Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 24566 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24566 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA dalla parte civile COGNOME nato il DATA_NASCITA dalla parte civile COGNOME nato il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a USINI il DATA_NASCITA RESPONSABILE CIVILE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di AVV_NOTAIO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
E’ presente l’AVV_NOTAIO COGNOME NOME del foro di PRATO in difesa di: COGNOME NOME, COGNOME NOME e NOME COGNOME; Il difensore presente chiede l’accoglimento del ricorso
E’ presente l’AVV_NOTAIO COGNOME del foro di AVV_NOTAIO in difesa del responsabile civile RAGIONE_SOCIALE, il quale conclude per il rigetto dei ricorsi
E’ presente come sostituto processuale con delega depositata in aula dell’AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO del foro di AVV_NOTAIO in difesa di: COGNOME NOME l’AVV_NOTAIO, il quale conclude per il rigetto dei ricorsi.
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RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, ha confermato, agli effetti civili, la decisione del Tribunale di Sassari che aveva assolto COGNOME NOME dal reato di omicidio colposo plurimo con violazione della disciplina sulla circolazione stradale, fatto avvenuto nel comune di Bonorva il giorno 8 luglio 2011.
All’imputato, alla guida di autoarticolato con semirimorchio, veniva contestato di non avere percepito i segnali di usura della crociera metallica del giunto cardanico che, a seguito di rottura, aveva determinato, con il movimento incontrollato dell’albero di trasmissione, lo sfondamento dello scambiatore di calore, con conseguente perdita e spandimento al suolo di liquidi viscosi che determinavano lo sbandamento e la perdita di controllo di un veicolo sopraggiungente da tergo che si schiantava contro il COGNOME semirimorchio dell’autoarticolato, da cui derivava per l’effetto la morte di COGNOME COGNOME NOME, CUTILAR NOME e LAKATOS NOME.
2. la Corte di appello, dopo avere disposto la rinnovazione parziale del dibattimento al fine di procedere all’esame de consulente tecnico del pubblico ministero e del consulente tecnico della difesa dell’imputato, ribadiva il giudizio assolutorio oltre ogni ragionevole dubbio, ai sensi dell’art.530 comma 2 cod.proc.pen., nei confronti del COGNOME, non risultando accertato l’elemento psicologico del reato in relazione ad entrambi i profili di colpa generica valutati dal primo giudice e cioè se il conducente del mezzo, che provvedeva altresì a periodiche attività di manutenzione ordinaria, avesse omesso di procedere alla regolare lubrificazione degli organi di trasmissione del mezzo, così da avere dato causa al processo di usura dei componenti meccanici da cui era derivata la rottura dell’organo di trasmissione che aveva provocato la fuoriuscita di liquidi; nonché se, tenendo conto delle cause alternative prospettate dai consulenti tecnici, quali scaturigine della grave anomalia agli organi di trasmissione, il procedimento di progressiva usura delle suddette componenti, accompagnato da rumori e da vibrazioni, risultassero percepibili o visibili al conducente del mezzo prima che si realizzasse la rottura definitiva, così da consentirgli le opportune riparazioni o comunque la messa in sicurezza dell’autoarticolato.
2.1 La Corte di appello, all’esito del confronto tra i due tecnici, dopo avere dato atto che il consulente tecnico del pubblico ministero si era mostrato più propenso a ritenere che l’avaria fosse il frutto di un progressivo ammaloramento di componenti meccaniche determinata da un deficit di lubrificazione degli organi di trasmissione e che non poteva essere il risultato di un rapido e subitaneo processo di degrado,
nondimeno evidenziava come lo stesso consulente non aveva potuto escludere la sopravvenienza di una rottura imprevedibile di una componente meccanica di cui il conducente avrebbe potuto non essersene reso conto, non tanto per l’immediatezza delle conseguenze nefaste (rottura dello scambiatore di calore), quanto per il fatto che, occupando una cabina insonorizzata, avrebbe potuto non percepirne gli effetti, in termini di rumori e disagi.
Avverso la suddetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione la difesa delle parti civili COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, che ha avanzato quattro motivi di ricorso.
