Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45362 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45362 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Ruvo di Puglia il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano del 03/02/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell’art. 23 d.l. n. 137 d succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto P-ocuratore generale NOME COGNOME , che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata .
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza n.278/2021 il Tribunale di Milano, in funz one di giudice del riesame, adito ex artt. 318 e 324, cod. proc. pen. , aveva confermato il decreto di sequestro conservativo ex art. 316, cod. proc. pen., emesso in data 8 aprile 2021 dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale nei confronti di una serie di soggetti, tra cui NOME COGNOME, indagato dei diversi fatti di bancarotta fraudolenta, oggetto dell’imputazione provvisoria.
Il sequestro era stato disposto su di una serie di beni ritenuti dal Giudice per le indagini preliminari fittiziamente attribuiti a titolo gratuito al “RAGIONE_SOCIALE“, ma in realtà riferibili al COGNOME, su istanza della costituita parte civil “RAGIONE_SOCIALE“, che aveva avanzato richiesta di sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili degli indagati fino all’occorrenza del danno derivante dalle condotte contestate e comunque in misura non inferiore ad euro 3.720.934,90, pari all’entità (a quel momento) accertata del dissesto finanziario.
Avverso il menzionato provvedimento NOME COGNOME aveva proposto ricorso per cassazione lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’art. 316, co. 2, cod. proc. pen., laddove il Tribunale del riesame aveva affermato la sussistenza del requisito normativo del ‘periculum in mora’ nonostante l’antecedente trascrizione di domanda revocatoria ex art. 192, cod. pen., della parte civile sui medesimi beni per cui era stato disposto il sequestro conservativo; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento agli artt. 319 e 324, co. 7, cod. proc. pen., per avere il Tribunale , erroneamente interpretando il disposto dell’art. 319, cod. proc. pen., ritenuto che i requisit normativi della proporzionalità e della idoneità della cauzione dovessero sussistere simultaneamente.
Con sentenza n. 24650/2022 del 14 marzo 2022 la Corte di Cassazione, Auinta Sezione, aveva accolto parzialmente il ricorso (con riferimento al secondo motivo) e, per l’effetto, aveva annullato l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano; in particolare, questa Corte aveva osservato che il ricorso alla cauzione, ex art. 319, cod. proc. pen., è una scelta volontaria dell’interessato, che, una volta formalizzata, presuppone la sussistenza di tutti gli elementi giustificativi del sequestro conservativo, compreso il ‘,oericulum in mora’
di dispersione delle garanzie (cfr. Cass., Sez. 6, n. 20923 del 15/03/2012, Rv. 252864); nel rigetto da parte del Tribunale del riesame dell’offerta di cauzione proposta dal COGNOME si annidava però un errore di diritto.
Infatti, il giudice dell’impugnazione cautelare aveva ritenuto che l’offerta di cauzione non fosse idonea a garantire i crediti indicati nell’art. 316 cod. proc. pen., in quanto il valore della cauzione offerta (pari a circa 15.000,00 euro) era sproporzionato rispetto all’ammontare del credito tutelato con il sequestro conservativo; tuttavia tale decisione appariva in contrasto con il dettato normativo di cui al secondo comma dell’art. :319 del codice di rito, in forza del quale, nel caso in cui l’offerta di cauzione sia proposta, come nel caso di specie, in sede di riesame, il giudice revoca il sequestro conservativo, quando la cauzione sia proporzionata al valore delle cose sequestrate.
Tale indagine, nella fattispecie, era stata del tutto omessa, a fronte di una specifica richiesta del ricorrente di offrire in cauzione l’importo cii euro 15.252,00, in sostituzione del valore delle quote di partecipazione detenute dal COGNOME nella società “RAGIONE_SOCIALE“, oggetto di sequestro.
Nel caso della cauzione successiva proposta con la richiesta di riesame, di cui all’art. 319, co. 2, cod. proc. pen., l’idoneità va commisurata al valore delle cose sequestrate, così come indicato espressamente dal Legislatore. Ne consegue che se il valore dei beni vincolati è notevolmente inferiore a quello dei crediti, la revoca, che rappresenta un dovere per il giudice dell’impugnazione cautelare, come si evince dall’uso dell’indicativo presente “revoca”, di cui al citato art. 319, co. 2, cod. proc. pen., può avvenire anche con la prestazione di una cauzione assolutamente inidonea a soddisfare i crediti medesimi.
