Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 165 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 165 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 1413/2025
NOME COGNOME
Relatore –
CC – 13/11/2025
NOME COGNOME
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a EBOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/06/2025 del GIP TRIBUNALE di Salerno
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del AVV_NOTAIO che ha concluso per lÕinammissibilitˆ del ricorso;
letta la memoria AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, che ha replicato alla richiesta del PG e ha concluso insistendo per lÕaccoglimento del
ricorso.
1.NOME COGNOME ricorre per lÕannullamento dellÕordinanza del 9 giugno
2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno che ha rigettato lÕopposizione avverso lÕordine di sgombero disposto dal Pubblico
ministero in esecuzione del decreto del 15 novembre 2024 del medesimo
Giudice che aveva ordiNOME il sequestro preventivo dellÕimmobile in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di lottizzazione abusiva.
1.1.Con unico motivo deduce la carenza di motivazione in relazione alla ritenuta rilevanza in concreto dellÕaggravio urbanistico e alla indispensabilitˆ
dellÕordine di sgombero.
Premessa la tutela multilivello del
diritto allÕabitazione
(Costituzionale,
Unionale e Convenzionale) che – afferma – esige una attenta valutazione della indispensabilitˆ di ordini di eccezionale invasivitˆ come quello di sgombero
adottato dal Pubblico ministero in esecuzione di un decreto comunque emesso dal Giudice prima di una condanna definitiva, lamenta la natura meramente
apparente e tautologica della motivazione che, nel rigettare lÕistanza, ha fatto riferimento allÕaggravio del carico urbanistico senza valutare che il perimetro di
valutazione del Giudice avrebbe dovuto investire la concreta offensivitˆ
dellÕutilizzo in sŽ a fini residenziali e la finalitˆ residenziale in sŽ. Valorizzando le dimensioni e la destinazione dellÕopera, prosegue, il Giudice ha arrestato il
proprio vaglio
allÕanalisi astratta dellÕaggravio urbanistico omettendo di approfondirne la concreta portata. LÕordinanza impugnata ha infatti omesso di
confrontarsi con le deduzioni difensive volte a dimostrare la neutralitˆ, sotto il profilo
della offensivitˆ,
della persistente
disponibilitˆ dellÕimmobile avuto riguardo: a) allo stato avanzato di urbanizzazione dellÕintera area, definita dal
Comune come ÒperiurbanaÓ, ed eventualmente verificabile anche attivando dÕufficio i poteri di cui allÕart. 666, comma 5, cod. proc. pen.; b) alla circostanza
che la disponibilitˆ del bene riguarda un solo abitante.
Del tutto illogico e inconferente, pertanto, è il richiamo alle condizioni del
COGNOME, definito come
Ògiovane professionista, senza familiari
a
carico, percettore di redditi professionaliÓ
per qualificare come recessiva lÕesigenza abitativa rispetto alle esigenze cautelari; ci˜ senza considerare che: a) non sono
state prese in considerazione le argomentazioni difensive volte a dimostrare lÕimpossibilitˆ del ricorrente di reperire unÕaltra abitazione; b) si tratta, per
lÕappunto, di persona senza familiari a carico con conseguente mancanza di un concreto aggravio urbanistico.
2.Il PG ha concluso per la manifesta infondatezza del ricorso (e, dunque, per la sua inammissibilitˆ) osservando, quanto al primo profilo, che il giudice ha
adeguatamente ed esaustivamente motivato, facendo riferimento alle dimensioni delle opere edilizie abusivamente realizzate (fabbricato di consistenza di 8,5 vani
catastali con estesa area di terreno occupata) ed al loro conseguente notevole impatto urbanistico, anche per la destinazione abitativa; – quanto al resto,
prosegue il PG, lÕimpugnazione attinge a circostanze versate in fatto e comunque inidonee a costituire profili tali da integrare uno dei vizi della motivazione
tassativamente denunciabili in sede di legittimitˆ.
3.Con memoria del 27-28/10/2025 il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO
NOME, ha replicato alle richieste del PG ribadendo di non voler chiedere alla
Corte di Cassazione una nuova valutazione dei fatti (per esempio, misurare l’impatto urbanistico), ma di verificare se il giudice di merito abbia adempiuto al
suo obbligo di motivazione secondo i canoni di legge, dando conto della valutazione in concreto dellÕaggravio urbanistico tale da giustificare una misura di
straordinaria invasivitˆ qual è l’ordine di sgombero. Il vizio denunciato – ribadisce
– non è la valutazione del fatto, ma lÕomessa valutazione di argomenti difensivi specifici e documentati e l’utilizzo di un’argomentazione meramente apparente. Il
riferimento del GRAGIONE_SOCIALE. alle “dimensioni” e alla “destinazione” dell’immobile, senza alcun confronto con il contesto urbanistico in concreto descritto dalla difesa, è
esattamente un esempio di motivazione meramente astratta ed apparente, priva dell’analisi “in concreto” dell’aggravio urbanistico richiesta dalla giurisprudenza
della Suprema Corte. Il PG, sostiene, ritenendola “adeguata ed esaustiva”, propone un’interpretazione che abbassa eccessivamente lo standard
motivazionale richiesto per un provvedimento di eccezionale gravitˆ come l’ordine di sgombero di un’abitazione principale e unica. Infine, conclude, il
silenzio del PG sulla palese illogicitˆ della motivazione relativa alle condizioni personali del ricorrente è un ulteriore sintomo della carenza complessiva del
percorso argomentativo del provvedimento impugNOME.