3.1 Con una prima articolazione lamenta violazione di legge e vizio motivazionale in relazione agli artt.589 e 43 cod.pen. in ragione alla mancata considerazione dei profili di colpa concernenti la mancata lubrificazione periodica degli ingranaggi. Illogicità della motivazione nella parte in cui era stata riconosciuta la esaustività della documentazione attestante la periodica manutenzione mediante la lubrificazione suddetta. Illogicità della motivazione in relazione alla effettiva realizzazione della suddetta lubrificazione, elemento essenziale per sostenere la ricorrenza della ipotesi alternativa.
Assume che, anche a volere riconoscere la plausibilità di un’ipotesi alternativa a quella formulata originariamente dal consulente del pubblico ministero, era indubbio che l’avaria alla crociera del giunto cardanico era dipesa dalla scarsa lubrificazione di tali componenti, mentre la Corte di appello aveva espresso un giudizio di sostanziale adeguatezza dell’attività di periodica manutenzione del mezzo, soprattutto mediante l’ingrassaggio di tali componenti da parte del conducente anche attraverso il ricorso ad attività programmate presso officine specializzate. Dall’esame degli atti processuali era peraltro emerso che una corretta manutenzione mediante ingrassaggio avrebbe dovuto intervenire, in ragione delle condizioni di vetustà del mezzo e dei chilometri percorsi, ogni quindici giorni mentre l’ultima manutenzione compiuta sul mezzo risaliva ad oltre un mese prima del sinistro. La carenza e la illogicità motivazionale sul punto, oltre ad essere evidente, era altresì decisiva ai fini del giudizio prognostico sia in punto di causalità materiale dell’evento, sia con riferimento all’accertamento di un profilo di colpa in capo al COGNOME in ragione di una non corretta manutenzione dell’autoarticolato, in quanto il difetto manutentivo, qualora accertato, da un lato avrebbe giustificato una rinnovata valutazione sull’origine dell’anomalia che aveva determinato la rottura della componente meccanica e, al contempo avrebbe minato il giudizio espresso dal giudice di appello sull’encomiabile rispetto da parte del proprietario del mezzo e dal suo conducente delle scadenze alle quali dovevano essere effettuati gli interventi manutentivi.
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3.2 Con una seconda articolazione assume violazione dell’art.530 comma 2 cod.proc.pen. a fronte di iter motivazione che si fonda su una ipotetica tesi alternativa che non troverebbe riscontro nelle risultanze processuali, tanto da risultare inadeguata a giustificare il ragionevole dubbio espresso dalla Corte distrettuale. Erronea applicazione dell’art.41 cod.pen. perché la motivazione non era fondata su dati processuali. Contraddittorietà della motivazione nella parte in cui si fonda sulla alternatività di cause produttive dell’avaria del mezzo che era stata ricomposta all’esito della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. Rileva la parte ricorrente che, all’esito della rinnovazione istruttoria, non potevano ritenersi sussistere due ipotesi ricostruttive alternative in quanto, se da un lato una carenza di lubrificazione delle componenti meccaniche che aveva dato luogo alla sequenza causale fino al tragico evento rappresentava una ipotesi ricostruttiva seria, affidabile e sostanzialmente condivisa dai consulenti di parte, la rottura improvvisa di un anello di tenuta, riconducibile ad un difetto di fabbricazione, costituiva una mera ipotesi di lavoro, contrapposta dalla difesa dell’imputato senza alcun riscontro oggettivo o un esame diretto del componente ammalorato. Inoltre, essa, di per sé, non rappresentava neppure una ricostruzione alternativa della serie causale, in quanto il consulente del pubblico ministero, pur non potendo escludere una simile evenienza, riconduceva il suo eventuale inveramento a un difetto di lubrificazione delle componenti, prospettiva che avrebbe comunque riportato al centro del problema causale una condotta omissiva in capo a colui che era tenuto a curare la manutenzione delle parti meccaniche. In sostanza si deduce un difetto di logicità di motivazione nella parte in cui la Corte ha sostenuto che il consulente del pubblico ministero non era stato in grado di escludere o contrastare la ricostruzione alternativa proposta dal consulente di difesa, anche con riferimento agli spazi temporali che sarebbero occorsi perché la situazione di usura delle componenti meccaniche, non adeguatamente lubrificate, fosse fci: in grado di provocare la riduzione dei fusi e le successive complicazioni sugli organi di trasmissione.
