Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39557 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39557 Anno 2025
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a TRIGGIANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CAPURSO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/09/2024 della Corte d’appello di Bari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 4.5.2023, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari, riconosciute le circostanze attenuanti generiche ed applicata la diminuente per il rito, condannava COGNOME NOME alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il delitto di cui all’art. 2 del d. Igs. 74/2000 e COGNOME NOME previa esclusione della recidiva, applicata la diminuente per il rito, alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il delitto di cui all’art. 5 del d. Igs. n. 74/200 La Corte di Appello di Bari in data 10 settembre 2024 confermava la sentenza di primo grado emessa nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Avverso la sentenza della Corte di Appello, COGNOME NOME e COGNOME NOME, tramite i loro difensori, hanno proposto ricorso per Cassazione, sollevando il primo due motivi e il secondo un unico motivo.
Con il primo motivo, il difensore di COGNOME NOME deduce violazione di legge e, in particolare, dell’art. 13 del d. Igs. 74/2000. La difesa osserva che la Corte di Appello ha negato l’applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 13 del d. Igs. 74/2000, ritenendo che la mera rateizzazione del debito non integri il presupposto richiesto dalla norma. La difesa evidenzia che non aveva mai invocato l’applicazione del comma 2 dell’art. 13 del d. Igs. cit. (che fa riferimento al pagamento integrale del debito tributario), ma piuttosto aveva chiesto l’applicazione della causa di non punibilità di cui al successivo comma 3. Secondo la difesa, tale ultima disposizione impone al giudice, laddove il debito sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, di concedere un termine di tre mesi con facoltà di proroga, ma detto termine non era stato concesso. Inoltre, osserva la difesa che, avendo l’imputato scelto di definire il procedimento con il rito abbreviato, non gli si può contestare il mancato rispetto di un termine previsto per il rito ordinario (“prima della dichiarazione di apertura del dibattimento”), a null rilevando che la difesa, al momento della richiesta di rinvio, abbia chiesto un termine più ampio, in quanto non sarebbero stati sufficienti tre mesi per il pagamento di tutte le rate, anche se prorogati. Infine, la difesa evidenzia come gran parte della dottrina abbia da tempo fatto rilevare la evidente criticità del comma 3 dell’art. 13 del d.lgs. 74/2000 atteso il disallineamento tra il termine di sospensione previsto per il processo penale (tre mesi) e le tempistiche per l’estinzione del delitto a seguito di rateizzazione stabilite dalla disciplina tributar La difesa sottolinea infine che il COGNOME aveva sottoscritto atto di adesione sin dal maggio 2021, prima della notifica dell’avviso di conclusioni delle indagini.
Con il secondo motivo, la difesa di COGNOME contesta il mancato riconoscimento da parte dei giudici di appello dell’ipotesi di cui al comma 3-ter dell’art. 13 del d. Ig 74/2000 e, dunque, l’applicazione in favore dello stesso della causa di non punibilità del fatto per particolare tenuità ex art. 131 bis c.p., laddove alla lett. c) della norma in esame è chiaramente indicata l’ipotesi di estinzione mediante rateizzazione in corso.
La difesa di COGNOME, con l’unico motivo, deduce l’assenza di motivazione del provvedimento impugnato con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
1. Il primo motivo proposto dalla difesa di NOME COGNOME è manifestamente infondato.
L’art. 13 d.lgs. n. 74 del 2000 contiene la disciplina delle cause di non punibilità relative ai reati previsti dal medesimo d.lgs.. La finalità di detta norma è, infatti,
chiaramente quella di ottenere – attraverso la massima valorizzazione di condotte post factum improntate alla resipiscenza – la percezione da parte dell’Erario del credito fiscale.
In particolare, nei commi 1 e 2, sono previste cause di non punibilità integrate dal pagamento del debito tributario, e in presenza di determinate condizioni, fissate in modo diverso per categorie di reati, mentre, nel comma 3, è stabilita la concessione di un termine per consentire l’adempimento in tempo utile al fine di poter fruire della causa di non punibilità.
Dunque, ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità, il legislatore, ne tentativo di bilanciare la certezza dei tempi processuali con l’esigenza di fornire all’imputato il tempo necessario per definire l’adempimento del debito, ha previsto che sia concesso un termine di tre mesi “per il pagamento del debito residuo”, termine che può essere prorogato una sola volta per non oltre tre mesi.
La previsione normativa è comunque chiara nel senso che la causa di non punibilità opera se entro la dichiarazione di apertura il dibattimento interviene non l’accordo tra contribuente e Fisco, ma l’integrale pagamento del debito.
Sul punto questa Corte, con orientamento condiviso dal Collegio, ha infatti chiarito che, in tema di reati tributari, l’accordo tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria per la rateizzazione del debito, quantunque comporti la rimodulazione della sua scadenza, che viene scansionata nel tempo in corrispondenza ai termini delle singole rate, non esclude che, al verificarsi di detta scadenza senza la soddisfazione totale del debito, il reato resti comunque configurabile, in quanto la previsione di una causa sopravvenuta di non punibilità del fatto lascia immutata l’illiceità della condotta, che non può ritenersi scriminata ai sensi dell’art. 51 cod pen. né ai sensi dell’art. 59, comma quarto, cod. pen., per cui l’effetto novativo dell’obbligazione che deriva dall’accordo tra il contribuente e l’Amministrazione rimane circoscritto all’ambito tributario, non producendo conseguenze sul piano penale (cfr. Sez. 3, n. 10730 del 2/12/2022, dep. 2023; Sez. 3, n. 16472 del 28/02/2020, Rv. 279012 – 02 e Sez. 3, n. 48375 del 13/07/2018, Rv. 274701).
