Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 33150 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 33150 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Praia a mare il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2023 della Corte appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni presentate dall’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia NOME, con la quale la parte, riportandosi ai motivi dedotti e risponde ai rilievi della AVV_NOTAIOa AVV_NOTAIO, ha chiesto di annullare la sentenza impugnat
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13 settembre 2023 la Corte di appello di Napoli, ne giudizio di rinvio conseguente all’annullamento della pronuncia della Cor territoriale emessa il 3 aprile 2019, disposto da questa Corte, Sez. 4, n. 277 20 maggio 2021, ha confermato la sentenza emessa il 25 giugno 2012 dal Tribunale di Torre Annunziata con cui NOME era stato dichiarato colpevol del reato di cui all’art. 589, comma secondo, cod. pen., perché, alla guida
propria auto, per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, non con violazione del Codice della strada e segnatamente dell’art. 145 C.d.s., pe aver dato la precedenza agli altri veicoli nella intersezione segnalata con l si immetteva su strada avente diritto di precedenza, così cagionando la morte colpo di COGNOME NOMENOME che procedeva a bordo della propria moto dal lato des della superstrada, fatto commesso a Pompei il 31 maggio 2009, ed era sta condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivale alla contestata aggravante, alla pena di un anno di reclusione, nonch pagamento delle spese processuali, con il beneficio della sospensione condiziona della pena.
Avverso la sentenza che ha definito il giudizio di rinvio l’imputato, tramite del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, af a tre motivi.
2.1 Con il primo motivo, deduce violazione dell’art. 606, comma1, lett. cod. proc. pen., e nullità ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1 c), e 179 cod. proc. pen., dell’intero giudizio di appello. Lamenta che il giud appello è stato celebrato tutto nelle forme dell’udienza pubblica, nonos l’indicazione, contenuta nel decreto di citazione, che lo stesso, fissato pe gennaio 2022, si sarebbe svolto in camera di consiglio e nessuno avesse chie la trattazione orale. Lamenta altresì l’omessa notifica al difenso provvedimento con cui si disponeva il rinvio dell’udienza del 27 gennaio 2022 che doveva celebrarsi in camera di consiglio e che invece era stata tratta pubblica udienza – al 17 ottobre 2022, e di tutte le altre successive, egual celebratesi in udienza pubblica, senza mai darne avviso al difensore.
2.2. Con il secondo motivo, deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ome di motivare sulla rilevanza ai fini della decisione delle prove per testi d NOME COGNOME e NOME COGNOME, e nella parte in cui non ha proceduto assunzione delle stesse, rappresentando che il Tribunale aveva rigettat richiesta avanzata dalla difesa di esaminarli come prove contraria. Richiamando riportando nel corpo del ricorso i motivi di appello concernenti il rigetto da del Tribunale dell’escussione dei testi a discarico NOME NOMEpresente all’incid NOME (consulente di parte) e la richiesta di rinnovazione parziale del dibatti per sentirli, la difesa premette che la Corte territoriale, nel primo giu appello, aveva emesso in data 6 luglio 2018 ordinanza con cui, decidendo sul richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento, aveva accolto la richie disposto procedersi all’escussione degli indicati testi, che non ha poi avuto (già nel primo giudizio di appello) per l’intervenuto decesso di entrambi (e p mancanza di verbali di cui poter dare lettura ai sensi dell’art. 512 cod. pro
non avendo gli stessi reso dichiarazioni sul punto). Lamenta l’assoluta carenz motivazione e la collegata contraddittorietà della sentenza impugnata risp all’ordinanza del 6 luglio 2018 per la mancata assunzione di prove decisi malgrado la stessa Corte avesse prospettato, nel corso del giudizio rescissor in particolare all’udienza del 12 dicembre 2022, la possibilità di dispo rinnovazione dell’istruttoria. Lamenta che la Corte di appello abbia de ugualmente, nonostante avesse valutato come decisive le prove da riassumere senza motivare sul pregiudizio subito dalla difesa in primo grado, allorc Tribunale ha respinto le richieste istruttorie della difesa.
Con conclusioni scritte il AVV_NOTAIO procuratore AVV_NOTAIO ha chiesto riget il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è in parte manifestamente infondato, in parte inammissibile per generico.
Quanto al primo motivo di doglianza, concernente vizio di violazione d legge, con conseguente nullità del giudizio rescissorio e della sentenza impugn per essere stato il processo celebrato in pubblica udienza, nonostante l’indica
contenuta nel decreto di citazione della trattazione in forma cartolare, r questo collegio che esso è manifestamente infondato.
1.1. Va sul punto premesso che in relazione a dedotti vizi procedurali giudice di legittimità è giudice del fatto (processuale), e ha per tale motivo i – e anche il dovere – di verificare d’ufficio quanto risulta dagli atti ( decisioni, anche a Sez. U, n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 purché le questioni e eccezioni sollevate siano sufficientemente specifich consentire di individuare l’atto o l’attività processuale cui si riferiscono.