3.3 Con una terza articolazione deduce illogicità della motivazione in ordine alla mancata rinnovazione della istruttoria dibattimentale mediante l’esperimento di perizia.sul presupposto che le componenti meccaniche da esaminare risultavano ormai integralmente ammalorate, in quanto la valutazione da rimettere al perito avrebbe dovuto riguardare la plausibilità della ipotesi alternativa proposta dal consulente della difesa, che era stata formulata senza che lo stesso avesse partecipato alle operazioni peritali, e senza neppure avere esaminato tutti gli elementi meccanici interessati dall’avaria se non quelli restituiti dopo lo svolgimento delle operazioni.
3.4 Con una ultima articolazione deduce erronea applicazione della regola processualistica dell’oltre ogni ragionevole dubbio, in presenza di impugnazione
della parte civile ai fini civili, piuttosto del principio civilistico del “più probabile che non”, una volta che, passata in giudicato la pronuncia assolutoria, la regola di giudizio cui ricondurre l’accertamento della responsabilità degli imputati ai fini civili, non poteva che essere quella del giudizio civile, alla stregua dei principi ispiratori della riforma Cartabia, che aveva dato attuazione ai principi di autonomia e separazione dell’azione civile una volta che la stessa sia svincolata da accertamenti penalistici, come rappresentato nell’art.573 comma 1 bis cod.proc.pen., come emerge dalle regole di giudizio applicabili nell’eventuale giudizio di rinvio dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello ai sensi dell’art.622 cod.proc.pen. in ipotesi di annullamento agli effetti civili da parte del giudice di legittimità e come risulta infine evidenziato dalla giurisprudenza CEDU e dalla Corte Costituzionale nella sentenza 182/2021 la quale riconosce al giudice di appello e a quello di legittimità, una volta depurato il processo dalla componente penalistica in ipotesi di sopravvenuta causa di estinzione per prescrizione, l’obbligo di decidere sulle questioni civilistiche sulla base della regola del giudizio del “più probabile che non” per stabilire la ricorrenza del rapporto di causalità materiale nel giudizio di accertamento dell’illecito aquiliano.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Fondati risultano i motivi di ricorso n.2 e 3 che attengono, ancor prima della verifica della imputazione soggettiva della responsabilità per colpa in capo all’autista dell’autoarticolato per profili connessi alla manutenzione del mezzo e alla costante verifica della sua efficienza durante alla circolazione, al profilo della corretta ricostruzione degli anelli causali che condussero alla usura degli organi di trasmissione del mezzo e alla perdita dei liquidi che determinarono il tragico impatto e condussero all’evento dannoso. Invero il giudice di primo grado ha richiamato l’istituto del caso fortuito (art.45 cod.pen.) prospettando il verificarsi di un evento accidentale (rottura di componenti meccaniche da cui era derivato il surriscaldamento degli organi di trasmissione fino alla rottura dello scambiatore di calore) che sfuggiva al potere di controllo dell’autista, mentre il giudice di appello ha riconosciuto di non potere dirimere, oltre ogni ragionevole dubbio, il contrasto tra due alternative ricostruzioni, introdotte dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero e della difesa degli imputati, sulle cause dell’originario ammaloramento degli organi di trasmissione (crociera metallica del giunto cardanico, fusi dell’albero motore) e quindi di non potere affermare, in termini di certezza ovvero di elevata probabilità, che l’anomalia meccanica fosse percepibile e quindi prevedibile da parte del conducente del mezzo, il quale era altresì investito del compito di procedere alla lubrificazione dei suddetti organi di trasmissione del rimorchio.
Alla base dei rispettivi ragionamenti dei giudici di merito si pone peraltro un problema di causalità, sia pure connessa a profili di imputazione soggettiva.
