzione personale, non può ritenersi provata l’assoluta indigenza dell’imputato sulla base dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell’anno 2023, ossia in un periodo distante dalla commissione del fatto (2019); – non risulta, inoltre, che l’imputato abbi richiesto la rateizzazione del versamento della cauzione in parola ovvero segnalato al Tribunale della prevenzione la propria impossibilità ad adempiere.
Rilevato, pertanto, che il ricorso – nel quale si insiste aspecificamente sul fatto che in pendenza della misura cautelare la misura della sorveglianza speciale doveva ritenersi differita e, quindi, COGNOME doveva ritenersi non obbligato al pagamento della cauzione, nonché sull’indigenza quale comprovata dall’ammissione al patrocinio a spese dello Stato – deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2024.