1.ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.
2.Si procede nei confronti del ricorrente per il reato di lottizzazione abusiva di cui allÕart. 44, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ipotizzandosi che abbia
concorso con altri alla trasformazione urbanistica di terreni agricoli mediante la realizzazione di vari insediamenti residenziali (tra i quali il suo) oggetto del
decreto di sequestro preventivo del 15 novembre 2024 disposto dal Giudice per le indagini preliminari. Il sequestro, in particolare, è stato adottato per le finalitˆ
cautelari/impeditive di cui allÕart. 321, comma 1, cod. proc. pen., al fine, cioè, di evitare il pregiudizio derivante dallÕuso degli immobili in termini di impatto
ambientale e consistente aggravio urbanistico e di impedire, cos’, la protrazione delle conseguenze dannose del reato.
2.1.Il ricorrente ha rifiutato di lasciare lÕimmobile e si è opposto (senza violenza o minaccia) alla sua esecuzione impedendo agli agenti ed ufficiali di
Polizia giudiziaria di accedere alla propria abitazione.
2.2.Con provvedimento del 26 novembre 2024 il Pubblico ministero ha intimato al ricorrente di lasciare lÕimmobile entro il successivo 2 dicembre 2024,
termine prorogato al 31 dicembre 2024 per consentirgli di trovare una dimora.
2.3.Il ricorrente ha proposto incidente di esecuzione deducendo la non indispensabilitˆ dello sgombero quale modalitˆ esecutiva del decreto di
sequestro in considerazione della modestia dellÕaggravio urbanistico e del rispetto del diritto di abitazione.
2.4.Il
Giudice per le indagini
preliminari ha rigettato
lÕistanza in
considerazione del rilevante aggravio urbanistico realizzato dalle opere edili abusivamente eseguite dal ricorrente, avuto riguardo alla loro dimensione
(fabbricato di consistenza di 8,5 vani insistente su unÕarea di circa 840 metri quadrati) e alla destinazione agricola dellÕarea interessata dagli interventi, e –
sotto il profilo del principio di proporzionalitˆ – ne ha escluso la violazione considerato che si tratta di una persona singola, senza famigliari a carico,
percettrice di redditi professionali, con la conseguenza che lÕesigenza abitativa appare recessiva rispetto allÕinteresse pubblico al soddisfacimento delle esigenze
cautelari.
2.5.Il ricorrente se ne duole ma le sue ragioni sono manifestamente infondate.
2.6.Egli non contesta la sussistenza (ancorchŽ indiziaria) del reato di lottizzazione abusiva (consumato mediante lÕesecuzione, tra gli altri,
dellÕimmobile destiNOME a sua residenza che rifiuta di lasciare) nŽ di esserne lÕautore, nŽ ha impugNOME il decreto di sequestro che prevedeva espressamente,
quale modalitˆ esecutiva, la sottrazione degli immobili alla disponibilitˆ degli autori del reato (e, dunque, anche del ricorrente).
2.7.La questione, dunque, non riguarda lÕordine di sgombero del Pubblico ministero (reso necessario a seguito del comportamento reattivo del ricorrente)
quanto la necessitˆ stessa di impedire lÕutilizzo dellÕimmobile al fine di evitare il persistente aggravio del carico urbanistico, questione, questÕultima, che
riguardava direttamente la legittimitˆ del decreto di sequestro preventivo.
2.8.Le questioni poste con lÕincidente di esecuzione avrebbero potuto e dovuto essere proposte in sede di riesame del decreto di sequestro preventivo
poichŽ in realtˆ
il ricorrente non contesta le modalitˆ esecutive del provvedimento ma prima ancora, e più radicalmente, la necessitˆ del sequestro
stesso sotto il
profilo della
effettiva sussistenza dellÕesigenza cautelare
(lÕaggravio del carico urbanistico negato dal ricorrente) e della necessitˆ della privazione dellÕuso dellÕimmobile quale modalitˆ di soddisfacimento di tale
esigenza (avuto riguardo al principio di
proporzionalitˆ);
tutto ci˜ senza
considerare, appunto, che lÕaggravio del carico urbanistico riguarda lÕintera area lottizzata e non è suscettibile di parcellizzazioni di sorta dovendo essere valutato
globalmente quale frutto dellÕimpatto sul territorio di tutte le abitazioni che vi son state realizzate, non solo di quella del ricorrente.