Il principio di proporzionalità e adeguatezza delle misure cautelari – operante anche con riferimento alle cautele reali – deve, infatti, costituire oggetto di valutazione da parte del giudice che le disponga e di quello che sia investito di istanza di riesame. Pertanto, dovendosi valutare la congruiÚ della cauzione offerta rispetto al valore delle cose sequestrate, non vi erano ragioni che impedivano al Tribunale del riesame di valutare congrue le offerte di cauzione presentate in ordine ad alcuni soltanto dei beni in sequestro, procedendo di conseguenza a una revoca parziale del sequestro conservativo.
In conclusione la valutazione del Tribunale del riesame milanese, incentrata sulla inidoneità della cauzione offerta a garantire i crediti del danneggiato derivanti dai reati fallimentari, appariva non conforme alla previsione normativa, in quanto fondata sul parametro relativo alla diversa ipotesi di offerta di cauzione preventiva di cui all’art. 319, comma 1, cod, proc. pen.
4. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Milano, giudicando in sede di rinvio, ha confermato il provvedimento impugnato osservando che il COGNOME non aveva effettuato una offerta reale, ma piuttosto una promessa di cauzione (vale a dire l’emissione di assegno intestato al fallimento e depositato presso l’Autorità Giudiziaria, salvo la diversa modalità indicata dal Tribunale). Una simile offerta, secondo il Tribunale, non assolveva la funzione propria della cauzione ai sensi del secondo comma del citato art.319, né il medesimo Tribunale – quale giudice incidentale – aveva il potere di indicare specifiche modalità di esecuzione della cauzione o disporre un dissequestro condizionato all’effettivo deposito di una cauzione non essendo una simile decisione prevista dal codice di rito. Pertanto, non essendo stata offerta dal COGNOME una idonea cauzione, ai sensi dell’art.319, comma 2, cod. proc. pen., non poteva essere disposta la revoca (nemmeno parziale) del sequestro conservativo come invocato dal ricorrente.
5.Avverso la predetta ordinanza NOME COGNOME, per mezzo degli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di ali all’art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l’annullamento della stessa.
Egli denuncia, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art.319 cod. proc. pen. per l’omessa valutazione dei principi normativi in esso contenuti rispetto alla idoneità e congruità dell’offerta di cauzione con riferimento al valore delle cose sottoposte a sequestro.
In particolare, il ricorrente lamenta l’omessa valutazione della congruità della somma proposta a titolo di cauzione e che, in sostanza, il Tribunale anche in sede di rinvio avrebbe erroneamente applicato la previsione contenuta nel primo comma del citato art.319 cod. proc. pen. senza tenere conto di quanto stabilito in sede rescindente.
CONSIDERATO IN IIHRITTO
1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
Anzitutto, deve ricordarsi che in caso di annullamento parziale da parte del giudice di legittimità, l’oggetto del giudizio di rinvio è costituito dai punti de decisione annullati ed altresì da quelli ad essi inscindibilmente connessi per interdipendenza logico-giuridica, che, in quanto statuizioni non suscettibili di autonoma GLYPH decisione, GLYPH non GLYPH hanno GLYPH costituito GLYPH oggetto GLYPH del GLYPH giudicato (Sez. 2 – , Sentenza n. 13712 del 31/01/2023, Rv. 284478 – 01).
2.1. Fatta questa doverosa premessa si osserva che la sentenza rescindente, come sopra illustrato, aveva annullato l’ordinanza del Tribunale della libertà di TI a t Milano per aver e l e f ‘dreo l’esame della congruità della somma offerta a titolo di cauzione, ai sensi dell’art.319, comma 2, cod. proc. pen., rispetto al valore di quanto oggetto di sequestro.
2.2. Ciò nonostante, il giudice del rinvio ha omesso di procedere a tale valutazione ritenendo che vi fosse unicamente una promessa di cauzione con la conseguente impossibilità di procedere al sopra indicato esame della congruità, ma incorrendo in tal modo nella violazione dell’art.627 cod. proc. pen. non essendosi attenuto a quanto indicato nella sentenza di annullamento sopra indicata.
La ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano per la valutazione della congruità della somma offerta dal ricorrente a titolo di cauzione, ai sensi dell’art.319, comma 2, cod. proc. pen., con riferimento al valore di quanto sequestrato, alla luce dei principi fissati con la sentenza n. 24650/2022 pronunciata il 14 marzo 2022 da questa Corte.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Milano, competente ai sensi dell’art.324, co.5, cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2023.