Invero il giudizio sulla causalità della colpa presuppone un’attenta verifica, tramite un giudizio controfattuale ipotetico, della valenza impeditiva del comportamento alternativo lecito ovvero, nel caso in specie, se il rispetto della regola cautelare imposta dalla disciplina normativa, ovvero da generali regole di prudenza e diligenza, sarebbe stata in grado di scongiurare, con apprezzabile probabilità, COGNOME l’evento dannoso COGNOME (sez.4, COGNOME n.7783 del COGNOME 11/02/2016, COGNOME P.C. COGNOME in proc.Montaguti, Rv.266356; n. 34375 del 30/05/2017, COGNOME, Rv.270823; n.9705 del 15/12/2021, COGNOME NOME, Rv.232855). Invero la ricorrenza di un profilo di rimproverabilità in capo all’agente non comporta, in presenza del verificarsi dell’evento, un automatico addebito di responsabilità colposa nei suoi confronti, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione – da parte dell’imputato – di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso che la regola cautelare violata mira a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l’evento dannoso (sez.4, n.5404 del 8/01/2015, PC in proc.Corso ed altri, Rv.262033; n.32216 del 20/06/2018,COGNOME e altro, Rv.273568; n.21554 del 5/05/2021, COGNOME, Rv.281334), risultando di regola esigibile in capo all’autista di un autoarticolato, che svolga tali mansioni in un contesto professionale, sincerarsi che il mezzo risulti in piena efficienza nel corso della circolazione e, nella specie, anche adeguatamente manutenuto in relazione a profili di avaria negli organi di trasmissione, connessi alla periodica lubrificazione.
Come appare evidente dall’esame delle motivazioni delle decisioni di merito, al di là dell’addebito soggettivo, i giudici hanno ritenuto di non potere ricostruire tutti gli anelli causali che hanno condotto all’evento finale, riconoscendo di non potere ravvisare una relazione causale tra il difetto di lubrificazione degli organi di trasmissione del rimorchio, risultato accertato e sul quale hanno concordato anche i consulenti delle parti, e l’inosservanza di regola cautelare in capo all’autista del mezzo il quale, a fronte di una documentata adeguata manutenzione dell’autoarticolato, non era stato in grado di intercettare, nel corso della circolazione, la grave anomalia che avrebbe condotto all’evento, in ragione del progressivo ammaloramento degli organi di trasmissione. In sostanza il problema logico giuridico, seppure condensato nel giudizio di prevedibilità dell’evento, ha avuto come antecedente la ritenuta impossibilità da parte della Corte distrettuale di risalire, con certezza, alla scaturigine del processo causale e cioè se lo stesso “abbia preso avvio da una rottura accidentale di uno degli anelli di tenuta dei fusi e,
quindi, da un accadimento fortuito, in assenza peraltro di elementi che consentano di affermare con ragionevole certezza…..che il COGNOME abbia colposamente omesso di arrestare tempestivamente il veicolo prima del distacco del giunto cardanico e, conseguentemente, prima del verificarsi dell’evento mortale” (sentenza di appello pag.19). In sostanza l’impossibilità di procedere ad un adeguato giudizio esplicativo sugli antecedenti causali dell’avaria degli organi di trasmissione non consente, con ragionevole certezza – secondo il giudice distrettuale – di pervenire ad un addebito di colpa in capo al COGNOME, pure in presenza di indici sintomatici di una inadeguata lubrificazione delle componenti del mezzo, trattandosi di elemento non dirimente qualora si sia trattato di una rottura improvvisa (criccatura o creep) di una componente di tenuta del sistema di trasmissione, rottura che avrebbe anche limitato la possibilità dell’autista di percepire i successivi segnali di avaria.
Il ragionamento seguito dai giudici di merito non pare applicare in modo corretto i principi in tema di causalità della colpa e, più in generale le regole del giudizio controfattuale elaborati dalla giurisprudenza del Supremo Collegio in materia di accertamento del rapporto di causalità nei reati omissivi colposi, tenuto altresì conto dell’ambito civilistico della impugnazione in appello e dei principi enunciati dalla Corte costituzionale.