2.9.Tutte le questioni poste con lÕodierno ricorso e con lÕincidente di esecuzione non riguardano affatto le modalitˆ esecutive del provvedimento ma la
legittimitˆ del decreto di sequestro preventivo non essendovi alternative, sul piano logico, tra lÕesecuzione del provvedimento e la sottrazione del bene che ne
costituisce lÕoggetto alla disponibilitˆ del ricorrente. EÕ stato affermato (e va ribadito) che, in tema di reati edilizi, la facoltˆ d’uso residenziale privato di un
manufatto sottoposto a sequestro finalizzato alla confisca è incompatibile con lo scopo della misura cautelare che è quello di sottrarre fisicamente la disponibilitˆ
del bene al destinatario della stessa (Sez. 3, n. 2296 del 06/12/2019, dep. 2020,
Borrata, Rv. 278020 – 01). Allo stesso principio non si sottrae (e a maggior ragione) il cd. sequestro preventivo impeditivo (Sez. 3, n. 30482 del
28/05/2015, Trio, Rv. 264303 – 01; Sez. 3, n. 16689 del 26/02/2014, P.m. in proc. squillaci e altro, Rv. 259540 – 01; Sez. 3, n. 825 del 04/12/2008, dep.
2009, COGNOME, Rv. 242156 – 01).
2.10.Questione analoga a quella oggi scrutinata è giˆ stata affrontata dalla
Corte di cassazione e risolta nel senso che l’ordine di sgombero di un immobile abusivo emesso dal PM in attuazione del decreto di sequestro preventivo del Gip
è censurabile in sede esecutiva, a parte l’ipotesi della inesistenza del titolo (qui non ricorrente), solo in ordine alla concreta indispensabilitˆ dello sgombero quale
modalitˆ esecutiva del sequestro. La non indispensabilitˆ dello sgombero fa venir meno “a monte” le stesse esigenze cautelari per le quali il sequestro è stato
disposto, sostanzialmente paralizzandone gli effetti (cos’, in motivazione, Sez. 3, n. 19476 del 30/01/2013, Notarianni, Rv. 255959 – 01, che accolto il ricorso del
Pubblico ministero avverso il provvedimento del g.i.p. che aveva revocato il provvedimento di sgombero per l’inesistenza di un aggravio sul carico urbanistico
ed in tal modo aveva effettuato una valutazione non attinente alle modalitˆ
esecutive del sequestro).
2.11.Costituisce, invero, insegnamento consolidato quello secondo il quale, in tema di esecuzione delle misure cautelari reali, l’ordine di sgombero del
pubblico ministero costituisce una modalitˆ di attuazione del decreto di sequestro preventivo, ed è sindacabile dal giudice dell’esecuzione esclusivamente
sotto il profilo dell’inesistenza del titolo e della sua indispensabilitˆ al fine di dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale (Sez. 3, n. 30405 del 08/04/2016,
Murino, Rv. 267586 – 01; Sez. 3, n. 45938 del 09/10/2013, COGNOME, Rv.
258312 – 01; Sez. 3, n. 3915 del 03/12/2009, dep. 2010, COGNOME, Rv. 246008
– 01).
2.12.Non si vuole negare che – come afferma Sez. 3, Murino, cit. – Çil controllo sull’indispensabilitˆ (É) esclude il sindacato sulle modalitˆ di attuazione
del provvedimento che, tra quelle possibili, devono essere le meno gravose per i diritti di libertˆ reale, se ed in quanto idonee a salvaguardare gli effetti per i quali il provvedimento è stato disposto ed alla cui cura deve provvedere il pubblico ministero, quale organo dell’esecuzione penaleÈ; nŽ che Çil principio di proporzionalitˆ, allo stesso modo che per le cautele personali, regge anche il sistema delle cautele reali sia nella fase genetica che in quella funzionale della misura, nella quale ultima fase è ricompresa anche quella esecutiva, che attiene alle modalitˆ di esecuzione di provvedimenti che conservano una natura esclusivamente cautelare sicchŽ, salvaguardati gli effetti che la cautela assolve, non sono indifferenti le diverse modalitˆ con le quali il provvedimento deve essere eseguito, soprattutto quando l’esecuzione di esso incide su diritti fondamentali, dei quali gli organi della giurisdizione penale sono garantiÈ.
2.13.Si vuole per˜ precisare che quando la richiesta di revoca/modifica del provvedimento del pubblico ministero che esegue una misura cautelare reale si
fonda, come nel caso di specie, sulla insussistenza delle esigenze cautelati (per come individuate dal giudice della cautela) e sulla richiesta di rivisitazione delle
ragioni sottese allÕadozione del provvedimento e alle modalitˆ con cui il giudice ha stabilito che le esigenze stesse devono essere soddisfatte, la questione non è
più di natura esecutiva perchŽ riguarda la legittimitˆ del provvedimento cautelare non lÕordine della sua esecuzione.
3.Alla declaratoria di inammissibilitˆ del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13
giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonchŽ del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa
equitativamente nella misura di
€
3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltˆ, introdotta dallÕart. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di
aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dallÕart. 616 cod. proc.
pen. in caso di
inammissibilitˆ del ricorso
considerate le ragioni
della inammissibilitˆ stessa come sopra indicate.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
€
3.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Cos’ deciso in Roma, il 13/11/2025.
NOME COGNOME