Così ricostruito, il meccanismo di operatività delineato dall’art. 13 del d. Igs. n. 74 del 2000 non presenta peraltro frizioni rispetto ai principi costituzionali, risultand assicurato un equo contemperamento tra diritto di difesa dell’imputato, ragionevole durata del processo e necessità di tutela dell’Erario.
Né costituisce un’anomalia il fatto che a una determinata condotta vengano attribuiti effetti parzialmente differenti da rami diversi dell’ordinamento giuridico Nel caso in esame, la difesa ha invocato l’applicazione del comma 3, in quanto COGNOME aveva sottoscritto atto di adesione sin dal maggio del 2021, ma la scadenza dell’ultima rata era prevista a marzo del 2025. Dunque, la stessa difesa ammette nel ricorso che l’imputato non avrebbe mai potuto estinguere il debito tributario
nel termine di tre mesi, anche se fosse stato prorogato di ulteriori tre mesi. La concessione di detto termine, come correttamente osservato dalla Corte di Appello, è finalizzato all’estinzione del debito tributario, che non poteva avvenire nel termine indicato dalla norma.
La giurisprudenza di legittimità ha di recente chiarito che il comma 3 dell’art. 13 d.lgs. n. 74 del 2000 è disposizione che si lega ai commi precedenti, sia perché non indica qual è il vantaggio conseguibile mediante l’estinzione del debito tributario, né lo scopo pratico per il quale è concessa la sospensione della prescrizione, invece individuabili sulla base di quanto previsto nei commi 1 e 2, sia perché è funzionale a consentire l’adempimento «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado», ossia proprio entro il termine previsto dai commi 1 e 2 per l’integrazione della causa di non punibilità. Ne discende allora che è ragionevole ritenere che la disposizione di cui all’art. 13, comma 3, d.lgs. n. 74 del 2000 sia diretta a consentire all’imputato di poter fruire – nel caso di specie – delle cause punibilità di cui al comma 2 (Sez. 3, n. 1227 del 20/11/2024, dep. 2025 Rv. 287465 – 01).
Quando il procedimento si svolge nelle forme del rito abbreviato occorre avere riguardo ad una dimensione temporale che sia analogamente ben cristallizzata e, dunque, il pagamento del debito d’imposta deve avvenire al più tardi prima dell’inizio della discussione (v. Sez. 3, n. 5457 del 28/11/2013, dep. 20184 rv 258019 – 01).
Nel caso in esame, la difesa stessa in sede di discussione (termine ultimo per il pagamento del debito tributario) ha escluso che l’imputato potesse provvedere al pagamento di tutte le rate in tre mesi, anche prorogati, ma aveva bisogno di un termine più lungo.
Correttamente, dunque, era stata rigettata la richiesta di sospensione del procedimento perché non finalizzata all’estinzione del debito tributario.
Con riferimento al disallineamento tra il termine di sospensione previsto per il processo penale (tre mesi) e le tempistiche per l’estinzione del debito a seguito di rateizzazione stabilite dalla disciplina tributaria), già pochi mesi dall’entrata in vigore del d. Igs. n. 158/2015, la giurisprudenza di merito aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 comma 3, d. Igs. 74/2000, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. sottolineando tra l’altro: a) che la concreta possibilità di beneficiare della causa di non punibilità viene dalla norma in commento fatta dipendere da variabili che non dipendono dall’imputato (come, ad esempio, i tempi di instaurazione del processo); b) che la medesima norma finisce per riservare il medesimo trattamento a situazioni assai diverse, senza alcuna valida giustificazione.
Con sentenze del 6/12/2017 e 26/5/2019, la Corte Costituzionale ha, tuttavia, dichiarato l’inammissibilità delle analoghe questioni proposte, evidenziando – oltre alla indeterminatezza ed ambiguità del petitum che l’intervento sollecitato si caratterizzava per un elevato tasso di manipolatività e comportava valutazione (relative al bilanciamento degli interessi in gioco e alla modulazione di una causa di non punibilità) che, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, sono rimesse alla discrezionalità del Legislatore.
La questione relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. è inammissibile non risultando dedotta in fase di appello.
La Corte di merito, nella sentenza impugnata, non ne ha fatto menzione nella parte dedicata al riepilogo dei motivi di appello prospettati dal ricorrente; né il riepilog è stato contestato nei motivi di ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv. 259066). Secondo un orientamento ormai consolidato di questa Corte, non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura “a priori” un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 4, n. 35018 del 24/06/2024; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316).
Analogo discorso deve farsi per COGNOME il cui ricorso si incentra sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Trattandosi di questione dedotta per la prima volta con il ricorso, come si evince dal riassunto dei motivi di appello esposto nella sentenza impugnata e non contestato, essa è inammissibile. Peraltro il giudice di primo grado aveva adeguatamente motivato in ordine al mancato riconoscimento al COGNOME delle circostanze generiche, evidenziando la contestata recidiva, unitamente all’assenza di qualsivoglia contributo offerto all’accertamento dei fatti processuali e di qualsivoglia elemento sintomatico di resipiscenza.
Alla stregua di tali considerazioni, i ricorsi proposti nell’interesse degli imputati devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 05/11/2025
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VERDER
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Deposita in Cancelleria
Oggi