1.2 Dagli atti risultano due circostanze, che la difesa non ha messo in luce ricorso proposto e sulle quale non si è sostanzialmente confrontata n conclusioni scritte rassegnate a seguito della requisitoria del pubblico mini che le aveva invece poste in evidenza: da un lato, la Corte di appello di Napoli corso del giudizio rescissorio, all’udienza del 12 dicembre 2022, ha rinvi processo per far interloquire sulla richiesta di rinnovazione dell’istr dibattimentale il difensore di fiducia, assente, con ciò palesando la necess procedere alla trattazione orale, e dunque in pubblica udienza, del procedimen che si rendeva necessaria proprio in ragione della richiesta, avanzata dalla di rinnovazione dell’istruttoria; dall’altro, in una delle udienze trattat rescissoria in pubblica udienza (quella del primo marzo 2023) era presente, delega del difensore di fiducia, l’AVV_NOTAIO, ch espressamente chiesto rinvio per consentire al difensore titolare di articol propria discussione sul secondo motivo del ricorso, con ciò manifestando, da lato, di essere a conoscenza del contenuto del ricorso e della trattazione ora processo ed assumendosi, dall’altro, l’onere di notiziare il difensore, per co quale era delegato, della data di rinvio dell’udienza – fissata al 13 settembre data in cui il processo è stato poi discusso e definito – e delle moda celebrazione del processo. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.3. Alla luce di queste emergenze, deve ritenersi che, nel caso di speci difensore era a conoscenza delle modalità effettive di trattazione del proces non può perciò dolersi della celebrazione del processo in modalità diverse da que indicate nel decreto di citazione, e che, comunque, nessuna violazione del dir di difesa si è verificata, trattandosi di un giudizio di appello, in cui la pa rappresentato le proprie doglianze con l’atto introduttivo, rispetto alle qu altro, non era sopravvenuto alcun elemento di novità.
Il secondo ed il terzo motivo di doglianza – che possono essere trat congiuntamente per evidenti ragioni di connessione logica – sono inammissibili p genericità e per manifesta infondatezza.
2.1 Va premesso che il Tribunale aveva rigettato la richiesta di escussione testi NOME COGNOME e di NOME COGNOME, il cui esame era stato chies
prova contraria” e che, a seguito della richiesta di rinnovazione parziale avanzata in sede di appello, la Corte di appello, nel giudizio poi annullato, aveva disposto la loro assunzione, salvo poi non potervi procedere (già in quello stesso giudizio di appello) per l’intervenuto decesso di entrambi (e per la mancanza di dichiarazioni di cui potesse essere data lettura, non essendo mai stati esaminati). A seguito dell’annullamento da parte della Corte di cassazione della (prima) sentenza di appello, la parte, senza motivare sulla decisività della prova richiesta e non ammessa, e senza confrontarla con le motivazioni addotte a sostegno della sentenza di condanna, ha reiterato la richiesta di rinnovazione della prova dei due testi – nonostante il loro decesso e la mancanza di dichiarazioni di cui potesse essere data lettura – non accolta dalla Corte di appello nella sentenza qui impugnata, nella quale la stessa ha espressamente preso atto del decesso di entrambi e della mancanza di dichiarazioni di cui dare lettura ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen.
2.2 Tanto premesso, ritiene questo Collegio che il motivo di doglianza relativo alla omessa escussione dei due testi sia inammissibile per genericità, non avendo la parte motivato sulla decisività delle prove richieste e non ammesse e non essendosi confrontata con le argomentazioni della Corte territoriale.
Va infatti evidenziato che, prim’ancora di un asserito vizio per non aver l’Autorità giudiziaria motivato sulla (non) decisività di una prova richiesta, è l parte stessa che richiede nuovamente la prova non ammessa a doverne evidenziare la decisività, confrontandosi con le motivazioni addotte a sostegno della sentenza impugnata, argomentando sul perché quella prova, se esperita, avrebbe potuto determinare una decisione diversa, considerato che la valutazione in ordine alla decisività della prova deve essere compiuta accertando se i fatti indicati dalla parte nella relativa richiesta siano tali da poter inficiar argomentazioni poste a base del convincimento del giudice di merito (cfr, con rifermento all’error in procedendo rilevante ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la risalente pronuncia Sez. 4, n. 23505 del 14/03/2008, Di Dio, Rv. 240839-01).
Nel caso di specie, la parte non solo nulla osserva sulla decisività delle prove non ammesse, ma non si confronta neanche con l’argomentazione logica e coerente della Corte di appello, che, nonostante l’assoluta mancanza di argomentazione di parte sulla decisività, comunque dà conto delle ragioni per cui non sarebbe stato più possibile procedere all’assunzione di quella prova e perché il quadro probatorio a carico sia comunque sussistente. Per tali ragioni, il motivo proposto è inammissibile.
