Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 2993 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 2993 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a RIVOLI 11 10/07/1987
inoltre:
Cattolica assicurazione societa cooperativa consortile
Fama’ NOME
Fama’ NOME
Fama’ NOME
avverso la sentenza del 29/02/2024 della Corte d’appello di Genova
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Procuratore generale, in persona del Sostituto dott.ssa COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio udito il difensore Avv. NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Genova, con la sentenza indicata in epigrafe, ha riformato la sentenza assolutoria emessa il 2 marzo 2023 dal Tribunale di Genova nei confronti di NOME dichiarando l’imputata colpevole del reato di cui all’art. 589 bis, comma 1, cod. pen. per avere cagionato la morte di NOME
Il fatto è stato così ricostruito: NOME COGNOME attraversava a piedi la INDIRIZZO fuori dalle strisce pedonali con una borsa della spesa; dalla via laterale opposta la Fiat 500 guidata dalla COGNOME, dopo essersi fermata allo stop, si era immessa a bassissima velocità nella INDIRIZZO; la
COGNOME nell’impegnare lentamente la via, aveva prestato in primo luogo attenzione ai mezzi provenienti da entrambi i lati; immessasi nella via si era avveduta della presenza della COGNOME, che stava lentamente attraversando la strada, e aveva bloccato l’autovettura all’altezza della mezzeria; al contempo la COGNOME si era avveduta della macchina fermandosi davanti alla stessa, ma aveva perso brevemente l’equilibrio in avanti, forse per l’età o per il peso della busta, si era appoggiata al cofano, si era raddrizzata, e, facendo per tornare indietro, aveva perso l’equilibrio cadendo all’indietro e battendo la testa sulla strada.
NOME COGNOME propone ricorso censurando la sentenza, con il primo motivo, per vizio di motivazione e travisamento della prova. Secondo la difesa il giudice di appello ha travisato il contenuto della prova dibattimentale, dalla quale è emersa la manovra diligente e perita della conducente dell’autovettura, avvedutasi per tempo della presenza del pedone anche al di fuori delle strisce pedonali, avendo la stessa arrestato la marcia dell’autovettura senza alcun contatto con il pedone. Il giudice di appello ha valutato la condotta in termini diametralmente opposti rispetto a quanto emerso dall’istruttoria ritenendo tardiva la manovra di guida dell’imputata, tardivo l’arresto del veicolo, l’aver impegnato l’incrocio senza avvedersi tempestivamente della presenza del pedone, l’aver tenuto una inadeguata velocità di marcia. A fondamento di tale valutazione ha posto la deposizione del teste COGNOME che avrebbe riferito di un leggero contatto tra la parte anteriore dell’autovettura condotta dalla COGNOME e le gambe della COGNOME. Al contrario, il teste COGNOME ha chiarito che la persona era molto vicina alla macchina e che la macchina era ferma; la ricostruzione della Corte di appello non trova riscontro negli elementi probatori acquisiti nel dibattimento.
Con il secondo motivo deduce contraddittorietà della motivazione ed erronea applicazione degli artt. 530 e 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. Secondo la difesa la motivazione è contraddittoria. Dopo aver richiamato la ricostruzione della dinamica del sinistro stradale operata dal giudice di primo grado, che ha ritenuto la condotta della COGNOME diligente, prudente e perita in quanto si è fermata all’incrocio, è spuntata a bassa velocità impegnando la via, si è avveduta del pedone e ha arrestato la marcia, ha però concluso in senso opposto. La Corte territoriale ha, infatti, affermato che la COGNOME ha impegnato l’incrocio percorrendo un tratto di strada senza guardare davanti a sé in quanto vòlta dalla parte opposta per verificare l’eventuale sopraggiungere di automobili alla sua destra (o per distrazione), non avvedendosi tempestivamente della presenza della COGNOME, ritenendo che la tardiva e inadeguata ispezione della strada abbia impedito all’imputata di arrestare tempestivamente la marcia del veicolo invece di frenare bruscamente solo dopo essere giunta quasi a contatto con il pedone.
Con il terzo motivo deduce carenza di motivazione in relazione all’erronea applicazione degli artt. 43 e 589 bis cod. pen. Il collegio di appello, si assume, ha omesso di affrontare il tema della causalità della colpa. Essendo pacifico che la manovra della COGNOME è stata effettuata a bassa velocità e che la conducente è riuscita ad arrestare la marcia dell’autovettura prima di entrare in contatto con il pedone, il giudice di appello avrebbe dovuto individuare la regola cautelare asseritamente violata e il comportamento alternativo lecito.
All’odierna udienza, disposta la trattazione orale ai sensi degli artt.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, 16 d.l. 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n.69, 35, comma 1, lett. a), 94, comma 2, d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150, 1, comma 1, legge 30 dicembre 2022, n.199 e 11, comma 7, dl. 30 dicembre 2023, n.215, le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Si esaminano congiuntamente il primo e il secondo motivo di ricorso. Si tratta di motivi infondati. La Corte di appello ha condiviso la ricostruzione della dinamica del sinistro operata dal giudice di primo grado ma, sulla base dei medesimi elementi istruttori, è pervenuta a soluzione difforme.