Va invero ribadito il principio di diritto secondo il quale in tema di prova, costituisce giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità, la scelta operata dal giudice, tra le diverse tesi prospettate dal perito e dai consulenti delle parti, di quella che ritiene maggiormente condivisibile, purché la sentenza dia conto, con motivazione accurata e approfondita, delle ragioni di tale scelta, del contenuto dell’opinione disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti (sez.5, n.43845 del 14/10/2022, COGNOME, Rv.283807; sez.4, n.45126 del 6/11/2008, COGNOME, Rv.241907; n.15493 del 10/03/2016, B., Rv.266787).
4.1 Quanto all’accertamento del rapporto di causalità, le leggi scientifiche di copertura sono idonee ad individuare la regolarità causale che avvince condotta ed evento ma ad esse deve far seguito l’accertamento che tenga conto di tutte le circostanze del caso concreto idonee ad esprimere una probabilità concreta, volta a corroborare il convincimento del giudice ad onta di una valutazione sorretta da probabilità logica e credibilità razionale. È solo alla luce delle circostanze del caso concreto che è possibile vagliare la pertinenza di una data legge causale al singolo caso esprimendo una inferenza probatoria in grado di resistere al metro dell’oltre ogni ragionevole dubbio. Ruolo nevralgico è assunto dal giudizio controfattuale, da condurre ex post, considerando l’evento hic et nunc verificatosi. Ai fini della prova giudiziaria del nesso di causalità non è decisivo il coefficiente percentuale più o meno elevato di probabilità empirica o frequentista, desumibile dalla legge
scientifica di copertura utilizzata; ciò che conta è che si possa ragionevolmente confidare nel fatto che la legge statistica in questione trovi applicazione nel caso concreto, stante l’alta probabilità logica o credibilità razionale e che siano da escludere decorsi causali alternativi. Anche una bassa probabilità statistica di verificazione dell’evento può essere compensata da un’elevata probabilità logica di verificazione dello stesso, laddove si escluda l’esistenza di decorsi causali alternativi. Lo strumento per realizzare il passaggio dalla causalità generale alla causalità individuale consiste, pertanto, nella esclusione di decorsi causali alternativi che avrebbero potuto cagionare quell’evento.
4.2 Giova poi evidenziare come, in tema di causalità, a fronte di una giustificazione causale del tutto logica, la prospettazione di una spiegazione causale alternativa, idonea ad inficiare o a caducare la prima non può essere affidata solo ad una indicazione meramente possibilista ma deve connotarsi, alla stregua delle risultanze processuali, di elementi che la rendano “hic et nunc” concretamente probabile (sez.4, n.15558 del 13/02/.2008 Maggini, Rv.239809).
Orbene, il ragionamento inferenziale seguito dal giudice distrettuale sul punto appare minimale ed illogico laddove, dopo avere proceduto ad un accurato giudizio esplicativo su tutti i passaggi causali e materiali che avevano determinato il surriscaldamento degli organi di trasmissione fino alla rottura dello scambiatore di calore, con conseguente fuoriuscita dei liquidi in esso contenuti e, pur ricollegando tale avvenimento ad un deficit di lubrificazione degli organi di trasimissione,ha dato prevalenza ad una scaturigine accidentale e cioè ad una criccatura, dovuta verosimilmente ad un difetto di costruzione, di una componente meccanica (anello di tenuta degli ingranaggi – fusi dell’albero motore, che presentavano un rilevante grado di usura), escludendo l’errore umano, consistito in un difetto di manutenzione, partendo dal presupposto che la documentazione acquisita al fascicolo dimostrava che la manutenzione, compresa quella relativa alla lubrificazione, risultava regolarmente espletata. Come sopra evidenziato, se è vero che il giudice può attribuire rilevanza causale ad un fattore dotato di non elevata probabilità causale empirica o frequentista (qual è la rottura accidentale di una componente meccanica di un organo di trasmissione), la scelta del giudice deve comunque era fondata su un elevato standard di probabilità logica e di credibilità razionale, non essendo sufficiente il ricorso ad elementi istruttori che, piuttosto che corroborare l’alternativa ricostruzione causale di rango meramente possibilista (tanto che il consulente del PM ha escluso di avere mai avuto notizia di rotture di quel tipo e il consulente tecnico della difesa non ha neppure partecipato alle operazioni tecniche), rendano meno plausibile la ricostruzione maggiormente accreditata dal punto di vista eziologico, allorquando tali elementi abbiano un forte
coefficiente di opinabilità tecnico scientifica (adeguata gestione periodica degli interventi manutentivi in assenza di una verifica che la periodicità acclarata sia adeguata alla vetustà del veicolo e al numero di chilometri percorsi dal mezzo).