2.3 Nessuna censura può, infine, muoversi alla Corte di appello, quanto alla ricostruzione del fatto e alla responsabilità del soggetto agente, affermata dalla
corte territoriale senza riportarsi alla consulenza di parte – dichiarata nulla – m in ragione del quadro probatorio esistente.
Sotto questo profilo, va ribadito che nel giudizio di legittimità, non consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli element di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità l mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260).
Nel caso di specie, la corte territoriale, senza ricorrere alla consulenza dichiarata nulla, ricostruisce la dinamica dell’incidente sulla scorta degli elementi raccolti nelle indagini esperite, dando conto delle risultanze acquisite e delle emergenze dibattimentali e, rispetto a tale ricostruzione, effettuata con percorso logico e coerente, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati da ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, COGNOME, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507).
Infine, a fronte della ricostruzione dei giudici d’appello, il ricorrente tenta disarticolare l’iter motivazionale della decisione impugnata, insistendo sulla deposizione resa alla moglie del ricorrente, NOME COGNOME, e lamentando l’omessa considerazione, da parte del giudice del gravame, delle dichiarazioni della teste, che viaggiava nell’auto dell’imputato al momento dell’incidente e che ha riferito, da un lato, che l’imputato arrestava il senso di marcia, rispettando il segnale di stop, senza così violare alcuna norma del codice della strada, e, dall’altro, che la moto giungeva da destra ad alta velocità.
Ritiene questo collegio che nessuna censura può essere mossa alla Corte di appello la quale, diversamente da quanto dedotto dal difensore del ricorrente, non solo prende in considerazione le dichiarazioni della moglie dell’imputato, ma le analizza con motivazione logica e congrua, alla luce degli elementi raccolti nell’espletata istruttoria (da cui ha escluso la consulenza annullata), su cui, per altro, la difesa non prende posizione.
Affermano, sul punto, i giudici di secondo grado che, pur ammettendo che l’imputato si fosse fermato allo stop e che la moto della vittima fosse sopragg ad alta velocità da destra – così prendendo, esplicitamente, in considerazi dichiarazioni della donna, inciso, questo, espressamente puntualizzato dalla C di appello -, comunque l’imputato deve ritenersi destinatario di un rimprov penale, in quanto, in base agli accertamenti di polizia giudiziaria e a t elementi, sulla scorta dei quali è stato ricostruito l’incidente (eliminando in toto -altra esplicita affermazione del giudici di merito – tutto ciò che provien consulenza tecnica annullata), è da ritenersi incontrovertibile che l’imp provenisse da una strada secondaria, su cui era segnalato l’obbligo di stop dovesse immettere su una strada che aveva diritto di precedenza, così come incontroverso l’impatto con la moto della vittima all’incrocio, dopo il segn stop, circostanze, queste, su cui la difesa, nel proposto ricorso non si confr
Quindi – continuano i giudici della Corte di appello, richiamando dichiarazioni che si assumono obliterate – ammesso anche che l’imputato si fos fermato allo stop, quello stop imponeva all’agente due obblighi, quello di ferm e quello di riprendere la marcia solo se dalla strada che ha diritto di prec non provenisse nessuno, obbligo, quest’ultimo, non rispettato, avendo il ricorr ripreso la marcia ed impegnato l’incrocio, senza sincerarsi che dalla s principale, alla sua destra, giungeva la moto.
Concludono inoltre i giudici rescissori che l’imputato era a maggior ragi tenuto a non impegnare l’incrocio se, come ha detto la di lui moglie, in frangente la moto stava sopraggiungendo alla sua destra, a velocità elev circostanza, quest’ultima, che, se può avere rilievo in termini di con dell’evento, non esclude, da sola, la responsabilità penale dell’imputato.
Alla luce delle considerazioni espresse dalla Corte di appello, deve riten del tutto destituito di fondamento il rilievo mosso dal difensore del ricorrent versandosi, come detto, in una ipotesi di omessa motivazione, ma venendo, a contrario, in rilievo un percorso argomentativo che tiene conto delle dichiaraz che si assumono omesse, su cui la parte omette del tutto di confrontarsi.
Non è quindi ravvisabile alcuna violazione del principio di correlazione accusa e sentenza, risultando dall’imputazione che il prevenuto non si è ferm al segnale di stop, condotta, questa, che corrisponde a quella accertata dai gi di merito, laddove hanno evidenziato che il medesimo non ha prestato la dovut attenzione e si è fermato dopo averlo oltrepassato.
In ragione delle motivazioni esposte, i motivi di ricorso sono inammissibi
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’a 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento e, tenuto conto d sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e conside
che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “v in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone ch ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in f della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de ammende.
Così deciso il 07/06/2024.