E’ bene preliminarmente chiarire che in tanto può parlarsi di contraddittorietà della motivazione in quanto la contraddizione sia interna al percorso giustificativo della decisione, ricorrendo quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico – giuridiche in ordine a uno stesso fatto o a un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva del provvedimento, ovvero si manifestino dubbi che non consentono di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice, conducenti ad esiti diversi, siano state poste a base del suo convincimento (Sez,5, n.19318 del 20/01/2021, Cappella, Rv. 281105); deve, dunque, escludersi che il vizio di contraddittorietà della motivazione possa avere come termini di raffronto il provvedimento e i dati istruttori sulla base della loro asserita erronea valutazione.
A maggior ragione è improprio il richiamo a tale vizio qualora si verifichi un contrasto tra il ragionamento seguito dal giudice di primo grado e quello di appello. La motivazione offerta dalla Corte territoriale, in realtà, neppure contrasta con le acquisizioni istruttorie né con la ricostruzione della dinamica dell’investimento operata dal giudice di primo grado; essa, piuttosto, si pone in contrasto con il giudizio espresso dal giudice di primo grado, pur mantenendo ferma la ricostruzione della dinamica del sinistro, ossia la ricostruzione della manovra effettuata dalla conducente, la posizione del pedone sulla strada, l’assenza di urto tra autovettura e pedone. Partendo dagli stessi elementi, dunque, la Corte di appello ha confutato il ragionamento del giudice di primo grado, che aveva valutato separatamente le due condotte ritenendole indipendenti l’una dall’altra; in particolare, ha ritenuto che la caduta a terra e il successivo decesso della vittima non siano stati indipendenti dall’azione dell’imputata ma, al contrario, ne siano stati la conseguenza immediata e diretta in quanto la perdita di equilibrio del pedone è derivata dall’improvviso e tardivo arresto del veicolo condotto dalla COGNOME proprio a ridosso della sua persona dopo una brusca frenata. La serie dei movimenti posti in essere dalla COGNOME, si legge nella sentenza, è stata una chiara conseguenza causale della manovra di guida dell’imputata, riconducibile al tentativo dell’anziana di recuperare l’equilibrio dopo essere stata sbilanciata in avanti a causa dell’improvviso sopraggiungere del veicolo verso di lei. Una serie di movimenti collegati fra loro e posti in essere nell’arco di pochi secondi, in brevissima continuità cronologica, tali da non potersi considerare causa di per sé autonoma e indipendente dal comportamento dell’imputata.
Contrariamente a quanto dedotto nel primo motivo di ricorso, dunque, non è mutata la descrizione della dinamica del sinistro, ove si consideri che anche la Corte d’appello ha fondato il proprio giudizio sull’assunto che non vi fosse stato urto tra l’autovettura e il pedone. Se ne trae ulteriore conferma da quanto argomentato a pag. 6, della sentenza a proposito dell’irrilevanza della circostanza che vi sia stato o meno contatto tra la parte anteriore dell’autovettura e le gambe dell’anziana. Tale giudizio di irrilevanza si fonda sul fatto che in precedenti pronunce si è affermato che il conducente di un veicolo risponde del suo comportamento colposo anche nel caso in cui il pedone non sia stato direttamente investito quando risulti che la caduta in terra sia causata dall’allarme generato dal sopraggiungere della vettura che si arresti a ridosso della persona. Piuttosto, la Corte di appello ha ritenuto che l’arresto del veicolo proprio a ridosso del pedone abbia causato la perdita di equilibrio dell’anziana. Non risulta, dunque, che la Corte territoriale abbia valutato elementi non acquisiti nella fase dibattimentale né che abbia travisato alcuna prova. Ne
consegue l’infondatezza del primo e del secondo motivo di ricorso.
Il terzo motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità in quanto si fonda sull’assunto che il giudice di appello non avrebbe sviluppato il tema della causalità della colpa; la censura difetta di confronto con quanto argomentato alle pagg. 5-6 della sentenza. In tale passo la Corte ha messo in luce come la condotta della COGNOME, che attraversava la strada, non era improvvisa o tale da non essere avvistabile; al contrario, il pedone si trovava quasi di fronte alla direzione di marcia della COGNOME in perfette condizioni di visibilità e aveva raggiunto il centro della carreggiata. La stessa imputata aveva dichiarato di aver volto lo sguardo a destra prima di immettersi in INDIRIZZO e di essersi accorta del pedone non appena aveva guardato nuovamente davanti a sé. Tale condotta, concretatasi in una tardiva e inadeguata ispezione della strada da percorrere, è stata considerata imprudente e tale da indurre la perdita di equilibrio del pedone. I giudici di appello hanno ritenuto violata la regola cautelare dell’obbligo di attenzione che il conducente di un veicolo deve tenere ai sensi dell’art. 191 d. Igs. 30 aprile 1992, n.285. Come già affermato, l’obbligo di attenzione si sostanzia nel dovere di ispezionare la strada percorsa mantenendo un costante controllo del veicolo anche al fine di prevedere tutte le situazioni di pericolo, comprese le imprudenze altrui (Sez. 4, n. 27404 del 10/05/2018, Rossi, Rv. 273407 – 01). Nel caso di specie, dunque, il giudice di appello ha ritenuto che l’evento fosse direttamente riconducibile a colpa della conducente dell’autovettura, che non aveva mantenuto un costante controllo della strada nell’eseguire la manovra di immissione nell’incrocio e, conseguentemente, alla brusca manovra di arresto dalla stessa effettuata.
Con l’indicazione della regola cautelare violata, specificamente diretta a prevenire eventi come quello concretizzatosi, la censura omette di confrontarsi adeguatamente.
Conclusivamente il ricorso è infondato e va rigettato; segue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 11/12/2024
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