5.1 Orbene, gli argomenti utilizzati dal giudice distrettuale per sovvertire le conclusioni tecniche del consulente tecnico del PM, seppure dotate di una loro intrinseca, ma apparente, plausibilità logica, non assolvono ad alcun onere motivazionale rafforzato, in grado di travalicare il giudizio di rilevanza causale formulato dal consulente della pubblica accusa. In primo luogo, le considerazioni tecniche del collegio giudicante appaiono, nei termini in cui esse vengono svolte, più espressione dell’utilizzo di una scienza privata, veicolata dal consulente tecnico della difesa, piuttosto che la valorizzazione di postulati scientifici in contrasto con quelli enunciati dal consulente nella propria relazione ovvero nel confronto sviluppatosi in sede di rinnovazione istruttoria in grado di appello e si limitano a sostituire ad un sapere scientifico un postulato logico, di rilievo inferenziale, senza peraltro utilizzare gli strumenti del metodo scientifico e comunque omettono di rendere conto dei criteri impiegati. Le valutazioni del giudice distrettuale risultano invero modulate in fatto e non trovano conforto in alcun argomento tecnico che supporti la prospettazione di una rottura accidentale di una componente meccanica essenziale laddove il grado di usura dei “fusi”, secondo le indicazioni fornite dal tecnico del PM costituiscono evidenza, in uno con il deficit di lubrificazione degli organi di trasmissione, di una condizione di usura perdurante nel tempo e non determinata da una rottura improvvisa e accidentale di un componente meccanico.
6. Fondate risultano altresì le censure contenute nel terzo motivo di ricorso in ragione della illogicità degli argomenti impiegati dal giudice distrettuale per escludere la rinnovazione istruttoria mediante l’assunzione di una perizia di ufficio laddove, dopo avere basato il giudizio esplicativo sugli argomenti tecnici veicolati dai consulenti delle parti, il giudice distrettuale ha poi finito per accreditare la ricostruzione alternativa proposta dal consulente della difesa dell’imputato (rottura accidentale ed imprevedibile di una componente della trasmissione) sebbene la stessa, a prescindere dal grado di corroborazione fornito dall’istruttoria dibattimentale sulla manutenzione del mezzo, non ha ricevuto neppure un minimo grado di supporto scientifico nel corso del giudizio (il consulente del PM si è infatti limitato ad affermare di non essere in grado di escludere una tale eventualità confinandola nell’alveo del possibile) e la perizia tecnica avrebbe avuto la funzione di stabilire il coefficiente di probabilità di una tale prospettazione, e non di verificare se l’anello di tenuta della forcella presentasse in concreto un difetto di costruzione.
La sentenza deve pertanto essere annullata onde procedersi ad una rinnovata valutazione sui profili condizionalistici della ricostruzione dell’avaria occorsa al mezzo condotto dal COGNOME, che assume nella specie rilievo anche ai fini della esclusione del giudizio di responsabilità per colpa nei confronti del conducente cuiè pervenuto il giudice di merito.
6.1 In accordo a quanto previsto dall’art.622 cod.proc.pen., in presenza di accoglimento del ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che si è pronunciata ai soli fini civili a fronte di impugnazione proposta ai sensi dell’art.576 cod.proc.pen., alla pronuncia di annullamento della sentenza impugnata consegue il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui va altresì rimessa la regolamentazione tra le parti delle spese del presente grado di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente